Art. 2. (( 1. E' attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonche' delle imposte sostitutive:
a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) imposta sul reddito delle societa';
c) ritenute su interessi e redditi da capitale;
d) ritenute d'acconto sui dividendi;
e) ritenute sui premi e sulle vincite;
f) imposta sulle successioni e donazioni. )) ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) imposta sul reddito delle societa';
c) ritenute su interessi e redditi da capitale;
d) ritenute d'acconto sui dividendi;
e) ritenute sui premi e sulle vincite;
f) imposta sulle successioni e donazioni. )) ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".