Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 4.3.2020 al numero 445/2020 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 56/2020 emessa dal Tribunale di
Prato il 24.1.2020 e pubblicata il 25.1.2020 pendente fra
(C.F. e P.VA ), in persona del legale Parte_1 P.VA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Bertuccelli
(C.F. ) e dall'Avv. Matteo Pasquinelli (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, C.F._2 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(già ), NTroparte_1 CP_2 [...]
(C.F. e P.VA , in persona del legale NTroparte_3 P.VA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberta Frondoni
(C.F. e dall'Avv. Anna Martini (C.F. C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti;
PARTE PP
1
Iacobbe (C.F. ) e dall'Avv. Giulia BI (C.F. C.F._5
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._6 difensore, giusta procura in atti
PARTE PP
(P.VA , in persona del legale NTroparte_5 P.VA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. (C.F. Parte_2
) e dall'Avv. Federico Carpanesi (C.F. ed C.F._7 C.F._8 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti
PARTE PP
(P.VA , in NTroparte_6 P.VA_5 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Pesce (C.F. e dall'Avv. Alessandro Boschi (C.F. C.F._9
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._10 difensore, giusta procura in atti
PARTE PP/APPELLANTE INCIDENTALE
sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Parte_1 disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, (I) preliminarmente, in via istruttoria: - a) voglia ammettere la produzione e dunque l'acquisizione agli atti di causa del documento prodotto in Doc 6 dalla parte appellante (ossia Parte_1
Appendice di polizza n. 3 RSA del 29.9.15); - b) voglia disporre e ammettere il giuramento decisorio del legale rappresentante p.t. dell'appellata su CP_5 seguente capitolo: <
Rappresentanza Generale per l'Italia contenenti l'indicazione in € 1.569.035,00 del fatturato noli complessivo della società assicurata per l'annualità assicurativa
8.10.2013-7.10.2014 con apposito documento denominato Appendice n° 3, emesso in pari data da RSA Royal Sunnaliance Office Ltd, è stato conseguentemente regolata la parte variabile del premio relativa alla polizza n.
2 1030.1005000325 e calcolata una differenza attiva a carico dell'assicurato di €
1.210,66 che la ha poi integralmente corrisposto in data 7.10.2015>> Parte_1
(II) sempre preliminarmente (in rito): dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da con comparsa del NTroparte_6
22.4.2021; (III) nel merito: riformare i capi, le parti e i passaggi impugnati della
Sentenza e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni (come già rassegnate da nel primo grado di giudizio): - in via principale: rigettare la domanda Parte_1 attorea perché totalmente infondata in fatto e in diritto e conseguentemente disporre: - la condanna di , in persona del suo legale NTroparte_7 rappresentante p.t. a restituire ad l'intera somma di € Parte_3
206.177,81 che è stata corrisposta in forza delle statuizioni di cui ai numeri 1 e 2 della sentenza appellata;
- la condanna di in persona del suo Parte_3 legale rappresentante p.t., a restituire alla la somma di € 17.013,15 Parte_1 che è stata corrisposta in forza della statuizioni di cui ai numeri 3 e 4 della sentenza appellata in ragione della parziale inibitoria accordata con provvedimento del
20.5.2020 della Corte di Appello;
- in via subordinata: nella non creduta ipotesi di accertamento e declaratoria della responsabilità del terzo chiamato Parte_1 comunque ridurre la pretesa attorea entro i limiti di quanto previsto dall'art. 1696 comma II^ Cod. Civ. (€ 1,00 x chilogrammo di merce perduta) e conseguentemente disporre: - la condanna di , in NTroparte_7 persona del suo legale rappresentante p.t., a restituire ad Parte_3 la somma eccedente i limite (di € 17.013,15) ex art. 1696 comma II^ Cod. Civ. rispetto a quanto corrisposto (€ 206.177,81) dalla stessa Parte_3 alla in forza delle statuizioni di cui ai numeri 1 e 2 della NTroparte_7 sentenza appellata;
- la condanna di , in persona del suo Parte_3 legale rappresentante p.t., a restituire alla la somma di € 17.013,15 Parte_1 che è stata corrisposta in forza della statuizioni di cui ai numeri 3 e 4 della sentenza appellata in ragione della parziale inibitoria accordata con provvedimento del
20.5.2020 della Corte di Appello;
- sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea e di condanna della convenuta e/o di al risarcimento del danno invocato dall'attrice: Parte_1 dichiarare anche (già , in persona del CP_5 NTroparte_8 suo legale rappresentanti pro tempore, obbligate a manlevare e a tenere indenne
l'odierna comparente sua assicurata, per tutto quanto fosse tenuta a Parte_1 corrispondere ad e/o ad (IV) in NTroparte_9 NTroparte_4
3 ogni caso, in punto spese di lite: condannare , NTroparte_7 CP_5
e all'integrale rifusione delle spese e
[...] NTroparte_6 dei compensi di primo e secondo grado di giudizio”.
Parte appellata “Piaccia alla Corte Ecc.ma, reiette NTroparte_1 le avversarie domande, eccezioni, argomentazioni ed istanze tutte, gradatamente:
a) dare atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 56/2020 del Tribunale di
Prato in relazione ai capi / statuizioni sui rapporti / NTroparte_10 [...]
(di seguito, , e, quindi, alla domanda principale, conclusasi con la CP_4 CP_4 condanna diretta di a risarcire la Compagnia, rigettando le istanze tutte di CP_4 di 'restituzione di somme' da parte di b) dichiarare in toto CP_4 CP inammissibile e/o inaccoglibile e/o comunque respingere in quanto infondata in fatto e in diritto l'impugnativa ; c) dichiarare inammissibile e/o inaccoglibile Pt_1
e/o comunque respingere in quanto infondata in fatto e in diritto l'impugnativa
(quantomeno) in relazione ai capi / statuizioni della sentenza del Tribunale Pt_1 di Prato relative ai rapporti e, quindi, alla domanda CP_10 Parte_4 principale su cui è sceso il giudicato;
d) dare atto CP_10 CP_4 dell'acquiescenza di in relazione ai capi della sentenza n. 56/2020 del Pt_1
Tribunale di Prato non indicati come oggetto di impugnativa (cfr. pag. 18 appello
); e) confermare in toto (an e quantum) la decisione del Tribunale di Prato Pt_1
e in ogni caso – anche tenendo conto del giudicato nei rapporti / CP_10 CP_4
- confermare la condanna di al pagamento integrale per colpa grave CP_4 vettoriale a favore della Compagnia di quanto liquidato in sentenza;
f) Con ogni inerente, preliminare, accessoria e consequenziale pronuncia, ivi compresa la reiezione delle istanze tutte avversarie di condanna alla restituzione di somme da parte di g) Vinti spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre CP
15% spese generali. Stante la eloquente produzione documentale agli atti, e alla luce dell'acquiescenza di alla sentenza di primo grado (an e quantum), solo CP_4 in ogni più subordinata e denegata ipotesi, per un estremo scrupolo defensionale, NT si chiede ammissione dei capitoli di prova dedotti per (ora nella CP memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2, con i testi ivi indicati;
e, parimenti, in ogni più subordinata e denegata ipotesi, CTU sul valore delle merci. Non si accetta contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni e/o istanze, anche istruttorie, che venissero ex adverso sollevate per la prima volta in questa sede”.
Parte appellata“Piaccia all'Ecc.ma Corte di NTroparte_4
Appello, in caso di accoglimento della domanda principale dell'appellante ovvero il
4 totale rigetto della domanda di risarcimento di , condannare NTroparte_7 quest'ultima a restituire ad la somma di Euro 206.177,81 oltre NTroparte_4 interessi legali. In caso di accoglimento della domanda subordinata dell'appellante ovvero l'accoglimento parziale della domanda di risarcimento di NTroparte_7
con riconoscimento del solo limite vettoriale, condannare quest'ultima a
[...] restituire ad la maggior somma incassata (Euro 189.164,66) oltre NTroparte_4 interessi legali. In caso di rigetto totale dell'appello di , condannare Pt_1
l'appellante a pagare ad ad integrazione dell'importo già pagato NTroparte_4
a titolo di limite vettoriale (Euro 17.013,15), la restante somma di Euro
189.164,66, oltre interessi legali, necessaria a coprire l'importo totale versato a
. In ogni caso, con vittoria di onorari, diritti e spese, oltre NTroparte_7
a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, NTroparte_5 contrariis reiectis, costituendosi nel presente procedimento, NTroparte_5 formula le seguenti conclusioni, voglia la Corte Ill.ma: In via principale e nel merito, relativamente alla determinazione della graduazione della colpa vettoriale NT nei fatti causa della e della , riformare la decisione assunta in primo Pt_1 grado, accertandone la natura ordinariamente colposa vettoriale, con applicazione del limiti di responsabilità previsti dall'art, 1696 del c.c., secondo comma, per i trasporti nazionali, limitando il risarcimento a favore della nella somma di CP
€ 15.000 (kg 15.00 peso merce x 1€). Sempre in via principale, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Prato 56/2020 nella parte in cui ha escluso
l'operatività della copertura della Polizza Itas per mancata produzione della fattura nolo relativa al trasporto di cui è causa e per mancata adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del premio assicurativo a conguaglio, rigettando le tardive istanze probatori e/o le nuove produzioni documentali effettuate in questo grado. In Via subordinata e nel merito, indipendentemente dalla qualificazione della colpa vettoriale (ordinaria e/o aggravata), correggere l'errore materiale della sentenza di primo grado circa la quantificazione del massimale di copertura assicurativo della polizza da € 17.013,15 a € 141.719,5395 € per i motivi CP_6 esposti in comparsa e, in caso di accoglimento dell'appello della sulla Pt_1 operatività della polizza della , conseguentemente ripartire ex art 1910 c.c. CP_5 con la stessa, in proprio o quale rappresentante delle coassicurazioni CP_6 tedesche, il nuovo obbligo di manleva assicurativa disposto dalla Corte Vinte le
5 spese di giudizio di entrambe i gradi, incluso il 15% per spese generali, oltre ai compensi professionali con distrazione a favore dell'Avv.to Caprile Salvis juribus."
Parte appellata: “Voglia codesta NTroparte_6
Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza e richiesta istruttoria dell'appellante
e degli altri appellati, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Prato impugnata così GIUDICARE 1) In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza giurisdizionale del Giudice italiano riguardo la domanda nei confronti della;
CP_6
2) nel merito: in accoglimento del primo motivo dell'impugnazione principale, ovvero del secondo e del terzo motivo d'appello incidentale dell'esponente, respingere ogni domanda nei confronti della e dei NTroparte_6 coassicuratori estranei alla presente causa;
3) in ogni caso, condannare la Pt_1
a rimborsare alla l'importo di € 46.950,44,
[...] NTroparte_6 oltre interessi, corrisposta all'appellante in esecuzione della decisione di primo grado. 4) Spese e compensi del primo e del secondo grado rifusi”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione NTroparte_12
NT
(di seguito: ) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Prato
[...]
(di seguito: «A&P») chiedendo la condanna della convenuta NTroparte_4 al risarcimento del danno subito a causa della perdita del carico affidatole quale spedizioniere/vettore, nella misura di € 170.673,14, o nella diversa somma accertata, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dalla messa in mora al saldo. NT Esponeva che nel novembre 2013 assicurata con per le NTroparte_13
NTr merci trasportate, incaricò di eseguire il trasporto di 603 colli di calzature acquistate da , nel tragitto dalla Cina ai magazzini di NTroparte_14 [...] siti in Firenze. La merce giunse in Italia al porto di La Spezia dove, su CP_13
NTr incarico di il subvettore (di seguito: ») si occupò di ritirare Parte_1 Pt_1 il container contenente la merce e di caricarla su un semirimorchio;
Pt_1
NTr trasportò il container presso i magazzini di sganciò il semirimorchio dalla NTr motrice e lo parcheggiò in un'area esterna di pertinenza di priva di protezione e di un adeguato sistema di allarme, ove dei malviventi asportarono il semirimorchio carico di merce, che non venne mai più ritrovata.
6 NT aveva dunque corrisposto alla propria assicurata la NTroparte_13 somma di € 170.673,14, tenuto conto del danno commisurato al valore della merce
(€ 189.315,63), comprensivo del profitto sperato detratta la franchigia, e quest'ultima, con atto di quietanza e surroga con cessione dei diritti, in data NT 14.4.2014 aveva ceduto all'assicuratrice anche ai sensi degli artt. 1201 e
1916 c.c., i diritti e le azioni derivanti dal danno verso i soggetti responsabili. NTr
, con lettera del 25.6.2014, il risarcimento del danno ad questa, CP_15 con lettera del 7.7.2014, aveva respinto la richiesta indicando quale unico ed esclusivo responsabile del sinistro l'ausiliare , a causa dell'imprudente Pt_1
NT NTr esposizione del carico;
deduceva quindi la responsabilità vettoriale di anche per il comportamento dei suoi ausiliari ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovuta a colpa grave. NTr Si costituiva in giudizio e chiedeva, in via pregiudiziale, che la domanda NT di fosse respinta per difetto di legittimazione attiva in primo luogo, per la mancata produzione della procura speciale conferita a (in persona CP_16 NT della quale aveva agito in giudizio), in secondo luogo, perché la quietanza prodotta dall'attrice era priva di data certa e dunque non idonea a provare la NT legittimazione attiva di ai sensi dell'art. 1916 c.c. al momento della proposizione della domanda;
inoltre, faceva riferimento a un rapporto di coassicurazione che, in ogni caso, determinava una parziale carenza di legittimazione attiva dell'assicuratore che agiva a titolo di surroga;
eccepiva inoltre la mancanza della propria legittimazione passiva per il fatto di avere agito quale mero spedizioniere, limitandosi a stipulare un contratto di trasporto della merce dal porto di La Spezia alla sede di con il vettore , da ritenersi NTroparte_13 Pt_1 quale unico responsabile del danno in quanto aveva disatteso le istruzioni impartite NTr da - che prevedevano il ritiro del container con la merce dal porto di La Spezia NTr e il transito, senza sostare, dal magazzino di di Prato per le operazioni doganali nella giornata di lunedì 4 novembre, con consegna finale del carico presso la
[...] lo stesso giorno – e aveva, in modo arbitrario, ritirato la merce presso CP_13 il porto di La Spezia il 31.10.2013 e lasciato incustodito il container nell'area NTr esterna dei magazzini di dal 2 al 4 novembre 2013.
Nel merito, chiedeva dunque che fosse condannata a pagare le somme Pt_1 corrispondenti al danno eventualmente accertato o, in subordine, a tenere indenne la convenuta in ipotesi di condanna, instando a tal fine per essere autorizzata a chiamare in causa il subvettore;
in ordine alla quantificazione del danno, eccepiva
7 NT la mancata produzione da parte di del progetto di liquidazione dell'indennizzo NT e contestava il diritto di al rimborso di somme corrisposte come “profitto sperato” e di altri importi liquidati in base al contratto di assicurazione, non opponibile ai terzi.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio , contestando Pt_1 la propria responsabilità quale subvettore, in quanto la perdita della merce sarebbe stata causata da un caso fortuito, precisando di aver anticipato il ritiro della merce al fine di rispettare i tempi di consegna (le ore 10 del mattino di lunedì 4 novembre)
e di aver assunto tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la protezione dei beni trasportati, ricoverando il container, sigillato con “fungo antifurto”, nel NTr piazzale chiuso, recintato e transennato di proprietà di condiviso con , Pt_1 assistito da security 24 ore su 24 e videosorvegliato, transitato da camion anche in orario notturno, i cui cancelli erano chiusi di notte.
Deduceva inoltre che l'eventuale l'indennizzo avrebbe dovuto essere contenuto nell'importo di € 15.000,00 (€ 1,00 x 15.000 kg di merce), come previsto dall'art. 1696 c.c., stante l'insussistenza, in ogni caso, di colpa grave in capo al vettore o al subvettore. NT Chiedeva dunque, in tesi, il rigetto della domanda di in ipotesi, per il caso di accertata responsabilità della stessa, che il risarcimento fosse limitato ai sensi dell'art. 1696 c.c.; in ulteriore subordine, in caso di condanna di o di Pt_1
NTr
chiedeva che fosse dichiarato l'obbligo di NTroparte_6
[...
e di (oggi di tenere NTroparte_8 NTroparte_5
NT indenne l'assicurata da quanto quest'ultima avrebbe dovuto corrispondere a istando così di essere autorizzato a chiamare in causa i due assicuratori.
Autorizzate le chiamate di terzo richieste da , si costituiva in giudizio Pt_1
CP_ (di seguito: »), quale cessionaria di NTroparte_5 CP_8
la quale, in ordine alla responsabilità vettoriale, si associava alle difese
[...] della propria assicurata, e, quanto alla garanzia assicurativa, eccepiva l'applicabilità delle franchigie e degli scoperti di polizza, e l'inoperatività della stessa a causa della mancata emissione, da parte di , della fattura nolo per Pt_1 il trasporto oggetto del sinistro e dell'omessa comunicazione del proprio fatturato noli complessivo per il periodo 8.10.2013 / 7.10.2014, necessario ai fini del calcolo del premio variabile. NT Chiedeva quindi, in via principale, che la domanda di fosse rigettata;
in ipotesi, in caso di condanna dell'assicurata , che la domanda di garanzia Pt_1
8 fosse respinta;
in ulteriore subordine, che il risarcimento del danno fosse limitato ai sensi dell'art. 1696 c.c., per mancanza di colpa grave, con applicazione della franchigia o dello scoperto previsti dalla polizza e con suddivisione della manleva con , ai sensi dell'art. 1910 c.c. NTroparte_6
Si costituiva in giudizio anche (di seguito: NTroparte_6
») la quale, in via pregiudiziale, eccepiva l'improcedibilità della domanda di CP_6
per inosservanza dell'art. 5, comma 1 bis, d.l.vo n. 28/2010 e Pt_1
l'incompetenza giurisdizionale del Tribunale di Prato in favore del foro di Vienna, così come previsto dalle condizioni generali di assicurazione;
nel merito, chiedeva che le domande nei confronti di fossero rigettate. CP_6
A sostegno di tali difese la terza chiamata eccepiva che, qualora si fosse accertata la colpa grave del vettore, la garanzia assicurativa sarebbe esclusa in base all'art.
4.1 delle condizioni generali di assicurazione;
che l'omessa denuncia del sinistro al gestore della polizza assicurativa da parte di costituisse causa Pt_1 di decadenza dei diritti dell'assicurato e di esonero dell'assicuratore dall'obbligo di indennizzo;
che, poiché aveva omesso di comunicare a l'esistenza di Pt_1 CP_6 un altro assicuratore, ai sensi dell'art. 1910, comma 2, c.c. era venuto meno l'obbligo d'indennizzo; che la domanda di contrastava con la regola della Pt_1 ripartizione del rischio tra assicuratori in caso di coassicurazione, di cui all'art. 1911
c.c., non potendo essa pretendere da più della quota di sua spettanza, pari CP_6 al 33,34%; che, nel merito, mancava la prova sia della legittimazione attiva di NT
sia della colpa grave del vettore, trattandosi di un'ipotesi di caso fortuito che escludeva la responsabilità contrattuale dello stesso e, in ogni caso, comportava la limitazione del risarcimento all'importo di un euro per ogni chilogrammo lordo di merce, ai sensi dell'art. 1696, comma 2, c.c..
Il Giudice di primo grado, con ordinanza del 22.6.2015, riteneva sanato ex NT art. 182 c.p.c. il difetto di rappresentanza di a seguito delle produzioni documentali autorizzate, e disposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l.vo n.
28/2010, l'esperimento del procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo, istruiva la causa con le prove testimoniali richieste e disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento penale r.g.n.r. n. 9007/2013 della
Procura della Repubblica di Prato.
Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 56/2020, così statuiva: “il Tribunale di
Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni
9 diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede: 1) in accoglimento della domanda dell'attrice, condanna a pagare a NTroparte_4 [...]
la somma di € NTroparte_12
170.673,14, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, questi ultimi calcolati sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dal 25/06/2014 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
2) condanna alla NTroparte_4 rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida in € 802,18 per esborsi ed € NTroparte_12
17.459,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, VA e CPA come per legge;
3) condanna
a tenere indenne da quanto quest'ultima
Parte_1 NTroparte_4 pagherà all'attrice in forza del capo 1); 4) condanna alla rifusione delle
Parte_1 spese processuali in favore di che liquida in € 762,87 per NTroparte_4 esborsi ed € 17.459,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, VA e CPA come per legge;
5) rigetta la domanda di nei confronti di 6)
Parte_1 NTroparte_5 condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di
Parte_1 [...]
che liquida in € 17.459,00 per compensi professionali, oltre al CP_5 rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, VA e
CPA come per legge;
7) condanna , in PA proprio, a pagare a la somma di € 5.672,19; 8) condanna Parte_1 [...]
, in qualità di rappresentante di PA [...]
, a pagare a la somma di € 5.670,48, oltre agli NTroparte_18 Parte_1 interessi dalla domanda;
9) condanna , in PA qualità di rappresentante di WI TI IN RU (con
Donau IN RU) a pagare a la somma di € Parte_1
5.670,48, oltre agli interessi dalla domanda;
10) condanna PA
, anche in nome e per conto di
[...] [...]
e di WI TI IN RU (con NTroparte_18
Donau IN RU) e ognuna per la sua quota, a tenere indenne di quanto quest'ultima pagherà alla convenuta in forza del capo 4); Parte_1
11) condanna alla rifusione delle spese PA processuali in favore di che liquida in € 776,00 per esborsi ed € Parte_1
6.285,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, VA e CPA come per legge”.
10 Argomentava il primo giudice che l'eccezione formulata da CP_6 relativamente al difetto di giurisdizione esclusiva del giudice austriaco, sulla scorta dell'art. 11.3 delle condizioni generali di assicurazione fosse infondata, sia in virtù della regola generale prevista in materia di assicurazione dall'art. 13 del Reg. (UE)
n. 1215/2012, ai sensi del quale era stata correttamente chiamata in causa CP_6 davanti al giudice italiano, di fronte al quale pendeva una controversia in materia di risarcimento del danno in cui era stata convenuta l'assicurata , sia in virtù Pt_1 dell'art. 15 del medesimo Regolamento, in quanto la deroga della competenza contenuta nelle condizioni generali di contratto relative a una polizza sottoscritta anteriormente alla chiamata in causa di ai sensi dell'art. 269 c.p.c., rendeva CP_6 la relativa pattuizione nulla ed inefficace.
Allo stesso modo, il Giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione di NT difetto di legittimazione attiva di la quale aveva dichiarato di agire, alternativamente, a titolo di surroga nelle ragioni della creditrice danneggiata
[...] ai sensi dell'art. 1201 c.c., in qualità di cessionaria del credito della CP_13 stessa assicurata ed infine, esercitando il diritto di surrogazione dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., in forza del contratto di assicurazione stipulato con
[...]
NT ; riteneva che la legittimazione attiva di quale cessionaria del credito CP_13 di potesse ritenersi senz'altro integrata, ai sensi dell'art. 1264 CP_13
NTr NT c.c., con la ricezione da parte di della lettera raccomandata di del NT 30.6.2014 (doc.16 fascicolo di primo grado , oltreché dal ruolo di assicuratore che, avendo pagato l'indennità alla propria assicurata, poteva, in via di surroga, agire nei confronti dei terzi responsabili del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c. NT NTr Nel merito, riteneva fondata la domanda di nei confronti di da qualificarsi, sulla scorta della documentazione versata in atti, quale vettore responsabile, ai sensi dell'art.1693 c.c., della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, in mancanza di prova che tali eventi siano derivati da caso fortuito;
a giudizio del Tribunale, il furto avvenuto il 3.11.2013 non integrava un'ipotesi di caso fortuito, ma era piuttosto la conseguenza del comportamento negligente e connotato da colpa grave del subvettore , che Pt_1 aveva abbandonato il carico in luogo insicuro e sprovvisto di adeguate misure di protezione. NT Ne derivava che tenuta a rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto del suo ausiliare, incaricato del subtrasporto, era obbligata a risarcire il danno in favore dell'attrice nella sua interezza, che veniva liquidato dal Giudice di prime
11 cure in € 170.673,14, così come dettagliato nel progetto di liquidazione redatto da NT NT (doc.21 fascicolo di primo grado .
Il Tribunale, inoltre, riteneva meritevole di accoglimento la domanda di NTr manleva proposta da nei confronti del subvettore , non avendo questi Pt_1
NTr provato né la sussistenza di un caso fortuito, né l'esclusiva colpa di nella causazione del danno;
in particolare, non aveva provato quanto asserito, Pt_1
NT ovvero che le istruzioni impartite da prevedessero come orario tassativo della riconsegna del carico al destinatario finale quello delle ore 10 del 4.11.2013, così da rendere necessario un anticipo del viaggio dal porto di La Spezia a Prato già dalla sera del 31.10.2013, circostanza che in ogni caso avrebbe dovuto essere NTr portata a conoscenza di in modo da approntare le condizioni di sicurezza necessarie per il ricovero della merce. CP_ Circa la domanda di garanzia proposta da nei confronti di , il Giudice Pt_1 di primo grado riteneva irrilevante l'eccezione della compagnia inerente la mancata emissione, da parte dell'assicurata, della “fattura nolo” , in quanto condizione non ostativa alla validità della copertura assicurativa;
l'eccezione inerente l'omessa comunicazione da parte di del fatturato noli complessivo per il periodo Pt_1
8.10.2013/7.10.2014 veniva invece accolta, con conseguente rigetto della domanda di garanzia, sul presupposto che non avesse assolto l'onere di Pt_1 dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di comunicazione degli elementi variabili, su cui calcolare il premio, come previsto dalla clausola 6/RCV/2006 delle condizioni generali di assicurazione.
Circa la domanda di garanzia proposta da nei confronti di , il Pt_1 CP_6
Giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione di esonero dalla garanzia per omessa denuncia del sinistro entro due settimane dal giorno in cui l'assicurata ne aveva avuto conoscenza, ai sensi della clausola 6.2.1. delle condizioni generali di assicurazione, per mancanza della prova della mala fede o della colpa grave di nell'omissione dell'avviso all'assicuratore e per omessa indicazione del Pt_1 pregiudizio conseguente a tale omissione;
inoltre, escludeva che fosse CP_6 esonerata dall'obbligo di pagamento dell'indennità, in virtù della mancata comunicazione di circa la successiva stipula di un ulteriore contratto di Pt_1 NT CP_ assicurazione con (oggi ), in assenza di prova circa il dolo dell'assicurata ai sensi dell'art. 1910, secondo comma, c.c. Riteneva inoltre che, trattandosi di garanzia prestata in regime di coassicurazione, e avendo nella memoria ex Pt_1 art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. precisato che la domanda di garanzia veniva
12 proposta nei confronti di anche in rappresentanza delle altre coassicuratrici, CP_6
l'indennizzo spettante a - quantificato ai sensi dell'art.
3.3.1. delle Pt_1 condizioni generali di assicurazione nei limiti di 8,33 DSP per chilogrammo di peso lordo, e così per complessivi € 17.013,15 (1 DSP = € 1.134210 x 15.000,00 kg) - era da porsi, quanto a € 5.672,19, pari al 33,34%, a carico di , e, quanto a CP_6
€ 5.670,48, pari al 33,33%, a carico sia di NTroparte_18 che di WI TI IN RU.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le istanze sopra Parte_1 trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
A) “L'ingiusto accoglimento della domanda principale - l'ingiusta declaratoria NT di sussistenza di responsabilità vettoriale a carico della e della - in Pt_1 subordine e in ogni caso: l'erronea e illogica affermazione di sussistenza della colpa grave e la conseguente esclusione dell'indennizzo ex art. 1696 comma ii^ c.c. - in estremo subordine l'illogica e ingiustificata quantificazione dell'indennizzo liquidato
- le ingiuste statuizioni di cui ai punti 1-2-3 del dispositivo”.
Il giudice di primo grado avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità NTr vettoriale di per il furto della merce, e conseguentemente tenuta alla manleva
, quale subvettore affidatario del trasporto, ravvisandone la colpa grave, in Pt_1 maniera ingiustificata ed erronea sia alla luce delle emergenze processuali, sia con riferimento alle norme e ai principi applicabili al caso di specie.
Sul punto, propone i seguenti motivi di censura:
A.1) “Sull'errata valutazione del dato istruttorio e dunque all'errata ricostruzione del quadro fattuale (punto 5.4 motivazione)”.
Le dichiarazioni rese dai testi introdotti da ( , Pt_1 Testimone_1 Tes_2
e ) sarebbero state ingiustamente trascurate;
in
[...] Testimone_3 particolare, nella dichiarazione del teste non sarebbe rinvenibile alcuna Tes_1 contraddizione sul punto del servizio di sorveglianza h24 del piazzale in uso NTr condiviso tra e , inteso come effettuazione di passaggi ravvicinati Pt_1 nell'arco della giornata.
Di contro, il giudice di primo grado avrebbe ingiustificatamente valorizzato in maniera positiva la deposizione del teste , benché legato da Testimone_4
NT rapporti diretti e giuridicamente rilevanti con in quanto da questa incaricato come perito assicurativo, nonostante che il medesimo si fosse limitato a riferire
13 fatti e circostanze asseritamente dallo stesso verificati in epoca successiva all'evento, oppure riportati de relato perché riferite da terzi, e dunque inidonee a provare l'inesistenza di adeguate misure di sicurezza nel piazzale;
i testi introdotti dalla difesa , inoltre, avrebbero confermato la consolidata prassi di Pt_1 applicazione del dispositivo del c.d. fungo antifurto al container.
A.2.) “In relazione alle errate e illogiche valutazioni sul mancato raggiungimento della prova liberatoria di parte vettoriale (punto 5.4 ultimo capoverso e punto 6 motivazione)”.
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel sostenere che le misure protettive presenti nel piazzale avessero favorito la perpetrazione del furto, nonché nel ritenere il suddetto furto come conseguenza della condotta del subvettore Pt_1 che aveva depositato temporaneamente il carico in un piazzale non
“sostanzialmente incustodito”, come indicato in sentenza, mentre invece esso era recintato, con un servizio attivo di vigilanza e di videosorveglianza ed era stato applicato il fungo antifurto.
(A.3) “Sulla errata e illogica affermazione di colpa grave a carico della parte vettoriale e conseguente esclusione della limitazione ex art. 1696, comma 2, c.c.”
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che il ricovero del container nell'area in questione integrasse ipotesi di colpa grave, dovendosi quest'ultima intendere, alla luce dei costanti principi giurisprudenziali in materia, non già quale violazione di specifici doveri professionali e neppure quale omissione della diligenza del c.d. bonus pater familias, bensì quale straordinaria imprudenza connotata dalla mancata osservanza di quel grado minimo di diligenza osservato da tutti, che nel caso di specie non sarebbe ravvisabile. Di conseguenza , Pt_1 ove ritenuta responsabile, dovrebbe rispondere del danno ex art. 1696, secondo comma, c.c. limitatamente all'importo pari al prodotto tra il peso (15.000,00 kg) della merce moltiplicato per 1,13410 €/kg e pari ad un totale di € 17.013,15.
(A.4) “In relazione all'ingiustificata quantificazione del danno e dell'indennizzo come liquidato in sentenza (punti 8-9-10 motivazione)”.
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere provato il quantum del danno in misura pari a quanto richiesto, in assenza di prova idonea;
gli importi indicati nella documentazione fiscale, contabile e doganale prodotta, non sarebbero infatti rappresentativi dell'effettivo valore del carico andato perduto;
parimenti, avrebbe errato nell'istituire una corrispondenza tra l'indennizzo NT liquidato e corrisposto da alla propria assicurata e il valore NTroparte_13
14 del danno subito per il furto, e nel riconoscere come voce di danno emergente gli esborsi sostenuti per i dazi doganali, trattandosi di costi che la parte danneggiata avrebbe comunque sostenuto anche laddove la merce fosse regolarmente giunta a destinazione.
B) “L'ingiusto rigetto della domanda di manleva della nei confronti Parte_1
CP_ NT di (ex - l'errata ricostruzione degli obblighi relativi NTroparte_5 alle comunicazioni utili ai fini della regolazione del premio assicurativo nella parte variabile - illogica ed erronea applicazione dell'art. 1901 c.c. - le ingiuste statuizioni di rigetto della domanda di manleva e di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di - Prova documentale e giuramento decisorio circa NTroparte_19
l'avvenuta comunicazione fatturato noli e regolazione del premio anteriormente alla chiamata in causa.”
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non operante la garanzia CP_ derivante dal contratto di assicurazione stipulato con - che assicurava la responsabilità vettoriale di (salvo scoperto-franchigia), e NTroparte_20 cioè anche nel caso in cui si ravvisasse la colpa grave a carico del vettore - sul presupposto della mancata produzione da parte di della comunicazione Pt_1 relativa al fatturato noli complessivo, in virtù di quanto previsto dalla clausola n°
6/RCV/2006 delle condizioni particolari di contatto valevole dall'8.10.2013 al
7.10.2014. CP_ Rilevava l'appellante che la difesa di non avrebbe mai chiaramente eccepito l'omissione della suddetta comunicazione, ma si sarebbe limitata a rilevare che non ne avesse fornito prova documentale in causa. Pt_1
In ogni caso, ai sensi della clausola in questione e dell'art.1901 c.c., secondo comma, c.c., l'unica conseguenza dell'omessa comunicazione del fatturato noli complessivo sarebbe stata la sospensione della copertura assicurativa per il nuovo periodo assicurativo (ossia dal 8.10.2014 al 7.10.2015), sino alla regolarizzazione della parte variabile del premio.
Inoltre, evidenziava che il furto si era verificato a meno di 30 giorni dall'inizio del periodo assicurativo, ovvero il 3/4.11.2013, e dunque era improbabile una variazione del fatturato rispetto a quanto dichiarato poche settimane prima, ossia
€ 1.300.000,00, come risultante dal frontespizio della polizza;
inoltre, la compagnia assicurativa non aveva mai lamentato alcun mancato pagamento, né richiesto una regolarizzazione o adeguamento del premio, nonostante la possibilità
15 contrattualmente prevista di effettuare verifiche e controlli, e dunque si sarebbe sottratta con mala fede ai propri obblighi assicurativi.
L'appellante produceva dunque la comunicazione annuale del fatturato noli
(doc.6 fascicolo di secondo grado ), documento sopravvenuto alla Pt_1 definizione del primo grado di giudizio, in quanto comunicato dal broker assicurativo con mail del 28.2.2020, e dunque ammissibile;
in Parte_5 ipotesi di inammissibilità del suddetto documento, chiedeva il deferimento del CP_ giuramento decisorio sul punto nei confronti del legale rappresentante di .
L'appellante formulava infine istanza ex art. 293 e 351 c.p.c. di immediata sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva delle statuizioni condannatorie di cui ai punti nn. 1-2-3-4-6 del dispositivo della sentenza appellata, sul presupposto del grave, impellente ed irreparabile pregiudizio economico a cui sarebbe stata esposta con il pagamento degli importi cui era stata Pt_1 condannata dal giudice di primo grado.
2.2 Si è costituita in giudizio (già NTroparte_7 NTroparte_12
di seguito “ ) con comparsa di costituzione e risposta, con la quale ha
[...] CP chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, rassegnando le conclusioni sopra riportate e riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
In primo luogo, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse e/o legittimazione di (dichiarando di non accettare il Pt_1 contraddittorio) e, comunque, l'infondatezza della sua pretesa di impugnare la decisione del Tribunale di Prato anche in relazione all'accoglimento della domanda NT principale formulata da (surrogatasi nei diritti di nei confronti CP_13
NTr di trattandosi di ipotesi di garanzia impropria;
in secondo luogo, ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in relazione ai capi ed alle NTr statuizioni inerenti la domanda principale spiegata da nei confronti di CP argomentando come quest'ultima non abbia impugnato la sentenza di primo grado sotto nessun profilo, capo o statuizione, prestando così acquiescenza verso la suddetta decisione.
Nel merito, ha rilevato come il Tribunale di Prato avesse correttamente NTr qualificato il ruolo di quale spedizioniere/vettore ai sensi dell'art.1941 c.c., ma che comunque la sua legittimazione passiva e correlativa responsabilità non verrebbero meno anche se la stessa fosse considerata quale mero spedizioniere.
Il giudice di primo grado avrebbe correttamente esaminato e valutato le
16 deposizioni di tutti i testi traendo, dal dato istruttorio, giustificate e motivate valutazioni in ordine al comportamento connotato da colpa grave del subvettore.
Anche le doglianze di in merito al quantum liquidato sarebbero pretestuose Pt_1
e prive di fondamento, in quanto il Tribunale avrebbe correttamente valorizzato la documentazione prodotta dalla compagnia in merito all'indennizzo liquidato alla propria assicurata CP_21
2.3 Si è costituita in giudizio con comparsa di NTroparte_4 costituzione e risposta, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Ha rilevato, esaminato il contenuto dell'atto di appello proposto da e Pt_1 accertata l'assenza di qualsivoglia contestazione in merito alla richiesta di manleva NTr svolta nei suoi confronti da il passaggio in giudicato delle parti della sentenza di primo grado nelle quali è stato riconosciuto e stabilito il diritto di A&P ad essere manlevata dal sub vettore (punto 11. motivazione e punto 3. dispositivo). Pt_1
Ha precisato che, in esecuzione dell'ordinanza n. 2083/2020 emessa in data
20.5.2020 dalla Corte d'appello in merito all'istanza di sospensione della NT provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (di cui infra), era stata costretta a versare a la somma omnicomprensiva di € 206.177,81, CP ottenendo da il solo pagamento del limite vettoriale pari ad € 17.013,15, Pt_1 rimettendosi alla decisione della Corte in merito alle richieste di riforma della sentenza di primo grado svolte da e precisando le conclusioni come sopra Pt_1 riportate.
2.4 Si è costituita in giudizio con NTroparte_6 comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, con la quale ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, rassegnando le conclusioni sopra riportate e riproponendo le difese svolte dinanzi al Tribunale.
In particolare, ha dedotto i seguenti motivi di appello incidentale:
I) “L'errore del tribunale che ha respinto l'eccezione di incompetenza giurisdizionale sulla base delle norme contenute nel regolamento CE n. 1215/2012 concernente, tra l'altro, la competenza giurisdizionale. Inapplicabilità, alla fattispecie, del regolamento, ratione temporis.”
Le conclusioni del primo giudice nel dichiarare la pattuizione relativa alla proroga della competenza contenuta nelle condizioni generali di contratto nulla e inefficace per contrasto con l'art. 15 del Reg. (UE) n. 1215/2012 sarebbero errate in quanto, secondo le “disposizioni finali” dello stesso Regolamento, esso si applicherebbe a decorrere soltanto dal 10.1.2015, e dunque non sarebbe stato
17 ancora vigente alla data di introduzione della causa avanti al Tribunale di Prato, avvenuta nel 2014.
Si applicherebbe invece, nel caso di specie, il Regolamento (CE) n. 44/2001 che prevede in materia di assicurazioni, quale criterio di collegamento generale per individuare il giudice competente a risolvere una controversia, quello del domicilio dell'assicuratore (art. 9 lett. a Reg. 44/2001), e che dunque porterebbe alla competenza del giudice austriaco.
II) “Nel merito e in subordine al rigetto del primo motivo. Carenza di copertura assicurativa. L'affermazione della colpa grave che esclude l'obbligo della garanzia da parte della (art.
4.1 delle condizioni generali). Omessa decisione del CP_6
Tribunale in proposito.”
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel considerare l'assenza della malafede o della colpa grave di nell'omissione dell'avviso del sinistro Pt_1 all'assicuratore. Ai sensi dell'art.
6.2.1 delle condizioni di polizza, l'omessa comunicazione del sinistro costituisce motivo di esonero per gli assicuratori e decadenza dell'assicurato dalla copertura assicurativa.
Inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe considerato quanto stabilito dall'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione, ossia che erano esclusi dalla garanzia “i danni causati con dolo, o con una colpa parificata al dolo, del contraente...”: essendo stato qualificato in suddetti termini il comportamento di
, la garanzia assicurativa avrebbe dovuto essere dichiarata esclusa. Pt_1
III) “L'errore del Tribunale dove afferma che l'assicuratore austriaco rappresenta, anche nel processo, gli altri coassicuratori. Identificazione della domanda del chiamante in garanzia nell'atto di citazione, che è di mero accertamento. La mutatio libelli espressa nella prima memoria per la ”. Pt_1
L'appellante in via incidentale eccepisce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che agisse anche in rappresentanza degli altri coassicuratori, in Pt_6 contrasto con la giurisprudenza maggioritaria.
Inoltre, non avrebbe richiesto, nelle conclusioni dell'atto di citazione Pt_1 del terzo, la condanna dei terzi coassicuratori e, pertanto, la precisazione contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. costituirebbe non una mera emendatio libelli, ma una vera e propria domanda nuova e come tale inammissibile;
ne conseguirebbe che, rappresentando Uniqa solamente sé stessa, nessuna pronuncia di condanna poteva essere emessa nei confronti dei coassicuratori.
18 2.5 Si è costituita in giudizio con comparsa di NTroparte_5 costituzione e risposta, con la quale ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
in particolare, deducendo:
- che la sentenza emessa in primo grado sarebbe minata da un errore materiale nella parte finale della pagina 20 ove, atteso che la merce trafugata era pari a 15.000 kg, che le condizioni generali della polizza con prevedevano CP_6 ex artt.
3.3.1 un limite massimale di copertura pari a 8,33 DSP per chilogrammo di peso lordo (della merce perduta) e che alla data del 10.11.2013 un DSS valeva
€ 1,134210, per cui erroneamente il risarcimento assicurativo dovuto da era CP_6 stato quantificato in soli 17.013,15, mentre doveva essere pari ad € 141.719,5395, così calcolato: € 1,134210 (rapporto DSP/€ al 10.11.13) x 8,33 x 15.000 kg;
- che sarebbe meritevole di accoglimento l'impugnazione proposta dalla circa l'inesistenza di comportamenti gravemente colposi attribuibili al Pt_1 subvettore nell'esecuzione del trasporto per cui la responsabilità vettoriale avrebbe dovuto essere ritenuta di natura ordinaria e non aggravata;
CP_
- che, relativamente alla inoperatività della polizza , non avrebbe Pt_1 dimostrato nel primo grado, e non potrebbe più farlo nel secondo, quale fosse stato l'ammontare dei ricavi della società nel 2013, né prodotto documenti utili allo scopo della determinazione dell'effettivo fatturato noli su cui calcolare il premio cd consuntivo e/o variabile.
2.6. La Corte, con ordinanza del 20.5.2020, ha disposto la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado sino alla decisione del grado di appello, limitatamente ai capi 4 e 6 e, con riferimento al capo 3, per la parte eccedente la somma di € 17.013,15, ritenendo sussistenti entrambi i requisiti di cui all'art. 351
c.p.c.; con successiva ordinanza del 22.11.2022, non ha ammesso il giuramento decisorio deferito da parte appellante al l.r. della Itas Mutua Ass.ni, essendo lo stesso privo dell'attitudine decisoria richiesta dall'art. 2936 c.c.
Nelle proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 15.11.2022, depositate il 10.11.2022, e successivamente nella propria comparsa conclusionale,
ha formulato eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto Pt_1 da , in quanto tardivo, sul presupposto che, fondandosi il medesimo su rilievi, CP_6 eccezioni e difese già sollevati in primo grado e non derivando l'interesse all'appello incidentale di , rispetto a tali questioni e capi della sentenza, dalla CP_6 proposizione dell'appello di , bensì dall'emissione della sentenza stessa, Pt_1
avrebbe dovuto impugnare i capi a sé sfavorevoli entro il termine massimo CP_6
19 di sei mesi dal deposito della sentenza, mentre ha proposto gravame incidentale solo in data 22.4.2021, dunque tardivamente.
All'udienza del 15.10.2024, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**
3.L'appello va parzialmente accolto.
Va preliminarmente evidenziata, stante le ragioni della decisione, l'irrilevanza delle prove dedotte e/o reiterate dalle parti.
Sempre in via preliminare, va rilevato quanto segue.
A) L'eccezione, sollevata da di inammissibilità dell'appello per carenza CP di interesse di è infondata;
di contro, è fondata l'eccezione, pure sollevata Pt_1 da di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in relazione ai CP NTr capi ed alle statuizioni sui rapporti CP_22
In primo luogo, l'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per CP carenza di interesse e/o legittimazione di e, comunque, l'infondatezza della Pt_1 sua pretesa di impugnare la decisione del Tribunale anche per quanto concerne NT l'accoglimento della domanda principale formulata da (surrogatasi nei diritti NTr di nei confronti di trattandosi di ipotesi di garanzia impropria. CP_21
L'eccezione è infondata poiché la condanna di è conseguenziale al Pt_1
NTr riconoscimento della responsabilità vettoriale di ne consegue l'interesse di all'appello dei capi della sentenza inerenti il fondamento della condanna di Pt_1
NTr
Il terzo chiamato in garanzia impropria, in effetti, come è legittimato a svolgere le sue difese per contrastare non solo la domanda di manleva ma anche quella proposta dall'attore principale, così può autonomamente impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto principale, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia (Cass. n. 3969/2012). eccepisce inoltre il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado CP NTr in relazione alla domanda principale, conclusasi con la condanna diretta di a NT NT risarcire argomenta che non ha impugnato la decisione di primo grado sotto nessun profilo e/o capo e/o statuizione, prestando così acquiescenza verso la suddetta decisione.
20 L'eccezione è fondata;
l'impugnazione proposta dal chiamato in garanzia impropria, pur quando investa, come nella specie, il rapporto principale, non può impedire che, tra le parti di quest'ultimo rapporto, si sia formato, con la mancata impugnazione della relativa pronuncia da parte della convenuta soccombente, il giudicato (Cass. civ. n. 14813/2006).
In questo senso, la sentenza della Cassazione civile n.33422/2019: “In caso di chiamata in garanzia impropria, invero, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili, con la conseguenza che, ove manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso”
(conforme: Cass. civ. n. 2557/2010).
Il terzo chiamato in garanzia impropria, in effetti, pur essendo legittimato a svolgere le sue difese per contrastare non solo la domanda di manleva, ma anche quella principale, così può autonomamente impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto principale, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia (Cass. civ. n.
3969/2012).
Tuttavia, l'impugnazione proposta dal chiamato in garanzia impropria, pur quando investa, come nella specie, il rapporto principale, non può impedire che, NT tra le parti dello stesso (nel caso di specie: e si sia formato, con la CP mancata impugnazione della relativa pronuncia da parte della convenuta soccombente, il giudicato.
Osserva dunque il Collegio, nel caso di specie, il passaggio in giudicato delle NTr statuizioni inerenti i rapporti tra e e in particolare dei capi della CP
NTr sentenza di primo grado n.1) e 2), inerenti la condanna di al pagamento in NT favore di (oggi della somma di € 170.673,14, ed alla refusione delle CP spese legali, così come indicate in sentenza. NTr B) L'eccezione, sollevata da di passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado inerente il proprio di essere integralmente manlevata da
è infondata. Pt_1
21 L'appellante in via principale avanza approfondite censure alla Pt_1 sentenza di primo grado, in merito all'ingiusto accoglimento della domanda principale ed all'erronea declaratoria di sussistenza di responsabilità vettoriale a NT carico della e di stessa (atto di appello, motivo A), da cui discende Pt_1 consequenzialmente la condanna alla manleva dell'appellante.
Alle pagine 38 e 39 dell'atto di appello, estende le censure e le Pt_1 motivazioni dedotte nel motivo di appello sub A) alla domanda di manleva NTr avanzata da
contro
; ciò perché, pur non potendo contestare la Pt_1 Pt_1 propria obbligazione di manleva (cfr. pag.2 memoria di replica ex art.190 c.p.c.
: “Più precisamente lungi dal poter/dover contestare la propria Pt_1 Parte_1
NTr obbligazione di manleva verso (peraltro pacifica essendo fondata sul rapporto subvettoriale incontestabilmente intercorso tra le due società…”), ha censurato i NTr capi della sentenza fondanti la responsabilità di e conseguentemente la propria.
Ciò appare sufficiente ad impedire il passaggio in giudicato delle statuizioni NTr della sentenza di primo grado inerenti il diritto alla integrale manleva di nei confronti di . Pt_1
3.1 Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado, Pt_1 sotto i quattro diversi profili sopra riportati, ritenendo ingiusta la declaratoria di NTr responsabilità vettoriale a carico di e , ed in ogni caso errata la Pt_1 qualificazione del comportamento della parte vettoriale come integrante l'ipotesi di colpa grave.
In relazione al primo profilo censurato dall'appellante, la Corte ritiene che la valutazione del dato istruttorio operata dal Giudice di primo grado sia condivisibile;
le risultanze delle prove testimoniali assunte alle udienze del 27.11.2017 (teste
), del 26.3.2018 (teste ), del 4.6.2018 (teste Testimone_1 Tes_2 Tes_4
e del 17.9.2018 (teste ) sono piuttosto lacunose ed
[...] Testimone_3 incerte, in virtù del fatto che nessuno dei testimoni sentiti era effettivamente presente al momento del ricovero del container nel piazzale la sera del 31.10.2013.
Tuttavia, dall'esame delle circostanze riferite dai testi, solo in parte contrastanti tra loro (ed in particolare tra quanto riferito da , Testimone_3
e introdotti dalla difesa , da un lato, e Testimone_1 Tes_2 Pt_1 Tes_4 NT
introdotto dalla difesa già dall'altro, quest'ultimo a
[...] CP conoscenza delle condizioni di sicurezza del piazzale di A&P avendo eseguito un
22 sopralluogo in seguito al furto), deve condividersi la valutazione complessiva operata dal Tribunale laddove ha ritenuto non provate le condizioni di sicurezza del piazzale ove fu ricoverato il container.
Infatti, per quanto risulti da tutte le dichiarazioni testimoniali che il piazzale di A&P, utilizzato in condivisione con , fosse recintato, il teste (ud. Pt_1 Tes_4
4.6.2018) a seguito di sopralluogo, ha riferito che la suddetta recinzione presentava soluzioni di continuità, che in alcuni punti la stessa fosse mancante, in altri abbassata perché vecchia;
anche il servizio di security, seppur presente, dalle dichiarazioni dei testi non può ritenersi, nelle modalità riferite, idoneo a garantire il livello minimo di sicurezza necessario per il ricovero di merci di ingente valore
(cfr. teste ud. 27.11.2017 “il passaggio della guardia non so se c'è Testimone_1 anche di giorno, mi risulta ci fosse e ci sia di notte, non è un servizio con guardiano fisso sul sito 24 ore al giorno”; teste ud. 26.3.2018 “quando passavo Tes_2 di là vedevo il biglietto che di solito lasciano i sorveglianti”; teste Testimone_4 ud. 4.6.2018 “mi sembra di ricordare che avesse un servizio di security il CP_23 sabato e la domenica e in ogni caso nelle ore notturne, quando la sede era chiusa, non fisso, ma con alcuni passaggi della vigilanza”; teste ud. Testimone_3
17.9.20218 “ogni tanto la sera girava l'auto del servizio security”); la stessa considerazione vale per la videosorveglianza, presente in loco, ma limitata al solo ingresso del piazzale (cfr. teste ud. 27.11.2017 “c'era il servizio di Testimone_1 telecamere all'ingresso”; teste ud. 4.6.2018 “per quanto riguarda Testimone_4 la videosorveglianza, c'erano solo riprese video che potevano essere visualizzate dagli uffici interni, quando il magazzino era aperto, ma non c'erano telecamere collegate con la sorveglianza esterna;
pertanto il sabato e la domenica e nelle ore notturne, quando la sede era chiusa, non c'era nessuno che poteva vedere il video… preciso che l'area dove si trovava il container non era munita di telecamere”; teste ud. 17.9.2018 “posso dire che c'erano Testimone_3 telecamere apposte nei pressi del cancello”); infine, nessun testimone è riuscito a riferire alcunché in merito all'apposizione o meno del fungo antifurto, circostanza che è rimasta solamente asserita e non provata in giudizio.
Pertanto, ritiene la Corte che la valutazione complessiva del dato istruttorio non possa che portare a ritenere che le condizioni di protezione del piazzale in questione non fossero sufficienti a garantire il ricovero in sicurezza di un carico di merce di elevato valore economico, così come ritenuto dal Tribunale.
23 Allo stesso modo, il Collegio ritiene condivisibile la ricostruzione operata dal giudice di prime cure in ordine al secondo profilo censurato dall'appellante; il
Tribunale ha infatti correttamente ritenuto non integrata la prova liberatoria del NTr caso fortuito a carico del vettore e conseguentemente del subvettore , Pt_1 ex art. 1693 c.c.
Secondo la costante opinione della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall'art. 1693
c.c., può esser vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno, e del conseguente inadempimento, da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore che, nell'ipotesi di furto, sussiste soltanto se ricorra l'estremo dell'assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione sia stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (ex multis: Cass. civ. n. 15107/2013, Cass. civ. n. 24209/2006; Cass. civ.
n.15936/2002).
In particolare, al fine di escludere la responsabilità "ex recepto" del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate (Cass. civ. n.16544/15).
Nel caso di specie , su cui incombeva l'onere di provare di aver adottato Pt_1 misure idonee ad evitare il furto, e cioè che lo stesso era avvenuto con modalità atipiche ed abnormi, tali che sarebbe stato inevitabile anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate, non ha evidentemente fornito tale prova, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Sotto il terzo profilo l'appellante censura, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, la sentenza di primo grado laddove ritiene che il ricovero del container nell'area in questione integri ipotesi di colpa grave. Anche tale doglianza è infondata.
In proposito la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, al fine di escludere l'applicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l'avaria di cose trasportate su strada di cui all'art. 1, legge n. 450 del 1985, come sostituito dall'art. 7 del decreto legge n. 62 del 1993, convertito nella legge n. 162 del 1993,
24 non rileva che il vettore o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore, (nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore) non abbiano vinto la presunzione di colpa a loro carico stabilita dall'art. 1693 c.c., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che l'evento sia derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria e inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media rapportata alla specifica natura e alla peculiarità dell'attività professionale da espletarsi, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti (Cass. civ. n.23395/2024; conf: Cass. civ.
n.21679/2009, Cass. civ. n.14456/2001).
Nel caso in esame, la prova della sussistenza della colpa grave nella condotta posta in essere da (e per essa dal subvettore incaricato , Pt_1 CP_24 nella persona dell'autista emerge innanzitutto, in concreto, CP_25 proprio dalle circostanze evidenziate dal giudice di primo grado, ovvero dalla circostanza di aver ricoverato il carico, di ingente valore economico, per più giorni, in un'area non sufficientemente custodita, in quanto la recinzione presentava falle, il servizio di security non era costante durante le 24 ore e il sistema di videosorveglianza era limitato al solo ingresso nel piazzale.
Inoltre, dai documenti prodotti sub. 5 e 7 del fascicolo di primo grado di CP
NT (già , emerge che a furono impartite istruzioni precise in merito alla Pt_1 necessità di effettuare il trasporto dal porto di La Spezia al magazzino nella CP_13 giornata di lunedì 4 novembre (cfr., in particolare, doc. 7 “Att.ne autista deve transitare lun 04/11 ore 10,30 presso BI & PI Magazzino Macrolotto”); e la breve distanza tra il porto di La Spezia ed il luogo della consegna del carico
(circa 130 km), certamente non rendeva necessaria una anticipazione dei tempi di ritiro della merce dal porto, in spregio alle istruzioni impartite.
Anticipando arbitrariamente il ritiro addirittura alla sera del 31.10.2013, senza NTr preventiva autorizzazione da parte di e senza addurre prove concrete a motivazione di siffatta decisione, lasciando per più giorni il carico ricoverato in un luogo non dotato di adeguati sistemi di protezione, ritiene la Corte che abbia Pt_1 nei fatti esposto la merce al concreto pericolo di sottrazione.
Depone a favore della gravità della colpa anche la dichiarazione resa dallo stesso , dipendente e direttore tecnico della società, che nel verbale CP_26
25 di denuncia querela resa in data 4.11.2013 presso la Questura di Prato ha NT dichiarato: “presso la predetta sede (nb. Locali della , vengono temporaneamente parcheggiati i container delle merci che trasportiamo conto terzi. Il più delle volte i container sono vuoti per ragioni di sicurezza aziendale”.
Ricoverando il container contenente merce di ingente valore nell'area in questione, in assenza di sufficienti condizioni di sicurezza, e disattendendo le istruzioni ricevute, ha dunque omesso non solo la diligenza media propria Pt_1 della sua attività professionale, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti.
In sostanza, avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa, nei termini in precedenza esposti, appare corretta, nella specie, la qualificazione della fattispecie in oggetto, operata dal giudice di primo grado, nell'ipotesi di colpa grave del vettore.
In relazione al quarto profilo censurato, inerente l'ingiustificata quantificazione del danno liquidato dal giudice di primo grado, ritiene la Corte che il ragionamento del Tribunale, operato sulla base della documentazione prodotta, sia da ritenersi corretto. NT Risultano infatti prodotti agli atti il progetto di liquidazione di già CP
(doc.21 allegato alla memoria ex art.183, co.6, n.2 c.p.c. fascicolo di primo grado NTr
, non contestato da e supportato dalla fattura di acquisto delle merci CP
(«commercial invoice» n. AP/133245 del 22/9/13: doc. 2 fascicolo di primo grado NT
, le fatture emesse da a carico della mittente per dazi doganali (docc. CP
23-26, fascicolo di primo grado , e la packing list relativa alla merce CP acquistata da e contenuta nel container KKFU1835065 (doc. 27, NTroparte_13 fascicolo di primo grado;
il dettaglio del prezzo di acquisto della merce, CP così come esposto alla pagina 30 della comparsa conclusionale in primo grado di risulta poi dalla packing list che indica in dettaglio i 603 colli (cartoni) stivati CP nel container KKFU1835065, nonché la quantità di paia (“PRS”, cioè 'pairs') di calzature stivate nei cartoni, per ciascun tipo. La somma dei “TTL CTNS” (cioè,
'total cartons') indicati nelle 14 pagine della 'packing list' (40 + 40 + 50 + 50 +40
+ 40 + 40 + 60 + 30 + 25 + 13 + 29 + 25 + 121) conduce, infatti, ai complessivi
603 cartoni stivati nel container de quo. Infine, il risultato della somma dei valori in Dollari USA (colonna “TOTALS”) indicati in fattura (doc. 2 fascicolo di primo grado nelle cifre così dettagliate: USA$ 12.000 + 9.600 + 18.600 + 18.600 CP
26 + 14.880 + 20.640 + 20.640 + 18.350 + 14.350 + 11.849 + 5.986 + 9.804 +
8.232 + 35.476 porta a complessivi USA $ 219.017,00 ovvero il “valore acquisto merce” di cui al progetto di liquidazione (doc.21 allegato alla memoria ex art.183, co.6, n.2 c.p.c. fascicolo di primo grado . CP
NT Sulla base di tali valori, già ha liquidato l'indennizzo assicurativo CP
a favore della propria assicurata a seguito della sottrazione delle CP_21 merci, andate interamente perdute, tenuto conto delle pattuizioni contrattuali e della deduzione dello scoperto di polizza, compresi i dazi doganali, in quanto “costi inerenti e documentabili”, in complessivi € 170.673,14.
La documentazione prodotta da appare sufficientemente dettagliata ed CP articolata, nonché riconducibile all'oggetto di causa, così da poter essere presa a fondamento della decisione del giudice di primo grado in merito alla liquidazione del danno.
3.2 Il secondo motivo dell'appello principale è fondato.
Ritiene l'appellante in via principale, che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non operante la garanzia derivante dal contratto di assicurazione stipulato con , sul presupposto della mancata produzione CP_5 da parte di della comunicazione relativa al fatturato noli complessivo, così Pt_1 come previsto dalla clausola n. 6/RCV/2006 delle condizioni particolari di contatto valevole dall'8.10.2013 al 7.10.2014, anche perché, ai sensi della clausola in questione e dell'art.1901 c.c., comma 2, c.c., l'unica conseguenza dell'omessa comunicazione del fatturato noli complessivo sarebbe stata la sospensione della copertura assicurativa per il nuovo periodo assicurativo (ossia dal 8.10.2014 al
7.10.2015), sino alla regolarizzazione della parte variabile del premio.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.4631/2007, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui: “Nei contratti di assicurazione contro i danni la "clausola di regolamento del premio assicurativo", mediante cui l'ammontare del premio viene fissato in base a elementi di rischio variabili, comporta che l'inottemperanza agli obblighi assunti dall'assicurato, in relazione alle comunicazioni e ai conguagli da effettuare sulle eccedenze, debba venir valutata secondo i generali criteri dell'inadempimento contrattuale, tenendo conto del comportamento di buona fede delle parti nel corso dell'esecuzione del contratto, del tempo in cui l'esecuzione è effettuata e dell'importanza dell'inadempimento, anziché sulla base del disposto di cui all'art. 1901 c.c. che dispone la sospensione della copertura assicurativa”.
27 Le Sezioni Unite ricordano anche come la conoscenza degli elementi variabili conseguita dall'assicuratore faccia nascere tra le parti un rapporto giuridico che può determinare una posizione creditoria o debitoria dell'assicurato; anche nel secondo caso, però, vale a dire di eccedenza del dato variabile rispetto al pagamento effettuato in via anticipata, secondo le Sezioni Unite, il comportamento dell'assicurato che non effettui la comunicazione o non paghi l'importo richiesto in adeguamento non può risolversi nell'inadempimento di un obbligo convenzionalmente stabilito, ma esso "deve essere valutato in concreto con il parametro della buona fede da lui tenuta nell'esecuzione del contratto;
il che è come dire che, per esprimere un giudizio di inadempimento, è necessario individuare quali siano i suoi effettivi doveri giuridicamente rilevanti, tenendo conto anche del tempo in cui il suo comportamento doveva essere tenuto".
Le Sezioni Unite, pertanto, attribuiscono alla suddetta clausola contrattuale l'inidoneità a produrre l'effetto sospensivo automatico della garanzia, proprio per l'impossibilità di stabilire un'equazione tra mancata comunicazione degli elementi variabili e inadempimento dell'obbligazione di pagamento del premio.
Il principio di diritto espresso nella sentenza sopra richiamata è stato a più riprese confermato dalle pronunce più recenti (ex multis: Cass. civ. n.32660/2023,
Cass. civ. n. 28472/2013, Cass. civ. n. 26783/2011) che, in ipotesi di mancata comunicazione delle variazioni, si spingono anche a dichiarare la nullità della clausola di regolazione del premio ai sensi dell'art. 1932 c.c. in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all'assicurato: “Nei contratti di assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio, l'obbligazione di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili è diversa e autonoma rispetto a quella di pagamento del premio, sicché il relativo inadempimento (o inesatto adempimento) non produce automaticamente la sospensione o cessazione della garanzia assicurativa previste, con norma imperativa, dall'art. 1901 c.c., essendo a tal fine necessaria la valutazione in concreto della condotta esecutiva di buona fede delle parti e dell'importanza dell'inadempimento, funzionali a verificare se le variazioni non comunicate abbiano una rilevanza tale da aver comportato un'apprezzabile alterazione del rapporto di adeguatezza tra rischio e premio;
ne consegue che la clausola convenzionale che, mediante richiamo all'art. 1901 c.c. (o, come nella specie, la previsione espressa della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.), equipari le conseguenze della mancata comunicazione delle variazioni a quelle dell'omesso pagamento del premio incorre
28 nella nullità di cui all'art. 1932, comma 1, c.c., siccome derogatoria della disciplina legale imperativa in senso meno favorevole all'assicurato, con conseguente sostituzione di diritto per mezzo di quest'ultima, ai sensi del secondo comma della disposizione citata” (Cass. civ. n.32660/2023, nello stesso senso: Cass. civ. n.
35042/2021).
Premessa dunque la non automatica sospensione o cessazione della garanzia assicurativa per l'eventuale inadempimento all'obbligo di comunicazione periodica degli elementi variabili, venendo ad analizzare il parametro della buona fede tenuta dall'assicurata, ed i suoi doveri giuridicamente rilevanti nell'esecuzione del contratto, tenendo conto anche del tempo in cui il comportamento doveva essere tenuto, appaiono condivisibili i motivi di censura della sentenza di primo grado argomentati sul punto dall'appellante in via principale.
Non può essere infatti trascurato il fatto che il furto si sia verificato a meno di
30 giorni dall'inizio del periodo assicurativo (inizio decorrenza polizza 8.10.2013 – furto 3/4.11.2013), essendo dunque altamente improbabile una variazione del fatturato rispetto a quanto dichiarato poche settimane prima in polizza (ovvero: fatturato noli € 1.300.000,00, risultante dal frontespizio); inoltre, la compagnia assicurativa non ha mai lamentato alcun mancato pagamento, né richiesto una regolarizzazione o adeguamento del premio, nonostante la possibilità contrattualmente prevista di effettuare verifiche e controlli.
Inoltre, ai sensi della clausola n. 6/RCV/2006, la comunicazione dei dati variabili per il regolamento del premio doveva essere fornita alla compagnia assicuratrice “entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto”; alla data del furto – 3/4.11.2013 -, il termine dei 60 giorni dalla fine del precedente periodo assicurativo - 7.10.2013 – non era ancora scaduto.
Pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi operante la garanzia di cui alla NT polizza (già n. 1030.1005000325. CP_5
L'art. 13.1 delle condizioni di polizza prevede che: “il limite dell'obbligazione della Compagnia è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art 1696 del codice civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali fino alla concorrenza per ogni veicolo del indicato in frontespizio”; la polizza in questione prevede altresì la ”elevazione massimali per inapplicabilità limiti” (cfr. frontespizio di polizza), con massimali pattuiti in € 250.000,00 per veicolo e per sinistro e con richiamo all'art. 13.3 delle condizioni di polizza che
29 prevede quanto segue: “qualora, per effetto dell'applicazione del IV comma dell'art. 1696 del Codice Civile, l' non possa avvalersi del limite di Parte_7 responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo, la Compagnia tiene indenne l' stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto Parte_7 limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificamente indicati in frontespizio, ferme comunque tutte le altre condizioni di polizza, segnatamente le esclusioni in essa contenute, con applicazione di uno scoperto a carico dell' , del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in Parte_7 polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto”. CP_ La polizza deve quindi ritenersi stipulata a garanzia dei danni prodotti per responsabilità del vettore, anche in ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato e dunque allorquando l'assicurato non possa avvalersi dei limiti di responsabilità di cui all'art. 1696, secondo comma, c.c. e quindi sia tenuto a pagare il danno derivante da perdita o da avaria, ai sensi dell'art.1696, primo comma, c.c., secondo il prezzo corrente della merce che, nel caso di specie, ammonta a complessivi € 170.673,14, dal quale vanno detratti gli scoperti e le franchigie previste in polizza.
La clausola n.3/RCV/2006, in caso di perdita o avaria della merce in seguito a furto del veicolo, prevede lo scoperto del 10% con un minimo di € 250,00, ed un ulteriore scoperto del 10% in caso di mancato ritrovamento del veicolo;
l'art.4 delle condizioni addizionali di polizza prevede l'ulteriore scoperto aggiuntivo del
10% per danni da dolo o colpa grave, con minimo di € 5.000,00.
Pertanto, dalla somma di € 170.673,14 deve essere detratto lo scoperto del
10%, e così per € 153.605,83, lo scoperto del 10% per mancato ritrovamento del veicolo, e così per € 138.245,24, e l'ulteriore scoperto del 10% per danni da dolo o colpa grave, e così per un indennizzo complessivo dovuto ai sensi di polizza pari ad € 124.420,72.
4. Passando all'esame dell'appello incidentale proposto da , deve CP_6 anzitutto ritenersi infondata l'eccezione di tardività, sollevata da . Pt_1
eccepisce l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da , Pt_1 CP_6 in quanto tardivo, sul presupposto che, non derivando l'interesse all'appello incidentale dalla proposizione dell'appello di , bensì dall'emissione della Pt_1 sentenza stessa, avrebbe dovuto impugnare i capi a sé sfavorevoli entro il CP_6 termine massimo di sei mesi dal deposito della sentenza, mentre ha proposto
30 gravame incidentale solo in data 22.4.2021, dunque tardivamente rispetto alla pronuncia di primo grado pubblicata il 25.1.2020.
Sulla scorta della dottrina costante, sono due le esigenze che giustificano l'istituto dell'appello incidentale, e precisamente quella di garantire l'unicità del giudizio di impugnazione contro una medesima sentenza, e quella di impedire la c.d. reformatio in peius, ossia la riforma della sentenza di primo grado in senso sfavorevole all'appellante; nel caso di specie, l'interesse di all'impugnazione CP_6 incidentale sorge proprio dall'impugnazione principale, attesa la conseguente possibilità di una riforma in peius della condanna suoi confronti.
Anche a volerla qualificare quale impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che dispone che le parti contro le quali è stata proposta impugnazione possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse
è decorso il termine, l'appello incidentale di apparirebbe ammissibile;
le CP_6
Sezioni Unite della Corta di Cassazione, con sentenza n. 24627/2007, infatti, hanno affermato che “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c. 'parti contro le quali è stata proposta
l'impugnazione' come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli” (nello stesso senso: Cass. 25285/2020; conf. Cass. 15770/2018,
Cass. 1879/2018).
4.1 Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
Con il primo motivo di appello incidentale, censura la decisione del CP_6 giudice di primo grado laddove ha ritenuto infondata l'eccezione di giurisdizione esclusiva del giudice austriaco, in virtù della clausola contenuta all'art. 11.3 delle condizioni generali di assicurazione, sulla scorta degli artt. 13 e 15 del Reg. UE
n.1215/2012.
La difesa di lamenta che il citato Regolamento si applicherebbe a CP_6 decorrere dal 10.1.2015, e dunque non sarebbe stato ancora vigente alla data di
31 introduzione della causa avanti al Tribunale di Prato, avvenuta nel 2014; si applicherebbe invece, nel caso di specie, il Regolamento UE n. 44/2001 che prevede in materia di assicurazioni, quale criterio di collegamento generale per individuare il giudice competente a risolvere una controversia, quello del domicilio dell'assicuratore (art. 9 lett. a) Reg. 44/2001), e dunque porterebbe alla competenza del Giudice austriaco.
L'art.15 del Regolamento UE 1215/2012 recita: “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l'azione esercitata dalla parte lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta”; da tale previsione deriverebbe quindi la competenza del giudice italiano.
Circa l'applicabilità della suddetta previsione al caso di specie, si osserva che l'atto di citazione per chiamata di terzo di è stato notificato alla in Pt_1 CP_6 data 15.1.2016, pertanto la controversia tra le suddette parti è sorta posteriormente all'entrata in vigore e alla data di applicazione così come stabilita dall'art.81 del Regolamento UE 1215/2012 (10.1.2014).
Il ragionamento del primo giudice è dunque corretto.
4.2. Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Con il secondo motivo di appello incidentale, lamenta che il giudice di CP_6 primo grado avrebbe omesso di considerare quanto stabilito dall'art.4 delle condizioni generali di assicurazione che testualmente recita “risultano esclusi danni causati con dolo o con una colpa parificata al dolo del contraente nonché della sua rappresentanza legale e dei suoi rappresentanti (come ad esempio procuratori, amministratori, direttori indipendenti di succursali o di imprese collegate diversamente)”.
L'appellante vorrebbe dunque operare un sillogismo tale per cui il dolo e la colpa grave siano da considerarsi quali stati soggettivi sovrapponibili, con la conseguente esclusione della risarcibilità del danno.
Tale argomentazione non è condivisibile;
con l'espressione “colpa parificata al dolo”, infatti, deve ritenersi una colpa di particolare rilievo, vicina all'ipotesi del dolo c.d. eventuale, individuabile nella c.d. colpa cosciente, che ricorre quando l'agente, pur rappresentandosi l'evento dannoso come probabile in concreto, agisce ugualmente (con una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza ovvero imperizia), nella convinzione e fiducia di poterlo evitare.
32 Nella fattispecie, invece, non soltanto la condotta del vettore, pur essendo caratterizzata dalla negligenza e dall'imprudenza nei gravi termini sopra meglio rappresentati, deve essere considerata priva dell'intenzione deliberata di causare un danno o dell'accettazione del rischio di causarlo, ma neppure vi sono elementi che consentano di affermare che il vettore si fosse rappresentato come concretamente probabile il furto del mezzo, dovendosi al contrario ritenere che egli abbia agito nel convincimento, sia pure del tutto infondato, che un tale evento non si sarebbe verificato.
La censura non è pertanto meritevole di accoglimento.
Venendo ad analizzare l'ulteriore motivo di doglianza esposto nel secondo motivo di appello incidentale, ovvero l'erronea valutazione di assenza di malafede o colpa grave di nell'omissione dell'avviso del sinistro all'assicuratore che, Pt_1 al contrario, ai sensi dell'art.
6.2.1 delle condizioni di polizza costituirebbe motivo di esonero per gli assicuratori e decadenza dell'assicurato dalla copertura assicurativa, è necessario evidenziare che l'omissione relativa all'obbligo di avviso di cui all' art. 1913 c.c. comporta la perdita del diritto all' indennità assicurativa ai sensi dell'art. 1915 c.c. solo in caso di inadempimento doloso da parte dell'assicurato, diversamente in caso di colposa omissione vi è una riduzione dell'indennità proporzionale al pregiudizio sofferto.
In tal senso la Corte di Cassazione, con la sentenza n.24210/2019, ha statuito che: “In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art.1915 c.c., comma 2. L'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare
l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto” (nello stesso senso: Cass. civ.
n.8701/2022; Cass. n.24733/2007).
Pertanto, l'inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di dare avviso del sinistro non comporta automaticamente la perdita della garanzia
33 assicurativa;
è necessaria a tal fine una valutazione dell'elemento soggettivo relativo all'inadempimento da parte dell'assicurato per cui, in assenza di un'omissione dolosa (né allegata, né provata dalla compagnia assicurativa)
l'eccezione di decadenza deve ritenersi infondata, mentre non vi è prova del pregiudizio che l'eventuale colpa del dare avviso del sinistro possa avere comportato.
In mancanza delle suddette prove, il ragionamento sul punto del giudice di primo grado appare condivisibile, e dunque anche sotto questo profilo il secondo motivo di appello incidentale appare infondato.
4.3. È infine infondato il terzo motivo di appello incidentale.
L'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che agisse anche in rappresentanza degli altri coassicuratori, in contrasto CP_6 con la giurisprudenza maggioritaria.
Inoltre, non avrebbe richiesto, nelle conclusioni dell'atto di citazione Pt_1 del terzo, la condanna di terzi coassicuratori e, pertanto, la precisazione contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. costituirebbe non una mera emendatio libelli, ma una vera e propria domanda nuova e come tale inammissibile;
ne conseguirebbe che, rappresentando Uniqa solamente sé stessa, nessuna pronuncia di condanna poteva essere emessa nei confronti dei coassicuratori.
Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria in materia citata correttamente dal giudice di primo grado afferma che “Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con
l'assicurato; ove, pertanto, sia inserita nel contratto la cd. clausola di delega o di guida (relativa alla gestione diretta delle controversie e quindi comprendente anche la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori), l'assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa, in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocabilmente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l'indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte”. Cass.
34 civ. n.9961/2017 (nello stesso senso: Cass. civ. n. 14590/2005, Cass. civ. n.
9891/1994).
In effetti, l'appellante in via principale, nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, aveva chiesto la condanna di senza niente indicare in relazione alla qualifica di delegata delle altre imprese CP_6 coassicuratrici: “in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea e di condanna della convenuta e/o di al risarcimento del danno invocato dall'attrice, Parte_1 dichiarare le terze chiamate e NTroparte_27 [...]
in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, NTroparte_8 obbligate a manlevare e a tenere indenne l'odierna comparente loro Parte_1 assicurato, per tutto quanto fosse tenuta a corrispondere ad NTroparte_9
e/o ad
[...] NTroparte_4
Nella memoria ex art. 183, co.6, n.1, ha così precisato la propria Pt_1 domanda: “indipendentemente dal vincolo di solidarietà dell'obbligazione, è CP_6 passivamente legittimata in proprio e, nel contempo, rappresenta anche le altre compagnie coassicuratrici! … La domanda di manleva di cui alla chiamata notificata
a andrà intesa come spiegata nei confronti anche di CP_6 [...]
e a NTroparte_28 NTroparte_29
e , qui rappresentate da
[...] NTroparte_30 [...]
(costituita in giudizio)” NTroparte_31
La valutazione del giudice di primo grado che ha qualificato la precisazione della domanda operata da quale mera emendatio libelli, e dunque Pt_1 ammissibile, appare condivisibile alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto: “Come già affermato da questa Corte, esorbita dai limiti di una consentita
“emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente. Si ha “mutatio libelli" quando, come nella specie, la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo
e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare
35 svolgimento del contraddittorio. Ciò, anche considerando che la ricorrente non deduce nel motivo in esame, di avere già sottoposto al giudice del merito, riproducendo l'eventuale motivo di appello, non la questione del non tempestivo inquadramento, ma quella della sussistenza in capo alla stessa di un requisito alternativo” (Cass. civ. n.12195/2020; nello stesso senso: Cass. civ. n.
20870/2019).
Nella fattispecie, l'attività svolta da con la prima memoria di cui all'art. Pt_1
183, comma 6, c.p.c., di precisazione della domanda di garanzia con riferimento alla posizione giuridica di quale passivamente legittimata in proprio e, nel CP_6 contempo, rappresentante anche delle altre compagnie coassicuratrici, non può ritenersi integrare l'ipotesi vietata di mutatio libelli, quanto piuttosto di emendatio libelli, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non essendo stata avanzata una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, con l'introduzione nel processo di un petitum diverso e più ampio oppure di una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, così da porre al giudice un nuovo tema d'indagine e da spostare i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo.
5. L'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado CP_ avanzata da è meritevole di accoglimento. CP_ Con la propria comparsa di costituzione e risposta, deduce che la sentenza emessa in primo grado sia minata da un errore materiale nella parte finale della pagina 20 ove - atteso che la merce trafugata era pari a 15.000 kg, che le condizioni generali della polizza prevedevano ex artt.
3.3.1 un limite massimale di copertura pari a 8,33 DSP per chilogrammo di peso lordo della merce perduta, e che alla data del 10.11.2013 un DSP valeva € 1,134210 – ha quantificato erroneamente il risarcimento assicurativo dovuto da in soli CP_6
17.013,15.
L'istanza è meritevole di accoglimento;
la sentenza di primo grado contiene CP_ evidentemente l'errore materiale di calcolo indicato dall'appellata ; l'indennizzo a carico di doveva essere infatti così calcolato: € 1,134210 (rapporto DSP/€ CP_6 al 10.11.13 – cfr. www.imf.org) x 8,33 x 15.000 kg., e così per complessivi €
141.719,5395.
36 Dalla somma di € € 141.719,54 deve essere detratta la somma di € 300,00 quale franchigia fissa (cfr. frontespizio della polizza Uniqa n.200-005865), e così per un indennizzo complessivo dovuto ai sensi di polizza di € 141.419,54
L'indennizzo complessivo andrà suddiviso tra le imprese coassicuratrici secondo le rispettive percentuali di partecipazione, ed esattamente, dovendo dunque le singole quote essere determinate nel modo seguente: NTroparte_32
(33,34%) pari ad € 47.149,27,
[...] [...]
(33,33%) pari ad € 47.135,13, NTroparte_18 [...]
con (33,33%) NTroparte_33 NTroparte_34 pari ad € 47.135,13.
6. La Corte, pertanto, ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata nel senso sopra indicato. Atteso che al momento del sinistro (notte tra il 3 ed il 4 novembre 2013), il subvettore risultava garantito in ordine alla Pt_1 propria responsabilità in qualità di vettore nel trasporto di merci su strada dalla polizza Uniqa n. 200-005865 con decorrenza dal 12.02.2013 al 12.02.2014, e dalla CP_ polizza (già RSA) n. 1030.1005000325 con decorrenza dall'8.10.2013 al
7.10.2014, entrambe valide ed operanti nei limiti infra esposti, la fattispecie va ricondotta nell'ipotesi di assicurazione plurima, o presso diversi assicuratori, di cui all'art.1910 c.c., che ricorre ogniqualvolta vengano conclusi più contratti diretti a tutelare lo stesso interesse contro il medesimo rischio e più assicuratori siano contemporaneamente obbligati a pagare l'indennità a favore dello stesso assicurato in seguito al verificarsi di un unico evento.
L'art. 1910 c.c. esprime un principio generale teso ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito
(Cass. III, n. 10602/2018), e prevede che il risarcimento sia dovuto da ciascun assicuratore secondo il rispettivo contratto, e cioè nei limiti della somma da ognuno assicurata (Cass. civ. n.5625/2020, Cass. civ. n.14962/2006), salvo il diritto di chi ha pagato al regresso verso gli altri assicuratori, in proporzione del rischio da ciascuno coperto (si veda, a tale proposito, Cass. civ. n.4273/2024: “Posto che, se più assicuratori hanno coperto in modo Indipendente l'uno dall'altro il medesimo rischio (c.d. assicurazione plurima), quello tra loro che ha pagato all'assicurato
l'intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso in misura proporzionale rispetto all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno degli altri assicuratori, tale misura si determina moltiplicando il danno patito dall'assicurato per l'indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore e
37 dividendo il prodotto per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori”). CP_ Pertanto, e devono essere condannate, quali condebitrici solidali, CP_6 al pagamento dell'indennizzo complessivamente dovuto all'assicurato , Pt_1 ciascuna nei limiti delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti, e salvo il diritto al regresso verso gli altri assicuratori, in proporzione del rischio da ciascuno coperto, ed in osservanza dei principi chiariti con la richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 4273/2024.
La parziale riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.”
(Cassazione, Sez. 6 – L. Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014 –Successive conformi:
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021).
Nella fattispecie le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – non possono che seguire la soccombenza nei distinti rapporti tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del secondo motivo dell'appello principale e dell'istanza di correzione dell'errore materiale, in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 56/2020 emessa dal Tribunale di Prato il
24.1.2020 e pubblicata il 25.1.2020, fermi i capi 1), 2), 3) e 4): condanna , in NTroparte_5 NTroparte_32 proprio, , in qualità di rappresentante di NTroparte_32
, e NTroparte_18 NTroparte_35
[...] [...
, in qualità di rappresentante di WI NTroparte_33
(con ), in solido tra
[...] NTroparte_34 loro, a tenere indenne da quanto quest'ultima pagherà ad Parte_1 [...] in forza del capo 3 della sentenza impugnata, ciascuna nei NTroparte_4 limiti delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti - e, quindi, nei limiti di: € 124.420,72 quanto a € 47.149,27 NTroparte_5 quanto a in proprio, € 47.135,27 quanto NTroparte_32
a in qualità di rappresentante di NTroparte_32 CP_18
ed € 47.135,27 quanto a NTroparte_18 NTroparte_32
in qualità di rappresentante di
[...] [...]
(con ) - NTroparte_33 NTroparte_34 salvo il diritto al regresso verso gli altri assicuratori secondo quanto indicato nella parte motiva;
2. condanna alla refusione delle spese del presente NTroparte_4 giudizio in favore di , liquidate in € 9.991,00 per NTroparte_7 compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. condanna a tenere indenne da quanto Parte_1 NTroparte_4 quest'ultima pagherà a in forza del capo b); NTroparte_7
4. condanna e NTroparte_5 NTroparte_36
in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio in favore di
[...]
liquidate: Parte_1
. quanto al primo grado, in € 776,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
. quanto al secondo grado, in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
5. rigetta l'appello incidentale di;
NTroparte_36
6. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante in via incidentale
[...]
i presupposti per l'applicazione del NTroparte_36 raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 29.4.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
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La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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