Art. 4. ((La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:
1) di prestiti sull'onore;
2) di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari o dei loro eredi legittimi;
3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizi, ai soci permanenti, di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi))
1) di prestiti sull'onore;
2) di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari o dei loro eredi legittimi;
3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizi, ai soci permanenti, di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi))