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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Vendita di cose
Sigg.ri: mobili
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa
da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con l'avv. Dragani Massimo
APPELLANTE
contro
con gli avv.ti Loda Marco e D'Argenzio Anna CP_1
APPELLATO
In punto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia, seconda pagina 1 di 11 sezione civile, n. 2457/2022 del 5.5.2022 ex art. 702 ter c.p.c.
Conclusioni dell'appellante
In via preliminare: accertare e dichiarare come la domanda di riduzione
del prezzo sia priva dei requisiti di cui all'art. 130 Codice del Consumo
e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa.
In via principale: rigettare la domanda di parte attrice siccome infondata
in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa.
In via istruttoria: si chiede rimettersi la causa in istruttoria per il
mutamento del rito al fine di poter disporre una CTU volta ad appurare
il chilometraggio della vettura, l'esistenza del danno, la natura e la
causa, la durata di vita in termini chilometrici della componente
eventualmente danneggiata ed il costo per l'eventuale ripristino.
Con vittoria di spese di I e di II grado.
Conclusioni dell'appellato
Rigettarsi l'appello proposto e confermarsi l'ordinanza impugnata con
condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite relative anche
al presente procedimento.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.7.2021, CP_1
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia,
[...]
e premettendo di avere stipulato un contratto di Controparte_2
compravendita di un'autovettura usata per il prezzo di € 8.774,00 e di pagina 2 di 11 avere di lì a poco scoperto vizi al motore che la rendevano inutilizzabile,
chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di € 3.926,90 a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130, comma 7, C.d.C. ed ex art. 1492 c.c.,
oltre a € 1.573,49 a titolo di risarcimento del danno per spese sostenute
(di cui € 1.127,00 per premio assicurativo ed € 446,49 per imposta di bollo per l'anno in corso in cui il veicolo era stato fermo).
Questi sono i fatti posti a fondamento delle domande.
poco tempo dopo l'acquisto avvenuto il 9.10.2020 per il prezzo CP_1
di € 8.774,00 aveva riscontrato vizi e difetti dell'auto tali da dover essere sostituito il motore semi completo. La venditrice per Controparte_2
il tramite di For Dealer s.r.l., visionato il mezzo, gli aveva proposto la sostituzione del motore semi completo difettoso con uno semi completo nuovo per una spesa complessiva di € 8.622,96 iva inclusa.
Di detta somma la venditrice si sarebbe accollata la spesa per il
45,54% pari a € 3.926,90 mentre la restante percentuale del 54,46% pari a
€ 4.696,06 sarebbe stata a carico dell'acquirente.
Il calcolo si basava sulla percorrenza dei chilometri effettuati dal veicolo usato al momento della rottura (Km 130.707) che, detratti da quelli di durata di vita (Km 240.000), dava il risultato di Km 109.293 pari a poco meno della metà dei chilometri che restavano da percorrere.
ritenendo eccessivamente onerosa la spesa, aveva rifiutato CP_1
l'offerta svolgendo le domande descritte sopra. pagina 3 di 11 Costituendosi, la convenuta chiedeva: di dichiarare inammissibile la domanda di riduzione del prezzo ex art. 130 C.d.C. per insussistenza dei presupposti, difettando il requisito della eccessiva onerosità della riparazione o sostituzione se confrontato il prezzo d'acquisto della vettura usata (€ 8.740,00) con la somma chiesta al cliente per la sostituzione del motore usato con uno nuovo (4.696,06); di rigettare la domanda in quanto infondata atteso che l'attore ora chiedeva la stessa cifra che aveva rifiutato in fase stragiudiziale mentre il fermo tecnico posto a fondamento della richiesta di risarcimento era direttamente ascrivibile alla volontà
del ricorrente che, a sua detta, non aveva fatto riparare l'auto.
Con l'ordinanza impugnata il tribunale condannava la convenuta a pagare al ricorrente € 3.926,90 onorandola di pagare per intero le spese di lite.
Rigettata la domanda di risarcimento del danno per difetto di prova,
accoglieva quella di riduzione del prezzo ritenendo la riparazione impossibile e la sostituzione eccessivamente onerosa rispetto al prezzo pagato, tenuto conto che il secondo comma dell'art. 130 C.d.C. prevede che il consumatore ha diritto al ripristino “senza spese”; relativamente al
quantum riteneva incontestato che la stessa convenuta si era dichiarata disposta a corrispondere quella somma.
Contro la decisione del tribunale ha proposto appello CP_2
mentre ha resistito
[...] CP_1
pagina 4 di 11 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2020 in cui sono stati assegnati termini per le difese finali.
MOTIVI della DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale disatteso, senza motivare, la domanda di disporre c.t.u., previo mutamento del rito. Sostiene che se nella fase stragiudiziale si era offerta di sostenere parte della spesa,
confidando nella bontà degli accertamenti che aveva svolto il ricorrente comunicandole il preventivo di spesa, in quella giudiziale aveva dubitato dell'esistenza dei vizi non avendo mai neppure visionato il veicolo.
Insiste per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con il secondo motivo, con cui si duole della violazione dell'art. 2697
c.c., censura la sentenza ove il tribunale ha ritenuto incontestati fatti che tali non erano e necessitavano di prova da fornirsi dall'appellato, e precisamente: - che il ricorrente avesse riscontrato un difetto di funzionamento del motore;
- che essa venditrice avesse riconosciuto il vizio;
- che il motore non fosse riparabile.
Afferma che, se essa aveva prodotto documenti di quanto accaduto nella fase stragiudiziale, compreso l'invio del preventivo del cliente e della sua risposta, ciò era avvenuto a dimostrazione solo della propria buona fede contrattuale e che, se prima del giudizio si era fidata del cliente, poi, in giudizio lo scenario era mutato.
pagina 5 di 11 Sostiene che, poiché incontestatamente il ricorrente non aveva fatto riparare il motore e ciononostante aveva chiesto la stessa somma che gli era stata proposta stragiudizialmente, non solo era legittimo dubitare che il vizio esistesse ma che era circostanza incontestata che l'auto fosse perfettamente funzionante.
Con il terzo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 130 C.d.C. e motivazione contraddittoria laddove il tribunale, dapprima, ha affermato che la riparazione avrebbe dovuto avvenire senza spese e, poi, ha finito per riconoscere che il ricorrente avrebbe dovuto sostenerne una, posto che essa era stata condannata a pagarne solo una parte (€ 3.926,90).
Il conteggio era comunque sbagliato riguardando un bene nuovo contro uno usato, posto che l'art. 130 C.d.C. prosegue stabilendo che “…
nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene”.
Insiste sul fatto che il ricorrente avesse chiesto il solo rimedio della riparazione a prova che il bene era riparabile, contrariamente a quanto affermato dal tribunale circa la non riparabilità ma la sostituibilità.
Con il quarto motivo in punto spese di lite censura la sentenza non avendo il primo giudice considerato che delle due domande ne ha accolto una, così che avrebbe dovuto compensare le spese della metà.
……..
Il primo e il secondo motivo sono infondati.
pagina 6 di 11 I documenti prodotti in primo grado dalla convenuta erano in suo possesso perché erano di sua provenienza.
In data 12 febbraio 2021 l'officina di autoriparazioni di CP_3
con sede in Brescia, effettuò il preventivo di Controparte_4
spesa per la riparazione dell'auto AUDI TD targata DM 813 NE di su incarico di For Dealer che agiva in rappresentanza di CP_1
Controparte_2
Il preventivo non fu redatto su carta intestata della ed inviato ad P_
, come sostiene l'appellante, bensì su di un prestampato CP_1
ove in alto a sinistra, nello spazio destinato a “timbro officina”, compare quello di e a destra la dicitura stampigliata: “Da inviare a Controparte_5
For Dealer”, preceduto dal logo 4D, e a seguire “Ufficio preventivi fax
06/72404777 . Email_1
Nella stessa data del preventivo, 12 febbraio 2021, con lettera dal titolo
“esito della gestione del preventivo”, “For Dealer s.r.l. Ufficio Tecnico,
Autority Guasti” comunicò ad e per conoscenza a CP_1
e a il costo della Controparte_2 Controparte_6
sostituzione del motore usato con quello nuovo, pari a € 8.622,96 iva compresa, di cui € 4.696,06 iva compresa (pari al 54,46%) a carico del
“consumatore”.
I due documenti dimostrano che il vizio fu riconosciuto da quest'ultima, dichiaratasi disposta a pagare il 45,54% del totale, pari a € pagina 7 di 11 3.926,90.
Che For Dealer s.r.l. agisse in rappresentanza di lo Controparte_2
si evince da tutte le missive inviate da For Dealer s.r.l. destinate ad CP_1
e al suo legale e per conoscenza a in cui la
[...] Controparte_2
mittente dichiarava di agire anche in nome e per conto di CP_2
(19.3.2021, 16.4.2021, 10.5.2021), senza smentita.
[...]
Il principio di non contestazione, che si fonda sul disposto dell'art. 115
c.p.c., ha per oggetto i fatti costitutivi dei diritti posti a fondamento delle domande delle parti, così che le produzioni documentali, a prescindere da chi siano state effettuate e lo scopo, entrano di diritto nel giudizio e sono sottoposte alla valutazione del giudice.
Appare corretto, pertanto, ciò che sostenne il tribunale nell'affermare che il guasto al motore non fu contestato da CP_2 CP_2
E' altresì corretto il quantum della riduzione del prezzo che si legge in sentenza: la riparazione non sarebbe stata possibile se non con la sostituzione del motore come suggeriva la stessa la Controparte_2
quale, impegnandosi a sostenere parte della spesa (€ 3.926,90), ha riconosciuto che l'auto aveva un pari minor prezzo.
Altro è che non abbia accettato l'intera proposta di CP_1 CP_2
che comportava per lui l'esborso di € 4.696,06.
[...]
Il rifiuto non ha altro significato che non intendeva effettuare l'esborso, mentre il guasto è stato accertato dalla stessa venditrice. pagina 8 di 11 Il terzo motivo è infondato.
Non vi è contraddizione nella pronuncia del tribunale, laddove si afferma, dapprima, che la riparazione avrebbe dovuto avvenire senza spese per l'acquirente e, successivamente, riconosce che l'acquirente stesso doveva accollarsi una parte della spesa: quel “senza spese” era all'evidenza riferito ad un motore usato, mentre quello proposto era nuovo.
Quanto a riparazione o sostituzione, non vi è differenza posto che il
Codice del Consumo equipara le due attività.
Il quarto motivo è fondato.
“La nozione di soccombenza reciproca, che consente la
compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art.
92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione ai principio di
causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande
contrapposte, accolte o rigettate che siano state cumulate nel medesimo
processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica
domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei
quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri” (Cass. n.
20888/2018).
A maggior ragione sussistono i presupposti per la compensazione quando le domande siano due e una sia stata rigettata.
Tenuto conto che è stata accolta quella di condanna al pagamento di €
pagina 9 di 11 3.926,90 e respinta quella al pagamento di € 1.573,49, si ritiene di compensare le spese del primo grado per 1/4 e di condannare l'appellante al pagamento dei restanti 3/4 sull'importo liquidato dal tribunale.
Quelle del grado, per effetto dell'accoglimento di un motivo relativo alle sole spese processuali di primo grado, si compensano parimenti per
1/4 e si pongono a carico dell'appellante per i restanti 3/4. Nell'intero si liquidano in € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase dello studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Controparte_2
l'ordinanza del tribunale di Brescia n. 2457/2022 del 5.5.2022, che per il resto conferma, così provvede:
compensa per 1/4 le spese processuali fra le parti e condanna CP_2
a rifondere ad i 3/4 di quanto liquidato dal
[...] CP_1
tribunale;
compensa fra le parti per 1/4 le spese processuali del grado e condanna a rifondere ad i 3/4 che liquida in € Controparte_2 CP_1
2.975, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 15 gennaio 2025
IL PRESIDENTE estensore pagina 10 di 11 (dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Vendita di cose
Sigg.ri: mobili
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa
da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con l'avv. Dragani Massimo
APPELLANTE
contro
con gli avv.ti Loda Marco e D'Argenzio Anna CP_1
APPELLATO
In punto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia, seconda pagina 1 di 11 sezione civile, n. 2457/2022 del 5.5.2022 ex art. 702 ter c.p.c.
Conclusioni dell'appellante
In via preliminare: accertare e dichiarare come la domanda di riduzione
del prezzo sia priva dei requisiti di cui all'art. 130 Codice del Consumo
e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa.
In via principale: rigettare la domanda di parte attrice siccome infondata
in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa.
In via istruttoria: si chiede rimettersi la causa in istruttoria per il
mutamento del rito al fine di poter disporre una CTU volta ad appurare
il chilometraggio della vettura, l'esistenza del danno, la natura e la
causa, la durata di vita in termini chilometrici della componente
eventualmente danneggiata ed il costo per l'eventuale ripristino.
Con vittoria di spese di I e di II grado.
Conclusioni dell'appellato
Rigettarsi l'appello proposto e confermarsi l'ordinanza impugnata con
condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite relative anche
al presente procedimento.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.7.2021, CP_1
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia,
[...]
e premettendo di avere stipulato un contratto di Controparte_2
compravendita di un'autovettura usata per il prezzo di € 8.774,00 e di pagina 2 di 11 avere di lì a poco scoperto vizi al motore che la rendevano inutilizzabile,
chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di € 3.926,90 a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130, comma 7, C.d.C. ed ex art. 1492 c.c.,
oltre a € 1.573,49 a titolo di risarcimento del danno per spese sostenute
(di cui € 1.127,00 per premio assicurativo ed € 446,49 per imposta di bollo per l'anno in corso in cui il veicolo era stato fermo).
Questi sono i fatti posti a fondamento delle domande.
poco tempo dopo l'acquisto avvenuto il 9.10.2020 per il prezzo CP_1
di € 8.774,00 aveva riscontrato vizi e difetti dell'auto tali da dover essere sostituito il motore semi completo. La venditrice per Controparte_2
il tramite di For Dealer s.r.l., visionato il mezzo, gli aveva proposto la sostituzione del motore semi completo difettoso con uno semi completo nuovo per una spesa complessiva di € 8.622,96 iva inclusa.
Di detta somma la venditrice si sarebbe accollata la spesa per il
45,54% pari a € 3.926,90 mentre la restante percentuale del 54,46% pari a
€ 4.696,06 sarebbe stata a carico dell'acquirente.
Il calcolo si basava sulla percorrenza dei chilometri effettuati dal veicolo usato al momento della rottura (Km 130.707) che, detratti da quelli di durata di vita (Km 240.000), dava il risultato di Km 109.293 pari a poco meno della metà dei chilometri che restavano da percorrere.
ritenendo eccessivamente onerosa la spesa, aveva rifiutato CP_1
l'offerta svolgendo le domande descritte sopra. pagina 3 di 11 Costituendosi, la convenuta chiedeva: di dichiarare inammissibile la domanda di riduzione del prezzo ex art. 130 C.d.C. per insussistenza dei presupposti, difettando il requisito della eccessiva onerosità della riparazione o sostituzione se confrontato il prezzo d'acquisto della vettura usata (€ 8.740,00) con la somma chiesta al cliente per la sostituzione del motore usato con uno nuovo (4.696,06); di rigettare la domanda in quanto infondata atteso che l'attore ora chiedeva la stessa cifra che aveva rifiutato in fase stragiudiziale mentre il fermo tecnico posto a fondamento della richiesta di risarcimento era direttamente ascrivibile alla volontà
del ricorrente che, a sua detta, non aveva fatto riparare l'auto.
Con l'ordinanza impugnata il tribunale condannava la convenuta a pagare al ricorrente € 3.926,90 onorandola di pagare per intero le spese di lite.
Rigettata la domanda di risarcimento del danno per difetto di prova,
accoglieva quella di riduzione del prezzo ritenendo la riparazione impossibile e la sostituzione eccessivamente onerosa rispetto al prezzo pagato, tenuto conto che il secondo comma dell'art. 130 C.d.C. prevede che il consumatore ha diritto al ripristino “senza spese”; relativamente al
quantum riteneva incontestato che la stessa convenuta si era dichiarata disposta a corrispondere quella somma.
Contro la decisione del tribunale ha proposto appello CP_2
mentre ha resistito
[...] CP_1
pagina 4 di 11 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2020 in cui sono stati assegnati termini per le difese finali.
MOTIVI della DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale disatteso, senza motivare, la domanda di disporre c.t.u., previo mutamento del rito. Sostiene che se nella fase stragiudiziale si era offerta di sostenere parte della spesa,
confidando nella bontà degli accertamenti che aveva svolto il ricorrente comunicandole il preventivo di spesa, in quella giudiziale aveva dubitato dell'esistenza dei vizi non avendo mai neppure visionato il veicolo.
Insiste per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con il secondo motivo, con cui si duole della violazione dell'art. 2697
c.c., censura la sentenza ove il tribunale ha ritenuto incontestati fatti che tali non erano e necessitavano di prova da fornirsi dall'appellato, e precisamente: - che il ricorrente avesse riscontrato un difetto di funzionamento del motore;
- che essa venditrice avesse riconosciuto il vizio;
- che il motore non fosse riparabile.
Afferma che, se essa aveva prodotto documenti di quanto accaduto nella fase stragiudiziale, compreso l'invio del preventivo del cliente e della sua risposta, ciò era avvenuto a dimostrazione solo della propria buona fede contrattuale e che, se prima del giudizio si era fidata del cliente, poi, in giudizio lo scenario era mutato.
pagina 5 di 11 Sostiene che, poiché incontestatamente il ricorrente non aveva fatto riparare il motore e ciononostante aveva chiesto la stessa somma che gli era stata proposta stragiudizialmente, non solo era legittimo dubitare che il vizio esistesse ma che era circostanza incontestata che l'auto fosse perfettamente funzionante.
Con il terzo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 130 C.d.C. e motivazione contraddittoria laddove il tribunale, dapprima, ha affermato che la riparazione avrebbe dovuto avvenire senza spese e, poi, ha finito per riconoscere che il ricorrente avrebbe dovuto sostenerne una, posto che essa era stata condannata a pagarne solo una parte (€ 3.926,90).
Il conteggio era comunque sbagliato riguardando un bene nuovo contro uno usato, posto che l'art. 130 C.d.C. prosegue stabilendo che “…
nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene”.
Insiste sul fatto che il ricorrente avesse chiesto il solo rimedio della riparazione a prova che il bene era riparabile, contrariamente a quanto affermato dal tribunale circa la non riparabilità ma la sostituibilità.
Con il quarto motivo in punto spese di lite censura la sentenza non avendo il primo giudice considerato che delle due domande ne ha accolto una, così che avrebbe dovuto compensare le spese della metà.
……..
Il primo e il secondo motivo sono infondati.
pagina 6 di 11 I documenti prodotti in primo grado dalla convenuta erano in suo possesso perché erano di sua provenienza.
In data 12 febbraio 2021 l'officina di autoriparazioni di CP_3
con sede in Brescia, effettuò il preventivo di Controparte_4
spesa per la riparazione dell'auto AUDI TD targata DM 813 NE di su incarico di For Dealer che agiva in rappresentanza di CP_1
Controparte_2
Il preventivo non fu redatto su carta intestata della ed inviato ad P_
, come sostiene l'appellante, bensì su di un prestampato CP_1
ove in alto a sinistra, nello spazio destinato a “timbro officina”, compare quello di e a destra la dicitura stampigliata: “Da inviare a Controparte_5
For Dealer”, preceduto dal logo 4D, e a seguire “Ufficio preventivi fax
06/72404777 . Email_1
Nella stessa data del preventivo, 12 febbraio 2021, con lettera dal titolo
“esito della gestione del preventivo”, “For Dealer s.r.l. Ufficio Tecnico,
Autority Guasti” comunicò ad e per conoscenza a CP_1
e a il costo della Controparte_2 Controparte_6
sostituzione del motore usato con quello nuovo, pari a € 8.622,96 iva compresa, di cui € 4.696,06 iva compresa (pari al 54,46%) a carico del
“consumatore”.
I due documenti dimostrano che il vizio fu riconosciuto da quest'ultima, dichiaratasi disposta a pagare il 45,54% del totale, pari a € pagina 7 di 11 3.926,90.
Che For Dealer s.r.l. agisse in rappresentanza di lo Controparte_2
si evince da tutte le missive inviate da For Dealer s.r.l. destinate ad CP_1
e al suo legale e per conoscenza a in cui la
[...] Controparte_2
mittente dichiarava di agire anche in nome e per conto di CP_2
(19.3.2021, 16.4.2021, 10.5.2021), senza smentita.
[...]
Il principio di non contestazione, che si fonda sul disposto dell'art. 115
c.p.c., ha per oggetto i fatti costitutivi dei diritti posti a fondamento delle domande delle parti, così che le produzioni documentali, a prescindere da chi siano state effettuate e lo scopo, entrano di diritto nel giudizio e sono sottoposte alla valutazione del giudice.
Appare corretto, pertanto, ciò che sostenne il tribunale nell'affermare che il guasto al motore non fu contestato da CP_2 CP_2
E' altresì corretto il quantum della riduzione del prezzo che si legge in sentenza: la riparazione non sarebbe stata possibile se non con la sostituzione del motore come suggeriva la stessa la Controparte_2
quale, impegnandosi a sostenere parte della spesa (€ 3.926,90), ha riconosciuto che l'auto aveva un pari minor prezzo.
Altro è che non abbia accettato l'intera proposta di CP_1 CP_2
che comportava per lui l'esborso di € 4.696,06.
[...]
Il rifiuto non ha altro significato che non intendeva effettuare l'esborso, mentre il guasto è stato accertato dalla stessa venditrice. pagina 8 di 11 Il terzo motivo è infondato.
Non vi è contraddizione nella pronuncia del tribunale, laddove si afferma, dapprima, che la riparazione avrebbe dovuto avvenire senza spese per l'acquirente e, successivamente, riconosce che l'acquirente stesso doveva accollarsi una parte della spesa: quel “senza spese” era all'evidenza riferito ad un motore usato, mentre quello proposto era nuovo.
Quanto a riparazione o sostituzione, non vi è differenza posto che il
Codice del Consumo equipara le due attività.
Il quarto motivo è fondato.
“La nozione di soccombenza reciproca, che consente la
compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art.
92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione ai principio di
causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande
contrapposte, accolte o rigettate che siano state cumulate nel medesimo
processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica
domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei
quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri” (Cass. n.
20888/2018).
A maggior ragione sussistono i presupposti per la compensazione quando le domande siano due e una sia stata rigettata.
Tenuto conto che è stata accolta quella di condanna al pagamento di €
pagina 9 di 11 3.926,90 e respinta quella al pagamento di € 1.573,49, si ritiene di compensare le spese del primo grado per 1/4 e di condannare l'appellante al pagamento dei restanti 3/4 sull'importo liquidato dal tribunale.
Quelle del grado, per effetto dell'accoglimento di un motivo relativo alle sole spese processuali di primo grado, si compensano parimenti per
1/4 e si pongono a carico dell'appellante per i restanti 3/4. Nell'intero si liquidano in € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase dello studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Controparte_2
l'ordinanza del tribunale di Brescia n. 2457/2022 del 5.5.2022, che per il resto conferma, così provvede:
compensa per 1/4 le spese processuali fra le parti e condanna CP_2
a rifondere ad i 3/4 di quanto liquidato dal
[...] CP_1
tribunale;
compensa fra le parti per 1/4 le spese processuali del grado e condanna a rifondere ad i 3/4 che liquida in € Controparte_2 CP_1
2.975, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 15 gennaio 2025
IL PRESIDENTE estensore pagina 10 di 11 (dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 11 di 11