Articolo 4 della Legge 11 maggio 1951, n. 384
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 giugno 1951
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Versione
31 marzo 1953
Art. 4. ((La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:
1) di prestiti sull'onore;
2) di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari o dei loro eredi legittimi;
3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizi, ai soci permanenti, di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi))
Entrata in vigore il 31 marzo 1953