Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1951, n. 1372
Articolo 3
Versione
11 gennaio 1952
Art. 4.
Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie giu' devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 , in virtu' di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 , sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301 , anche se tali controversie siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 11 gennaio 1952