Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 20.5.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2339/2023 R.G., avente ad oggetto: inadempimento contrattuale, appalto.
tra
, C. F. , sito in Cava de' Tirreni (SA) alla Via F. Parte_1 P.IVA_1
Vecchione n. 50, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Daniela Ugliano come da procura in atti;
Attore
e
, P.IVA in persona dell'omonimo titolare dom.to in Torre del Controparte_1 P.IVA_2
Greco via Pagliarelle n.46;
Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con atto di citazione regolarmente notificato il conveniva la Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Salerno per ivi sentire accertare il grave inadempimento Controparte_1
della stessa e, per l'effetto, dichiarare risolto, anche per effetto della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. , il contratto d'appalto sottoscritto il 27.12.2021 dallo stesso e Parte_1
dall'impresa ordinando alla medesima impresa l'immediata restituzione delle Controparte_1
accertare la perdita del beneficio concesso, denominato bonus facciate 90%,
e, per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla restituzione in favore del , della somma di € Parte_1
44.087,07 comprensivo delle spese tecniche e della somma di € 4.898,56 versate dal
; accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella mancata esecuzione dei lavori
[...]
e per l'effetto condannarla alla restituzione, in favore del di tutte Parte_1
le somme di seguito indicate anticipate e versate per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto d'appalto: €100,00 diritti di segreteria per presentazione CILA, € 1.101,60 compenso all'amministratore sig. per i lavori di manutenzione straordinaria, € 77,50 CP_2
richiesta sopralluogo occupazione suolo pubblico, € 135,50 per occupazione di suolo pubblico,
€ 1.487,80 compenso professionale Dr. per trasmissione richiesta agevolazione Persona_1
all'ADE; condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al risarcimento di ogni altro danno, patrimoniale e morale, subito dal Parte_1
, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa.
[...]
A sostegno della domanda l'attore deduceva di avere appaltato all' , con sede Controparte_1
in Torre del Greco (NA) alla Via Pagliarelle n. 46, lavori di manutenzione straordinaria, riguardanti il fabbricato condominiale con contratto di appalto sottoscritto il 27.12.2021 per un importo di € 37.438,66 al netto dell'IVA; che, la direzione dei lavori è stata affidata all' ing.
; che i lavori oggetto del contratto d'appalto dovevano avere una durata pari a CP_3
100 ( cento) giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di inizio lavori;
che, all'art. 24 del contratto d'appalto, le parti avevano convenuto per eventuali controversie, il foro competente fosse esclusivamente quello di Salerno;
che, le opere previste nel contratto d'appalto potevano usufruire degli incentivi fiscali ( Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 e ss.) e specificatamente della misura denominata “bonus facciata”; e, l'agevolazione, prevista per tutte le spese inerenti i lavori di manutenzione straordinaria relativi alle facciate dell'edificio condominiale
(comprensive delle spese tecniche) consisteva in una detrazione d'imposta da ripartire in 10 quote annuali costanti pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 e del 60% delle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in determinate zone e con il versamento del 10% all'impresa a carico del
; che, per detta agevolazione, i beneficiari (condomini) dell'agevolazione potevano Parte_1
optare, in alternativa all'utilizzo della detrazione, o per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito i lavori (sconto in fattura)
o per la cessione ad altri soggetti di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante;
che, il Condominio ha scelto di avvalersi dello sconto in fattura con Parte_1
Cont accordo dell'impresa di per una somma complessiva di € 48.985,63 di cui € CP_1
41.182,53 quale costo dei lavori comprensivi di IVA al 10% ed € 7.803,10 quali spese tecniche da corrispondere al Direttore dei Lavori Ing. . Di detta somma € 4.898,56 sono Parte_2
rimasti a carico dei condomini;
che, in data 29.12.2021 il Parte_1
presentava al Comune di Cava de' Tirreni (SA) Comunicazione inizio lavori asseverata – Cila versando € 100,00 quali diritti di segreteria;
che, con pec del 30/12/2021 l'impresa CP_1
comunicava all'amministratore sig. di aver sottoscritto il 29/12/2021
[...] CP_2
Pa verbale di inizio lavori con il Direttore dei Lavori Ing. e di aver ricevuto la consegna CP_3
Cont delle aree di cantiere;
che, l'impresa emetteva il 30/12/2021 fattura n. FPVT – 6 2021 di €
4.898,56 ( il 10% della somma totale) nei confronti del applicando Parte_1
lo sconto di € 44.087,07 , pari al 90% dell'agevolazione; che, il Parte_1
Cont versava con bonifico del 30/12/2021 alla € 4.898,56; che, in data 17/01/2022 il
[...]
versava, con bonifico, all'amministratore sig. € 1.101,60 quale Parte_1 CP_2
saldo compenso straordinario per lavori di manutenzione straordinari al fabbricato;
che, a seguito di verifiche e sopralluogo, il ha versato in totale € 213,00 Parte_1
per l'occupazione di suolo pubblico alla Provincia di Salerno;
che, in data 31/03/2022 veniva inviata telematicamente all'ADE da parte del Dr. dottore commercialista Persona_1
incaricato dal , la comunicazione dell'opzione dello sconto in Parte_1 Parte_1
fattura corredata dalla documentazione predisposta dal D.L. Ing. attestante la CP_3
congruità dei prezzi del capitolato d'appalto; che il Dr. ha richiesto per le sue Persona_1
spettanze € 1.478,80 con fattura n. 2/2022 che ad oggi sono state versate;
che, con pec del Cont 04/04/2022 l''amministratore sig. comunicava all'Impresa di aver CP_2
trasmesso la documentazione all'Agenzia delle Entrate e chiedeva conferma della data dell'inizio dei lavori;
che, l'Amministratore sig. , atteso il mancato avvio dei lavori, CP_2
Cont con pec del 06/07/2022 diffidava l'impresa a continuare i lavori di cui al contratto d'appalto entro sette giorni con avvertenza, in caso di mancato riscontro, ad intraprendere azioni legali;
che, in data 26/09/2022 il per il tramite dell'Avv. Daniela Ugliano Parte_1
inviava con pec e con lettera raccomandata A/R diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; che,
l'impresa non ha dato alcun seguito alla diffida ad adempiere;
Controparte_1 La convenuta , sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva ed Controparte_1
il giudice, con ordinanza del 23.6.2023, ne dichiarava la contumacia.
Deferito, invano, l'interrogatorio formale al titolare della ditta convenuta, espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va ricordato che in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, alla parte eccipiente l'inesatto adempimento sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. In difetto di prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, il giudice non potrà dichiarare risolto il vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per l'insussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno di esse (cass. civ., 9.6.2010, n. 13840; cass. civ., 18.9.2015,
n. 18320; cfr., anche cass. civ., 19.12.2014, n. 26907, per l'orientamento secondo cui, in caso di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà sono, in ogni caso, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale).
La domanda proposta dall'attore è fondata a va accolta per quanto di ragione.
L'attore nell'atto di citazione allegava l'inadempimento della convenuta, Parte_1
consistente nell'abbandono del cantiere e nella mancata esecuzione dei lavori appaltati.
Nulla ha eccepito dal suo canto la convenuta la quale ha preferito rimanere contumace;
la stessa va dichiarata inadempiente attesa l'esclusiva responsabilità concretizzatasi nella mancata esecuzione dei lavori nonostante la sottoscrizione del verbale inizio dei lavori e la consegna di cantiere del 27.12.2021; nulla risulta posto in essere dalla convenuta, nessuna attività compiuta dalla stessa convenuta, nemmeno a seguito di diffida adempiere notificatale a mezzo PEC del 26.9.2022.
In corso di causa i testi escussi hanno confermato le allegazioni attoree.
In virtù degli eventi così come allegati e confermati, dalla documentazione versata in atti e dalla espletata istruttoria, deve dichiararsi il grave inadempimento contrattuale della convenuta e risolto il rapporto contrattuale tra le parti condannando la medesima impresa dell'immediata restituzione delle aree di cantiere in favore dell'attore . Parte_1
Circa la domanda di restituzione di somme di danaro risulta in atti che il Parte_1
ha scelto di avvalersi dello sconto in fattura con accordo dell'impresa
[...] CP_1
per una somma complessiva di € 48.985,63 di cui ed € 7.803,10 quali spese tecniche da
[...]
corrispondere al Direttore dei Lavori Ing. . Parte_2
Di dette somme € 4.898,56 sono state effettivamente corrisposte dal condominio all'impresa convenuta a fronte della fattura n. FPVT – 6 emessa dalla convenuta il 30.12.2021 e quest'ultima, pertanto, è tenuta alla restituzione della medesima somma in favore del condominio attore. Per quanto concerne la richiesta risarcitoria, l'accoglimento della stessa va limitata alla somma di € 100,00 quali diritti di segreteria per presentazione CILA;
ad € 213,00 per l'occupazione di suolo pubblico alla Provincia di Salerno;
oltre € 1.478,80 quale compenso corrisposto al dottore commercialista il quale, in data 31.3.2022 inviava telematicamente all'Agenzia Persona_1
delle Entrate la comunicazione dell'opzione dello sconto in fattura corredata dalla documentazione predisposta dal D.L. Ing. attestante la congruità dei prezzi del CP_3
capitolato d'appalto.
Sulla complessiva somma di € 6.690,36 (100,00+ 213,00+ 1478,80 + 4.898,56) competono gli interessi al tasso legale sulle somme rivalutate di anno in anno dalla diffida ad adempiere
(settembre 2022) sino alla data del deposito della presente sentenza;
dal deposito della sentenza competono gli interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Va, diversamente, rigettata la domanda di restituzione delle somme relative al compenso straordinario di € 1.101,60 per l'amministratore condominiale;
lo stesso non è dovuto in quanto la richiesta attività straordinaria non è stata posta in essere;
Parimenti nulla è dovuto relativamente alla somma € 41.182,53 quale costo dei lavori comprensivi di IVA al 10% attesa la mancata esecuzione dei lavori e la mancanza di prova del relativo esborso a favore della convenuta.
Va, infine, rigettata, la domanda di condanna per danni morali, intesi quali pregiudizi o sofferenze derivanti dalla lesione dei diritti della persona non immediatamente quantificabili in termini economici, per mancanza di allegazione prima ancora di puntuale prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex dm. Giustizia 55/14, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ed in persona del G.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia n. 2339 / 2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) In accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dall'attore Parte_1
accerta l'inadempimento contrattuale da parte della convenuta e, Controparte_1
per l'effetto, dichiara risolto il contratto dedotto in lite;
2) Condanna la stessa in persona dell'omonimo titolare, all'immediato Controparte_4
rilascio in favore dell'attore ; Parte_3
3) Condanna la in persona dell'omonimo titolare al pagamento, in Controparte_4
favore dell'attore, della complessiva somma di € 6.690,36 oltre interessi come in parte motiva indicato;
4) Condanna la in persona dell'omonimo titolare al pagamento, in Controparte_4
favore dell'attore, delle spese legali che liquida in € 550,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione al Difensore dell'attore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 20.5.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi