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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 3777/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:55 sono presenti l'avv. LA ROSA FABRIZIO in sostituzione dell'avv. LUNA ALESSANDRO per parte ricorrente nonché l'avv. PERITORE
GIULIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
L'avv. La Rosa rappresenta che il pagamento della prestazione è avvenuto il
2.7.2025; chiede pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese. L'avv. Peritore concorda sulla cessazione della materia del contendere, insiste però sulla compensazione delle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:44 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3777 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LUNA ALESSANDRO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: assegno ordinario d'invaliditàconclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 29/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_2
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 12/03/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento dei ratei CP_2
maturati e non riscossi dell'assegno ordinario d'invalidità in proprio diritto, giusto decreto di omologa reso il 24.12.2024 nel giudizio n. 15003/2023RGL.
Si costituiva il convenuto, comunicando che le operazioni di liquidazione della prestazione erano in corso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, avvenuto il pagamento, le parti formulavano concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione CP_2
della tardività del pagamento e, viceversa, insistendo la parte resistente sulla compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del pagamento della prestazione avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle CP_1
spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 29/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 3777/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:55 sono presenti l'avv. LA ROSA FABRIZIO in sostituzione dell'avv. LUNA ALESSANDRO per parte ricorrente nonché l'avv. PERITORE
GIULIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
L'avv. La Rosa rappresenta che il pagamento della prestazione è avvenuto il
2.7.2025; chiede pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese. L'avv. Peritore concorda sulla cessazione della materia del contendere, insiste però sulla compensazione delle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:44 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3777 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LUNA ALESSANDRO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: assegno ordinario d'invaliditàconclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 29/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_2
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 12/03/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento dei ratei CP_2
maturati e non riscossi dell'assegno ordinario d'invalidità in proprio diritto, giusto decreto di omologa reso il 24.12.2024 nel giudizio n. 15003/2023RGL.
Si costituiva il convenuto, comunicando che le operazioni di liquidazione della prestazione erano in corso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, avvenuto il pagamento, le parti formulavano concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione CP_2
della tardività del pagamento e, viceversa, insistendo la parte resistente sulla compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del pagamento della prestazione avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle CP_1
spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 29/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini