Articolo 13 del Codice del Terzo settore
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Art. 13. Scritture contabili e bilancio 1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore ((privi di personalita' giuridica)) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate ((non superiori a 300.000)) euro puo' essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
((2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa puo' indicare le entrate e le uscite in forma aggregata)) ((3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformita' ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia)) 4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all' articolo 2214 del codice civile .
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile . ((Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3)) .
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
Entrata in vigore il 3 agosto 2024
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