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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 9039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9039 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11259/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11259/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 27 giugno 2025 e previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elett.te dom.ti in Napoli alla Via S. Giacomo dei Capri n. 65 bis, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. TORRONE GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale C.F._3
sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti.
- ATTORI
E
(c.f.: Controparte_1
, in persona dell'Amministratore sig. , elett.te dom.to P.IVA_1 Controparte_2
in Napoli alla via ANta Lucia n. 20, presso lo studio dell'Avv. GOGLIA FERDINANDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._4
atti.
- CONVENUTO
NONCHE'
(c.f. - p.iva ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
suo l.r.p.t., , rapp.ta e difesa dall'avv. Rodolfo Omar Zurino (c.f.: Controparte_4
), presso il quale è elett.te dom.ta in AN Giuseppe Vesuviano C.F._5
(NA), alla via Martiri di Nassiriya n. 119, giusto mandato in atti.
- CONVENUTO
NONCHÈ
(C.F. P.Iva del Gruppo Iva , in persona del CP_5 P.IVA_3 P.IVA_4
suo Procuratore p.t. Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Controparte_6
RT (C.F. ), giusta procura alle liti in atti, con studio in Napoli, C.F._6
alla Via dei Mille n. 40.
- CHIAMATA IN GARANZIA
NONCHÈ
INTESA SAN PAOLO ASSICURA S.p.A. (c.f. e P.Iva ), in P.IVA_5 P.IVA_6
persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Brogna (C.F.
, presso cui è elett.te dom.ta in Capua (CE), alla Via Villa Vella n. C.F._7
2,in virtù di procura alle liti in atti.
- CHIAMATA IN GARANZIA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da atti depositati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 2 - Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 e 22 maggio 2023, i sig.ri e - comproprietari di un immobile parte del Parte_1 Parte_2
complesso residenziale sito in Napoli, alla via Bernardo NO n° 91, scala B 8° piano int.15 - convenivano in giudizio il Controparte_7
(di seguito denominato “ ”) nonché la CP_1 Controparte_3
(di seguito denominata anche “appaltatrice”), affinché fossero
[...]
giudizialmente accertate le rispettive responsabilità per i danni causati all'immobile in proprietà e fosse contestualmente emessa sentenza di condanna alle riparazioni necessarie ad eliminare le cause dei danni e a corrispondere la cifra di euro 30.896,96
a titolo di risarcimento, oltre interessi legali.
In particolare, la parte attrice rilevava che l'Assemblea del in cui è sito CP_1
l'immobile in proprietà aveva deliberato l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate del fabbricato, delle coperture e dei balconi aggettanti, lavori che venivano poi affidati in appalto all'impresa Controparte_3
.
[...]
I sig.ri e lamentavano poi che, stante la non corretta esecuzione Pt_1 Pt_2
dei citati lavori, il proprio appartamento subiva cospicui danni, tra i quali venivano i annoverati:
• danni all'interno del soggiorno, della camera delle figlie e della camera matrimoniale, in conseguenza della penetrazione d'acqua piovana attraverso il massetto scoperto del balcone posto sulla facciata sud-est dell'abitazione;
• danni alle ringhiere ed al balcone, derivanti dalla colatura di materiale semiliquido dal balcone del piano superiore, oltre a intensa formazione di ruggine sulle ringhiere;
• macchie di umidità nei bagni e nella cameretta attigua, a seguito di infiltrazioni di acqua piovana in concomitanza dei lavori alle coperture del fabbricato ed ai
- 3 - cornicioni del lato nord-ovest del fabbricato, oltre che formazione di bolle e rigonfiamenti sulle pareti, con scostamento dell'intonaco.
Alla luce di ciò, la parte invocava quindi la responsabilità ex art. 2043 c.c. della ditta appaltatrice per i danni subiti in seguito all'esecuzione dei lavori non secondo le regole dell'arte, nonché la responsabilità solidale del Condominio committente, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Si costituiva il Condominio, chiedendo l'integrale rigetto delle domande di controparte.
In specie, il convenuto sottolineava che, per un verso, i balconi non ricadono nei beni comuni dell'edificio, risultando invece di proprietà esclusiva dei singoli condomini, con la conseguenza che, rispetto le lavorazioni su essi insistenti, vi sarebbe carenza di titolarità passiva dell'eventuale debito risarcitorio;
per altro verso, che le ringhiere danneggiate, essendo parti comuni condominiali, non determinerebbero l'insorgenza di un diritto al risarcimento per la parte attrice, la quale non vanterebbe diritti di proprietà esclusiva sul bene;
in relazione ai danni derivanti dalle lavorazione di impermeabilizzazione delle coperture e dei cornicioni, andrebbe, invece, negata la responsabilità del , non sussistendo colpevoli omissioni da parte di CP_1
quest'ultimo, in ragione del fatto che i lavori appaltati risultavano ancora in corso;
infine, ha dedotto l'assenza di prova della derivazione causale dei danni nel bagno dalle lavorazione di manutenzione e che la stima dei danni prospettata da parte attrice risultava, in ogni caso, abnorme e spropositata.
Il condominio, in tale sede, proponeva poi domanda riconvenzionale cd.
“trasversale” nei confronti la , facendo valere la Controparte_3
responsabilità da inadempimento contrattuale e chiedendo, per il caso di riconoscimento di responsabilità a proprio carico ex art. 2051 c.c., la condanna
- 4 - dell'impresa al risarcimento di tutto quanto il condominio dovesse essere condannato a versare in favore degli attori a titolo di danni.
Si costituiva la , la quale impugnava e contestava Controparte_3
quanto dedotto ed eccepito in atto di citazione, insistendo per l'infondatezza della domanda, sia nell'an che nel quantum, stante la carenza dei presupposti dell'azione - non avendo controparte dato alcuna dimostrazione né dei danni asseritamente subiti, né del fattore causale che legherebbe gli stessi alle condotte di
[...]
- e considerata assolutamente abnorme ed erronea la quantificazione Controparte_3
dei danni chiesti a titolo di risarcimento.
L'appaltatore chiedeva poi a questo Giudice di spostare la prima udienza fissata allo scopo di consentire la citazione della società – assicuratrice per la CP_5
responsabilità civile dell'esercizio dell'attività -, nonché della società Controparte_8
– assicuratrice per responsabilità civile verso terzi-, verso le quali la
[...]
parte intendeva proporre, per il caso di soccombenza nel giudizio in oggetto, domanda di manleva.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa e fissava la nuova udienza per il 29/1/2024.
Si costituiva quindi la quale affermava la nullità dell'atto di citazione CP_5
del terzo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 164 c.p.c., n. 3 e 4. L'assicuratrice sottolineava poi la propria carenza di legittimazione passiva, in virtù dell'estraneità delle pretese avanzate dall'oggetto della garanzia contrattualmente prestata a favore della nonché la mancata tempestiva denuncia del sinistro, con Controparte_3
conseguente decadenza dal diritto alla garanzia o congrua riduzione dell'indennizzo. lamentava, inoltre, la nullità dell'atto di citazione, attesa l'assoluta CP_5
genericità ed indeterminatezza del suo contenuto, e impugnava l'avversa domanda risarcitoria poiché ritenuti non provati l'an ed il quantum oggetto della domanda di controparte.
- 5 - Si costituiva in giudizio contestando la tardiva Controparte_8
denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, negando il fondamento della pretesa risarcitoria dei condomini ed impugnando la quantificazione dei danni lamentati dalla controparte.
Alle parti erano quindi assegnati termini per le memorie e si svolgeva l'udienza del
29/1/24, ad esito della quale il GU disponeva procedersi a CTU sulla sussistenza ed attualità dei danni e sulle cause degli stessi, con individuazione degli eventuali lavori necessari per la loro rimozione;
la consulenza veniva affidata all'architetto
[...]
CP_9
All'udienza del 3/10/2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini per il deposito delle note scritte, per le conclusionali e per le repliche e rinviava al 6/2/2025 per la rimessione della causa in decisione;
successivamente, l'udienza veniva rinviata al 9/6/2025, con la disposizione della sostituzione con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
Il 27/6/2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 189 c.p.c..
**********************
Così riassunti i termini della controversia, occorre dare atto del percorso logico e dei motivi a fondamento della decisione.
1. SULLA RESPONSABILITA' DELLA PER I Controparte_3
AN SUBITI DAI SIG.RI EL E GU
Come premesso, nei confronti dell'impresa venivano avanzate domande sia da parte di e – che invocavano la responsabilità ex art. Parte_1 Parte_2
- 6 - ottenerne la relativa condanna al risarcimento dei danni, correlati all'eventuale accoglimento della domanda degli attori.
Ebbene, con riferimento dalla domanda attorea relativa alla responsabilità ex art.
2043 c.c., questa deve ritenersi fondata.
Invero, l'espletata CTU da contezza della sussistenza dei danni lamentati, oltre che della derivazione causale degli stessi dalla colpevole e malaccorta esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore.
Rispetto all'ambiente “SOGGIORNO” dell'abitazione di e , il Pt_1 Pt_2
Consulente riferisce che “si rilevano tracce di infiltrazioni in adiacenza all'infisso balcone sul parquet e sulla parte bassa della parete confinante con la cameretta.
Sono evidenti esfoliazioni e distacchi dalla tinteggiatura, nonché la scoloritura ed un lieve rigonfiamento del perimetro di alcuni listelli della pavimentazione”.
In relazione alla “CAMERETTA”, “si riscontrano tracce di infiltrazioni che si estendono sulla parte bassa della pareti di tompagno interessando anche lo squarcio sul balcone.
Sono evidenti esfoliazioni, distacchi della tinteggiatura e una lesione con distacco della porzione di intonaco nell'angolo tra la parete sud-est e lo squarcio dell'infisso”.
Nella “CAMERA DA LETTO”, “le macchie si estendono lungo tutta la parte bassa della parete sud-est denunciando un fenomeno di maggiore intensità con interessamento dell'adiacente porzione di parquet che risulta leggermente sollevato dal piano di posa.
Sulle suddette pareti si rilevano esfoliazioni, distacchi della tinteggiatura, lievi lesioni dell'intonaco e la presenza di muffe”.
Nello “STUDIO”, “si rilevano lievi tracce di pregresse infiltrazioni in corrispondenza del controsoffitto in cui sono incassati corpi illuminati”.
Con riferimento al “BAGNO 1”, si afferma che “si rilevano trace di infiltrazioni sul controsoffitto in corrispondenza della doccia dove è posizionata una botola di ispezione. Vi sono esfoliazioni con distacco della tinteggiatura e muffe sul soffitto e
- 7 - sulle adiacenti pareti ad angolo della doccia. Si evidenziano, infine, delle colature della tinteggiatura sulle piastrelle di rivestimento della doccia”; nel “BAGNO 2”, invece, “si rilevano analoghe tracce di infiltrazioni. In particolare si evidenziano macchie su soffitto e pareti nell'angolo adiacente all'infisso con distacco della tinteggiatura sulla porzione di parete soprastante l'infisso”.
Anche i iportano diversi danni, infatti: “in riferimento al balcone esposto a Pt_3
sud-est si rilevano segni di pregresse infiltrazioni sulla parte bassa della parete esterna, rivestita con piastrelle di klinker, in adiacenza al piano di calpestio del balcone. Dette tracce trovano piena corrispondenza co i danni rilevati all'interno nel salone e nella cameretta. Ulteriori danni da infiltrazioni sono presenti sull'intradosso della soletta di copertura lungo il perimetro esterno dove si riscontrano bollature e distacchi della pittura. Inoltre, si evidenziano anomale colature di materiale colloso sui frontalini dei balconi che fuoriescono attraverso delle lesioni orizzontali sul frontalino in corrispondenza della quota di posa dell'impermeabilizzante del balcone soprastante” e che “in corrispondenza del balcone sul lato nord-ovest si riscontrano infiltrazioni all'intradotto della soletta di copertura dove la pittura appare diffusamente bollata. Si rilevano, altresì, segni di infiltrazioni sulla parte alta del rivestimento esterno di klinker posto sulla parete di tompagno in corrispondenza dei danni rinvenuti all'interno nello studio e nei due bagni”.
Così ricostruiti i danni riscontrati nell'abitazione dei sig.ri e , va ora Pt_1 Pt_2
acclarata la riferibilità eziologica all'impropria esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore.
Ebbene, in risposta al quesito sottopostogli da questo Giudice, il CTU analizzava analiticamente la riconducibilità causale dei vari danni, sottolineando quanto segue:
“all'epoca dell'accesso le cause dei danni riscontrati nel e nella Parte_4
erano già state rimosse pertanto non è stato possibile accertarle in Parte_5
- 8 - maniera analitica, se non attraverso la documentazione in atti e la morfologia ed ubicazione dei danni rinvenuti. Con riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori condominiali da parte della si rileva la compatibilità tra la Controparte_3
ricostruzione operata dal ricorrente ed i danni rilevati negli ambienti in oggetto. In particolare nei due ambienti a sud-est (soggiorno e cameretta) che confinano con il balcone, i danni rinvenuti sulla parte bassa delle pareti e sul parquet del soggiorno trovano corrispondenza con i danni riscontrati sul fronte esterno della parete dove le macchie sui klinker rivelano una risalita dell'acqua accumulatasi sul balcone di pertinenza dell'immobile attoreo nella fase tra la messa a nudo del massetto e la posa in opera della impermeabilizzazione e della nuova pavimentazione”;
“Analogamente a quanto constatato per il soggiorno e la cameretta a sud-est, per lo
ed i due sposti a nord-ovest, le cause produttrici dei danni rilevati Pt_6 Pt_7
sono state eliminate a seguito del completamento dei lavori sui balconi ad opera della Dette cause sono, anch'esse, ascrivibili alla modalità di Controparte_3
esecuzione dei lavori sulle superfici esterne da parte della In Controparte_3
questo caso, i danni rinvenuti in corrispondenza dei soffitti provengono dall'estradosso della soletta del balcone e dai cornicioni e sono, anch'essi, compatibili alle modalità di realizzazione dei lavori eseguiti dalla ditta nella Controparte_3
fase tra la messa a nudo del massetto e la posa in opera della nuova impermeabilizzazione”.
Il Consulente precisava poi che, rispetto alle appena riportate problematiche riscontrate nel , nella , nello STUDIO e nei due “i Parte_4 Parte_5 Pt_7
danni riscontrati … si sono, infatti, verificati per una errata tempistica nell'esecuzione degli interventi di rifacimento delle impermeabilizzazioni delle superfici esterne, che, nel corso di dette lavorazioni, realizzate nei periodi di maggiori piogge, sono state esposte agli agenti atmosferici senza adeguate protezioni”.
- 9 - Rispetto ai danni riportati dalla , dal punto di vista causale si Parte_8
evidenzia che “le infiltrazioni rinvenute nella camera da letto sono, invece, tutt'ora in corso, e provengono dal balcone soprastante la camera da letto dell'attore. Esse sono dovute ad una errata pendenza del massetto (verso la facciata del fabbricato, anziché verso l'esterno) del suddetto balcone e ad una inidonea sigillatura tra la pavimentazione e la parete di tompagno. Sul balcone in questione è presente un armadio in alluminio all'interno del quale si è rinvenuto un ristagno di umidità tra il piano del balcone e la parete ed un'ampia fessura tra il battiscopa ed il fianco dell'armadietto attraverso il quale, stante alle tracce rinvenute sulla facciata, si riversa una abbondante cascata di acqua sulla facciata e all'interno della muratura.
L'acqua, come accennato, ristagna nell'armadietto in prossimità della parete di tompagno. Da qui, attraverso il foro lasciato aperto tra il battiscopa ed il fianco del mobiletto, l'acqua penetra nella muratura e, per capillarità e per ovvie questioni di gravità, si trasferisce più in basso fino al solaio del piano inferiore in corrispondenza della camera da letto dell'attore. Come si evidenzia anche dalle tracce presenti sulla facciata esterna, l'acqua si diffonde prevalentemente in quest'ultima zona per poi proseguire, con minore intensità, il suo corso verso il basso per un ulteriore breve tratto. L'acqua trattenuta tra il solaio e il tompagno in corrispondenza del piano sottostante non riesce ad evaporare verso l'esterno a causa della barriera creata dal rivestimento in klinker e risale nuovamente sulla parete per evaporare verso l'interno della camera da letto dell'attore”.
Infine, con riferimento ai danni ai viene riportato che “lo strano fenomeno Pt_3
della sostanza gelatinosa che fuoriesce dal frontalino del balcone a sud-est può essere ascritto ad una errata miscelazione dei componenti durante la preparazione pre- posa della malta bicomponente utilizzata per l'impermeabilizzazione del piano, oppure alla posa in opera della guaina liquida in presenza di un eccesso di umidità
- 10 - (atmosferica e/o del supporto) che ha impedito il corretto legame dei componenti e la solidificazione del prodotto causandone il distacco e l'espulsione a seguito della pressione inferta dal soprastante massetto di posa della pavimentazione. Tali circostanze, e più in generale una scorretta posa in opera della malta, avvenuta per entrambi i balconi, in concomitanza di piogge, avrebbero vanificato anche l'efficacia dell'effetto impermeabilizzante. Questo spiegherebbe la persistenza delle infiltrazioni su entrambi gli intradossi delle solette di copertura dei balconi”.
Alla luce della relazione del CTU, i cui passaggi maggiormente rilevanti per la domanda in esame sono stati testé riportati e sono pienamente condivisi da questo
Tribunale, emerge la responsabilità dell'impresa convenuta per i danni arrecati all'immobile in proprietà esclusiva degli attori nell'esecuzione dei lavori di manutenzione affidati dal . CP_1
Invero, risulta evidente la piena sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, i quali devono ritenersi pienamente dimostrati all'esito del giudizio de quo.
Pienamente condivisibili appaiono, inoltre, le risposte fornite dal ctu alle osservazioni critiche mosse dall'appaltatrice in sede di osservazioni alla bozza di consulenza; ciò dicasi, in particolare, per il tentativo di quest'ultima di riversare sul direttore dei lavori l'intera responsabilità per la scelta del periodo in cui realizzare i lavori e per i ritardi occorsi.
A tal riguardo è evidente che qualsivoglia appaltatore, a prescindere dal periodo in cui avvia l'esecuzione dei lavori, è obbligato ad assumere tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di evitare che eventi atmosferici come la pioggia possano causare danni ai beni di terzi;
con tutta evidenza, invece, nel caso di specie tali accorgimenti sono mancati, da ciò scaturendo la responsabilità dell'appaltatore; parimenti indimostrato è l'assunto secondo cui parte dei danni rilevati risalerebbero ad epoca
- 11 - anteriore;
trattasi di affermazione che non ha trovato nessun supporto probatorio e che lo stesso ctu, nelle repliche fornite, ha ritenuto del tutto inverosimile, anche alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti e con il condominio, corrispondenza puntualmente richiamata ed a cui può farsi rinvio.
Vanno, inoltre, richiamate e condivise le ulteriori repliche fornite dal ctu ai rilievi della avuto riguardo ai danni alle ringhiere ed alla camera da letto (cfr. pagine da CP_3
50 a 52 della ctu).
In merito al quantum risarcitorio, e avuto riferimento alla relazione depositata dal
CTU incaricato, l'importo dei costi per gli interventi necessari al ripristino dell'immobile di parte attorea ammonta a € 8.200,00 (IVA esclusa), somma al cui pagamento in favore degli attori va condannata la convenuta appaltatrice.
In merito, poi, agli interessi, trattandosi di debito di valore, occorre applicare i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass., sentenza n. 15928/2009), secondo cui
"qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può es-sere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa
- 12 - nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio".
Appare equo adottare come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali: questi ultimi vanno calcolati sulla somma come devalutata all'epoca del fatto (28 febbraio 2023, data della ctp allegata) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T.; sull'importo come determinato all'attualità sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., fino al saldo effettivo.
Parte convenuta viene, quindi, condannata al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di danno patrimoniale, dell'importo di € 8.200,00 oltre IVA e interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di € 8.200,00 dal mese di marzo 2023, epoca dell'allegata ctp, alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
In conformità alla richiesta attorea, la va, inoltre, condannata all'esecuzione CP_3
dei lavori necessari per l'eliminazione delle cause dei danni alla , Parte_8
considerato che – come emerso in CTU – “le infiltrazioni rinvenute nella camera da letto sono, invece, tutt'ora in corso, e provengono dal balcone soprastante la camera da letto dell'attore”. L'individuazione di tali lavori può trarsi dalla proposta conciliativa formulata dal ctu alle parti in data 8 luglio 2024 al punto 3.
2. SULLA RESPONSABILITA' DEL Controparte_10
[...]
Il , veniva convenuto in giudizio per Controparte_7
l'asserita responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
- 13 - La parte attorea contesta infatti che i danni subiti a seguito dei lavori di manutenzione dello stabile condominiale siano imputabili anche al suddetto
Condominio, il quale manterrebbe la custodia dei relativi beni, nonostante l'affidamento dei lavori all'appaltatore.
Orbene, richiamate le già citate risultanze della CTU – che confermano e quantificano i danni patiti dagli attori-, è necessario analizzare la pretesa giudiziale distinguendo i vari danni riportati e le rispettive derivazioni causali.
Invero, questo Giudice rileva che presupposto imprescindibile per il riconoscimento di una responsabilità ex art. 2051 c.c. è la derivazione causale del danno subito dalla cosa oggetto di custodia da parte del convenuto.
Occorre quindi preliminarmente esaminare se i nocumenti oggetto di esame presentino o meno quel necessario rapporto di derivazione con un bene in custodia da parte del . CP_1
A questo proposito, al fine di una più agevole comprensione di quanto in motivazione, si ripropone la già indicata ripartizione dei danni lamentati:
I danni presenti nel , nella e nella Parte_4 Parte_5 [...]
vedono la propria ragion d'essere nell'errata esecuzione dei lavori Parte_9
- 14 - di manutenzione sui balconi aggettanti, come già diffusamente indicato nella relazione del CTU di cui si è precedentemente dato atto.
Ebbene, proprio i balconi aggettanti non ricadono nella proprietà comune condominiale, risultando essere invece proprietà esclusiva dei singoli condomini. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha specificato che “in tema di condominio, i balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani… I balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono”
(Cort. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15913 del 17/07/2007).
Quanto testé affermato impedisce allora la configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. per il Condominio, non avendo quest'ultimo alcun potere di custodia sui beni che hanno dato origine al danneggiamento dell'immobile dei Sig.ri. e Pt_1
. Pt_2
Anche con riferimento ai danni patiti dalle e dai della parte Pt_10 Pt_3
attrice, va esclusa la sussistenza di una responsabilità in capo al . Invero, CP_1
anche tali danni non presentano una riferibilità eziologica con alcun bene in custodia
, rilevato che la pregiudizievole colatura di materiale semiliquido risulta CP_11
proveniente dal balcone aggettante del piano superiore, in proprietà esclusiva del del relativo appartamento. CP_1
Né risulta riconducibile ad una responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio la formazione di ruggine sulle ringhiere, non derivando tale nocumento da alcuna cosa
- 15 - in custodia d'altri, bensì esclusivamente dall'inesatta esecuzione dei lavori da parte della ditta incaricata.
Alla luce di ciò, va quindi rigettata la domanda attorea relativa ai danni manifestatisi nel , nella , nella Parte_4 Parte_5 Parte_9
sulle e sui Pt_10 Pt_3
Va invece riconosciuta la responsabilità solidale del per i danni CP_1
cagionati ai due alla CAMERETTA attigua (STUDIO). Pt_7
Ed invero, in questo caso, i danni rinvenuti in corrispondenza dei soffitti provengono
– oltre che dall'estradosso della soletta del balcone – anche dai cornicioni, beni di proprietà rispetto ai quali il non vede venire meno la CP_11 CP_1
propria custodia per il mero effetto dell'affidamento di lavori all'appaltatore.
Come infatti confermato dalla giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto, il dovere di custodia e vigilanza permane anche a seguito dell'inizio di lavori di manutenzione sul bene (in tal senso, Cort. Cass., sez. II, Ordinanza n. 11671 del
14/5/2018, secondo cui “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo”).
E' allora pacifico che, stante la natura oggettiva del richiamato art. 2051 c.c., il può essere esonerato da responsabilità solo quando provi che l'evento CP_1
dannoso si sia verificato per caso fortuito, rappresentato, questo, da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale,
- 16 - senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (in questo senso, Cort.
Cass., S.U., Ordinanza n. 20983 del 30/6/2022).
Nel caso di specie, non emerge e non risulta in alcun modo provata l'insorgenza del
“fortuito”, il quale non può certamente confondersi con l'inadempienza nell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa incaricata della manutenzione, evenienza, questa, certamente prevedibile e preventivabile da parte del custode- committente.
Né merita di essere condivisa l'osservazione del convenuto , il quale CP_1
eccepisce che la perduranza dei lavori al momento della citazione in giudizio rilevi al fine di esonerare il da responsabilità, essendo quest'ultimo CP_1
impossibilitato ad eliminare – in via autonoma - i danni procurati dall'impresa.
L'argomentazione, infatti, non coglie nel segno, tenuto presente che la permanenza del rapporto contrattuale in essere non è tale da impedire il sorgere della particolare forma di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., rilevando invece esclusivamente dal punto di vista del ventaglio di strumenti a tutela dei propri diritti creditori.
Tanto premesso e considerato, il va condannato - in solido con la CP_1
- al risarcimento dei danni verificatisi nei due e nello Controparte_3 Pt_7
STUDIO, i cui costi di riattazione si colgono dalla ctu depositata e sono pari ad euro
1.700,00 oltre iva (cfr. pag. 47 della ctu), il tutto oltre interessi come già sopra riconosciuti in sede di condanna alla convenuta Controparte_3
SULLA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DELLA Controparte_3
NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO
[...]
Il Condominio, convenuto in giudizio dai Sig.ri e , avanzava domanda Pt_1 Pt_2
riconvenzionale trasversale nei confronti dell'impresa, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di quest'ultima per l'inadempimento delle obbligazioni contratte e
- 17 - per ottenerne la relativa condanna al risarcimento dei danni eventualmente subiti in caso di propria soccombenza nei confronti della parte attrice.
Questo Giudice ritiene di accogliere tale domanda, riconoscendo la responsabilità contrattuale dell'impresa nei confronti del committente e condannando CP_1
la a risarcire i danni da questo patiti in conseguenza dell'accertata Controparte_3
responsabilità ex art. 2051 nei confronti di parte attorea.
Infatti, alla luce di quanto già finora esplicitato in sentenza, non residuano dubbi sull'inesatta esecuzione dei lavori da parte della ditta, comportamento colpevole, questo, che ha determinato la condanna al risarcimento rispettivamente ad euro
8.200 (escluso IVA) per la ad euro 1.700,00 (escluso IVA) per il Controparte_3
condominio (che risponde solo per i danni ai due allo ). Pt_7 Pt_6
Acclarata la responsabilità contrattuale di quest'ultima va Controparte_3
condannata a risarcire i danni cagionati alla committente e, per l'effetto, rimborsare al convenuto le somme che quest'ultimo fosse eventualmente costretto CP_1
a corrispondere in esecuzione della presente sentenza in favore degli attori, ivi comprese eventuali somme dovute per per spese legali e di ctu.
4. SULLA CHIAMATA IN GARANZIA DI CP_5
Come già premesso, la convenuta in giudizio, chiamava in Controparte_3
garanzia le società assicuratrici e NT AN OL, chiedendo di essere CP_5
da queste manlevata rispetto tutte le somme a corrispondere in caso di soccombenza.
Ebbene, acclarata la soccombenza in giudizio dell'impresa, occorre ora vagliare la suddetta pretesa, avanzata dalla nei confronti delle assicuratrici. CP_3
- 18 - Con specifico riferimento al rapporto assicurativo intercorrente con CP_5
occorre preliminarmente esaminare il campo di estensione della copertura assicurativa, sia rispetto al rischio che al periodo assicurato.
In questo senso, la risulta legata alla società in virtù della Controparte_3 CP_5
polizza n. 753412444, decorrente dal 20.11.2018 al 20.11.2021, la quale copre
l'assicurato – tra le altre cose – per la responsabilità civile dell'esercizio dell'attività.
In particolare, la copertura assicurativa attiene a “quanto questi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai casi disciplinati all'art. 6.2.”, laddove il citato art.
6.2 fa riferimento a “L'impresa si obbliga (…) a tenere indenne l'Assicurato in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata nella Sceda di Polizza”.
Emerge allora con chiarezza come il perimetro assicurativo abbracci senza dubbio i danni rispetto ai quali la chiama in garanzia la sua assicuratrice. CP_3
Né merita di essere condivisa l'impugnazione proposta da , la quale, CP_5
contestando la propria legittimazione passiva, sottolinea la riconducibilità del rischio in esame nell'alveo dei casi di esclusione della copertura assicurativa di cui al successivo art. 6.3.
Infatti, vero è che tale clausola esclude i danni “causati da o dovuti a umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali”, ma all'interpretazione offertane dalla chiamata in garanzia ostano diverse ragioni. In primo luogo, la formulazione della clausola risulta caratterizzata da profili di indeterminatezza e scarsa chiarezza interpretativa, tali da determinare l'insorgenza di un dubbio interpretativo sulla reale portata della stessa, sì che non appare pacifica quale sia l'estensione applicativa della
- 19 - stessa e quale sia il perimetro dei danni esclusi in virtù della derivazione da
“infiltrazioni”, cosicché va operato il criterio ermeneutico previsto dall'art. 1370 c.c., secondo il quale “ Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli
o formulari predisposti da uno dei contraenti” - come nel caso in esame -
“s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
E' infatti evidente che la clausola contrattuale in esame, letta in uno con le altre presenti nella regolazione del citato rapporto assicurativo per la responsabilità civile dell'esercizio dell'attività secondo un'interpretazione sistematica, non lascia intendere – se non con significative forzature – cosa debba intendersi per danni da infiltrazioni (quelli derivanti dalle infiltrazioni che autonomamente possono colpire un immobile? Anche quelli proveniente da infiltrazioni che sono originate da un'errata esecuzione dei lavori?).
Ciò appare vieppiù avvalorato considerato che è in oggetto una copertura assicurativa per l'attività professionale edilizia, settore ove già di per sé risultano sfumati i rapporti ed i confini tra la causa delle infiltrazioni, le stesse ed i danni.
A fortiori, nel caso di specie, particolarmente evanescente risulta il legame errata esecuzione dei lavori – infiltrazioni – danni, laddove l'illecito dell'appaltatore nello svolgimento della manutenzione affidata (vedasi, ad esempio, l'errata pendenza del massetto o l'effettuazione della scopertura dei balconi durante periodo piovoso ed inidoneo) è momento causale delle stesse infiltrazioni, le quali rappresentano esse stesse il danno inferto all'immobile della parte attorea.
Sono allora sicuramente riconducibili nel campo del rischio coperto dall'assicurazione di le pretese azionate dall'attore nei confronti della CP_5 CP_3
e, quindi, corretta è la chiamata in garanzia della suddetta società assicuratrice.
Venendo ora alla controversa questione circa la tempestività della denuncia del sinistro ad opera dell'assicurato nei confronti di , va dato atto che: CP_5
- 20 - - la ha piena conoscenza del sinistro almeno a partire dal giorno Controparte_12
18/11/2022, giorno in cui il sig. afferma di aver inviato Pec di diffida al Pt_1
Condominio e all'impresa (circostanza confermata dalla stessa impresa che, in CP_3
sede di atto di costituzione, afferma di “aver ricevuto la diffida dei sig.ri e Pt_1
del 8.11.22”, laddove l'indicazione del giorno 8 può ricondursi ad un mero Pt_2
refuso e risulterebbe – in ogni caso – antecedente);
- l'appaltatrice adduce di aver informato telefonicamente l'agente assicurativo
[...]
il giorno seguente, 19/11/2022; CP_13
- l'appaltatrice afferma che il 17/04/2023 ha inoltrato all'agente , Controparte_14
all'indirizzo , la PEC del Condominio in cui Email_1
l'amministratore sollecitava l'apertura del sinistro;
Controparte_2
- sostiene di aver inviato all'agente un messaggio CP_3 Controparte_14
WhatsApp (di cui produce immagine agli atti), lamentandosi della cattiva gestione del sinistro;
- riporta che “veniva a conoscenza del sinistro solo con la notifica dell'atto di CP_5
chiamata in garanzia e, pertanto, a lite giudiziaria già abbondantemente incardinata, impedendo alla deducente compagnia assicurativa una corretta gestione della posizione di danno e la possibilità di accertamento delle cause e dell'entità dei pretesi danneggiamenti”;
- nel fascicolo informativo di assicurazione si prevede che “in caso di sinistro, il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione”.
Orbene, così ricostruito il quadro all'interno del quale le parti hanno dibattuto sull'eventuale violazione dell'art. 1913 c.c., va preliminarmente inquadrato il riparto dell'onere probatorio tra le parti, rispetto al quale la Cassazione afferma che
“affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913
- 21 - c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art.
1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (Cort. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
19071 del 11/07/2024) e che “La prova del pregiudizio da accertarsi in concreto, incombe di norma, sullo stesso assicuratore” (Cort. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 631 del
20/03/1964).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la ha colposamente ritardato nell'avvisare CP_3
correttamente la propria assicuratrice, non potendo assurgere ad idoneo avviso la comunicazione telefonica effettuata all'agente (di cui, peraltro non vi è prova e non se ne conoscono i precisi contenuti), anche alla luce della previsione contenuta nel fascicolo informativo di assicurazione ove si indica la necessità di comunicazione scritta.
Il comportamento dell'impresa, la quale ha negligentemente optato per vie informali, inidonee e non documentabili, ha pertanto determinato una tardività nella conoscenza degli estremi del sinistro da parte di . CP_5
Al contempo, ai fini di riduzione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 1915 co. 2 c.c.,
è necessario che venga provato il pregiudizio subito dall'assicuratore.
Ebbene, né ha portato a conoscenza di questo Tribunale elementi idonei a CP_5
determinare tale pregiudizio né è possibile desumere dagli atti di causa la sussistenza di un effettivo nocumento determinato dalla conoscenza non tempestiva. In questa direzione, e ad abundatiam, non si rileva alcun concreto detrimento subito,
- 22 - considerato che i danni sono stati identificati nell' an, nel quantum e nella loro derivazione causale dal CTU. In questo senso, allora, il pregiudizio subito dall'assicuratrice rimane esclusivamente sul piano astratto, non consentendo una limitazione dell'indennizzo dovuto.
Non appare, infine, fondata l'eccezione proposta da , che lamenta la violazione CP_5
da parte di della pattuita clausola prevista dall'art.
6.28 secondo cui “L'impresa CP_3
(…) non riconosce le spese sostenute dall' per legali o tecnici che non siano Parte_11
da essa designati (…)”.
Invero l'operatività di tale clausola deve escludersi per l'ipotesi, quale quella oggetto di causa, in cui la compagnia assicuratrice, lungi dall'affiancarsi all'assicurato, si contrapponga a quest'ultimo invocando, infondatamente, l'inoperatività della polizza.
Conclusivamente va accolta la domanda di malleva proposta dall'appaltatrice e, per l'effetto, la chiamata in causa , tenuto conto della richiesta dell'assicurato ex CP_5
art. 1917 co. 2 c.c., va condanna al pagamento diretto in favore degli attori di quanto dovuto dall'assicurata in favore di questi ultimi in esecuzione della Controparte_3
presente sentenza, a titolo di risarcimento danni ed accessori nonché di spese legali, ivi comprese quelle di ctu.
Tale condanna deve intendersi limitata a quanto contrattualmente dovuto, avuto particolare riguardo alle condizioni di polizza richiamate.
3. SULLA CHIAMATA IN GARANZIA DI INTESA SAN PAOLO ASSICURA S.p.A.
NT AN OL è legata a in virtù della polizza n. 52180004833 Controparte_3
decorrente dal 18.03.2021 al 18.03.2023.
Anche nei suoi confronti, l'impresa ha avanzato domanda di manleva per le somme tenuta a corrispondere in caso di soccombenza nel presente giudizio.
- 23 - L'assicuratrice ha contestato però la mancata tempestiva denuncia del sinistro, lamentando di aver avuto conoscenza dello stesso solo al momento della notificazione degli atti di causa. afferma invece di aver correttamente comunicato il sinistro, Controparte_3
notiziando la NT AN OL telefonicamente al numero 800.124.124 il giorno successivo alla diffida ricevuta dai sig. e , in conformità alle opzioni Pt_1 Pt_2
offerte dall'art. 14 del contratto di assicurazione.
Ebbene, premesso che la comunicazione al recapito indicato si mostra idoneo strumento di denuncia del sinistro alla luce di quanto contrattualmente stabilito dalle parti, va però sottolineato che non vi è agli atti prova dell'avvenuta effettiva comunicazione nei tempi e nelle modalità indicate.
Nonostante ciò, però, similmente a quanto già discusso in relazione alla chiamata in garanzia di , nemmeno NT AN OL ha offerto prova del concreto CP_5
pregiudizio subito, sicché si ritiene non possa ridursi la cifra indennizzabile dall'assicuratore.
Non sussistendo quindi ragioni ostative alla piena operatività della garanzia prestata da NT, la stessa è chiamata a manlevare per quanto questa è condannata CP_3
a risarcire alla parte attrice, oltre delle spese legali.
Anche tale domanda di malleva va, pertanto, accolta e, per l'effetto la chiamata in causa NT AN OL, tenuto conto della richiesta dell'assicurato ex art. 1917 co. 2
c.c., va condanna al pagamento diretto in favore degli attori di quanto dovuto dall'assicurata in favore di questi ultimi in esecuzione della Controparte_3
presente sentenza, a titolo di risarcimento danni ed accessori nonché di spese legali, ivi comprese quelle di ctu.
Anche tale condanna deve intendersi limitata a quanto contrattualmente dovuto, avuto particolare riguardo alle condizioni di polizza richiamate.
- 24 - Vertendosi nell'ipotesi di cui all'art.1910 c.c., trova applicazione la relativa disciplina per l'ipotesi in cui una delle due compagnie assicurative provveda all'integrale pagamento delle somme in favore degli attori.
GOVERNO DELLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la reciproca soccombenza emergente dalle predette statuizioni e, per l'effetto:
a) Condanna i convenuti e sito in Napoli alla Controparte_3 Controparte_1
via B. NO n°91 alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, CP_7
che si liquidano in euro 5.200,00 per onorari, oltre spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
b) condanna la alla refusione delle spese di lite in Controparte_3
favore del convenuto sito in Napoli alla via B. NO n°91 Controparte_1
Scala A/B, che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari, oltre spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
c) condanna la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_15
, che si liquidano in euro 2.500,00 per onorari, Controparte_3
oltre spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
d) condanna la NT AN OL Assicura s.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore della unipersonale, che si liquidano in euro 2.500,00 per Controparte_3
onorari, oltre spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
e) fatta salva la solidarietà ex lege in favore del ctu, pone le spese di consulenza tecnica, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta
[...]
[...] [...]
, con obbligo di rivalere le altre parti di quanto a tale Controparte_16
titolo anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie nei limiti di quanto in parte motiva le domande proposte dai signori e e, per l'effetto,: 1a) condanna parte Parte_1 Parte_2
convenuta al pagamento in favore degli Controparte_3
attori dell'importo di euro 8.200,00 oltre IVA e interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di € 8.200,00 dal mese di marzo 2023, epoca dell'allegata ctp, alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
1b) condanna parte convenuta convenuto sito in Napoli Controparte_1
alla via B. NO n°91 Scala A/B al pagamento, in solido con la
[...]
e per il medesimo titolo di cui alla condanna disposta al capo Controparte_3
1a), in favore degli attori dell'importo di euro 1.700,00 oltre IVA e interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di € 1.700,00 dal mese di marzo 2023, epoca dell'allegata ctp, alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
1c) condanna la unipersonale all'esecuzione dei lavori Controparte_3
necessari per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e dei danni alla
, come individuati nella proposta conciliativa formulata dal Parte_8
ctu alle parti in data 8 luglio 2024 ed inviata a mezzo pec;
2. condanna in solido i convenuti e Controparte_3 Controparte_1
sito in Napoli alla via B. NO n°91 Scala A/B alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in euro 5.200,00 per onorari, oltre
- 26 - spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
3. accoglie la domanda riconvenzionale trasversale proposta dal
[...]
sito in Napoli alla via B. NO n°91 nei confronti della CP_1 CP_7
unipersonale e, per l'effetto, condanna quest'ultima al Controparte_3
risarcimento dei danni corrispondenti alle somme che il
[...]
sito in Napoli alla via B. NO n°91 Scala A/B sarà CP_1
eventualmente costretto a corrispondere agli attori per i titoli di cui ai capi 1b)
e 2) del presente dispositivo;
4. condanna la unipersonale alla refusione delle spese di Controparte_3
lite in favore del convenuto sito in Napoli alla via B. Controparte_1
NO n°91 , che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari, oltre CP_7
spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
5. pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della , con condanna di quest'ultima di Controparte_3
rivalere le altre parti delle somme eventualmente anticipate a tale titolo;
6. accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di malleva proposta da unipersonale nei confronti dell' Controparte_3 Controparte_15
e, per l'effetto, condanna quest'ultima, nei limiti delle condizioni di
[...]
polizza richiamate in parte motiva (scoperto e franchigia), al pagamento diretto in favore degli attori ex art.1917 2° comma c.c. di quanto la
[...]
unipersonale è stata condannata a corrispondere in favore di Controparte_3
questi ultimi in ragione delle statuizioni di cui ai capi 1a), 2) e 5) del presente dispositivo;
- 27 - 7. condanna la alla refusione delle spese di lite in Controparte_15
favore della unipersonale, che si liquidano in euro Controparte_3
2.500,00 per onorari, oltre spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
8. accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di malleva proposta da unipersonale nei confronti dell'NT AN OL Controparte_3
Assicura S.p.A. e, per l'effetto, condanna quest'ultima, nei limiti delle condizioni di polizza richiamate in parte motiva (scoperto e franchigia), al pagamento diretto in favore degli attori ex art.1917 2° comma c.c. di quanto la unipersonale è stata condannata a corrispondere in Controparte_3
favore di questi ultimi in ragione delle statuizioni di cui ai capi 1a), 2) e 5) del presente dispositivo;
9. condanna la NT AN OL Assicura s.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore della , che si liquidano in euro Controparte_3
2.500,00 per onorari, oltre spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 10 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 28 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2043 c.c. per i danni causati alla loro abitazione – sia ad opera del medesimo
Condominio, il quale rivolgeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della per vederne riconosciuta la responsabilità contrattuale ed Controparte_3
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11259/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 27 giugno 2025 e previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elett.te dom.ti in Napoli alla Via S. Giacomo dei Capri n. 65 bis, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. TORRONE GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale C.F._3
sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti.
- ATTORI
E
(c.f.: Controparte_1
, in persona dell'Amministratore sig. , elett.te dom.to P.IVA_1 Controparte_2
in Napoli alla via ANta Lucia n. 20, presso lo studio dell'Avv. GOGLIA FERDINANDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._4
atti.
- CONVENUTO
NONCHE'
(c.f. - p.iva ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
suo l.r.p.t., , rapp.ta e difesa dall'avv. Rodolfo Omar Zurino (c.f.: Controparte_4
), presso il quale è elett.te dom.ta in AN Giuseppe Vesuviano C.F._5
(NA), alla via Martiri di Nassiriya n. 119, giusto mandato in atti.
- CONVENUTO
NONCHÈ
(C.F. P.Iva del Gruppo Iva , in persona del CP_5 P.IVA_3 P.IVA_4
suo Procuratore p.t. Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Controparte_6
RT (C.F. ), giusta procura alle liti in atti, con studio in Napoli, C.F._6
alla Via dei Mille n. 40.
- CHIAMATA IN GARANZIA
NONCHÈ
INTESA SAN PAOLO ASSICURA S.p.A. (c.f. e P.Iva ), in P.IVA_5 P.IVA_6
persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Brogna (C.F.
, presso cui è elett.te dom.ta in Capua (CE), alla Via Villa Vella n. C.F._7
2,in virtù di procura alle liti in atti.
- CHIAMATA IN GARANZIA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da atti depositati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 2 - Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 e 22 maggio 2023, i sig.ri e - comproprietari di un immobile parte del Parte_1 Parte_2
complesso residenziale sito in Napoli, alla via Bernardo NO n° 91, scala B 8° piano int.15 - convenivano in giudizio il Controparte_7
(di seguito denominato “ ”) nonché la CP_1 Controparte_3
(di seguito denominata anche “appaltatrice”), affinché fossero
[...]
giudizialmente accertate le rispettive responsabilità per i danni causati all'immobile in proprietà e fosse contestualmente emessa sentenza di condanna alle riparazioni necessarie ad eliminare le cause dei danni e a corrispondere la cifra di euro 30.896,96
a titolo di risarcimento, oltre interessi legali.
In particolare, la parte attrice rilevava che l'Assemblea del in cui è sito CP_1
l'immobile in proprietà aveva deliberato l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate del fabbricato, delle coperture e dei balconi aggettanti, lavori che venivano poi affidati in appalto all'impresa Controparte_3
.
[...]
I sig.ri e lamentavano poi che, stante la non corretta esecuzione Pt_1 Pt_2
dei citati lavori, il proprio appartamento subiva cospicui danni, tra i quali venivano i annoverati:
• danni all'interno del soggiorno, della camera delle figlie e della camera matrimoniale, in conseguenza della penetrazione d'acqua piovana attraverso il massetto scoperto del balcone posto sulla facciata sud-est dell'abitazione;
• danni alle ringhiere ed al balcone, derivanti dalla colatura di materiale semiliquido dal balcone del piano superiore, oltre a intensa formazione di ruggine sulle ringhiere;
• macchie di umidità nei bagni e nella cameretta attigua, a seguito di infiltrazioni di acqua piovana in concomitanza dei lavori alle coperture del fabbricato ed ai
- 3 - cornicioni del lato nord-ovest del fabbricato, oltre che formazione di bolle e rigonfiamenti sulle pareti, con scostamento dell'intonaco.
Alla luce di ciò, la parte invocava quindi la responsabilità ex art. 2043 c.c. della ditta appaltatrice per i danni subiti in seguito all'esecuzione dei lavori non secondo le regole dell'arte, nonché la responsabilità solidale del Condominio committente, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Si costituiva il Condominio, chiedendo l'integrale rigetto delle domande di controparte.
In specie, il convenuto sottolineava che, per un verso, i balconi non ricadono nei beni comuni dell'edificio, risultando invece di proprietà esclusiva dei singoli condomini, con la conseguenza che, rispetto le lavorazioni su essi insistenti, vi sarebbe carenza di titolarità passiva dell'eventuale debito risarcitorio;
per altro verso, che le ringhiere danneggiate, essendo parti comuni condominiali, non determinerebbero l'insorgenza di un diritto al risarcimento per la parte attrice, la quale non vanterebbe diritti di proprietà esclusiva sul bene;
in relazione ai danni derivanti dalle lavorazione di impermeabilizzazione delle coperture e dei cornicioni, andrebbe, invece, negata la responsabilità del , non sussistendo colpevoli omissioni da parte di CP_1
quest'ultimo, in ragione del fatto che i lavori appaltati risultavano ancora in corso;
infine, ha dedotto l'assenza di prova della derivazione causale dei danni nel bagno dalle lavorazione di manutenzione e che la stima dei danni prospettata da parte attrice risultava, in ogni caso, abnorme e spropositata.
Il condominio, in tale sede, proponeva poi domanda riconvenzionale cd.
“trasversale” nei confronti la , facendo valere la Controparte_3
responsabilità da inadempimento contrattuale e chiedendo, per il caso di riconoscimento di responsabilità a proprio carico ex art. 2051 c.c., la condanna
- 4 - dell'impresa al risarcimento di tutto quanto il condominio dovesse essere condannato a versare in favore degli attori a titolo di danni.
Si costituiva la , la quale impugnava e contestava Controparte_3
quanto dedotto ed eccepito in atto di citazione, insistendo per l'infondatezza della domanda, sia nell'an che nel quantum, stante la carenza dei presupposti dell'azione - non avendo controparte dato alcuna dimostrazione né dei danni asseritamente subiti, né del fattore causale che legherebbe gli stessi alle condotte di
[...]
- e considerata assolutamente abnorme ed erronea la quantificazione Controparte_3
dei danni chiesti a titolo di risarcimento.
L'appaltatore chiedeva poi a questo Giudice di spostare la prima udienza fissata allo scopo di consentire la citazione della società – assicuratrice per la CP_5
responsabilità civile dell'esercizio dell'attività -, nonché della società Controparte_8
– assicuratrice per responsabilità civile verso terzi-, verso le quali la
[...]
parte intendeva proporre, per il caso di soccombenza nel giudizio in oggetto, domanda di manleva.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa e fissava la nuova udienza per il 29/1/2024.
Si costituiva quindi la quale affermava la nullità dell'atto di citazione CP_5
del terzo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 164 c.p.c., n. 3 e 4. L'assicuratrice sottolineava poi la propria carenza di legittimazione passiva, in virtù dell'estraneità delle pretese avanzate dall'oggetto della garanzia contrattualmente prestata a favore della nonché la mancata tempestiva denuncia del sinistro, con Controparte_3
conseguente decadenza dal diritto alla garanzia o congrua riduzione dell'indennizzo. lamentava, inoltre, la nullità dell'atto di citazione, attesa l'assoluta CP_5
genericità ed indeterminatezza del suo contenuto, e impugnava l'avversa domanda risarcitoria poiché ritenuti non provati l'an ed il quantum oggetto della domanda di controparte.
- 5 - Si costituiva in giudizio contestando la tardiva Controparte_8
denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, negando il fondamento della pretesa risarcitoria dei condomini ed impugnando la quantificazione dei danni lamentati dalla controparte.
Alle parti erano quindi assegnati termini per le memorie e si svolgeva l'udienza del
29/1/24, ad esito della quale il GU disponeva procedersi a CTU sulla sussistenza ed attualità dei danni e sulle cause degli stessi, con individuazione degli eventuali lavori necessari per la loro rimozione;
la consulenza veniva affidata all'architetto
[...]
CP_9
All'udienza del 3/10/2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini per il deposito delle note scritte, per le conclusionali e per le repliche e rinviava al 6/2/2025 per la rimessione della causa in decisione;
successivamente, l'udienza veniva rinviata al 9/6/2025, con la disposizione della sostituzione con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
Il 27/6/2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 189 c.p.c..
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Così riassunti i termini della controversia, occorre dare atto del percorso logico e dei motivi a fondamento della decisione.
1. SULLA RESPONSABILITA' DELLA PER I Controparte_3
AN SUBITI DAI SIG.RI EL E GU
Come premesso, nei confronti dell'impresa venivano avanzate domande sia da parte di e – che invocavano la responsabilità ex art. Parte_1 Parte_2
- 6 - ottenerne la relativa condanna al risarcimento dei danni, correlati all'eventuale accoglimento della domanda degli attori.
Ebbene, con riferimento dalla domanda attorea relativa alla responsabilità ex art.
2043 c.c., questa deve ritenersi fondata.
Invero, l'espletata CTU da contezza della sussistenza dei danni lamentati, oltre che della derivazione causale degli stessi dalla colpevole e malaccorta esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore.
Rispetto all'ambiente “SOGGIORNO” dell'abitazione di e , il Pt_1 Pt_2
Consulente riferisce che “si rilevano tracce di infiltrazioni in adiacenza all'infisso balcone sul parquet e sulla parte bassa della parete confinante con la cameretta.
Sono evidenti esfoliazioni e distacchi dalla tinteggiatura, nonché la scoloritura ed un lieve rigonfiamento del perimetro di alcuni listelli della pavimentazione”.
In relazione alla “CAMERETTA”, “si riscontrano tracce di infiltrazioni che si estendono sulla parte bassa della pareti di tompagno interessando anche lo squarcio sul balcone.
Sono evidenti esfoliazioni, distacchi della tinteggiatura e una lesione con distacco della porzione di intonaco nell'angolo tra la parete sud-est e lo squarcio dell'infisso”.
Nella “CAMERA DA LETTO”, “le macchie si estendono lungo tutta la parte bassa della parete sud-est denunciando un fenomeno di maggiore intensità con interessamento dell'adiacente porzione di parquet che risulta leggermente sollevato dal piano di posa.
Sulle suddette pareti si rilevano esfoliazioni, distacchi della tinteggiatura, lievi lesioni dell'intonaco e la presenza di muffe”.
Nello “STUDIO”, “si rilevano lievi tracce di pregresse infiltrazioni in corrispondenza del controsoffitto in cui sono incassati corpi illuminati”.
Con riferimento al “BAGNO 1”, si afferma che “si rilevano trace di infiltrazioni sul controsoffitto in corrispondenza della doccia dove è posizionata una botola di ispezione. Vi sono esfoliazioni con distacco della tinteggiatura e muffe sul soffitto e
- 7 - sulle adiacenti pareti ad angolo della doccia. Si evidenziano, infine, delle colature della tinteggiatura sulle piastrelle di rivestimento della doccia”; nel “BAGNO 2”, invece, “si rilevano analoghe tracce di infiltrazioni. In particolare si evidenziano macchie su soffitto e pareti nell'angolo adiacente all'infisso con distacco della tinteggiatura sulla porzione di parete soprastante l'infisso”.
Anche i iportano diversi danni, infatti: “in riferimento al balcone esposto a Pt_3
sud-est si rilevano segni di pregresse infiltrazioni sulla parte bassa della parete esterna, rivestita con piastrelle di klinker, in adiacenza al piano di calpestio del balcone. Dette tracce trovano piena corrispondenza co i danni rilevati all'interno nel salone e nella cameretta. Ulteriori danni da infiltrazioni sono presenti sull'intradosso della soletta di copertura lungo il perimetro esterno dove si riscontrano bollature e distacchi della pittura. Inoltre, si evidenziano anomale colature di materiale colloso sui frontalini dei balconi che fuoriescono attraverso delle lesioni orizzontali sul frontalino in corrispondenza della quota di posa dell'impermeabilizzante del balcone soprastante” e che “in corrispondenza del balcone sul lato nord-ovest si riscontrano infiltrazioni all'intradotto della soletta di copertura dove la pittura appare diffusamente bollata. Si rilevano, altresì, segni di infiltrazioni sulla parte alta del rivestimento esterno di klinker posto sulla parete di tompagno in corrispondenza dei danni rinvenuti all'interno nello studio e nei due bagni”.
Così ricostruiti i danni riscontrati nell'abitazione dei sig.ri e , va ora Pt_1 Pt_2
acclarata la riferibilità eziologica all'impropria esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore.
Ebbene, in risposta al quesito sottopostogli da questo Giudice, il CTU analizzava analiticamente la riconducibilità causale dei vari danni, sottolineando quanto segue:
“all'epoca dell'accesso le cause dei danni riscontrati nel e nella Parte_4
erano già state rimosse pertanto non è stato possibile accertarle in Parte_5
- 8 - maniera analitica, se non attraverso la documentazione in atti e la morfologia ed ubicazione dei danni rinvenuti. Con riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori condominiali da parte della si rileva la compatibilità tra la Controparte_3
ricostruzione operata dal ricorrente ed i danni rilevati negli ambienti in oggetto. In particolare nei due ambienti a sud-est (soggiorno e cameretta) che confinano con il balcone, i danni rinvenuti sulla parte bassa delle pareti e sul parquet del soggiorno trovano corrispondenza con i danni riscontrati sul fronte esterno della parete dove le macchie sui klinker rivelano una risalita dell'acqua accumulatasi sul balcone di pertinenza dell'immobile attoreo nella fase tra la messa a nudo del massetto e la posa in opera della impermeabilizzazione e della nuova pavimentazione”;
“Analogamente a quanto constatato per il soggiorno e la cameretta a sud-est, per lo
ed i due sposti a nord-ovest, le cause produttrici dei danni rilevati Pt_6 Pt_7
sono state eliminate a seguito del completamento dei lavori sui balconi ad opera della Dette cause sono, anch'esse, ascrivibili alla modalità di Controparte_3
esecuzione dei lavori sulle superfici esterne da parte della In Controparte_3
questo caso, i danni rinvenuti in corrispondenza dei soffitti provengono dall'estradosso della soletta del balcone e dai cornicioni e sono, anch'essi, compatibili alle modalità di realizzazione dei lavori eseguiti dalla ditta nella Controparte_3
fase tra la messa a nudo del massetto e la posa in opera della nuova impermeabilizzazione”.
Il Consulente precisava poi che, rispetto alle appena riportate problematiche riscontrate nel , nella , nello STUDIO e nei due “i Parte_4 Parte_5 Pt_7
danni riscontrati … si sono, infatti, verificati per una errata tempistica nell'esecuzione degli interventi di rifacimento delle impermeabilizzazioni delle superfici esterne, che, nel corso di dette lavorazioni, realizzate nei periodi di maggiori piogge, sono state esposte agli agenti atmosferici senza adeguate protezioni”.
- 9 - Rispetto ai danni riportati dalla , dal punto di vista causale si Parte_8
evidenzia che “le infiltrazioni rinvenute nella camera da letto sono, invece, tutt'ora in corso, e provengono dal balcone soprastante la camera da letto dell'attore. Esse sono dovute ad una errata pendenza del massetto (verso la facciata del fabbricato, anziché verso l'esterno) del suddetto balcone e ad una inidonea sigillatura tra la pavimentazione e la parete di tompagno. Sul balcone in questione è presente un armadio in alluminio all'interno del quale si è rinvenuto un ristagno di umidità tra il piano del balcone e la parete ed un'ampia fessura tra il battiscopa ed il fianco dell'armadietto attraverso il quale, stante alle tracce rinvenute sulla facciata, si riversa una abbondante cascata di acqua sulla facciata e all'interno della muratura.
L'acqua, come accennato, ristagna nell'armadietto in prossimità della parete di tompagno. Da qui, attraverso il foro lasciato aperto tra il battiscopa ed il fianco del mobiletto, l'acqua penetra nella muratura e, per capillarità e per ovvie questioni di gravità, si trasferisce più in basso fino al solaio del piano inferiore in corrispondenza della camera da letto dell'attore. Come si evidenzia anche dalle tracce presenti sulla facciata esterna, l'acqua si diffonde prevalentemente in quest'ultima zona per poi proseguire, con minore intensità, il suo corso verso il basso per un ulteriore breve tratto. L'acqua trattenuta tra il solaio e il tompagno in corrispondenza del piano sottostante non riesce ad evaporare verso l'esterno a causa della barriera creata dal rivestimento in klinker e risale nuovamente sulla parete per evaporare verso l'interno della camera da letto dell'attore”.
Infine, con riferimento ai danni ai viene riportato che “lo strano fenomeno Pt_3
della sostanza gelatinosa che fuoriesce dal frontalino del balcone a sud-est può essere ascritto ad una errata miscelazione dei componenti durante la preparazione pre- posa della malta bicomponente utilizzata per l'impermeabilizzazione del piano, oppure alla posa in opera della guaina liquida in presenza di un eccesso di umidità
- 10 - (atmosferica e/o del supporto) che ha impedito il corretto legame dei componenti e la solidificazione del prodotto causandone il distacco e l'espulsione a seguito della pressione inferta dal soprastante massetto di posa della pavimentazione. Tali circostanze, e più in generale una scorretta posa in opera della malta, avvenuta per entrambi i balconi, in concomitanza di piogge, avrebbero vanificato anche l'efficacia dell'effetto impermeabilizzante. Questo spiegherebbe la persistenza delle infiltrazioni su entrambi gli intradossi delle solette di copertura dei balconi”.
Alla luce della relazione del CTU, i cui passaggi maggiormente rilevanti per la domanda in esame sono stati testé riportati e sono pienamente condivisi da questo
Tribunale, emerge la responsabilità dell'impresa convenuta per i danni arrecati all'immobile in proprietà esclusiva degli attori nell'esecuzione dei lavori di manutenzione affidati dal . CP_1
Invero, risulta evidente la piena sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, i quali devono ritenersi pienamente dimostrati all'esito del giudizio de quo.
Pienamente condivisibili appaiono, inoltre, le risposte fornite dal ctu alle osservazioni critiche mosse dall'appaltatrice in sede di osservazioni alla bozza di consulenza; ciò dicasi, in particolare, per il tentativo di quest'ultima di riversare sul direttore dei lavori l'intera responsabilità per la scelta del periodo in cui realizzare i lavori e per i ritardi occorsi.
A tal riguardo è evidente che qualsivoglia appaltatore, a prescindere dal periodo in cui avvia l'esecuzione dei lavori, è obbligato ad assumere tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di evitare che eventi atmosferici come la pioggia possano causare danni ai beni di terzi;
con tutta evidenza, invece, nel caso di specie tali accorgimenti sono mancati, da ciò scaturendo la responsabilità dell'appaltatore; parimenti indimostrato è l'assunto secondo cui parte dei danni rilevati risalerebbero ad epoca
- 11 - anteriore;
trattasi di affermazione che non ha trovato nessun supporto probatorio e che lo stesso ctu, nelle repliche fornite, ha ritenuto del tutto inverosimile, anche alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti e con il condominio, corrispondenza puntualmente richiamata ed a cui può farsi rinvio.
Vanno, inoltre, richiamate e condivise le ulteriori repliche fornite dal ctu ai rilievi della avuto riguardo ai danni alle ringhiere ed alla camera da letto (cfr. pagine da CP_3
50 a 52 della ctu).
In merito al quantum risarcitorio, e avuto riferimento alla relazione depositata dal
CTU incaricato, l'importo dei costi per gli interventi necessari al ripristino dell'immobile di parte attorea ammonta a € 8.200,00 (IVA esclusa), somma al cui pagamento in favore degli attori va condannata la convenuta appaltatrice.
In merito, poi, agli interessi, trattandosi di debito di valore, occorre applicare i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass., sentenza n. 15928/2009), secondo cui
"qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può es-sere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa
- 12 - nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio".
Appare equo adottare come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali: questi ultimi vanno calcolati sulla somma come devalutata all'epoca del fatto (28 febbraio 2023, data della ctp allegata) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T.; sull'importo come determinato all'attualità sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., fino al saldo effettivo.
Parte convenuta viene, quindi, condannata al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di danno patrimoniale, dell'importo di € 8.200,00 oltre IVA e interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di € 8.200,00 dal mese di marzo 2023, epoca dell'allegata ctp, alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
In conformità alla richiesta attorea, la va, inoltre, condannata all'esecuzione CP_3
dei lavori necessari per l'eliminazione delle cause dei danni alla , Parte_8
considerato che – come emerso in CTU – “le infiltrazioni rinvenute nella camera da letto sono, invece, tutt'ora in corso, e provengono dal balcone soprastante la camera da letto dell'attore”. L'individuazione di tali lavori può trarsi dalla proposta conciliativa formulata dal ctu alle parti in data 8 luglio 2024 al punto 3.
2. SULLA RESPONSABILITA' DEL Controparte_10
[...]
Il , veniva convenuto in giudizio per Controparte_7
l'asserita responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
- 13 - La parte attorea contesta infatti che i danni subiti a seguito dei lavori di manutenzione dello stabile condominiale siano imputabili anche al suddetto
Condominio, il quale manterrebbe la custodia dei relativi beni, nonostante l'affidamento dei lavori all'appaltatore.
Orbene, richiamate le già citate risultanze della CTU – che confermano e quantificano i danni patiti dagli attori-, è necessario analizzare la pretesa giudiziale distinguendo i vari danni riportati e le rispettive derivazioni causali.
Invero, questo Giudice rileva che presupposto imprescindibile per il riconoscimento di una responsabilità ex art. 2051 c.c. è la derivazione causale del danno subito dalla cosa oggetto di custodia da parte del convenuto.
Occorre quindi preliminarmente esaminare se i nocumenti oggetto di esame presentino o meno quel necessario rapporto di derivazione con un bene in custodia da parte del . CP_1
A questo proposito, al fine di una più agevole comprensione di quanto in motivazione, si ripropone la già indicata ripartizione dei danni lamentati:
I danni presenti nel , nella e nella Parte_4 Parte_5 [...]
vedono la propria ragion d'essere nell'errata esecuzione dei lavori Parte_9
- 14 - di manutenzione sui balconi aggettanti, come già diffusamente indicato nella relazione del CTU di cui si è precedentemente dato atto.
Ebbene, proprio i balconi aggettanti non ricadono nella proprietà comune condominiale, risultando essere invece proprietà esclusiva dei singoli condomini. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha specificato che “in tema di condominio, i balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani… I balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono”
(Cort. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15913 del 17/07/2007).
Quanto testé affermato impedisce allora la configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. per il Condominio, non avendo quest'ultimo alcun potere di custodia sui beni che hanno dato origine al danneggiamento dell'immobile dei Sig.ri. e Pt_1
. Pt_2
Anche con riferimento ai danni patiti dalle e dai della parte Pt_10 Pt_3
attrice, va esclusa la sussistenza di una responsabilità in capo al . Invero, CP_1
anche tali danni non presentano una riferibilità eziologica con alcun bene in custodia
, rilevato che la pregiudizievole colatura di materiale semiliquido risulta CP_11
proveniente dal balcone aggettante del piano superiore, in proprietà esclusiva del del relativo appartamento. CP_1
Né risulta riconducibile ad una responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio la formazione di ruggine sulle ringhiere, non derivando tale nocumento da alcuna cosa
- 15 - in custodia d'altri, bensì esclusivamente dall'inesatta esecuzione dei lavori da parte della ditta incaricata.
Alla luce di ciò, va quindi rigettata la domanda attorea relativa ai danni manifestatisi nel , nella , nella Parte_4 Parte_5 Parte_9
sulle e sui Pt_10 Pt_3
Va invece riconosciuta la responsabilità solidale del per i danni CP_1
cagionati ai due alla CAMERETTA attigua (STUDIO). Pt_7
Ed invero, in questo caso, i danni rinvenuti in corrispondenza dei soffitti provengono
– oltre che dall'estradosso della soletta del balcone – anche dai cornicioni, beni di proprietà rispetto ai quali il non vede venire meno la CP_11 CP_1
propria custodia per il mero effetto dell'affidamento di lavori all'appaltatore.
Come infatti confermato dalla giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto, il dovere di custodia e vigilanza permane anche a seguito dell'inizio di lavori di manutenzione sul bene (in tal senso, Cort. Cass., sez. II, Ordinanza n. 11671 del
14/5/2018, secondo cui “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo”).
E' allora pacifico che, stante la natura oggettiva del richiamato art. 2051 c.c., il può essere esonerato da responsabilità solo quando provi che l'evento CP_1
dannoso si sia verificato per caso fortuito, rappresentato, questo, da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale,
- 16 - senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (in questo senso, Cort.
Cass., S.U., Ordinanza n. 20983 del 30/6/2022).
Nel caso di specie, non emerge e non risulta in alcun modo provata l'insorgenza del
“fortuito”, il quale non può certamente confondersi con l'inadempienza nell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa incaricata della manutenzione, evenienza, questa, certamente prevedibile e preventivabile da parte del custode- committente.
Né merita di essere condivisa l'osservazione del convenuto , il quale CP_1
eccepisce che la perduranza dei lavori al momento della citazione in giudizio rilevi al fine di esonerare il da responsabilità, essendo quest'ultimo CP_1
impossibilitato ad eliminare – in via autonoma - i danni procurati dall'impresa.
L'argomentazione, infatti, non coglie nel segno, tenuto presente che la permanenza del rapporto contrattuale in essere non è tale da impedire il sorgere della particolare forma di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., rilevando invece esclusivamente dal punto di vista del ventaglio di strumenti a tutela dei propri diritti creditori.
Tanto premesso e considerato, il va condannato - in solido con la CP_1
- al risarcimento dei danni verificatisi nei due e nello Controparte_3 Pt_7
STUDIO, i cui costi di riattazione si colgono dalla ctu depositata e sono pari ad euro
1.700,00 oltre iva (cfr. pag. 47 della ctu), il tutto oltre interessi come già sopra riconosciuti in sede di condanna alla convenuta Controparte_3
SULLA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DELLA Controparte_3
NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO
[...]
Il Condominio, convenuto in giudizio dai Sig.ri e , avanzava domanda Pt_1 Pt_2
riconvenzionale trasversale nei confronti dell'impresa, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di quest'ultima per l'inadempimento delle obbligazioni contratte e
- 17 - per ottenerne la relativa condanna al risarcimento dei danni eventualmente subiti in caso di propria soccombenza nei confronti della parte attrice.
Questo Giudice ritiene di accogliere tale domanda, riconoscendo la responsabilità contrattuale dell'impresa nei confronti del committente e condannando CP_1
la a risarcire i danni da questo patiti in conseguenza dell'accertata Controparte_3
responsabilità ex art. 2051 nei confronti di parte attorea.
Infatti, alla luce di quanto già finora esplicitato in sentenza, non residuano dubbi sull'inesatta esecuzione dei lavori da parte della ditta, comportamento colpevole, questo, che ha determinato la condanna al risarcimento rispettivamente ad euro
8.200 (escluso IVA) per la ad euro 1.700,00 (escluso IVA) per il Controparte_3
condominio (che risponde solo per i danni ai due allo ). Pt_7 Pt_6
Acclarata la responsabilità contrattuale di quest'ultima va Controparte_3
condannata a risarcire i danni cagionati alla committente e, per l'effetto, rimborsare al convenuto le somme che quest'ultimo fosse eventualmente costretto CP_1
a corrispondere in esecuzione della presente sentenza in favore degli attori, ivi comprese eventuali somme dovute per per spese legali e di ctu.
4. SULLA CHIAMATA IN GARANZIA DI CP_5
Come già premesso, la convenuta in giudizio, chiamava in Controparte_3
garanzia le società assicuratrici e NT AN OL, chiedendo di essere CP_5
da queste manlevata rispetto tutte le somme a corrispondere in caso di soccombenza.
Ebbene, acclarata la soccombenza in giudizio dell'impresa, occorre ora vagliare la suddetta pretesa, avanzata dalla nei confronti delle assicuratrici. CP_3
- 18 - Con specifico riferimento al rapporto assicurativo intercorrente con CP_5
occorre preliminarmente esaminare il campo di estensione della copertura assicurativa, sia rispetto al rischio che al periodo assicurato.
In questo senso, la risulta legata alla società in virtù della Controparte_3 CP_5
polizza n. 753412444, decorrente dal 20.11.2018 al 20.11.2021, la quale copre
l'assicurato – tra le altre cose – per la responsabilità civile dell'esercizio dell'attività.
In particolare, la copertura assicurativa attiene a “quanto questi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai casi disciplinati all'art. 6.2.”, laddove il citato art.
6.2 fa riferimento a “L'impresa si obbliga (…) a tenere indenne l'Assicurato in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata nella Sceda di Polizza”.
Emerge allora con chiarezza come il perimetro assicurativo abbracci senza dubbio i danni rispetto ai quali la chiama in garanzia la sua assicuratrice. CP_3
Né merita di essere condivisa l'impugnazione proposta da , la quale, CP_5
contestando la propria legittimazione passiva, sottolinea la riconducibilità del rischio in esame nell'alveo dei casi di esclusione della copertura assicurativa di cui al successivo art. 6.3.
Infatti, vero è che tale clausola esclude i danni “causati da o dovuti a umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali”, ma all'interpretazione offertane dalla chiamata in garanzia ostano diverse ragioni. In primo luogo, la formulazione della clausola risulta caratterizzata da profili di indeterminatezza e scarsa chiarezza interpretativa, tali da determinare l'insorgenza di un dubbio interpretativo sulla reale portata della stessa, sì che non appare pacifica quale sia l'estensione applicativa della
- 19 - stessa e quale sia il perimetro dei danni esclusi in virtù della derivazione da
“infiltrazioni”, cosicché va operato il criterio ermeneutico previsto dall'art. 1370 c.c., secondo il quale “ Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli
o formulari predisposti da uno dei contraenti” - come nel caso in esame -
“s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
E' infatti evidente che la clausola contrattuale in esame, letta in uno con le altre presenti nella regolazione del citato rapporto assicurativo per la responsabilità civile dell'esercizio dell'attività secondo un'interpretazione sistematica, non lascia intendere – se non con significative forzature – cosa debba intendersi per danni da infiltrazioni (quelli derivanti dalle infiltrazioni che autonomamente possono colpire un immobile? Anche quelli proveniente da infiltrazioni che sono originate da un'errata esecuzione dei lavori?).
Ciò appare vieppiù avvalorato considerato che è in oggetto una copertura assicurativa per l'attività professionale edilizia, settore ove già di per sé risultano sfumati i rapporti ed i confini tra la causa delle infiltrazioni, le stesse ed i danni.
A fortiori, nel caso di specie, particolarmente evanescente risulta il legame errata esecuzione dei lavori – infiltrazioni – danni, laddove l'illecito dell'appaltatore nello svolgimento della manutenzione affidata (vedasi, ad esempio, l'errata pendenza del massetto o l'effettuazione della scopertura dei balconi durante periodo piovoso ed inidoneo) è momento causale delle stesse infiltrazioni, le quali rappresentano esse stesse il danno inferto all'immobile della parte attorea.
Sono allora sicuramente riconducibili nel campo del rischio coperto dall'assicurazione di le pretese azionate dall'attore nei confronti della CP_5 CP_3
e, quindi, corretta è la chiamata in garanzia della suddetta società assicuratrice.
Venendo ora alla controversa questione circa la tempestività della denuncia del sinistro ad opera dell'assicurato nei confronti di , va dato atto che: CP_5
- 20 - - la ha piena conoscenza del sinistro almeno a partire dal giorno Controparte_12
18/11/2022, giorno in cui il sig. afferma di aver inviato Pec di diffida al Pt_1
Condominio e all'impresa (circostanza confermata dalla stessa impresa che, in CP_3
sede di atto di costituzione, afferma di “aver ricevuto la diffida dei sig.ri e Pt_1
del 8.11.22”, laddove l'indicazione del giorno 8 può ricondursi ad un mero Pt_2
refuso e risulterebbe – in ogni caso – antecedente);
- l'appaltatrice adduce di aver informato telefonicamente l'agente assicurativo
[...]
il giorno seguente, 19/11/2022; CP_13
- l'appaltatrice afferma che il 17/04/2023 ha inoltrato all'agente , Controparte_14
all'indirizzo , la PEC del Condominio in cui Email_1
l'amministratore sollecitava l'apertura del sinistro;
Controparte_2
- sostiene di aver inviato all'agente un messaggio CP_3 Controparte_14
WhatsApp (di cui produce immagine agli atti), lamentandosi della cattiva gestione del sinistro;
- riporta che “veniva a conoscenza del sinistro solo con la notifica dell'atto di CP_5
chiamata in garanzia e, pertanto, a lite giudiziaria già abbondantemente incardinata, impedendo alla deducente compagnia assicurativa una corretta gestione della posizione di danno e la possibilità di accertamento delle cause e dell'entità dei pretesi danneggiamenti”;
- nel fascicolo informativo di assicurazione si prevede che “in caso di sinistro, il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione”.
Orbene, così ricostruito il quadro all'interno del quale le parti hanno dibattuto sull'eventuale violazione dell'art. 1913 c.c., va preliminarmente inquadrato il riparto dell'onere probatorio tra le parti, rispetto al quale la Cassazione afferma che
“affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913
- 21 - c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art.
1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (Cort. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
19071 del 11/07/2024) e che “La prova del pregiudizio da accertarsi in concreto, incombe di norma, sullo stesso assicuratore” (Cort. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 631 del
20/03/1964).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la ha colposamente ritardato nell'avvisare CP_3
correttamente la propria assicuratrice, non potendo assurgere ad idoneo avviso la comunicazione telefonica effettuata all'agente (di cui, peraltro non vi è prova e non se ne conoscono i precisi contenuti), anche alla luce della previsione contenuta nel fascicolo informativo di assicurazione ove si indica la necessità di comunicazione scritta.
Il comportamento dell'impresa, la quale ha negligentemente optato per vie informali, inidonee e non documentabili, ha pertanto determinato una tardività nella conoscenza degli estremi del sinistro da parte di . CP_5
Al contempo, ai fini di riduzione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 1915 co. 2 c.c.,
è necessario che venga provato il pregiudizio subito dall'assicuratore.
Ebbene, né ha portato a conoscenza di questo Tribunale elementi idonei a CP_5
determinare tale pregiudizio né è possibile desumere dagli atti di causa la sussistenza di un effettivo nocumento determinato dalla conoscenza non tempestiva. In questa direzione, e ad abundatiam, non si rileva alcun concreto detrimento subito,
- 22 - considerato che i danni sono stati identificati nell' an, nel quantum e nella loro derivazione causale dal CTU. In questo senso, allora, il pregiudizio subito dall'assicuratrice rimane esclusivamente sul piano astratto, non consentendo una limitazione dell'indennizzo dovuto.
Non appare, infine, fondata l'eccezione proposta da , che lamenta la violazione CP_5
da parte di della pattuita clausola prevista dall'art.
6.28 secondo cui “L'impresa CP_3
(…) non riconosce le spese sostenute dall' per legali o tecnici che non siano Parte_11
da essa designati (…)”.
Invero l'operatività di tale clausola deve escludersi per l'ipotesi, quale quella oggetto di causa, in cui la compagnia assicuratrice, lungi dall'affiancarsi all'assicurato, si contrapponga a quest'ultimo invocando, infondatamente, l'inoperatività della polizza.
Conclusivamente va accolta la domanda di malleva proposta dall'appaltatrice e, per l'effetto, la chiamata in causa , tenuto conto della richiesta dell'assicurato ex CP_5
art. 1917 co. 2 c.c., va condanna al pagamento diretto in favore degli attori di quanto dovuto dall'assicurata in favore di questi ultimi in esecuzione della Controparte_3
presente sentenza, a titolo di risarcimento danni ed accessori nonché di spese legali, ivi comprese quelle di ctu.
Tale condanna deve intendersi limitata a quanto contrattualmente dovuto, avuto particolare riguardo alle condizioni di polizza richiamate.
3. SULLA CHIAMATA IN GARANZIA DI INTESA SAN PAOLO ASSICURA S.p.A.
NT AN OL è legata a in virtù della polizza n. 52180004833 Controparte_3
decorrente dal 18.03.2021 al 18.03.2023.
Anche nei suoi confronti, l'impresa ha avanzato domanda di manleva per le somme tenuta a corrispondere in caso di soccombenza nel presente giudizio.
- 23 - L'assicuratrice ha contestato però la mancata tempestiva denuncia del sinistro, lamentando di aver avuto conoscenza dello stesso solo al momento della notificazione degli atti di causa. afferma invece di aver correttamente comunicato il sinistro, Controparte_3
notiziando la NT AN OL telefonicamente al numero 800.124.124 il giorno successivo alla diffida ricevuta dai sig. e , in conformità alle opzioni Pt_1 Pt_2
offerte dall'art. 14 del contratto di assicurazione.
Ebbene, premesso che la comunicazione al recapito indicato si mostra idoneo strumento di denuncia del sinistro alla luce di quanto contrattualmente stabilito dalle parti, va però sottolineato che non vi è agli atti prova dell'avvenuta effettiva comunicazione nei tempi e nelle modalità indicate.
Nonostante ciò, però, similmente a quanto già discusso in relazione alla chiamata in garanzia di , nemmeno NT AN OL ha offerto prova del concreto CP_5
pregiudizio subito, sicché si ritiene non possa ridursi la cifra indennizzabile dall'assicuratore.
Non sussistendo quindi ragioni ostative alla piena operatività della garanzia prestata da NT, la stessa è chiamata a manlevare per quanto questa è condannata CP_3
a risarcire alla parte attrice, oltre delle spese legali.
Anche tale domanda di malleva va, pertanto, accolta e, per l'effetto la chiamata in causa NT AN OL, tenuto conto della richiesta dell'assicurato ex art. 1917 co. 2
c.c., va condanna al pagamento diretto in favore degli attori di quanto dovuto dall'assicurata in favore di questi ultimi in esecuzione della Controparte_3
presente sentenza, a titolo di risarcimento danni ed accessori nonché di spese legali, ivi comprese quelle di ctu.
Anche tale condanna deve intendersi limitata a quanto contrattualmente dovuto, avuto particolare riguardo alle condizioni di polizza richiamate.
- 24 - Vertendosi nell'ipotesi di cui all'art.1910 c.c., trova applicazione la relativa disciplina per l'ipotesi in cui una delle due compagnie assicurative provveda all'integrale pagamento delle somme in favore degli attori.
GOVERNO DELLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la reciproca soccombenza emergente dalle predette statuizioni e, per l'effetto:
a) Condanna i convenuti e sito in Napoli alla Controparte_3 Controparte_1
via B. NO n°91 alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, CP_7
che si liquidano in euro 5.200,00 per onorari, oltre spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
b) condanna la alla refusione delle spese di lite in Controparte_3
favore del convenuto sito in Napoli alla via B. NO n°91 Controparte_1
Scala A/B, che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari, oltre spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
c) condanna la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_15
, che si liquidano in euro 2.500,00 per onorari, Controparte_3
oltre spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
d) condanna la NT AN OL Assicura s.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore della unipersonale, che si liquidano in euro 2.500,00 per Controparte_3
onorari, oltre spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
e) fatta salva la solidarietà ex lege in favore del ctu, pone le spese di consulenza tecnica, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta
[...]
[...] [...]
, con obbligo di rivalere le altre parti di quanto a tale Controparte_16
titolo anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie nei limiti di quanto in parte motiva le domande proposte dai signori e e, per l'effetto,: 1a) condanna parte Parte_1 Parte_2
convenuta al pagamento in favore degli Controparte_3
attori dell'importo di euro 8.200,00 oltre IVA e interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di € 8.200,00 dal mese di marzo 2023, epoca dell'allegata ctp, alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
1b) condanna parte convenuta convenuto sito in Napoli Controparte_1
alla via B. NO n°91 Scala A/B al pagamento, in solido con la
[...]
e per il medesimo titolo di cui alla condanna disposta al capo Controparte_3
1a), in favore degli attori dell'importo di euro 1.700,00 oltre IVA e interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di € 1.700,00 dal mese di marzo 2023, epoca dell'allegata ctp, alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
1c) condanna la unipersonale all'esecuzione dei lavori Controparte_3
necessari per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e dei danni alla
, come individuati nella proposta conciliativa formulata dal Parte_8
ctu alle parti in data 8 luglio 2024 ed inviata a mezzo pec;
2. condanna in solido i convenuti e Controparte_3 Controparte_1
sito in Napoli alla via B. NO n°91 Scala A/B alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in euro 5.200,00 per onorari, oltre
- 26 - spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
3. accoglie la domanda riconvenzionale trasversale proposta dal
[...]
sito in Napoli alla via B. NO n°91 nei confronti della CP_1 CP_7
unipersonale e, per l'effetto, condanna quest'ultima al Controparte_3
risarcimento dei danni corrispondenti alle somme che il
[...]
sito in Napoli alla via B. NO n°91 Scala A/B sarà CP_1
eventualmente costretto a corrispondere agli attori per i titoli di cui ai capi 1b)
e 2) del presente dispositivo;
4. condanna la unipersonale alla refusione delle spese di Controparte_3
lite in favore del convenuto sito in Napoli alla via B. Controparte_1
NO n°91 , che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari, oltre CP_7
spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
5. pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della , con condanna di quest'ultima di Controparte_3
rivalere le altre parti delle somme eventualmente anticipate a tale titolo;
6. accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di malleva proposta da unipersonale nei confronti dell' Controparte_3 Controparte_15
e, per l'effetto, condanna quest'ultima, nei limiti delle condizioni di
[...]
polizza richiamate in parte motiva (scoperto e franchigia), al pagamento diretto in favore degli attori ex art.1917 2° comma c.c. di quanto la
[...]
unipersonale è stata condannata a corrispondere in favore di Controparte_3
questi ultimi in ragione delle statuizioni di cui ai capi 1a), 2) e 5) del presente dispositivo;
- 27 - 7. condanna la alla refusione delle spese di lite in Controparte_15
favore della unipersonale, che si liquidano in euro Controparte_3
2.500,00 per onorari, oltre spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
8. accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di malleva proposta da unipersonale nei confronti dell'NT AN OL Controparte_3
Assicura S.p.A. e, per l'effetto, condanna quest'ultima, nei limiti delle condizioni di polizza richiamate in parte motiva (scoperto e franchigia), al pagamento diretto in favore degli attori ex art.1917 2° comma c.c. di quanto la unipersonale è stata condannata a corrispondere in Controparte_3
favore di questi ultimi in ragione delle statuizioni di cui ai capi 1a), 2) e 5) del presente dispositivo;
9. condanna la NT AN OL Assicura s.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore della , che si liquidano in euro Controparte_3
2.500,00 per onorari, oltre spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 10 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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2043 c.c. per i danni causati alla loro abitazione – sia ad opera del medesimo
Condominio, il quale rivolgeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della per vederne riconosciuta la responsabilità contrattuale ed Controparte_3