Art. 56. (Recipienti semplici a pressione: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/404/CEE dovra' assicurare che:
a) si tenga conto dell'esigenza di garantire la protezione delle persone e dei beni nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione, sempre che cio' non costituisca modifica dei criteri costruttivi; b) siano definiti i requisiti degli organismi di certificazione, le procedure di autorizzione e i controlli sui medesimi.
Nota all' art. 56:
- La direttiva 87/404/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 86 del 3 novembre 1987, 2a serie speciale.
a) si tenga conto dell'esigenza di garantire la protezione delle persone e dei beni nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione, sempre che cio' non costituisca modifica dei criteri costruttivi; b) siano definiti i requisiti degli organismi di certificazione, le procedure di autorizzione e i controlli sui medesimi.
Nota all' art. 56:
- La direttiva 87/404/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 86 del 3 novembre 1987, 2a serie speciale.