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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6544 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 26 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5267/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
e (già Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ti e difesi dall'avv.
[...]
MA LL, presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli, viale Antonio Gramsci n. 21.
appellanti
E
, Controparte_1 CP_2
appellati
E
Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t,
[...] rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Napoli, via Diaz n.11.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di appello di Napoli- sez.civile in data 3/12/2019, e già Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la Parte_3 sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n. 2818 del 29/10/2019, che aveva rigettato l'opposizione proposta da loro, oltre che da e , Controparte_1 CP_2 avverso:
-l'ordinanza ingiunzione n. 243/13 r.g. 86/12 con la quale era stata ingiunto ad CP_1
ed alla il pagamento della somma di euro
[...] Parte_3
8.850,00 per la violazione dell'art. 3, comma 3 D.L. n. 12/02 convertito nella legge 73/02 come sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge 183/2010 per aver impiegato il lavoratore, come indicato nell'illecito non risultante da scrittura o da altra documentazione obbligatoria;
il lavoratore interessato è nato in [...] Persona_1 il 08.12.1949 ammesso la lavoro senza la comunicazione di assunzione preventiva per un totale di giornate a nero, dal 02.05.2007 fino al 21.06.2007 pari a n. 37 (trentasette);
- l'ordinanza ingiunzione n. 244/2013 R.G. n. 85/12 con la quale era stato ingiunto a ed alla società il pagamento della somma di euro 88.080,80 per la Parte_1 medesima violazione in relazione al medesimo lavoratore, ma per un totale di giornate a nero dal 22.06.2007 fino al 01.11.2008, pari a n. 345 ( trecentoquarantacinque);
- l'ordinanza ingiunzione n. 245/2013 R.G. 84/12 con la quale era stata ingiunta alla società ed a il pagamento della somma di euro 69.330,80 per la CP_2 medesima violazione in relazione al medesimo lavoratore, ma per un totale di giornate a nero, dal 02.11.2008 fino al 03.08.2010 pari a n.440 (quattrocentoquaranta).
2.Parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per contrasto con la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n. 2032/2016 avente autorità di giudicato. Ha sostenuto che le tre ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione si fondavano sul medesimo presupposto giuridico, e cioè la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di con la Persona_1 Parte_3 Parte_3 considerato che la violazione posta a fondamento delle ordinanze–ingiunzioni consisteva nel “l'aver impiegato il lavoratore subordinato sig. senza la Persona_1 comunicazione d'assunzione preventiva di cui alla l'art. 3 comm.3 D.L. n.12/02 convertito nella L. 73/02, come sostituito dall'art. 4 comma 1, L. 183/10”. Tuttavia la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n. 2032/2016, passata in giudicato, aveva rigettato la domanda con cui aveva chiesto l'accertamento della Persona_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Parte_3 dal 2007 al 2010, per cui l'accertamento della insussistenza del presupposto delle
[...] ordinanze ingiunzione opposte doveva comportare l'annullamento delle stesse.
2.1 Erroneamente il primo giudice aveva escluso l'efficacia riflessa del giudicato sul presupposto che la sentenza passata in giudicato fosse stata emessa nei confronti di soggetti diversi rispetto a quelli del giudizio di opposizione, dovendo invece ritenersi che il rapporto sostanziale dedotto in giudizio fosse unico sia nella causa di lavoro che in quella ordinaria, e cioè il rapporto di lavoro intercorrente tra il e la società, e Per_1 dovendosi applicare i principi sanciti dalla Suprema Corte in tema di efficacia riflessa del giudicato.
3. Ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 3 D.L. n. 12/02, convertito nella L. 73/02 come sostituito dall'art. 4 comma 1 L. 183/10, avendo la sentenza impugnata omesso qualsiasi esame in merito alla natura subordinata del rapporto del lavoro tra il e la società, in quanto il giudice di primo grado si era Per_1 limitato a valutare la mera sussistenza di un generico rapporto lavorativo tra le parti ed aveva tratto da ciò la sussistenza della violazione contestata dall' . Controparte_3
Tuttavia l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro era il presupposto delle violazioni contestate nelle ordinanze ingiunzioni , per cui, venendo meno tale presupposto, non poteva ritenersi integrata la violazione.
4. Ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l CP_3
non avesse adempiuto all'onere probatorio che gli incombeva in ordine
[...] all'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria . Invero le dichiarazioni rese agli ispettori, sulla cui base il primo giudice aveva ritenuto accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro del come custode dal 2007, erano del tutto irrilevanti ai fini Per_1 della decisione, considerato che dalle stesse emergeva lo svolgimento da parte del sig.
di generiche prestazioni lavorative per la società ID RE . Non era Persona_1 stata, invece, fornita una prova rigorosa della subordinazione del lavoratore, intesa come soggezione dello stesso al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della società, asserita datrice di lavoro. Dunque erroneamente il primo giudice aveva valutato le risultanze del verbale ispettivo come prova decisiva , mentre avrebbe dovuto effettuare una valutazione e comparazione tra i diversi elementi di prova emergenti dal giudizio.
5. L'appellante società quale obbligata in solido, ha eccepito altresì Parte_2
l'estinzione dell'ordinanza-ingiunzione n. 245/13 irrogata nei confronti di CP_2
stante il decesso dello stesso in data 26 luglio 2019, come risultante dal
[...] certificato di morte prodotto. Ha sostenuto, in considerazione del'accessorietà dell'obbligazione solidale, che la morte dell'autore della violazione, debitore principale, produceva l'estinzione non solo dell'obbligazione sanzionatoria posta a suo carico, ma altresì' di quella dell'obbligato solidale.
6.Pertanto gli appellanti hanno concluso chiedendo:
“1) in accoglimento dell'appello proposto e per tutti i motivi di gravame sopra indicati, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2818/2019 pubblica-ta il 29/10/2019, accogliere il ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 introduttivo del giudizio di primo grado RG 10541/2014 e, per l'effetto, annullare le ordi-nanze-ingiunzioni emesse dall' n. 243/13, n. 244/13 e n. 245/13 con ogni Controparte_3 conseguenza di legge. 2) In ogni caso annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 245/2013 irrogata nei confronti del sig. , deceduto, per i motivi di cui al capo IV cui si rimanda. CP_2
3) Con condanna degli appellati in solido al pagamento delle competenze legali e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali al 15% iva e cpa, con distrazione”.
7. Il Controparte_3
, nei cui confronti questa Corte ha
[...] disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di appello ex art.291 c.p.c, si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
8. e , cui l'atto di appello è stato ritualmente Controparte_1 CP_2 notificato, non si sono costituiti in giudizio.
9.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
10.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, parte appellante ha depositato note scritte .
MOTIVI DELLA DECISIONE
11.L'appello è fondato e va accolto.
12. Quanto alla prima doglianza proposta, deve condividersi l'assunto sostenuto da parte appellante, secondo cui il presupposto delle violazioni sanzionate nelle ordinanze ingiunzioni opposte è il rapporto di lavoro subordinato tra il e la Per_1 [...] per il periodo dal 2007 al 2010. Parte_3
Invero la violazione posta a fondamento delle ordinanze–ingiunzioni è : “l'aver impiegato il lavoratore subordinato sig. senza la comunicazione Persona_1
d'assunzione preventiva di cui alla l'art. 3 comm.3 D.L. n.12/02 convertito nella L. 73/02, come sostituito dall'art. 4 comma 1, L. 183/10”.
La disposizione di legge citata dispone: “Fermo restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusio-ne del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministra-tiva da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggio-rata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti maggiormente occupato per un periodo lavorativo successivo‛.
Non vi è dubbio, pertanto, che l'obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego dell'assunzione di un lavoratore venga sancito dalla legge a carico del datore di lavoro solo in ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
12.1 Deve parimenti condividersi che con sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n. 2032 del 13/7/2016, passata in giudicato, risulta accertata l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la Per_1 [...] per il periodo dal maggio 2007 al luglio 2010. In quel Parte_3 giudizio il aveva chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato nei Per_1 confronti della società che asseriva essere la sua datrice di lavoro e la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, ma il Tribunale ha rigettato la domanda.
Il giudizio si è svolto tra il e la e Per_1 Parte_3 quindi la sentenza fa stato tra tali parti, ma ciò non impediva in linea di principio una efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi estranei al giudizio, ma titolari di un diritto subordinato alla situazione definita.
Il Collegio condivide, infatti, il principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui : “Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi ed aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (cfr. Cass. n. 1166 del 18/01/2018, Cass. 23 agosto 2005 n. 17136).
12.2 Tuttavia, nel caso di specie non può valere l'efficacia riflessa del giudicato in considerazione del rilievo attribuito dalla legge alla potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro ed alla conseguente autonomia del rapporto facente capo allo stesso.
In tal senso si è espressa, con orientamento consolidato, la Suprema Corte affermando che: “Il giudicato negativo circa la natura subordinata di un rapporto di lavoro, intervenuto tra il prestatore d'opera e il beneficiario della prestazione lavorativa, non spiega efficacia riflessa nel giudizio tra quest'ultimo e l , avente Controparte_3 ad oggetto l'accertamento delle violazioni delle norme sul collocamento per l'assunzione del personale che si assume dipendente;
infatti l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell' e diritti ed CP_3 obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuno delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto”( Cass. sez.lav. 24/3/1999 n.2795, nello stesso senso Cass. n. 4142/2001, Cass. n. 849/2004 ).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito tale principio affermando che: “Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell del lavoro e CP_3 diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto”( Cass. sez.lav. 26/9/2018 n. 23045).
Dunque il giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n. 2032 del 13/7/2016 non può assumere alcun rilievo nel presente giudizio.
13.La seconda e la terza doglianza, che vanno esaminate congiuntamente, sono fondate.
Ritiene la Corte che l' , su cui incombeva il relativo Controparte_3 onere, non abbia fornito la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la e quindi del presupposto delle Persona_1 Parte_3 violazioni sulla cui base sono state irrogate le ordinanze ingiunzione oggetto di giudizio.
Deve ritenersi consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui : “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria,l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico dell'amministratore di una azienda agricola per non aver tenuto il registro di entrata degli animali nel mattatoio e di scarico delle carni in uscita, ritenendo erroneamente che incombesse all'amministrazione, e non all'ingiunto, fornire la prova che tale registro - non reperito nei locali dell'azienda il giorno del sopralluogo - esistesse effettivamente e che il Part giorno dell'ispezione si trovasse presso gli uffici della locale .”( Cass. sez.1 7/3/2007 n. 5277).
La suindicata prova della subordinazione, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non può desumersi dalle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro da Per_2
, , e .
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
In realtà, come evidenziato da parte appellante, il giudice di prime cure ha ritenuto genericamente accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro del come custode Per_1 in favore della ma ciò senza verificare la sussistenza Parte_3 in concreto dei connotati peculiari della subordinazione.
13.1 E' noto come l'accertamento in giudizio della subordinazione sia oltremodo complesso.
Va ricordato che secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e suo inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 14.6.2018 n. 15631).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione. E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n. 7966).
13.2 Ciò posto, ritiene la Corte che dalle dichiarazioni rese agli Ispettori del lavoro non emerga la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Persona_1
e la nel periodo dal 2007 al 2010. Parte_3
Da tali dichiarazioni , ed in particolare da quelle di emerge che il , Persona_2 Per_1 padre della colf che lavorava alle dipendenze del , era senza fissa dimora ed in Per_2 condizioni di indigenza, motivo per cui gli fu concesso di alloggiare in un container che si trovava all'interno dell'agriturismo di proprietà della Parte_3
Dunque la circostanza che il fosse sempre lì dipendeva dal fatto che
[...] Per_1 alloggiasse nel suindicato container;
inoltre, pur risultando che il fosse in
Per_1 possesso delle chiavi dell'agriturismo, non è emerso che questi ricevesse direttive dal legale rappresentante o da altro dipendente della società, né che fosse retribuito dalla società . Peraltro dalle dichiarazioni rese agli Ispettori non risulta che il avesse
Per_1 alcun contatto con il legale rappresentante o altri dipendenti della società, per cui l'assunto sostenuto dagli informatori che il fosse custode dell' si
Per_1 Parte_5 fonda essenzialmente sulla detenzione, da parte dello stesso, delle chiavi dell' e sulla circostanza che questi alloggiasse in quel contesto. Parimenti Parte_5 irrilevante appare la circostanza che il si fosse fatto sostituire da altro lavoratore
Per_1 nel periodo in cui si era recato nel suo paese, in mancanza di prova che ciò fosse dovuto ad un suo specifico obbligo di presenza assunto nei confronti della società. Del resto la circostanza che il compenso per l'asserito sostituto del nel periodo in cui questi
Per_1 si recò al suo paese venne pagato dal senatore appare ulteriormente sintomatica Per_2 delle ragioni caritatevoli che giustificavano la presenza del nell'UR .
Per_1
Infine dagli atti di causa risulta che nel periodo dal 2007 al 2009 la Parte_3 assunse il come bracciante agricolo, e quindi con un rapporto di
[...] Per_1 lavoro subordinato agricolo per 52 giornate annuali e tale circostanza depone ulteriormente a sfavore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e continuativo del come custode dal 2007 al 2010. Per_1
In definitiva dagli atti di causa non emerge la prova della sottoposizione del al Per_1 potere direttivo, gerarchico e disciplinare della e Parte_3 quindi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dello stesso come custode dal 2007 al 2010.
13.3 Ciò comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 244/13 emessa nei confronti di e della l'annullamento, ma Parte_1 Parte_2 solo nei confronti della odierna appellante e condebitore Parte_2 solidale, dell'ordinanza ingiunzione n. 243/13. Invero il legale rappresentante della società, all'epoca dei fatti sanzionati con l'ordinanza ingiunzione n. 243/13, era
, che non ha impugnato la sentenza di primo grado. Controparte_1
14.Deve ritenersi estinta nei confronti dell'appellante quale Parte_2 obbligata in solido, l'ordinanza-ingiunzione n. 245/13 irrogata nei confronti di CP_2 in conseguenza del decesso dello stesso in data 26 luglio 2019, come risultante
[...] dal certificato di morte prodotto.
In tal senso, e quindi sull'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato in solido in caso di morte dell'autore della violazione, si è pronunciata con orientamento consolidato la Suprema Corte affermando che : “In tema di sanzioni amministrative, il disposto dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (per il quale "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi") e quello dell'ultimo comma dell'art. 6 (secondo cui l'obbligato solidale che ha pagato "ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione") sono espressione del principio della personalità della sanzione amministrativa, per il quale la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale per la sanzione amministrativa. Infatti, in particolare, l'obbligato solidale per la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, non è un obbligato sussidiario per le ipotesi di insolvibilità del condannato o di pratica difficoltà di identificare l'autore della violazione - in quanto si tratta di obbligazione solidale nell'interesse esclusivo di uno solo degli obbligati, senza alcun riparto nei rapporti interni, a norma dell'art. 1298 cod. civ. - e neppure si può configurare, a suo carico, una responsabilità diretta per culpa "in eligendo" o "in vigilando".( Cass. sez.lav. 10/3/2011 n. 5717, nello stesso senso Cass. sez.2 ord. n. 21265/2020).
15. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza va annullata l'ordinanza ingiunzione n. 244/13, annullata l'ordinanza ingiunzione n. 243/13 nei confronti di
[...]
e dichiarata estinta l'ordinanza ingiunzione n. 245/13 nei confronti di Parte_2
Parte_2
16. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM n.147/2022 come in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza annulla l'ordinanza ingiunzione n. 244/13, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 243/13 nei confronti di , dichiara estinta l'ordinanza ingiunzione n. Parte_2
245/13 nei confronti di 2) condanna il Parte_2 [...]
Controparte_3 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che
[...] liquida per il giudizio di primo grado in euro 4.407,50 e per il presente grado di giudizio in euro 3.473,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 26 novembre 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 26 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5267/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
e (già Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ti e difesi dall'avv.
[...]
MA LL, presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli, viale Antonio Gramsci n. 21.
appellanti
E
, Controparte_1 CP_2
appellati
E
Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t,
[...] rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Napoli, via Diaz n.11.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di appello di Napoli- sez.civile in data 3/12/2019, e già Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la Parte_3 sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n. 2818 del 29/10/2019, che aveva rigettato l'opposizione proposta da loro, oltre che da e , Controparte_1 CP_2 avverso:
-l'ordinanza ingiunzione n. 243/13 r.g. 86/12 con la quale era stata ingiunto ad CP_1
ed alla il pagamento della somma di euro
[...] Parte_3
8.850,00 per la violazione dell'art. 3, comma 3 D.L. n. 12/02 convertito nella legge 73/02 come sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge 183/2010 per aver impiegato il lavoratore, come indicato nell'illecito non risultante da scrittura o da altra documentazione obbligatoria;
il lavoratore interessato è nato in [...] Persona_1 il 08.12.1949 ammesso la lavoro senza la comunicazione di assunzione preventiva per un totale di giornate a nero, dal 02.05.2007 fino al 21.06.2007 pari a n. 37 (trentasette);
- l'ordinanza ingiunzione n. 244/2013 R.G. n. 85/12 con la quale era stato ingiunto a ed alla società il pagamento della somma di euro 88.080,80 per la Parte_1 medesima violazione in relazione al medesimo lavoratore, ma per un totale di giornate a nero dal 22.06.2007 fino al 01.11.2008, pari a n. 345 ( trecentoquarantacinque);
- l'ordinanza ingiunzione n. 245/2013 R.G. 84/12 con la quale era stata ingiunta alla società ed a il pagamento della somma di euro 69.330,80 per la CP_2 medesima violazione in relazione al medesimo lavoratore, ma per un totale di giornate a nero, dal 02.11.2008 fino al 03.08.2010 pari a n.440 (quattrocentoquaranta).
2.Parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per contrasto con la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n. 2032/2016 avente autorità di giudicato. Ha sostenuto che le tre ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione si fondavano sul medesimo presupposto giuridico, e cioè la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di con la Persona_1 Parte_3 Parte_3 considerato che la violazione posta a fondamento delle ordinanze–ingiunzioni consisteva nel “l'aver impiegato il lavoratore subordinato sig. senza la Persona_1 comunicazione d'assunzione preventiva di cui alla l'art. 3 comm.3 D.L. n.12/02 convertito nella L. 73/02, come sostituito dall'art. 4 comma 1, L. 183/10”. Tuttavia la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n. 2032/2016, passata in giudicato, aveva rigettato la domanda con cui aveva chiesto l'accertamento della Persona_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Parte_3 dal 2007 al 2010, per cui l'accertamento della insussistenza del presupposto delle
[...] ordinanze ingiunzione opposte doveva comportare l'annullamento delle stesse.
2.1 Erroneamente il primo giudice aveva escluso l'efficacia riflessa del giudicato sul presupposto che la sentenza passata in giudicato fosse stata emessa nei confronti di soggetti diversi rispetto a quelli del giudizio di opposizione, dovendo invece ritenersi che il rapporto sostanziale dedotto in giudizio fosse unico sia nella causa di lavoro che in quella ordinaria, e cioè il rapporto di lavoro intercorrente tra il e la società, e Per_1 dovendosi applicare i principi sanciti dalla Suprema Corte in tema di efficacia riflessa del giudicato.
3. Ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 3 D.L. n. 12/02, convertito nella L. 73/02 come sostituito dall'art. 4 comma 1 L. 183/10, avendo la sentenza impugnata omesso qualsiasi esame in merito alla natura subordinata del rapporto del lavoro tra il e la società, in quanto il giudice di primo grado si era Per_1 limitato a valutare la mera sussistenza di un generico rapporto lavorativo tra le parti ed aveva tratto da ciò la sussistenza della violazione contestata dall' . Controparte_3
Tuttavia l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro era il presupposto delle violazioni contestate nelle ordinanze ingiunzioni , per cui, venendo meno tale presupposto, non poteva ritenersi integrata la violazione.
4. Ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l CP_3
non avesse adempiuto all'onere probatorio che gli incombeva in ordine
[...] all'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria . Invero le dichiarazioni rese agli ispettori, sulla cui base il primo giudice aveva ritenuto accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro del come custode dal 2007, erano del tutto irrilevanti ai fini Per_1 della decisione, considerato che dalle stesse emergeva lo svolgimento da parte del sig.
di generiche prestazioni lavorative per la società ID RE . Non era Persona_1 stata, invece, fornita una prova rigorosa della subordinazione del lavoratore, intesa come soggezione dello stesso al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della società, asserita datrice di lavoro. Dunque erroneamente il primo giudice aveva valutato le risultanze del verbale ispettivo come prova decisiva , mentre avrebbe dovuto effettuare una valutazione e comparazione tra i diversi elementi di prova emergenti dal giudizio.
5. L'appellante società quale obbligata in solido, ha eccepito altresì Parte_2
l'estinzione dell'ordinanza-ingiunzione n. 245/13 irrogata nei confronti di CP_2
stante il decesso dello stesso in data 26 luglio 2019, come risultante dal
[...] certificato di morte prodotto. Ha sostenuto, in considerazione del'accessorietà dell'obbligazione solidale, che la morte dell'autore della violazione, debitore principale, produceva l'estinzione non solo dell'obbligazione sanzionatoria posta a suo carico, ma altresì' di quella dell'obbligato solidale.
6.Pertanto gli appellanti hanno concluso chiedendo:
“1) in accoglimento dell'appello proposto e per tutti i motivi di gravame sopra indicati, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2818/2019 pubblica-ta il 29/10/2019, accogliere il ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 introduttivo del giudizio di primo grado RG 10541/2014 e, per l'effetto, annullare le ordi-nanze-ingiunzioni emesse dall' n. 243/13, n. 244/13 e n. 245/13 con ogni Controparte_3 conseguenza di legge. 2) In ogni caso annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 245/2013 irrogata nei confronti del sig. , deceduto, per i motivi di cui al capo IV cui si rimanda. CP_2
3) Con condanna degli appellati in solido al pagamento delle competenze legali e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali al 15% iva e cpa, con distrazione”.
7. Il Controparte_3
, nei cui confronti questa Corte ha
[...] disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di appello ex art.291 c.p.c, si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
8. e , cui l'atto di appello è stato ritualmente Controparte_1 CP_2 notificato, non si sono costituiti in giudizio.
9.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
10.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, parte appellante ha depositato note scritte .
MOTIVI DELLA DECISIONE
11.L'appello è fondato e va accolto.
12. Quanto alla prima doglianza proposta, deve condividersi l'assunto sostenuto da parte appellante, secondo cui il presupposto delle violazioni sanzionate nelle ordinanze ingiunzioni opposte è il rapporto di lavoro subordinato tra il e la Per_1 [...] per il periodo dal 2007 al 2010. Parte_3
Invero la violazione posta a fondamento delle ordinanze–ingiunzioni è : “l'aver impiegato il lavoratore subordinato sig. senza la comunicazione Persona_1
d'assunzione preventiva di cui alla l'art. 3 comm.3 D.L. n.12/02 convertito nella L. 73/02, come sostituito dall'art. 4 comma 1, L. 183/10”.
La disposizione di legge citata dispone: “Fermo restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusio-ne del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministra-tiva da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggio-rata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti maggiormente occupato per un periodo lavorativo successivo‛.
Non vi è dubbio, pertanto, che l'obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego dell'assunzione di un lavoratore venga sancito dalla legge a carico del datore di lavoro solo in ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
12.1 Deve parimenti condividersi che con sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n. 2032 del 13/7/2016, passata in giudicato, risulta accertata l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la Per_1 [...] per il periodo dal maggio 2007 al luglio 2010. In quel Parte_3 giudizio il aveva chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato nei Per_1 confronti della società che asseriva essere la sua datrice di lavoro e la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, ma il Tribunale ha rigettato la domanda.
Il giudizio si è svolto tra il e la e Per_1 Parte_3 quindi la sentenza fa stato tra tali parti, ma ciò non impediva in linea di principio una efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi estranei al giudizio, ma titolari di un diritto subordinato alla situazione definita.
Il Collegio condivide, infatti, il principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui : “Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi ed aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (cfr. Cass. n. 1166 del 18/01/2018, Cass. 23 agosto 2005 n. 17136).
12.2 Tuttavia, nel caso di specie non può valere l'efficacia riflessa del giudicato in considerazione del rilievo attribuito dalla legge alla potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro ed alla conseguente autonomia del rapporto facente capo allo stesso.
In tal senso si è espressa, con orientamento consolidato, la Suprema Corte affermando che: “Il giudicato negativo circa la natura subordinata di un rapporto di lavoro, intervenuto tra il prestatore d'opera e il beneficiario della prestazione lavorativa, non spiega efficacia riflessa nel giudizio tra quest'ultimo e l , avente Controparte_3 ad oggetto l'accertamento delle violazioni delle norme sul collocamento per l'assunzione del personale che si assume dipendente;
infatti l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell' e diritti ed CP_3 obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuno delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto”( Cass. sez.lav. 24/3/1999 n.2795, nello stesso senso Cass. n. 4142/2001, Cass. n. 849/2004 ).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito tale principio affermando che: “Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell del lavoro e CP_3 diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto”( Cass. sez.lav. 26/9/2018 n. 23045).
Dunque il giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n. 2032 del 13/7/2016 non può assumere alcun rilievo nel presente giudizio.
13.La seconda e la terza doglianza, che vanno esaminate congiuntamente, sono fondate.
Ritiene la Corte che l' , su cui incombeva il relativo Controparte_3 onere, non abbia fornito la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la e quindi del presupposto delle Persona_1 Parte_3 violazioni sulla cui base sono state irrogate le ordinanze ingiunzione oggetto di giudizio.
Deve ritenersi consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui : “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria,l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico dell'amministratore di una azienda agricola per non aver tenuto il registro di entrata degli animali nel mattatoio e di scarico delle carni in uscita, ritenendo erroneamente che incombesse all'amministrazione, e non all'ingiunto, fornire la prova che tale registro - non reperito nei locali dell'azienda il giorno del sopralluogo - esistesse effettivamente e che il Part giorno dell'ispezione si trovasse presso gli uffici della locale .”( Cass. sez.1 7/3/2007 n. 5277).
La suindicata prova della subordinazione, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non può desumersi dalle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro da Per_2
, , e .
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
In realtà, come evidenziato da parte appellante, il giudice di prime cure ha ritenuto genericamente accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro del come custode Per_1 in favore della ma ciò senza verificare la sussistenza Parte_3 in concreto dei connotati peculiari della subordinazione.
13.1 E' noto come l'accertamento in giudizio della subordinazione sia oltremodo complesso.
Va ricordato che secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e suo inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 14.6.2018 n. 15631).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione. E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n. 7966).
13.2 Ciò posto, ritiene la Corte che dalle dichiarazioni rese agli Ispettori del lavoro non emerga la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Persona_1
e la nel periodo dal 2007 al 2010. Parte_3
Da tali dichiarazioni , ed in particolare da quelle di emerge che il , Persona_2 Per_1 padre della colf che lavorava alle dipendenze del , era senza fissa dimora ed in Per_2 condizioni di indigenza, motivo per cui gli fu concesso di alloggiare in un container che si trovava all'interno dell'agriturismo di proprietà della Parte_3
Dunque la circostanza che il fosse sempre lì dipendeva dal fatto che
[...] Per_1 alloggiasse nel suindicato container;
inoltre, pur risultando che il fosse in
Per_1 possesso delle chiavi dell'agriturismo, non è emerso che questi ricevesse direttive dal legale rappresentante o da altro dipendente della società, né che fosse retribuito dalla società . Peraltro dalle dichiarazioni rese agli Ispettori non risulta che il avesse
Per_1 alcun contatto con il legale rappresentante o altri dipendenti della società, per cui l'assunto sostenuto dagli informatori che il fosse custode dell' si
Per_1 Parte_5 fonda essenzialmente sulla detenzione, da parte dello stesso, delle chiavi dell' e sulla circostanza che questi alloggiasse in quel contesto. Parimenti Parte_5 irrilevante appare la circostanza che il si fosse fatto sostituire da altro lavoratore
Per_1 nel periodo in cui si era recato nel suo paese, in mancanza di prova che ciò fosse dovuto ad un suo specifico obbligo di presenza assunto nei confronti della società. Del resto la circostanza che il compenso per l'asserito sostituto del nel periodo in cui questi
Per_1 si recò al suo paese venne pagato dal senatore appare ulteriormente sintomatica Per_2 delle ragioni caritatevoli che giustificavano la presenza del nell'UR .
Per_1
Infine dagli atti di causa risulta che nel periodo dal 2007 al 2009 la Parte_3 assunse il come bracciante agricolo, e quindi con un rapporto di
[...] Per_1 lavoro subordinato agricolo per 52 giornate annuali e tale circostanza depone ulteriormente a sfavore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e continuativo del come custode dal 2007 al 2010. Per_1
In definitiva dagli atti di causa non emerge la prova della sottoposizione del al Per_1 potere direttivo, gerarchico e disciplinare della e Parte_3 quindi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dello stesso come custode dal 2007 al 2010.
13.3 Ciò comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 244/13 emessa nei confronti di e della l'annullamento, ma Parte_1 Parte_2 solo nei confronti della odierna appellante e condebitore Parte_2 solidale, dell'ordinanza ingiunzione n. 243/13. Invero il legale rappresentante della società, all'epoca dei fatti sanzionati con l'ordinanza ingiunzione n. 243/13, era
, che non ha impugnato la sentenza di primo grado. Controparte_1
14.Deve ritenersi estinta nei confronti dell'appellante quale Parte_2 obbligata in solido, l'ordinanza-ingiunzione n. 245/13 irrogata nei confronti di CP_2 in conseguenza del decesso dello stesso in data 26 luglio 2019, come risultante
[...] dal certificato di morte prodotto.
In tal senso, e quindi sull'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato in solido in caso di morte dell'autore della violazione, si è pronunciata con orientamento consolidato la Suprema Corte affermando che : “In tema di sanzioni amministrative, il disposto dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (per il quale "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi") e quello dell'ultimo comma dell'art. 6 (secondo cui l'obbligato solidale che ha pagato "ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione") sono espressione del principio della personalità della sanzione amministrativa, per il quale la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale per la sanzione amministrativa. Infatti, in particolare, l'obbligato solidale per la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, non è un obbligato sussidiario per le ipotesi di insolvibilità del condannato o di pratica difficoltà di identificare l'autore della violazione - in quanto si tratta di obbligazione solidale nell'interesse esclusivo di uno solo degli obbligati, senza alcun riparto nei rapporti interni, a norma dell'art. 1298 cod. civ. - e neppure si può configurare, a suo carico, una responsabilità diretta per culpa "in eligendo" o "in vigilando".( Cass. sez.lav. 10/3/2011 n. 5717, nello stesso senso Cass. sez.2 ord. n. 21265/2020).
15. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza va annullata l'ordinanza ingiunzione n. 244/13, annullata l'ordinanza ingiunzione n. 243/13 nei confronti di
[...]
e dichiarata estinta l'ordinanza ingiunzione n. 245/13 nei confronti di Parte_2
Parte_2
16. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM n.147/2022 come in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza annulla l'ordinanza ingiunzione n. 244/13, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 243/13 nei confronti di , dichiara estinta l'ordinanza ingiunzione n. Parte_2
245/13 nei confronti di 2) condanna il Parte_2 [...]
Controparte_3 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che
[...] liquida per il giudizio di primo grado in euro 4.407,50 e per il presente grado di giudizio in euro 3.473,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 26 novembre 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente