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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 48/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 24
giugno 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20
giugno 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (cod. Parte_1
fisc.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe C.F._1
Emanuele Greco del Foro di Palermo (C.F.: ), giusta C.F._2
procura a margine dell'originale dell'atto di citazione introduttivo del giudizio,
appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore ( P. Iva - c.f. Controparte_1
), con sede in Via Vittorio Emanuele, , autorizzato P.IVA_1 CP_1
a costituirsi e resistere nel presente giudizio d'appello giusta Delibera della Giunta Municipale n. 47 del 29.03.2022, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Franchina ( c.f. , per procura in atti, CodiceFiscale_3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Patti 16 giugno 2021, n. 527
- responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.
Motivi della decisione
1. La signora odierna appellante, ha agito innanzi al Parte_1
Tribunale di Patti con citazione del 29 ottobre 2015 per ottenere dal
[...]
il risarcimento del danno subito alla persona, nel sinistro CP_1
occorsole in data 25 agosto 2013, alle ore 16,00, mentre attraversava la via
Tripoli del all'altezza del civico n. 78/80 quando, per Controparte_1
la presenza di una buca in mezzo alla strada, cadeva a terra, riportando le lesioni refertate.
2. Nella resistenza dell'Ente locale, che ha eccepito la mancanza di responsabilità, per essere l'incidente stato causato dal comportamento imprudente dell'attrice, il Tribunale adìto, con sentenza 16 giugno 2021, n. 527,
ha rigettato la domanda, con conseguente regime delle spese di lite.
Il primo giudice, premessi i principi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.,
ha affermato che, “ritenuta la sussistenza del rapporto di custodia, non può
giungersi ad affermare che la causa del sinistro sia da ascrivere all'omessa
manutenzione della strada da parte dell' . I testi escussi hanno CP_2
confermato che l'attrice in pieno giorno nel mese di agosto si accingeva ad
attraversare la via Tripoli e cadeva per la presenza di una buca visibile di cui non
si percepiva la profondità, confermando lo stato dei luoghi rappresentato dalle
fotografie allegate. Tali fotografie ritraggono un lungo e alquanto largo tratto di strada nel quale è presente un tombino, ricoperto di asfalto, in parte sgretolato.
Tale stato dei luoghi, tuttavia, non rappresenta una potenziale insidia per l'utente
della strada, in ragione delle dimensioni del tratto dissestato, evidente a chi lo
attraversa, soprattutto in orario diurno in una giornata estiva. I testi escussi
hanno, infatti, riferito che il tombino ricoperto da asfalto sgretolato era visibile. Il
nesso causale seppur sussistente potenzialmente, poiché il dinamismo
connaturale del bene in custodia ha determinato il deterioramento del manto e/o
del piano di calpestio della strada in custodia all' convenuto, è stato, tuttavia, CP_2
interrotto dal fatto colposo della sig.ra . Pt_1
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la signora chiedendone Pt_1
l'integrale riforma, con accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, per i motivi di seguito esaminati.
4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza gravata,
per violazione ed errata interpretazione dell'art. 2051 c.c., posto che il Tribunale,
dopo aver correttamente inquadrato il caso in esame nell'alveo della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ai sensi della citata norma,
ha disatteso la raggiunta prova di tutti i presupposti necessari per l'affermazione della responsabilità del In particolare, l'appellante richiama il suo CP_1
interrogatorio formale (nel corso del quale ella aveva dichiarato che l'imperfezione sull'asfalto “era visibile ma non si percepiva la profondità”) e le testimonianze escusse, tra cui quella della teste e il teste Testimone_1 Tes_2
, che hanno confermato che “la 'buca' era visibile ma non si percepiva la
[...]
profondità”; richiama altresì il verbale degli agenti della Polizia Municipale di
[...]
, i quali, intervenuti sui luoghi del sinistro, in data 27 agosto 2013, CP_1
avevano rilevato che “giunti sul posto si è accertato che a causa dello sbriciolamento dell'asfalto collocato su un tombino, probabilmente dismesso, si
è creato un avvallamento di tale porzione della sede stradale che costituisce
pericolo per la pubblica incolumità (…)”.
L'appellante, pertanto, richiamando l'intero compendio probatorio acquisito alla causa e l'esistenza di una anomalia nella cosa in custoria in capo alla
Pubblica amministrazione, assume l'erroneità della statuizione di rigetto del
Tribunale che, svalutando le prove stesse, non ha considerato che “il fattore del
“caso fortuito” attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo
causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad
un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità”. Ciò
in quanto “nessun caso fortuito è ravvisabile in relazione al sinistro occorso alla
Sig.ra come è emerso inequivocabilmente all'esito dell'espletata istruttoria Pt_1
. Né tanto meno alcuna prova liberatoria è stata fornita dal Controparte_1
”.
[...]
5. Con il secondo motivo di appello, che si esamina congiuntamente al primo per ragioni di coerenza logico-giuridica, l'appellante in via subordinata assume che ha errato il giudice di prime grado a non avere applicato, al caso di specie,
l'art. 1227 c.c., invocando, quindi, un'eventuale riconoscimento a suo carico di un concorso di colpa, al più, nella misura del 30%.
6. A giudizio della Corte, la motivazione del Tribunale, tenendo anche conto le deduzioni di parte appellata, è corretta e resiste alle censure mosse dalla signora
Pt_1
6.1 – La Suprema Corte ha avuto modo di precisare in più occasioni (v. ex multis, Cass. 19 dicembre 2022, n. 37059, in continuità con Cass. S.U. 30 giugno
2022, n. 20943) che:
1. ove sia dedotta la responsabilità del custode (Ente pubblico o privato) in conseguenza del cattivo stato di manutenzione di un bene di quest'ultimo
(es., per la caduta di un pedone per una buca stradale), l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che (Cass. 20 novembre 2009, n. 24529) l'ente proprietario del manufatto si presume responsabile, ai sensi di tale norma dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa.
2. un siffatto tipo di responsabilità ha natura oggettiva, discendendo dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno;
3. tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia esclusivamente nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa in custodia;
4. residua a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito o da un fatto naturale (es. una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario: Cass. 11 marzo 2021, n. 6826; Cass. 29
marzo 2007, n. 7763) o dal fatto di un terzo o della stessa vittima, senza che possano rilevare altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
"insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, la c.d. insidia o trabocchetto, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.;
5. al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare in un duplice senso: o come fatto integrante fortuito, sovrapponendosi al modo di essere della cosa e ponendosi essa stessa all'origine del danno,
interrompendo la serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. in motivazione, ex multis,
Cass. n. 25837/2017; Cass. n. 26524/2020 e Cass. n. 4035/2021); ovvero, in mancanza di tali caratteristiche, all'interno del paradigma dell'art. 1227 c.c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Infatti (ed è, come si vedrà, l'ipotesi in esame), la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale,
fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque,
la responsabilità del custode (Cass. 9 maggio 2024, n. 12663). 6.2 – Ciò premesso in diritto, ritiene la Corte che sia corretta la contestata affermazione del Tribunale secondo cui l'evidente stato di deterioramento del manto sul punto in cui insiste il tombino, luogo del sinistro (cfr foto allegate al fascicolo di parte), la visibilità di tale stato dei luoghi in piego giorno, la circostanza che l'attrice aveva visto il tombino ma non pensava fosse molto profondo,
“impone di ritenere che nel caso specifico l'attrice stessa non prestava
l'attenzione dovuta, mentre si accingeva a percorrere il tratto in questione”.
Intanto, l'appellante intende valorizzare a suo favore il suo interrogatorio formale, senza, tuttavia, considerare che trattasi di mezzo istruttorio che ha la funzione di provocare la confessione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, facendo piena prova contro colui che l'ha fatta (Cass. 14 febbraio 2003, n.
2222; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5725, in tema di valenza confessoria delle dichiarazioni, rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale, secondo cui la caduta, in assenza di ostacoli alla visione dei luoghi, era avvenuta in pieno giorno e mentre guardava la strada, piena di buche). Sicché, a prescindere dalla ammissibilità o meno di un interrogatorio formale chiesto da sé stesso - le dichiarazioni della non possono essere valutate a suo favore, ma, al Pt_1
contrario, a suo svantaggio ove vi siano affermazioni confessorie.
Per il resto, tutti i testi (e la stessa ammettono che l'anomalia della Pt_1
strada fosse ampiamente visibile, pur non essendo particolarmente estesa;
e ciò
si ricava anche dalle foto allegate, da cui risulta che il punto in esame non costituiva un passaggio obbligato o necessitato per attraversare la strada,
avendo la scientemente scelto di transitare proprio in quel punto, e non Pt_1
pochi centimetri a lato, a destra o a sinistra, ove l'asfalto era pressocché regolare.
Va aggiunto che dalle stesse foto non emerge una particolare profondità della c.d. buca, consistente in sostanza in un degrado dell'asfalto in corrispondenza di un tombino.
6.3 - Ne consegue che, ferma restando l'astratta responsabilità ex art. 2051
c.c. del per l'anomalia della cosa in custodia, deve ritenersi che CP_1
la condotta imprudente della danneggiata, nel contesto delle condizioni di tempo,
luminosità e luogo, lungi dal costituire un mero evento di corresponsabilità, è
suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca, sicché la cosa stessa è
degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. Cass. 20 luglio
2023, n. 21675). Ciò alla luce del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 17 novembre 2021, n. 34886).
6.4 - L'appello va, quindi, rigettato sotto entrambi i motivi prospettati,
dovendosi ritenere assorbita ogni domanda riguardante il quantum debeatur. 7. Il terzo motivo di appello, inerente la condanna alle spese da parte del
Tribunale, va rigettato, in applicazione del principio di soccombenza.
8. Analogamente, le spese di questo grado di appello seguono lo stesso principio e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, nella misura di €
4.888,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio €
1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase di trattazione € 922,00 – al minimo, per l'attività concretamente svolta in appello in tale fase - , fase decisoria € 1.911,00),
oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
9. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 48/2022 R.G., sull'appello proposto da contro , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del tribunale di Patti 16 giugno 2021, n. 527:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di lite, liquidate in €
4.888,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
(Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 48/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 24
giugno 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20
giugno 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (cod. Parte_1
fisc.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe C.F._1
Emanuele Greco del Foro di Palermo (C.F.: ), giusta C.F._2
procura a margine dell'originale dell'atto di citazione introduttivo del giudizio,
appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore ( P. Iva - c.f. Controparte_1
), con sede in Via Vittorio Emanuele, , autorizzato P.IVA_1 CP_1
a costituirsi e resistere nel presente giudizio d'appello giusta Delibera della Giunta Municipale n. 47 del 29.03.2022, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Franchina ( c.f. , per procura in atti, CodiceFiscale_3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Patti 16 giugno 2021, n. 527
- responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.
Motivi della decisione
1. La signora odierna appellante, ha agito innanzi al Parte_1
Tribunale di Patti con citazione del 29 ottobre 2015 per ottenere dal
[...]
il risarcimento del danno subito alla persona, nel sinistro CP_1
occorsole in data 25 agosto 2013, alle ore 16,00, mentre attraversava la via
Tripoli del all'altezza del civico n. 78/80 quando, per Controparte_1
la presenza di una buca in mezzo alla strada, cadeva a terra, riportando le lesioni refertate.
2. Nella resistenza dell'Ente locale, che ha eccepito la mancanza di responsabilità, per essere l'incidente stato causato dal comportamento imprudente dell'attrice, il Tribunale adìto, con sentenza 16 giugno 2021, n. 527,
ha rigettato la domanda, con conseguente regime delle spese di lite.
Il primo giudice, premessi i principi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.,
ha affermato che, “ritenuta la sussistenza del rapporto di custodia, non può
giungersi ad affermare che la causa del sinistro sia da ascrivere all'omessa
manutenzione della strada da parte dell' . I testi escussi hanno CP_2
confermato che l'attrice in pieno giorno nel mese di agosto si accingeva ad
attraversare la via Tripoli e cadeva per la presenza di una buca visibile di cui non
si percepiva la profondità, confermando lo stato dei luoghi rappresentato dalle
fotografie allegate. Tali fotografie ritraggono un lungo e alquanto largo tratto di strada nel quale è presente un tombino, ricoperto di asfalto, in parte sgretolato.
Tale stato dei luoghi, tuttavia, non rappresenta una potenziale insidia per l'utente
della strada, in ragione delle dimensioni del tratto dissestato, evidente a chi lo
attraversa, soprattutto in orario diurno in una giornata estiva. I testi escussi
hanno, infatti, riferito che il tombino ricoperto da asfalto sgretolato era visibile. Il
nesso causale seppur sussistente potenzialmente, poiché il dinamismo
connaturale del bene in custodia ha determinato il deterioramento del manto e/o
del piano di calpestio della strada in custodia all' convenuto, è stato, tuttavia, CP_2
interrotto dal fatto colposo della sig.ra . Pt_1
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la signora chiedendone Pt_1
l'integrale riforma, con accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, per i motivi di seguito esaminati.
4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza gravata,
per violazione ed errata interpretazione dell'art. 2051 c.c., posto che il Tribunale,
dopo aver correttamente inquadrato il caso in esame nell'alveo della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ai sensi della citata norma,
ha disatteso la raggiunta prova di tutti i presupposti necessari per l'affermazione della responsabilità del In particolare, l'appellante richiama il suo CP_1
interrogatorio formale (nel corso del quale ella aveva dichiarato che l'imperfezione sull'asfalto “era visibile ma non si percepiva la profondità”) e le testimonianze escusse, tra cui quella della teste e il teste Testimone_1 Tes_2
, che hanno confermato che “la 'buca' era visibile ma non si percepiva la
[...]
profondità”; richiama altresì il verbale degli agenti della Polizia Municipale di
[...]
, i quali, intervenuti sui luoghi del sinistro, in data 27 agosto 2013, CP_1
avevano rilevato che “giunti sul posto si è accertato che a causa dello sbriciolamento dell'asfalto collocato su un tombino, probabilmente dismesso, si
è creato un avvallamento di tale porzione della sede stradale che costituisce
pericolo per la pubblica incolumità (…)”.
L'appellante, pertanto, richiamando l'intero compendio probatorio acquisito alla causa e l'esistenza di una anomalia nella cosa in custoria in capo alla
Pubblica amministrazione, assume l'erroneità della statuizione di rigetto del
Tribunale che, svalutando le prove stesse, non ha considerato che “il fattore del
“caso fortuito” attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo
causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad
un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità”. Ciò
in quanto “nessun caso fortuito è ravvisabile in relazione al sinistro occorso alla
Sig.ra come è emerso inequivocabilmente all'esito dell'espletata istruttoria Pt_1
. Né tanto meno alcuna prova liberatoria è stata fornita dal Controparte_1
”.
[...]
5. Con il secondo motivo di appello, che si esamina congiuntamente al primo per ragioni di coerenza logico-giuridica, l'appellante in via subordinata assume che ha errato il giudice di prime grado a non avere applicato, al caso di specie,
l'art. 1227 c.c., invocando, quindi, un'eventuale riconoscimento a suo carico di un concorso di colpa, al più, nella misura del 30%.
6. A giudizio della Corte, la motivazione del Tribunale, tenendo anche conto le deduzioni di parte appellata, è corretta e resiste alle censure mosse dalla signora
Pt_1
6.1 – La Suprema Corte ha avuto modo di precisare in più occasioni (v. ex multis, Cass. 19 dicembre 2022, n. 37059, in continuità con Cass. S.U. 30 giugno
2022, n. 20943) che:
1. ove sia dedotta la responsabilità del custode (Ente pubblico o privato) in conseguenza del cattivo stato di manutenzione di un bene di quest'ultimo
(es., per la caduta di un pedone per una buca stradale), l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che (Cass. 20 novembre 2009, n. 24529) l'ente proprietario del manufatto si presume responsabile, ai sensi di tale norma dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa.
2. un siffatto tipo di responsabilità ha natura oggettiva, discendendo dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno;
3. tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia esclusivamente nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa in custodia;
4. residua a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito o da un fatto naturale (es. una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario: Cass. 11 marzo 2021, n. 6826; Cass. 29
marzo 2007, n. 7763) o dal fatto di un terzo o della stessa vittima, senza che possano rilevare altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
"insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, la c.d. insidia o trabocchetto, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.;
5. al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare in un duplice senso: o come fatto integrante fortuito, sovrapponendosi al modo di essere della cosa e ponendosi essa stessa all'origine del danno,
interrompendo la serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. in motivazione, ex multis,
Cass. n. 25837/2017; Cass. n. 26524/2020 e Cass. n. 4035/2021); ovvero, in mancanza di tali caratteristiche, all'interno del paradigma dell'art. 1227 c.c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Infatti (ed è, come si vedrà, l'ipotesi in esame), la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale,
fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque,
la responsabilità del custode (Cass. 9 maggio 2024, n. 12663). 6.2 – Ciò premesso in diritto, ritiene la Corte che sia corretta la contestata affermazione del Tribunale secondo cui l'evidente stato di deterioramento del manto sul punto in cui insiste il tombino, luogo del sinistro (cfr foto allegate al fascicolo di parte), la visibilità di tale stato dei luoghi in piego giorno, la circostanza che l'attrice aveva visto il tombino ma non pensava fosse molto profondo,
“impone di ritenere che nel caso specifico l'attrice stessa non prestava
l'attenzione dovuta, mentre si accingeva a percorrere il tratto in questione”.
Intanto, l'appellante intende valorizzare a suo favore il suo interrogatorio formale, senza, tuttavia, considerare che trattasi di mezzo istruttorio che ha la funzione di provocare la confessione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, facendo piena prova contro colui che l'ha fatta (Cass. 14 febbraio 2003, n.
2222; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5725, in tema di valenza confessoria delle dichiarazioni, rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale, secondo cui la caduta, in assenza di ostacoli alla visione dei luoghi, era avvenuta in pieno giorno e mentre guardava la strada, piena di buche). Sicché, a prescindere dalla ammissibilità o meno di un interrogatorio formale chiesto da sé stesso - le dichiarazioni della non possono essere valutate a suo favore, ma, al Pt_1
contrario, a suo svantaggio ove vi siano affermazioni confessorie.
Per il resto, tutti i testi (e la stessa ammettono che l'anomalia della Pt_1
strada fosse ampiamente visibile, pur non essendo particolarmente estesa;
e ciò
si ricava anche dalle foto allegate, da cui risulta che il punto in esame non costituiva un passaggio obbligato o necessitato per attraversare la strada,
avendo la scientemente scelto di transitare proprio in quel punto, e non Pt_1
pochi centimetri a lato, a destra o a sinistra, ove l'asfalto era pressocché regolare.
Va aggiunto che dalle stesse foto non emerge una particolare profondità della c.d. buca, consistente in sostanza in un degrado dell'asfalto in corrispondenza di un tombino.
6.3 - Ne consegue che, ferma restando l'astratta responsabilità ex art. 2051
c.c. del per l'anomalia della cosa in custodia, deve ritenersi che CP_1
la condotta imprudente della danneggiata, nel contesto delle condizioni di tempo,
luminosità e luogo, lungi dal costituire un mero evento di corresponsabilità, è
suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca, sicché la cosa stessa è
degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. Cass. 20 luglio
2023, n. 21675). Ciò alla luce del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 17 novembre 2021, n. 34886).
6.4 - L'appello va, quindi, rigettato sotto entrambi i motivi prospettati,
dovendosi ritenere assorbita ogni domanda riguardante il quantum debeatur. 7. Il terzo motivo di appello, inerente la condanna alle spese da parte del
Tribunale, va rigettato, in applicazione del principio di soccombenza.
8. Analogamente, le spese di questo grado di appello seguono lo stesso principio e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, nella misura di €
4.888,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio €
1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase di trattazione € 922,00 – al minimo, per l'attività concretamente svolta in appello in tale fase - , fase decisoria € 1.911,00),
oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
9. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 48/2022 R.G., sull'appello proposto da contro , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del tribunale di Patti 16 giugno 2021, n. 527:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di lite, liquidate in €
4.888,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
(Giuseppe Minutoli)