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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9686/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 26/03/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. RUSSO FABIO ALBERTO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Bari in data 21/01/2013 con
, parte resistente, unione dalla quale Controparte_1
non sono nati figli.
Lamenta che la convivenza con la moglie è divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale dei coniugi e che la moglie si è resa irreperibile. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la se- parazione personale dei coniugi, con vittoria di spese e, all'esito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e la causa è stata rimessa in de- cisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la
2 prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insoppor- tabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti conte- nute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presiden- ziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconcilia- tivi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE CASA E ASSEGNI DI MANTENI-
MENTO” – Nessuna statuizione dev'essere adottata al riguardo, non avendo la coppia figli, né è stato richiesto da uno dei coniugi l'as- segno di mantenimento.
Sulle spese si provvederà con la sentenza di divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitiva- mente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del
25/09/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nato in [...] in data [...], e
[...]
, nata in [...] in data [...] Controparte_1
(matrimonio celebrato in Bari in data 21/01/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 2, parte I, anno 2013);
2. spese al definitivo;
3. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giu- dizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9686/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 26/03/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. RUSSO FABIO ALBERTO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Bari in data 21/01/2013 con
, parte resistente, unione dalla quale Controparte_1
non sono nati figli.
Lamenta che la convivenza con la moglie è divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale dei coniugi e che la moglie si è resa irreperibile. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la se- parazione personale dei coniugi, con vittoria di spese e, all'esito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e la causa è stata rimessa in de- cisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la
2 prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insoppor- tabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti conte- nute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presiden- ziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconcilia- tivi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE CASA E ASSEGNI DI MANTENI-
MENTO” – Nessuna statuizione dev'essere adottata al riguardo, non avendo la coppia figli, né è stato richiesto da uno dei coniugi l'as- segno di mantenimento.
Sulle spese si provvederà con la sentenza di divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitiva- mente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del
25/09/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nato in [...] in data [...], e
[...]
, nata in [...] in data [...] Controparte_1
(matrimonio celebrato in Bari in data 21/01/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 2, parte I, anno 2013);
2. spese al definitivo;
3. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giu- dizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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