Sentenza 4 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/07/2003, n. 10594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10594 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
1 0594/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto Pagamento SEZIO somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 29961/01 Dott. Gaetano NICASTRO Est. Presidente Dott. Francesco SABATINI Rel. Consigliere- Cron. 23713 Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 2788 Consigliere Dott. Ennio MALZONE - Dott. Alberto TALEVI - Consigliere Ud. 03/02/03 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE” SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 80428. sul ricorso proposto da: VE UI, difeso dall'Avv. Giuseppe PASQUINO der Foro di Vibo Valentia, ed elett. domiciliato in ROMA, presso 10 studio dell'Avv. Giancarlo Bevilacqua, 7.35A ADELE Zoagli Mameli - Roma - g giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL' INTERNO, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domiciliato;
resistente 279 n. del Tribunale di avverso la sentenza 1000/00 CATANZARO, Sezione Civile,II emessa il 18/09/00 e depositata l'11/10/00 cron. 9934; causa svolta nella pubblica # udita la relazione della udienza del 03/02/03 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI;
udito il difensore del ricorrente avv. Giuseppe PASQUINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso con assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5-30 giugno 1998 il Giudice di Pace di Catanzaro rigettava l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo Ministero dell'Interno con il quale era stato condannato a pagare a Covelli con gli interessi le- Luigi la somma di £. 3.588.603, del dovuto al soddisfo, quale residuo gali dal di credito per la custodia dell'autovettura targata MI D43.237, sottoposta a sequestro amministrativo, secon- do le tariffe vigenti, dedotta la somma ricevuta -- se- condo la dell'oppostotesi a titolo di pagamento parziale, escludendo l'applicabilità della prescrizio- ne breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.. 2 In accoglimento dell'appello del Ministero, il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza ora impugnata, revocava il decreto ingiuntivo condannando il Ministe- ro "al pagamento dei compensi dovuti per la custodia, relativamente al periodo 21.1.1992/16.1.1997, detratta la somma già versata in virtù dell'atto di liquidazio- ne della prefettura", compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di causa. Il Tribunale riteneva, in particolare, che: a) l'art. 12, comma 3, del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 571, invocato dall'appellato, fissava semplicemente la pro- cedura di liquidazione dei compensi dovuti al custode, senza porre alcun impedimento legale all'esercizio del diritto, tant'è ch'era espressamente prevista la pos- sibilità di richiedere e corrispondere acconti;
b) di dovevano ritenersi prescritti i crediti conseguenza, anteriormente ai cinque anni rispetto alla maturati richiesta di liquidazione;
c) l'accordo intervenuto il la prefettura ed i rappresentanti 30 maggio 1995 tra dell'ACI non costituiva rinuncia alla prescrizione né riconoscimento di debito idoneo ad interromperne il decorso;
d) non comportava, ugualmente, rinuncia ad avvalersi della prescrizione il parziale pagamento ef- fettuato;
e) unico atto interruttivo doveva conside- fattura del 21 gennaio rarsi la presentazione della 3 1997; f) la mancata produzione dell'accordo del 7 aprile 1997, invocato dal Ministero, non consentiva di "stabilire se ed in quale misura 10 stesso si ap- plic (asse) al caso di specie". Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Covel- li, affidandosi a quattro motivi cui resiste, con con- troricorso, il Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la dell'art. 12 del "violazione e falsa applicazione d.p.r. 571/82, in combinato disposto con l'art. 2935 una di argomentazione afferma, in c.c.". Con serie 12 della 1. 29 luglio 1982, particolare, che l'art. n. 571, prevedendo che "la liquidazione delle somme dovute al custode" venga effettuata "dopo che sia di- venuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate", non costituisce una norma me- ramente procedimentale, diretta alla sola amministra- zione, ma impedisce l'esercizio del diritto del custo- de, condizionandolo alla emissione ed alla definitivi- tà di quei provvedimenti. Solo in questo momento di- viene possibile l'esercizio del diritto ed inizia a ai sensi dell'art. 2935 decorrere la prescrizione, a nulla rilevando la possibilità di richiedere e C.C., 4 ricevere acconti, rimessa, fra l'altro, al potere di- screzionale della pubblica amministrazione. Il motivo è strettamente connesso nei presupposti concettuali, al secondo, sicché è opportuno esaminare entrambi congiuntamente. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in- fatti, la “violazione ed errata applicazione dell'art. nella parte in cui (il tribunale) ha rite- 2948 c.c., nuto applicabile la prescrizione quinquennale al cre- assumendo custodia", che dito per compensi di l'unitarietà del rapporto e la norma richiamata esclu- dono che il compenso rientri tra "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e quindi l'applicabilità della prescrizione quinquen- nale prevista dall'art. 2948, n. 4 c.c.. Entrambi i motivi, nella loro parte essenziale ri- chiamata, sono fondati. Occorre premettere che la materia in questione (rapporto di custodia nell'ambito delle sanzioni ammi- nistrative) presenta un misto di connotazioni privati- stiche e pubblicistiche. Quanto ai caratteri privatistici non può conte- starsi l'analogia con il contratto di deposito onero- So. Anche nel rapporto in questione, infatti, il cu- 5 stode-depositario " riceve dall'altra parte una co- sa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura" (art. 1766 c.c.); ed anche in detto rappor- to il depositario ha diritto al compenso ed è respon- sabile della conservazione della cosa. Può ritenersi utile quindi, ai fini della deci- sione delle questioni sollevate con i primi due moti- - prevalentemente affer- vi, richiamare il principio mato secondo cui nel deposito oneroso il compenso nel momento in cui la diventa di regola esigibile cosa viene restituita: tesi del tutto convincente, specie se si considera che solo nel momento in cui il deposito cessa diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere tra le parti (in par- ticolare è solo in detto momento che, ad esempio, di- venta possibile prendere in esame gli eventuali danni che possano essere ovviamente alla custodita, cosa provocati dal custode fino all'istante prima della re- stituzione). Occorre allora verificare se le connotazioni pub- blicistiche, anch'esse presenti (come si è già rileva- to) possano in qualche modo inficiare l'applicabilità di detta tesi al rapporto di custodia in questione La risposta deve essere negativa sin tanto che dalla legge in quanto anche non emerga diversamente 6 nel caso di custodia amministrativa delle cose seque- strate, detto computo del dare e dell'avere diventa in concreto possibile solo al termine della custodia medesima (e più precisamente: "...dopo che sia dive- il provvedimento che dispone la nuto inoppugnabile confisca ovvero che sia stata disposta la restitu- zione delle cose sequestrate..."). Tale conclusione, alla quale si arriva sulla base dei principi di diritto enunciati, viene ulteriormente e definitivamente suffragata dal terzo comma dell'art. 12 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 571 (e dalle ulte- riori norme contenute nello stesso d.p.r.), il quale prevede espressamente che "la liquidazione delle somme dovute al custode ...é effettuata dopo che sia dive- che dispone la nuto inoppugnabile il provvedimento confisca ovvero che sia stata disposta la restitu- zione delle cose sequestrate". La norma impone quindi in capo all' di cui al primo comma "...autorità dell'art. 18 della legge... non solo il dovere di " provvedere alla liquidazione "dopo", ma anche il dove- re di non provvedere, comunque, prima di quei provve- dimenti definitivi. Nel parlare di liquidazione il legislatore ha evidentemente inteso riferirsi anche al pagamento di quanto liquidato (e ciò emerge, oltre che dalla logica, anche dal chiaro contenuto delle ulte- 7 1 riori norme contenute sul punto nel d.p.r. in esame) sicché si deve concludere che prima di detto momento l'autorità in questione ha il dovere di non liquidare e di non pagare il compenso dovuto al custode (salva la facoltà di concedere, a richiesta, degli acconti). Da ciò discende che il legislatore non può avere contemporaneamente previsto che il diritto del custode al pagamento possa "essere fatto valere" in epoca an- teriore al sorgere del correlativo potere-dovere di liquidazione e di pagamento in capo all'autorità ammi- intrinseca tra le contraddizione la nistrativa, per due proposizioni. Se ne deve concludere che il diritto del custode al pagamento del corrispettivo della cu- ...dopo che sia divenu- stodia può essere esercitato ". to inoppugnabile il provvedimento che dispone la sia stata disposta la restitu- confisca ovvero che zione delle cose sequestrate...", di tal che il termi- ne di prescrizione inizia a decorrere solo da tale mo- +++può essere "giorno in cui mento, che corrisponde al fatto valere" (art. 2935 c.c.). Le osservazioni sinora esposte sono determinanti anche per risolvere la questione dell'applicabilità o meno della prescrizione "breve" quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., piuttosto che la prescri- - di cui al precedente zione ordinaria decennale 8 art. 2946 c.c.. E' noto che per l'art. 2948 c.c. "si prescrivono in cinque anni", fra l'altro, "4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"; è dunque palese che la norma si riferisce a tutti i diritti di credito che sorgono, ovvero diventano esigibili periodicamente ogni anno od in termini inferiori all'anno. Nel caso della custodia in questione il diritto del custode (come già esposto) sorge, viceversa, solo "...dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedi- mento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate...", sicché risulta evidente che non può parlarsi di un di- ritto di credito che nasca periodicamente e da pagarsi annualmente od in termini più brevi. Appare a questo punto priva di pregio - nella specifica materia la contraria tesi che si basa sull'assunto secondo cui il diritto del custode matu- ra giorno per giorno (con conseguente decorrenza da ogni singolo giorno del termine di prescrizione). Il. riferimento al "maturare" del diritto concerne il sorgere dello stesso, nel senso che il computo delle si basa essenzialmente sulla spettanze del custode durata della custodia (per cui ogni giorno in più ne 9 1 comporta un corrispondente aumento), ma occorre rile- vare che il problema si pone su un piano diverso: ri- spettivamente quello relativo all'individuazione dei criteri di computo e quello concernente l'esigibilità con la conseguenza che il cu- del diritto di credito;
stode "matura" sì il diritto giorno per giorno dal ma lo stesso di- punto di vista meramente contabile, viene esigibile e può "esser fatto valere" solo alla cessazione del rapporto, salvo patti o norme contra- rie. E' appena il caso di aggiungere che la previsione di possibili acconti (ex art. 12, comma 3, cit.), lun- gi dal giustificare la tesi contraria, suffraga ulte- riormente e definitivamente quella evidenziata per le seguenti due ragioni: a) in quanto, secondo il chia- "...che sia divenuto ΤΟ dettato legislativo, prima che dispone la confi- il provvedimento inoppugnabile disposta la restituzione sca ovvero che sia stata "I non sussiste alcun diritto delle cose sequestrate. del custode, neppure in ordine agli acconti (il che rende impossibile ipotizzare che possa esistere in or- dine alla definitiva e totale liquidazione); il legi- slatore, infatti, parla con termine univoco di una me- ra possibilità ("...può..."), e quindi di una mera fa- coltà dell'autorità competente;
b) in quanto nella 10 specie i "diritti” (all'acconto ed alla liquidazione definitiva), sarebbero, comunque, nettamente diversi e distinti;
e, come questa Corte ha più volte osservato, in tema di prescrizione il diritto a cui si deve far decorrenza che della riferimento, sia ai fini della sospensione e della interruzione, è esattamente quello (e solo quello) della cui prescrizione si discute, mentre sono irrilevanti i diritti ad esso collegati o connessi ma distinti (cfr. ad es., in tema di sospen- sione ed interruzione della prescrizione, tra le al- tre, Cass. 19 gennaio 2002, n. 589; Cass. 14 giugno 1988, n. 4031). Il che comporta che qualsivoglia even- decorrenza, SO- to о(sussistenza meno del diritto;
ecc.)della prescrizione, interruzione spensione od concernente l'eventuale (ed in realtà nella materia in dirittosussistente) all'acconto non può esame non avere alcuna influenza sulla prescrizione del diritto alla liquidazione totale e definitiva ed al relativo pagamento. Con riferimento alla durata del termine di pre- scrizione non sembra inutile ricordare, infine, che in sequestrate ai fini penali, tema di custodia di cose con la sent. n.2 luglio 2002, 25.161 (non priva di interesse, data la sussistenza di elementi comuni, an- che se la disciplina non coincide pienamente con Он 11 quella in esame;
ed è opportuno rilevare che la sen- tenza n. 230/1989 della Corte Costituzionale, attenen- do solo al criterio di computo delle spettanze in que- stione, non ha inciso concretamente sulle relative problematiche) le SS. UU. penali, superando una pre- cedente giurisprudenza di segno contrario, e sia pur attraverso un iter argomentativo diverso, ha finito con l'affermare l'applicabilità, anche in quella sede, della prescrizione decennale, escludendo la precrizio- ne beve: "Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, é correlato a una prestazione non maperiodica, econtinuativa, matura di giorno giorno, sicché é' soggetto a prescrizione decen- in agiorno, meno nale, decorrente da ogni singolo nel provvedimento di conferimento dell'incarico che stabilita una periodicità nella corresponsione sia del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configu- rabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in ter- mini più brevi”. 12 От L'accoglimento dei motivi sinora esaminati che - e delne discende comporta l'assorbimento del terzo quarto, con i quali, rispettivamente, il ricorrente sostiene la "contraddittoria motivazione circa il pun- to decisivo della controversia inerente al valore da attribuire alla scrittura privata del 30 maggio '95 e successive integrazioni" (terzo motivo) e la "violazione dell'art. 1362 (id est c.c.) con riferi- mento all'interpretazione della scrittura citata" (quarto motivo). La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, cassa- con riferimento ai motivi accolti, ta, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro, il quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro. Così deciso il 3 febbraio 2003 nella Camera di Consiglio. IL PRESIDENTE Estensore 13 , Dott.seaDott.ssa Maria AlalleELVERECT ILCANCELLERE C1 " " (G. Nicastro) бабаш состя Depositata in Cancelleria og 4 LUG. 2003 IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Man Alelo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 11.8 11:13 al n.13.2.7.0.5, (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) IL FUNZIONARIO