Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/1967, n. 843
CASS
Sentenza 3 maggio 1967

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La semplice dichiarazione del prestatore d'opera di aver ricevuto una determinata somma a saldo di ogni sua spettanza, inerente al precorso rapporto di lavoro,puo,solo nel concorso di determinate particolari circostanze,assumere il valore di una transazione o di una rinuncia, con la conseguente applicabilita, in tale ipotesi, dell'art. 2113 cod.civ. ma, occorre che dagli indicati negozi abbia i necessari requisiti, e cioe che, per il contratto di transazione, vi sia una reciproca dazione,ritenzione o promessa e con essa si estingua o prevenga una lite e che, per la rinuncia in senso proprio (abdicativa), si intendano abbandonare diritti o ragioni determinate o, almeno, determinabili oggettivamente. La corrispondente valutazione negativa del giudice di merito, se congruamente motivata, integra un apprezzamento, che non puo essere Sindacato in Sede di legittimita. ( Cfr. 2388-65, 2043-64, 306-64).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/1967, n. 843
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 843
    Data del deposito : 3 maggio 1967

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