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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/10/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 700/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN UR del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra CP_1 P.IVA_1
AR del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Sulmona n. 146/24 del 27 giugno 2024 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Sulmona ha in parte accolto l'opposizione (regolando, di conseguenza, il regime delle spese di lite con una parziale compensazione) che ha inteso proporre al decreto Parte_1
n. 177/19 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della ditta della somma CP_1 complessiva di € 103.805,72 dovuta a saldo dei lavori per la realizzazione di un villino sito nel
Comune di Prezza, località Campo di Fano ed identificato in catasto al fg 18 p.lle 2053, 720.
1 1.2. Nel corpo della motivazione della sentenza, il primo giudice ha dato atto delle prospettazioni delle parti che, pertanto, possono di seguito essere così sintetizzate.
L'opponente ha invero sollevato alcune questioni preliminari in ordine all'assenza della procura alle liti per quanto concerne la fase monitoria, l'incertezza circa la parte ingiungente in quanto la denominazione sociale indicata in atti risulta difforme rispetto a quella risultante, invece, dalla visura camerale.
Il nucleo nevralgico dell'opposizione ha però riguardato il merito della sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria ed a tal fine il MM ha rappresentato di aver corrisposto alla controparte la somma di € 131.000,00 e pertanto di non dover alcunchè tenendo conto che vi è stato l'abbandono del cantiere e la mancata ultimazione dei lavori.
Muovendo, pertanto, da tali essenziali considerazioni ha spiegato una duplice domanda riconvenzionale volta ad accertare l'intervenuta, nelle more, risoluzione del contratto di appalto con la diffida ad adempiere del settembre 2018 (sulla quale chiaramente meglio si dirà nel prosieguo) e la condanna della ditta appaltatrice al ristoro dei danni emergenti, quantificati in € 77.638,31 (per il completamento dei lavori da parte di altre ditte) e quelli ulteriori derivanti dalla indispensabilità di ottenere una proroga della validità del permesso di costruire e dall'impossibilità di usufruire dell'immobile (a tale riguardo, il pregiudizio è stato stimato in € 12.000,00).
da par suo, ha fornito una diversa rappresentazione dei fatti così deducendo l'infondatezza CP_1 dell'opposizione ed insistendo per il suo integrale rigetto.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere così riportate:
- dall'esistenza del difetto di procura alle liti per il ricorso monitorio, consegue la nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
- tuttavia, una tale circostanza non preclude al giudice dell'opposizione di scrutinare egualmente la fondatezza della pretesa creditoria;
- a tale riguardo, il contenuto dell'originario accordo intercorso tra le parti (sia per quanto concerne l'entità dei lavori e soprattutto il loro ammontare) è stato modificato o meglio integrato a seguito dell'esecuzione di ulteriori interventi;
- la ditta appaltatrice, gravata infatti dell'onere della prova, secondo i principi oramai largamente condivisi in ambito giurisprudenziale, ha dimostrato di aver eseguito ulteriori lavori e ad una tale conclusione deve pervenirsi anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria mediante l'escussione dei testi ed il contenuto delle comunicazioni intercorse a mezzo posta elettronica;
- sul punto cruciale della lite, poi, hanno inciso le conclusioni a cui è pervenuto il nominato CTU il quale ha operato una quantificazione, secondo il prezziario vigente nell'anno 2018, dei lavori nel
2 complesso eseguiti e detraendo l'importo pacificamente corrisposto dal MM (pari ad €
131.000,00) ha indicato il loro ammontare in € 55.481,11 a cui, quindi, lo stesso committente è stato condannato al pagamento;
- le osservazioni alla CTU, svolte dalle parti, in quanto non hanno fornito un'adeguata spiegazione sulle ragioni che devono indurre a non aderire alla conclusioni dell'esperto, non possono essere considerate;
- per quanto concerne, invece, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni deve rilevarsi l'insussistenza dei requisiti riportati nell'art 1662 cod civ. in quanto la sospensione dei lavori deve ritenersi corretta essendo stata determinata dall'effettivo mancato pagamento di quelli eseguiti;
1.4. La pronunzia del tribunale ovidiano è stata tempestivamente impugnata dal MM mediante l'articolazione di sei motivi.
I primi quattro, che per tali ragioni possono essere trattati sin da subito congiuntamente, hanno riguardato l'errata valutazione circa l'assenza di prova dell'esecuzione di lavori diversi rispetto a quelli oggetto dell'unico contratto sottoscritto tra le parti.
Ed infatti, secondo la prospettazione dell'appellante una siffatta prova non può certamente desumersi dal contenuto delle prove orali (attesa la loro inattendibilità) né tanto più dal materiale documentale indicato nella sentenza impugnata trattandosi essenzialmente di comunicazioni provenienti dal
Direttore dei Lavori e quindi da un soggetto terzo rispetto al giudizio.
Con il quinto motivo, invece, il MM ha lamentato il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni peraltro adeguatamente comprovata sia dalle copiose produzioni (consistenti essenzialmente nelle fatture emesse da terze ditte a cui lo stesso è stato costretto a rivolgersi per il completamento dei lavori) sia dall'escussione dei testi in particolare alle udienze del 26 maggio 2021
e del 23 novembre 2022.
L'ultimo profilo di doglianza ha infine riguardato le osservazioni alla CTU su cui, diversamente da quanto opinato in sentenza, l'esperto, trincerandosi dietro la generica deduzione che riguardassero aspetti esorbitanti rispetto al quesito, non ha risposto.
La nel costituirsi in giudizio, ha resistito all'interposto gravame ed ha allo stesso tempo CP_1 spiegato appello incidentale insistendo per la condanna della controparte al pagamento dell'importo così come quantificato in sede monitoria.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
3 All'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità, per tardività, dell'appello incidentale proposto da
CP_1
Risulta, in effetti, ampiamente documentato per tabulas che la medesima società, alla data del 27 giugno 2024 ha provveduto alla notifica della sentenza del Tribunale di Sulmona facendo in tal modo decorrere il termine breve per l'articolazione dell'appello.
Come noto, una delle principali novità apportate dalla c.d. Riforma Cartabia ha riguardato la modifica dell'art. 326 cpc che ha previsto la decorrenza del termine breve per impugnare, tanto per il notificante che per il destinatario, dal momento perfezionativo della procedura.
Trattasi di una disposizione, pacificamente applicabile al caso di specie, chiaramente orientata all'esigenza di concentrare (in tempi più contenuti) le possibili impugnazioni avverso una sentenza.
Nel caso in esame, risulta per converso che abbia depositato la comparsa di costituzione in CP_1 data 30 dicembre 2024 e quindi ben oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art 325 cpc.
Ne discende, quindi, l'inammissibilità, per tardività del gravame incidentale con conseguente esonero dall'obbligo di addentrarsi nella disamina del merito dello stesso.
3.1. Tanto premesso, l'essenza del presente giudizio risiede unicamente nell'accertare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria da CP_1
L'appello proposto sul punto è infondato, in fatto oltre che in diritto, e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Come anticipato, i motivi possono essere raggruppati in tre macroaree;
una prima costituita dai primi quattro in cui si tratta di individuare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria;
una seconda, dal quinto incentrato sulla domanda di risarcimento danni ed una terza che, al contrario, risulta basata essenzialmente sulla CTU espletata in corso di causa.
3.2.1. Con riguardo ai primi quattro motivi, deve, in estrema sintesi, osservarsi quanto segue.
Secondo la tesi dell'appellante, l'insussistenza del credito deriva dal fatto che il contratto di appalto sottoscritto prevede il pagamento dei lavori a corpo fissando un importo e di conseguenza, in assenza di prova di accordi aggiuntivi, la somma versata di € 131.000,00 deve ritenersi già satisfattiva di ogni pretesa in capo alla controparte.
L'assunto, tuttavia, non persuade e, di conseguenza, non può essere condiviso.
4 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore, ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa;
costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché nel primo caso l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle.” (cfr Cass Civ, Sez II, 5.9.2023 n. 25800).
Correttamente interpretando la ratio di tale opzione interpretativa (che può in effetti ritenersi pienamente condivisa) è possibile affermare che:
- L'esecuzione di interventi ulteriori e diversi (e non strettamente funzionali rispetto a quelli già oggetto di un precedente accordo) può essere concordata dalle parti del contratto di appalto anche verbalmente;
- Chiaramente, nel rispetto dei principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, grava sull'appaltatore fornire la dimostrazione dell'esistenza di un siffatto accordo che può essere offerta con qualsiasi mezzo;
Tratteggiata in tal modo la pacifica cornice in diritto, occorre esaminare il quadro probatorio di causa.
In tal caso, occorre orientare l'indagine su tre livelli.
a) Risulta documentato per tabulas che le parti hanno, in data 11 agosto 2016, sottoscritto un contratto di appalto per la costruzione del villino di proprietà del MM.
L'accordo iniziale , che comunque contiene un esplicito riferimento per la consistenza dell'intervento e l'entità dei lavori da eseguirsi, agli elaborati progettuali della direzione lavori, riporta l'ammontare dei lavori, a corpo, di € 120.000,00 oltre iva, i tempi di durata (pari a 270 giorni), le modalità di pagamento del compenso.
Dall'ulteriore documentazione prodotta è possibile affermare altresì che:
- Il progetto prevede la realizzazione di un'unità immobiliare su tre livelli;
un piano interrato, da adibire a cantina e garage;
un piano terra ed infine un primo piano;
- I lavori sono stati descritti nel computo metrico del 27 maggio 2016;
- Nel mese di settembre 2018, dopo che vi è stata la interruzione dei lavori (a partire dal mese di dicembre 2017), il MM ha diffidato la ditta appaltatrice alla loro completa esecuzione intimando, in caso contrario (nel termine di venti giorni), la risoluzione del contratto;
- Già a partire dal mese di dicembre 2016 (cfr doc 13/a di parte appellata), il direttore dei lavori ha informato la della intenzione della committenza di aggiungere due balconi nel CP_1 locale mansarda e sul lato nord nonché di effettuare una diversa distribuzione dello spazio interno;
5 - Successivamente al dicembre 2017, la direzione lavori si è adoperata per la predisposizione di un nuovo accordo;
nell'ultimo documento predisposto nel mese di agosto 2018, sono stati indicati i lavori ancora da realizzare e quelli ulteriori da eseguire (intendendo in tal modo che trattasi di opere ulteriori rispetto a quello originariamente concordate) con la previsione dell'importo dovuto ( € 34.000,00);
- In particolare, in data 22 agosto 2018 (cfr doc 13/o di parte appellata), mediante comunicazione mezzo posta elettronica indirizzata a non disconosciuta e pertanto CP_1 pienamente utilizzabile ai fini della decisione, l'odierno appellante (riprendendo in buona sostanza lo schema di contratto sul quale le parti stavano da tempo discutendo) ha manifestato il proprio consenso (tanto da indicare anche espressamente la data del 24 agosto 2018 per la firma dell'accordo presso l'abitazione del fratello) alla conclusione di un nuovo accordo
(definito di ricognizione di opere eseguite da con indicazione dei lavori, importo di CP_1 quelli da eseguire, pari ad € 59.000,00, in aggiunta a quelli per i quali vi è stato già il versamento di € 131.000,00 (e di conseguenza agevolmente riconducibili al primo appalto a corpo del 2016), termine entro di loro ultimazione;
- Già in precedenza, ovvero nel giugno 2018 (cfr doc 13/g), sempre il MM aveva quantificato l'importo ulteriore da corrispondere in € 57.000 così da ottenere un valore complessivo di € 188.000,00;
- Nel mese di luglio 2019, prendendo le mosse dal computo metrico della direzione lavori (pari ad € 213.479,13, al netto dell'IVA), ha intimato alla controparte il pagamento, detratto quanto già corrisposto, dello stesso importo oggetto del ricorso monitorio;
b)La CTU espletata in corso di causa ha a sua volta accertato che:
- è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile oggetto di causa;
- nella circostanza, è emerso che “lo stato attuale dell'immobile è in parte diverso da quello originariamente previsto in progetto, con lievi modifiche delle piante dei tre piani e in particolare del piano rialzato (vedi foto Allegato 1).Inoltre i computi metrici iniziali in possesso dell'impresa e del committente sono diversi tra loro: in particolare quello dell'impresa contiene una parte introduttiva, del valore di 25.974,51 euro, non sommato alle altre voci, che nel computo in mano al committente non è presente: cioè il computo in possesso del committente riporta un totale di
119.952,68 euro cioè 120.000,00 euro come a base di contratto” (cfr pag 12;)
-“Il rilievo eseguito dalla sottoscritta CTU e dal suo ausiliario ing. confrontato con Persona_1 quello eseguito dal CTP di parte ha portato alla conclusione che sia nelle dimensioni totali CP_1 sia nella ripartizione interna dell'edificio, sono state eseguite modifiche irrilevanti ai fini della stima
6 dei costi, ad esclusione della creazione di uno spazio chiuso ricavato dalla chiusura di metà del terrazzo previsto in progetto al piano rialzato, del quale si terrà conto nel computo (vedi Allegato 3).
L'edificio è stato realizzato con una quota al piano interrato inferiore di circa 17 cm rispetto al progetto e una quota al tetto superiore di 65 cm, ma ciò non fa variare sensibilmente i costi. Anche lo spostamento delle tramezzature interne non portano essenziali modifiche al progetto iniziale in termini economici” (cfr pag 14);
- al computo metrico del 10 aprile 2019, sono stati applicati i valori del prezziario regionale 2018 così ottenendo “un importo totale dei lavori pari ad € 169.528,28 euro iva esclusa (vedi dettaglio computo allegato in calce alla presente). Con iva, il totale sarebbe 186.481,11 euro dai quali bisogna detrarre
131.000,00 euro già corrisposto a : si ottiene 55.481,11 euro. ” (cfr pag 16); CP_1
c)All'interno di tale quadro vanno poi valutate le prove orali. Tra le varie deposizione raccolte senza dubbio assumono rilevanza quella di , escusso all'udienza del 27 ottobre 2021, il Testimone_1 quale ha dichiarato, quale titolare della omonima ditta a cui sono stati subappaltati alcuni lavori , “… io mi sono occupato della realizzazione di intonaci esterni cappotto esterno intonaci interni del piano rialzato e in un secondo momento penso nel mese di gennaio 2018 mi è stato chiesto di fare gli intonaci di tutto il primo piano. Poi mi sono occupato di fare intonaci in un terrazzo che è stato chiuso”;
-l'altro testimone all'udienza del 26 gennaio 2022, ha riferito (per quanto Testimone_2 di interesse ai fini che qui ci occupano) “…nel primo progetto quello che mi è stato mostrato allegato
n 4 di parte opposta non erano previste le coibentazioni esterne di tutta la villa e mancava la rifinitura sul progetto del piano sottotetto”;
3.2.2. Ed allora, dall'insieme di quanto sin qui esposto, è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
- il rapporto giuridico tra le parti risulta pacificamente inquadrabile all'interno dello schema tipico dell'appalto;
- le tipologia di interventi da eseguire per quanto concerne la costruzione del villino di proprietà del
MM risulta indicata nel primo contratto del 2016 con indicazione di un compenso a corpo di €
131.000,00 che, in effetti, è stato integralmente corrisposto dal committente;
- dalla documentazione (si rimanda a tal riguardo in particolare ai documenti 13/a, 13/o, 13/g) versata in atti dalla ditta appaltatrice, onerata della dimostrazione di un ulteriore accordo per l'esecuzione di altri lavori, è emerso che in effetti tra le parti sono intervenute, successivamente all'abbandono del
7 cantiere da parte di nel dicembre 2017 (altra circostanza incontroversa), trattative per la CP_1 sottoscrizione di un ulteriore contratto per la ricognizione definitiva dei lavori;
- è stato, come già anticipato, lo stesso MM a predisporre una bozza di accordo in cui ha riconosciuto di dover ancora corrispondere la somma di € 59.000/57.000;
- tale produzione documentale, evidentemente pienamente utilizzabile ai fini della decisione, consente di attribuire ulteriore riscontro, così superando i rilievi sollevati dall'appellante, sull'attendibilità dei testi escussi. In particolare, infatti, i testimoni espressamente menzionati nella sentenza impugnata e la cui deposizioni sono state, in parte, integralmente riportate nel paragrafo precedente, hanno in effetti confermato che vi è stata l'esecuzione di lavori ulteriori;
- la CTU, pertanto, non si è discostata dal quadro risultante soprattutto dalla documentazione esistente e di conseguenza, correttamente applicando il prezziario regionale del 2018, ha, detraendo quanto già corrisposto dal MM, quantificato l'importo ancora dovuto dallo stesso per i lavori eseguiti all'interno dell'immobile di sua proprietà;
- di conseguenza, non colgono nel segno le ulteriori censure sollevate dall'appellante in ordine ad alcune tipologie di lavori (cfr pag 24 e seguenti atto di appello); per quanto concerne l'impianto elettrico, il CTU ha calcolato la somma di € 3.601,20; anche per il contatore ne è stato preso in considerazione uno soltanto per un importo comunque proporzionato al prezziario regionale del 2018; per la voce 24 pluviali eliminati non è stato riportato alcun importo;
la voce infissi e basculante non
è presente nel computo del CTU;
le valvole sono comunque riportate per un modico valore;
le voci
36,37 e 39 indicate dall'appellante (impianto di produzione di acqua calda, collettore solare) non corrispondono a quelle del computo del CTU dove a tali numeri si fa riferimento al circuito riscaldamento quota aggiuntiva, caldaia e predisposizione bagno 50 mm;
per quanto attiene la maggiorazione pilastro è contestato il quantum, mentre in maniera altrettanto generica per i lavori di isolamento termico-cappotto la doglianza è che dovrebbero essere inseriti nella costruzione in classe
A;
Per tali ragioni, quindi, i primi quattro motivi di appello non possono che essere rigettati.
3.3.A non diverse conclusioni, poi, deve pervenirsi anche per quanto concerne il quinto motivo relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
A tale fine, merita, in estrema sintesi, osservare quanto segue.
Passando in rassegna la posizione assunta dalla giurisprudenza, è possibile affermare che all'appaltatore, in caso di mancato pagamento del compenso, è consentito, avvalendosi chiaramente
8 dal rimedio generale dell'eccezione di inadempimento, di sospendere la prestazione a suo carico e dunque provvedere all'esecuzione dei lavori.
Nel caso di specie, è risultato documentalmente dimostrato che soltanto nel mese di settembre 2018, dopo che comunque tra le parti (come accertato nelle pagine che precedono) erano intercorse trattative per una ricognizione dei lavori eseguiti e del compenso spettante alla ditta appaltatrice, il MM ha inviato alla controparte la diffida contenente l'invito a completare i lavori.
A distanza di un anno circa, è stata poi diffidare (prima di intraprendere l'azione monitoria) CP_1 il committente al pagamento del compenso.
In questo orizzonte temporale, peraltro alquanto ampio, non risultano ulteriori richieste da parte del
MM.
Vi è poi da aggiungere che la pretesa risarcitoria (in punto di an debeatur) risulta in ogni caso ancorata all'inadempimento della ditta appaltatrice.
Tuttavia, lo stesso riconoscimento della fondatezza (seppur in misura ridotta rispetto a quanto in effetti chiesto inizialmente in sede monitoria) della pretesa creditoria per i lavori eseguiti in esecuzione del contratto di appalto deve fondatamente portare ad escludere una responsabilità in capo alla ditta MD srl.
Volendo, in ogni caso, scendere ancor più nel dettaglio, deve rilevarsi che tutte le fatture (riportate al doc 7 delle produzioni di parte appellante) relative a spese sostenute dal MM sono successive al momento in cui la ditta appaltatrice non ha più proseguito, per le ragioni a cui si è fatto cenno, nell'esecuzione dei lavori.
A difettare è dunque la prova (chiaramente incombente sull'odierno appellante) dell'esistenza di un nesso eziologico tra tali esborsi e la condotta omissiva della on potendosi in effetti escludere CP_1 che le fatture siano comunque riconducibili ad interventi non contemplati nel quadro dei lavori da eseguire.
3.4. L'ultimo motivo ha riguardato la CTU di cui in effetti è stata chiesta la rinnovazione sull'assunto che l'esperto non avrebbe risposto alle osservazioni formulate.
Anche tale assunto, però, non può essere condiviso.
L'attività del consulente si è basata unicamente nella verifica dell'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto del computo metrico dell'aprile 2019 ed è pertanto su tale base che è stata operata una determinazione degli importi attenendosi al Prezziario Regionale del 2018.
Con riguardo alle altre doglianze, è possibile affermare quanto segue.
9 Il calcolo della somma corrisposta dal MM non può ritenersi comprensivo dell'IVA che sulla somma di € 120.000,00 sarebbe pari ad € 132.000 superiore quindi rispetto a quella versata di €
131.000 (cfr pag 2 risposta alle osservazioni).
Con riguardo alle contestazioni sulla esecuzione e stima dei lavori, l'esperto ha così dedotto “dagli accertamenti eseguiti sui luoghi di causa, non è stata riscontrata l'esistenza del cornicione di cui al menzionato punto n.10, pertanto tale opera è stata opportunamente stralciata dal compenso spettante all'appaltatore; - dall'analisi degli atti di causa, risulta che l'impianto elettrico, di cui al menzionato punto n.21, non sia stato realizzato (ma solo predisposto) dall'appaltatore, pertanto tale opera è stata opportunamente stralciata dal compenso spettante a - i pluviali (discendenti) di cui al CP_1 punto 24 non risultano essere stati realizzati dall'appaltatore, pertanto tale opera è stata opportunamente stralciata dal compenso spettante a ” (cfr 4 risposta alle osservazioni). CP_1
Ed ancora, “…dagli accertamenti eseguiti sui luoghi di causa, è stata riscontrata l'esistenza del manufatto destinato a vano contatori, il cui costo non risulta determinabile mediante prezziario, pertanto il costo è stato definito, sommariamente, mediante un'analisi di mercato, che ha tenuto conto sia dell'aspetto costruttivo (fornitura e posa in opera, comprensiva della preparazione del terreno) che di quello della predisposizione delle condutture (comprensiva delle tracce), nonché delle rifiniture. Dalla detta analisi è emerso che il costo per la realizzazione dell'opera, compreso IVA, varia da € 2.000,00 a € 2.200,00, ovvero il costo medio di mercato è pari a € 2.100,00 compreso IVA, pari a circa 1.900,00 + IVA, pertanto è stato utilizzato il prezzo, pari a 1.875,00, previsto nel computo metrico del 10-04-2019” .
E' stato altresì specificato che “il sottoscritto CTU, ritiene utile specificare che, nei quesiti posti a base dell'incarico, viene specificatamente richiesto, per la determinazione del compenso all'appaltatore, l'utilizzo di valori tariffari e monetari al 27.09.2018, pertanto è stato opportunamente utilizzato il prezzario della Regione Abruzzo 2018. Detto prezzario prevede, per la voce 35, un costo unitario pari a € 76.21 /mq (contro i 57,70 € /mq considerati nel Computo metrico del 10- 04-2019) e di conseguenza il costo della voce n.35 è pari a € 6.096,80 (contro i 4.616,00 € considerati nel Computo metrico del 10-04-2019).” (cfr pag 5).
Sulla caldaia, si legge “Il sottoscritto CTU, ritiene utile specificare che, così come risulta dalla deposizione del signor , la caldaia individuata alla voce 36, risulta installata Testimone_3
Cont dall'impresa Inoltre, si ritiene utile specificare anche che, da quanto desumibile dagli atti di causa, i tubi in rame e il relativo isolante di cui alle voci 37 e 38, installati sicuramente in una fase iniziale della costruzione e certamente prima dell'impianto di riscaldamento a pavimento realizzato Cont dall'impresa siano stati ragionevolmente posti in opera dalla stessa ” aggiungendo CP_2
“ il sottoscritto CTU, ritiene utile specificare che, da quanto desumibile dagli atti di causa, le
10 predisposizioni degli allacci, eseguite sicuramente in una fase iniziale della costruzione, certamente Cont prima dell'impianto di riscaldamento a pavimento realizzato dall'impresa siano state ragionevolmente poste in opera dalla stessa . Inoltre, si ritiene utile specificare anche CP_2 che, per la determinazione del compenso all'appaltatore è stato opportunamente considerato l'esatto numero dei bagni……..il sottoscritto CTU, ritiene utile specificare che, così come precisato nella trasmessa relazione in bozza, la determinazione del compenso all'appaltatore è stata effettuata sulla base di quanto è stato possibile accertare nell'ambito del sopralluogo, mentre per tutte le opere non più visibili (impianti tecnologici, fondazioni, scavi, strutture provvisionali, strutture in CLS armato, ecc), tra le quali le opere di cui alla voce 48 (maggiorazione per opere in CLS), si è dovuto ricorrere
a quanto indicato dal D.L. nel computo del 10/04/2019……il sottoscritto CTU, ritiene utile specificare che, in considerazione della mancata realizzazione del manto di copertura, tale opera è stata opportunamente stralciata per la determinazione del compenso all'appaltatore, ovvero è stata opportunamente considerata la sola impermeabilizzazione del tetto effettivamente eseguita”. (cfr pagg.
5-6 della risposta alle osservazioni).
4. L'insieme delle considerazioni svolte deve portare ad escludere anche la fondatezza (nel merito così bypassando la questione della ammissibilità fatta valere peraltro in sede di memoria di replica) dell'appello incidentale finalizzato a conseguire un importo superiore (perché analogo a quello oggetto dell'iniziativa monitoria) rispetto a quello riconosciuto come di contro dovuto dal primo giudice.
Di conseguenza, a fronte di una riduzione della pretesa creditoria anche le spese di lite sono state regolate applicando correttamente una parziale compensazione.
5.Alla luce della soccombenza reciproca, le spese del presente grado possono essere integralmente compensate.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante principale e quello incidentale sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
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PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 146/24 del Tribunale di Sulmona così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
b) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello principale;
c) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
d) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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