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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V. G. 3201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lidia greco Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3201/2024
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Perdicaro, giusta C.F._1
procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Agata Bivona, giusta procura in C.F._2
atti.
Posta in decisione all'udienza del 04/11/2024 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
Il Pubblico Ministero associandosi alle conclusioni delle parti ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 08/07/2024, e Parte_1
, premettendo di avere intrattenuto una relazione more uxorio, dalla Parte_2
cui unione è nata la figlia (Catania, 12/12/2022), hanno chiesto congiuntamente Per_1
1 al Tribunale la regolamentazione delle modalità di affidamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minorenne.
I ricorrenti hanno dedotto l'interruzione della convivenza, l'impossibilità di ricostituire il rapporto affettivo all'interno della coppia e la necessità di regolare i rapporti tra gli stessi nell'interesse della figlia minore.
Tuttavia, con le note scritte depositate il 02/11/2024, i procuratori delle parti rappresentavano l'avvenuta riconciliazione tra le parti, come da dichiarazione sottoscritta dalle parti e depositata al fascicolo telematico;
precisavano le conclusioni rinunciando alle rispettive domande e chiedevano venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, associandosi alle conclusioni delle parti, chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Ciò premesso, preso atto che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, che costituiva la ragion d'essere del processo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande rispettivamente proposte.
Spese legali compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere del presente giudizio in ordine alle domande rispettivamente proposte dalle parti.
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso a Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 23 maggio
2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lidia greco Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3201/2024
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Perdicaro, giusta C.F._1
procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Agata Bivona, giusta procura in C.F._2
atti.
Posta in decisione all'udienza del 04/11/2024 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
Il Pubblico Ministero associandosi alle conclusioni delle parti ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 08/07/2024, e Parte_1
, premettendo di avere intrattenuto una relazione more uxorio, dalla Parte_2
cui unione è nata la figlia (Catania, 12/12/2022), hanno chiesto congiuntamente Per_1
1 al Tribunale la regolamentazione delle modalità di affidamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minorenne.
I ricorrenti hanno dedotto l'interruzione della convivenza, l'impossibilità di ricostituire il rapporto affettivo all'interno della coppia e la necessità di regolare i rapporti tra gli stessi nell'interesse della figlia minore.
Tuttavia, con le note scritte depositate il 02/11/2024, i procuratori delle parti rappresentavano l'avvenuta riconciliazione tra le parti, come da dichiarazione sottoscritta dalle parti e depositata al fascicolo telematico;
precisavano le conclusioni rinunciando alle rispettive domande e chiedevano venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, associandosi alle conclusioni delle parti, chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Ciò premesso, preso atto che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, che costituiva la ragion d'essere del processo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande rispettivamente proposte.
Spese legali compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere del presente giudizio in ordine alle domande rispettivamente proposte dalle parti.
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso a Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 23 maggio
2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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