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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16251/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CARDITO (NA) il 21/07/1962 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ODIERNA UGO e dall'avv. Alfonso Leperino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Annalisa Sarnataro
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze dell' e di prestare servizio presso il P. O. di Controparte_1
Frattamaggiore, con inquadramento nella Categoria D6, profilo professionale di
“Collaboratore Professionale Sanitario – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, esponendo: di aver partecipato allo svolgimento dell'attività di somministrazione dei vaccini anti
COVID-19, oltre l'orario di lavoro ordinario, per il periodo dal marzo all'aprile 2021, come risultava anche dalle buste paga e dai cartellini marcatempo in atti (v. doc. 01 e 04 ric.); che tali prestazioni, per il periodo oggetto di causa, erano state, peraltro, attestate dalla
(v. doc. 12) per ciascun Controparte_2
1 mese per l'anzidetto periodo;
che, tuttavia, in relazione a tali prestazioni aggiuntive il ricorrente anziché percepire il compenso orario di € 50,00, si era visto corrispondere il normale compenso per il lavoro straordinario diurno o festivo o notturno o festivo/notturno previsto dal CCNL di comparto;
che la problematica di tale inadeguato pagamento era stata oggetto di contestazioni sia da parte delle Organizzazioni sindacali sia da parte di rappresentanze politiche. Tutto ciò premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il compenso orario di € 50,00 previsto dall'art. 1, comma 464, Legge n. 178/2020, come successivamente integrata e modificata, per le prestazioni aggiuntive di somministrazione dei vaccini rese nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2021, per complessive 42 ore, in via subordinata anche ex art. 2041 c.c., e per l'effetto B) Condannare la , in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate al predetto titolo per il periodo sopra specificato, per le complessive 42 ore, anche in subordine a titolo risarcitorio o ex art. 2041 c.c., con riserva di quantificazione dell'importo dovuto in separata sede, in ogni caso oltre interessi legali;
C)
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”.
Parte convenuta si costituiva e chiedeva, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente entro il termine previsto dalla norma cit.
La domanda è fondata.
L'attività vaccinale svolta dal ricorrente dal mese di marzo all' aprile 2021 è riscontrabile documentalmente (v. Attestati sulle ore di lavoro svolte dal ricorrente per la somministrazione dei vaccini, buste paga e cartellini marcatempo, in atti).
In particolare, le autorizzazioni all'espletamento dello straordinario COVID comprovano che l'attività straordinaria prestata dall'istante e risultante dai cartellini marcatempo e dalle buste paga era inerente alla campagna vaccinale.
In diritto, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc, la pronuncia di altro Giudice della
Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, sentenza n. 2398/2023 pubblicata il 10.04.2023,
R.G. n. 18416/2021 che ha affermato: “Preliminarmente deve evidenziarsi che, come specificato nelle note di trattazione scritta depositate il 13.3.2023, la ricorrente è stata retribuita per tutte le ore di lavoro prestato per l'effettuazione delle vaccinazioni CO-19
2 secondo quanto previsto dall'art. 30 (rubricato “Lavoro Straordinario”) del CCNL Dirigenza
Sanitaria sottoscritto il 19.12.2019. Nelle note autorizzate depositate da parte ricorrente il
13.3.2023, infatti, si legge: “appare evidente il madornale errore compiuto dalla convenuta che, infatti, invece di corrispondergli la somma lorda di € 80 per ogni ora come previsto dalla legge 178/2020, art. 1 comma 464, ha pagato allo stesso le maggiorazioni retributive previste in caso di svolgimento di lavoro straordinario”. Chiarito, dunque, che il nodo della controversia attiene unicamente all'individuazione della retribuzione oraria spettante per la prestazione per cui è causa e, segnatamente, per l'effettuazione delle vaccinazioni CO
19, si osserva quanto segue. L'istante lamenta che per le “ore di straordinario” espletate per effettuare le vaccinazioni 19 sarebbe dovuto essere retribuito secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 (€ 80,00 lordi all'ora). É, dunque, opportuno riportare il disposto dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 nella versione applicabile ratione temporis: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma
2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a
467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività (1). Dal tenore di tale norma si evince che la stessa non disciplina il lavoro straordinario, bensì il diverso istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 del CCNL. Nel richiamare tale normativa, è
3 chiaro che la ricorrente abbia invocato la disciplina delle prestazioni aggiuntive previste dalla normativa speciale emanata in ragione della crisi epidemiologica. D'altronde, che ella abbia reso prestazioni concernenti la campagna vaccinale appare assolutamente documentato. Vero è che le disposizioni aziendali richiamate in ricorso, nel chiedere al personale medico di comunicare la disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale, specificano che il lavoro prestato sarebbe stato “retribuito in regime di straordinario CO
19”.
Tuttavia le prestazioni in oggetto hanno ricevuto la propria regolamentazione nella disciplina dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 che stabilisce, senza previsione di deroga che possa soggiacere ai principi di contenimento della spesa e/o di autonomia degli enti territoriali in materia di sanità, che tali prestazioni venissero compensate con una quota retributiva aggiuntiva rispetto alle ordinarie prestazioni di lavoro straordinario”. (v. sentenza del Tribunale di Napoli n. 2398/2023, in atti).
Anche la Corte d'Appello di Napoli (v. sentenza n. 1210/2024 del 27.5.2024, in atti) ha confermato tale orientamento, affermando che: “….quando il sanitario dipendente di enti o aziende dal servizio sanitario nazionale abbia prestato attività di medico vaccinatore non potrà che essere retribuito come previsto dalla norma di legge (sopra richiamata) considerato che l'attività medesima esula dai compiti ordinari assegnati ….”.
Nella medesima pronuncia la Corte d'Appello di Napoli ha inoltre ritenuto che non poteva farsi ricorso all'istituto del lavoro straordinario posto che la norma del CCNL di categoria prevede che: “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali …”, senza contenere alcuna previsione per la pandemia a differenza dell'art. 464 che consente di utilizzare l'istituto delle prestazioni aggiuntive e non il lavoro straordinario per le esigenze derivate dalla pandemia.
Anche più recentemente la Corte d'Appello, con la sentenza n. 3870 del 17.11.2025, ha confermato che: “Il riferimento allo straordinario COVID 19, infatti, risulta sicuramente atecnico ed impreciso poiché l'art. 30 del contratto di comparto che disciplina il lavoro straordinario propriamente definito non contiene alcuna previsione per la pandemia mentre il comma 464, come già detto, consente di utilizzare l'istituto delle prestazioni aggiuntive e non il lavoro straordinario per le esigenze derivate dalla pandemia” (v. sentenza Corte
d'Appello di Napoli, n. 3870/2025 del 17/11/2025, in atti).
Per tali motivi, la domanda va accolta nei termini di cui al ricorso (essendo ivi cristallizzati causa petenti e petitum) dichiarandosi il diritto del ricorrente a ricevere la retribuzione per le ore di straordinario CO-19, con condanna della convenuta a pagare al ricorrente la
4 retribuzione di cui al capo 2 della premessa per le ore di straordinario CO-19 prestate per vaccinare contro il CO 19, da quantificarsi in separato giudizio.
Le spese seguono la soccombenza della resistente e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non rilevante complessità della causa e del valore della controversia
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a ricevere la retribuzione di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 per le ore di straordinario CO-19; condanna la convenuta a pagare al ricorrente le somme dovute a tale titolo, da quantificarsi in separato giudizio, oltre alle spese di lite liquidate in complessivi euro
1.314,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione.
Aversa 12.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16251/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CARDITO (NA) il 21/07/1962 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ODIERNA UGO e dall'avv. Alfonso Leperino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Annalisa Sarnataro
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze dell' e di prestare servizio presso il P. O. di Controparte_1
Frattamaggiore, con inquadramento nella Categoria D6, profilo professionale di
“Collaboratore Professionale Sanitario – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, esponendo: di aver partecipato allo svolgimento dell'attività di somministrazione dei vaccini anti
COVID-19, oltre l'orario di lavoro ordinario, per il periodo dal marzo all'aprile 2021, come risultava anche dalle buste paga e dai cartellini marcatempo in atti (v. doc. 01 e 04 ric.); che tali prestazioni, per il periodo oggetto di causa, erano state, peraltro, attestate dalla
(v. doc. 12) per ciascun Controparte_2
1 mese per l'anzidetto periodo;
che, tuttavia, in relazione a tali prestazioni aggiuntive il ricorrente anziché percepire il compenso orario di € 50,00, si era visto corrispondere il normale compenso per il lavoro straordinario diurno o festivo o notturno o festivo/notturno previsto dal CCNL di comparto;
che la problematica di tale inadeguato pagamento era stata oggetto di contestazioni sia da parte delle Organizzazioni sindacali sia da parte di rappresentanze politiche. Tutto ciò premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il compenso orario di € 50,00 previsto dall'art. 1, comma 464, Legge n. 178/2020, come successivamente integrata e modificata, per le prestazioni aggiuntive di somministrazione dei vaccini rese nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2021, per complessive 42 ore, in via subordinata anche ex art. 2041 c.c., e per l'effetto B) Condannare la , in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate al predetto titolo per il periodo sopra specificato, per le complessive 42 ore, anche in subordine a titolo risarcitorio o ex art. 2041 c.c., con riserva di quantificazione dell'importo dovuto in separata sede, in ogni caso oltre interessi legali;
C)
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”.
Parte convenuta si costituiva e chiedeva, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente entro il termine previsto dalla norma cit.
La domanda è fondata.
L'attività vaccinale svolta dal ricorrente dal mese di marzo all' aprile 2021 è riscontrabile documentalmente (v. Attestati sulle ore di lavoro svolte dal ricorrente per la somministrazione dei vaccini, buste paga e cartellini marcatempo, in atti).
In particolare, le autorizzazioni all'espletamento dello straordinario COVID comprovano che l'attività straordinaria prestata dall'istante e risultante dai cartellini marcatempo e dalle buste paga era inerente alla campagna vaccinale.
In diritto, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc, la pronuncia di altro Giudice della
Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, sentenza n. 2398/2023 pubblicata il 10.04.2023,
R.G. n. 18416/2021 che ha affermato: “Preliminarmente deve evidenziarsi che, come specificato nelle note di trattazione scritta depositate il 13.3.2023, la ricorrente è stata retribuita per tutte le ore di lavoro prestato per l'effettuazione delle vaccinazioni CO-19
2 secondo quanto previsto dall'art. 30 (rubricato “Lavoro Straordinario”) del CCNL Dirigenza
Sanitaria sottoscritto il 19.12.2019. Nelle note autorizzate depositate da parte ricorrente il
13.3.2023, infatti, si legge: “appare evidente il madornale errore compiuto dalla convenuta che, infatti, invece di corrispondergli la somma lorda di € 80 per ogni ora come previsto dalla legge 178/2020, art. 1 comma 464, ha pagato allo stesso le maggiorazioni retributive previste in caso di svolgimento di lavoro straordinario”. Chiarito, dunque, che il nodo della controversia attiene unicamente all'individuazione della retribuzione oraria spettante per la prestazione per cui è causa e, segnatamente, per l'effettuazione delle vaccinazioni CO
19, si osserva quanto segue. L'istante lamenta che per le “ore di straordinario” espletate per effettuare le vaccinazioni 19 sarebbe dovuto essere retribuito secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 (€ 80,00 lordi all'ora). É, dunque, opportuno riportare il disposto dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 nella versione applicabile ratione temporis: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma
2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a
467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività (1). Dal tenore di tale norma si evince che la stessa non disciplina il lavoro straordinario, bensì il diverso istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 del CCNL. Nel richiamare tale normativa, è
3 chiaro che la ricorrente abbia invocato la disciplina delle prestazioni aggiuntive previste dalla normativa speciale emanata in ragione della crisi epidemiologica. D'altronde, che ella abbia reso prestazioni concernenti la campagna vaccinale appare assolutamente documentato. Vero è che le disposizioni aziendali richiamate in ricorso, nel chiedere al personale medico di comunicare la disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale, specificano che il lavoro prestato sarebbe stato “retribuito in regime di straordinario CO
19”.
Tuttavia le prestazioni in oggetto hanno ricevuto la propria regolamentazione nella disciplina dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 che stabilisce, senza previsione di deroga che possa soggiacere ai principi di contenimento della spesa e/o di autonomia degli enti territoriali in materia di sanità, che tali prestazioni venissero compensate con una quota retributiva aggiuntiva rispetto alle ordinarie prestazioni di lavoro straordinario”. (v. sentenza del Tribunale di Napoli n. 2398/2023, in atti).
Anche la Corte d'Appello di Napoli (v. sentenza n. 1210/2024 del 27.5.2024, in atti) ha confermato tale orientamento, affermando che: “….quando il sanitario dipendente di enti o aziende dal servizio sanitario nazionale abbia prestato attività di medico vaccinatore non potrà che essere retribuito come previsto dalla norma di legge (sopra richiamata) considerato che l'attività medesima esula dai compiti ordinari assegnati ….”.
Nella medesima pronuncia la Corte d'Appello di Napoli ha inoltre ritenuto che non poteva farsi ricorso all'istituto del lavoro straordinario posto che la norma del CCNL di categoria prevede che: “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali …”, senza contenere alcuna previsione per la pandemia a differenza dell'art. 464 che consente di utilizzare l'istituto delle prestazioni aggiuntive e non il lavoro straordinario per le esigenze derivate dalla pandemia.
Anche più recentemente la Corte d'Appello, con la sentenza n. 3870 del 17.11.2025, ha confermato che: “Il riferimento allo straordinario COVID 19, infatti, risulta sicuramente atecnico ed impreciso poiché l'art. 30 del contratto di comparto che disciplina il lavoro straordinario propriamente definito non contiene alcuna previsione per la pandemia mentre il comma 464, come già detto, consente di utilizzare l'istituto delle prestazioni aggiuntive e non il lavoro straordinario per le esigenze derivate dalla pandemia” (v. sentenza Corte
d'Appello di Napoli, n. 3870/2025 del 17/11/2025, in atti).
Per tali motivi, la domanda va accolta nei termini di cui al ricorso (essendo ivi cristallizzati causa petenti e petitum) dichiarandosi il diritto del ricorrente a ricevere la retribuzione per le ore di straordinario CO-19, con condanna della convenuta a pagare al ricorrente la
4 retribuzione di cui al capo 2 della premessa per le ore di straordinario CO-19 prestate per vaccinare contro il CO 19, da quantificarsi in separato giudizio.
Le spese seguono la soccombenza della resistente e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non rilevante complessità della causa e del valore della controversia
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a ricevere la retribuzione di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 per le ore di straordinario CO-19; condanna la convenuta a pagare al ricorrente le somme dovute a tale titolo, da quantificarsi in separato giudizio, oltre alle spese di lite liquidate in complessivi euro
1.314,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione.
Aversa 12.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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