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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 758/2023
Oggi 18/03/2025, alle ore 10.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per Parte_1 Parte_2
Per l'avv. CP_1 Parte_2
Per l'avv. Controparte_2 Parte_2
Per , l'avv. C. Bazzola, in sost. dell'avv. ORONZO FEDERICA Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Parte attrice precisa le conclusioni nei termini indicati nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c.
Parte convenuta precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data
21.11.2024.
Le parti discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 18/03/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 758/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
domiciliato in Milano, via Uberto Visconti di Modrone n. 2, presso il difensore
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 Parte_2
domiciliato in Milano, via Uberto Visconti di Modrone n. 2, presso il difensore
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
, domiciliato in Milano, via Uberto Visconti di Modrone n. 2, presso il Parte_2
difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), mandante di Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
con il patrocinio degli avv.ti Oronzo Federica e Alberto Oronzo, domiciliata in
[...]
Roma, via Lucullo n. 3, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, Sezione Prima Civile, ogni altra
e contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge: nel merito (in via principale): 1) accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia parziale delle clausole delle fideiussioni sottoscritte tra gli opponenti e la
in data 13.6.2006 e in data 2.8.2006, con particolare Controparte_5 riferimento alla clausola numero 7 della prima e alla clausola numero 6 della seconda, poiché redatte sulla base di uno schema contrattuale standard predisposto dall' in CP_6
violazione di quanto previsto dalla Legge 10.10.1990, numero 287;2) accertare e dichiarare, previo accertamento della nullità della clausola numero 7 della fideiussione sottoscritta in data 13.6.2006 e della clausola numero 6 della fideiussione sottoscritta in data 2.8.2006, per violazione della normativa antritrust, la decadenza del diritto della parte ricorrente ad avanzare le proprie pretese creditorie nei confronti dei debitori opponenti in qualità di fideiussori, stante il mancato esercizio, da parte della creditrice cedente il credito, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (così come previsto dall'articolo 1957 del c.c.), delle necessarie istanze nei confronti della debitrice principale;
3) accertare e dichiarare, anche per tale ragione, l'inesistenza e/o
l'insussistenza del credito così come dedotto dalla parte ricorrente nei confronti dei sig.ri
e rigettando integralmente le domande Parte_1 CP_1 Controparte_2
proposte dalla parte opposta con il ricorso per ingiunzione di pagamento;
nel merito (in via subordinata): 4) accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità o l'annullabilità, del contratto numero 374/2006 datato 23. 5.2006, in quanto privo di sottoscrizione da parte dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante della Controparte_7
5) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti in relazione al contratto
[...]
numero 374/2006 datato 23.5.2006, in quanto privo di sottoscrizione da parte dell'Amministratore Delegato della in ogni caso: 6) Controparte_7
revocare il decreto ingiuntivo messo dal Tribunale di Cremona numero 131 del 31.1.2023; in via istruttoria: 7) parte opponente si riserva il deposito di memoria istruttoria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 6, numero 2, del c.p.c., nei termini previsti da tale norma. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali inerenti al presente giudizio”.
Per parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione: - in via preliminare: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 131/2023, emesso dal Tribunale civile di Cremona in data
31.01.2023 e pubblicato in data 9.02.2023 in persona del Giudice Dott. Luigi Enrico
Calabrò, nel procedimento monitorio avente N.R.G. 171/2023; - nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nei propri scritti difensivi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 131/2023, emesso dal Tribunale civile di Cremona in data 31.01.2023 e pubblicato in data 9.02.2023 in persona del Giudice Dott. Luigi Enrico Calabrò, nel procedimento monitorio avente
N.R.G. 171/2023; - in via subordinata: accertare e dichiarare l'inammissibilità della contestazione inerente il disconoscimento della firma in quanto generica, imprecisa e contraddittoria per tutte le ragioni indicate nei propri scritti difensivi;
- in via ulteriormente subordinata: si chiede istanza di verificazione della firma ai sensi dell'art.
216 c.p.c. e si chiede offrirsi in comparazione il documento di riconoscimento dei sig.ri
, e . Con vittoria di spese, competenze ed Parte_1 CP_1 Controparte_2
onorari oltre IVA e CPA. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e proponevano opposizione Parte_1 CP_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 131/2023 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di mandante di con il quale le veniva Controparte_3 Controparte_4
ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 218.245,61, in ragione del debito maturato dalla e garantito dagli attori mediante la Controparte_7
sottoscrizione di due differenti negozi fideiussori.
Gli attori deducevano:
- che “le fideiussioni rilasciate dagli opponenti devono considerarsi parzialmente nulle. Le predette garanzie, infatti, risultano sostanzialmente conformi allo schema contrattuale predisposto dall' in ordine al quale la Banca d'Italia, con provvedimento datato CP_6
2.5.2005, ha ravvisato la nullità in relazione ad alcuni articoli”;
- che “dalla nullità parziale delle fideiussioni azionate da parte ricorrente / opposta deriva, come conseguenza, che nella fattispecie risulta decorso il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.”;
- “la non opponibilità del contrato numero 374/226 del 23.5.2006 alle parti opponenti, in quanto privo di valida sottoscrizione della Controparte_7
disconoscimento della sottoscrizione da parte del sig. al sopra richiamato Parte_1 contratto…la sottoscrizione apposta alla pagina 32 di 33 di tale documento, infatti non appartiene all'allora Amministratore delegato sig. che pertanto la Parte_1 disconosce formalmente…per quanto occorrere possa, e CP_1 Controparte_2
sempre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 del c.p.c., disconoscono la sottoscrizione posta alla pagina 32 di 33 del documento numero 4 avversario”.
Alla stregua di quanto rappresentato i sig.ri e Parte_1 CP_1 [...]
chiedevano l'accoglimento delle domande sopraccitate. CP_2
Si costituiva in giudizio mandante di Controparte_3 [...]
la quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e Controparte_4
l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che:
1) dopo la celebrazione dell'udienza di prima comparizione le parti hanno esperito il procedimento di mediazione, che si è concluso senza il raggiungimento di un accordo conciliativo. Di talché la causa deve essere decisa nel merito;
2) deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta. Invero costituisce orientamento pacifico in giurisprudenza quello secondo cui
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali
l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sent. n. 6421 del 22/4/2003).
Qualora l'opponente deduca genericamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'opposizione, neppure astrattamente si può ipotizzare la nullità dell'atto di citazione, in quanto il convenuto sostanziale non svolge domande, salvo quelle riconvenzionali, nei confronti dell'attore sostanziale ma solleva esclusivamente eccezioni.
Le allegazioni dell'opponente devono essere valutate, non in riferimento a possibili vizi dell'edictio actionis, ma in funzione della fondatezza o meno dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi dell'altrui pretesa;
3) l'intervenuta cessione del diritto di credito originariamente in capo a
[...]
è dimostrata da plurimi indizi gravi, precisi e concordanti. Infatti, Controparte_8
parte convenuta ha depositato in giudizio: a) copia della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 23.12.2017, nella quale è presente la comunicazione della
[...] relativa all'acquisto dei crediti vantati da Controparte_3 Controparte_8
b) una dichiarazione proveniente da che
[...] Controparte_8 conferma l'intervenuta cessione del diritto di credito;
c) i contratti conclusi da
[...]
con Tale documentazione, Controparte_7 Controparte_8 proveniente dall'originaria titolare del diritto di credito conferma la cessione nei termini descritti. Infatti è ragionevole affermare che il titolare di un diritto di credito non abbia alcun interesse a consegnare a soggetti terzi della documentazione riguardante un proprio debitore, sicché la consegna è un indizio significativo della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio;
4) il disconoscimento effettuato dagli attori ai sensi dell'art. 214 c.p.c. deve essere considerato tamquam non esset, giacché la contestazione in merito all'autenticità della sottoscrizione spetta esclusivamente al soggetto giuridico a cui è attribuibile la sottoscrizione e non alla persona fisica che ha materialmente apposto la firma. Il contratto del 23.5.2006 è stato sottoscritto da e solamente siffatta Controparte_7
persona giuridica può disconoscere la scrittura privata. Il fatto che all'epoca del perfezionamento del negozio il sig. fosse amministratore delegato della Parte_1
è una circostanza irrilevante e inidonea a trasferire il potere Controparte_7
CP_ di disconoscimento. E così se , in qualità di legale rappresentate della società CP_9
stipulasse un contratto di vendita con la società Beta, e poi non ricoprisse più alcun ruolo in quella società, nessun potere di disconoscimento spetterebbe a , rimanendo lo stesso in CP_9
capo alla società;
5) deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta nel paragrafo denominato
“sull'incompetenza della presente sezione sulla normativa Antitrust”. Infatti l'art. 33 della
L. n. 287/1990 deve essere interpretato nel senso di ritenere sussistente la competenza del
Tribunale indicato nella predetta disposizione normativa solamente nell'ipotesi in cui l'azione di nullità sia proposta in via principale. Nel caso di specie i sig.ri Parte_1
e introducono nel giudizio il tema della nullità dell'intesa di CP_1 Controparte_2 cui all'art. 2 della L. n. 287/1990 come eccezione riconvenzionale, diretta a sostenere la tesi della nullità derivata dei negozi fideiussorii. La trattazione delle questioni sollevate spetta, pertanto, al Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Ciò detto, ha allegato che il debito della Controparte_3 Controparte_7
origina dall'intervenuta stipulazione di un contratto di conto corrente e da un
[...]
contratto di anticipazione su fatture commerciali regolato in conto corrente.
Tenuto conto del rapporto di dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale e del fatto che i fideiussori che hanno stipulato una “fideiussione omnibus” o una fideiussione per obbligazioni future non hanno alcuna conoscenza diretta delle specifiche prestazioni eseguite dalle parti nel rapporto principale, giacché le stesse sono conosciute solamente dagli obbligati principali, la convenuta è onerata della prova dell'esistenza e dell'ammontare del debito garantito dagli attori.
In relazione all'ammontare del debito della Controparte_7 [...]
ha prodotto in giudizio esclusivamente due prospetti riepilogativi redatti Controparte_3
dalla società estranea al rapporto negoziale (cfr. docc. nn. 8 e 9 del Controparte_11
fascicolo monitorio). Tali documenti sono inidonei a provare l'esistenza di qualsivoglia credito. La convenuta neppure ha allegato i crediti anticipati alla Controparte_7
che non sono stati corrisposti all'istituto di credito dal debitore ceduto né ha
[...]
prodotto in giudizio alcun estratto conto.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, poiché non vi è alcuna prova dell'esistenza del credito allegato in giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. 1, sent. n.
23313 del 27.9.2018 secondo cui “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni”).
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le ulteriori questioni prospettate dalle parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in euro 406,50 per spese esenti, in euro 8.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 18/03/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 758/2023
Oggi 18/03/2025, alle ore 10.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per Parte_1 Parte_2
Per l'avv. CP_1 Parte_2
Per l'avv. Controparte_2 Parte_2
Per , l'avv. C. Bazzola, in sost. dell'avv. ORONZO FEDERICA Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Parte attrice precisa le conclusioni nei termini indicati nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c.
Parte convenuta precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data
21.11.2024.
Le parti discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 18/03/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 758/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
domiciliato in Milano, via Uberto Visconti di Modrone n. 2, presso il difensore
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 Parte_2
domiciliato in Milano, via Uberto Visconti di Modrone n. 2, presso il difensore
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
, domiciliato in Milano, via Uberto Visconti di Modrone n. 2, presso il Parte_2
difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), mandante di Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
con il patrocinio degli avv.ti Oronzo Federica e Alberto Oronzo, domiciliata in
[...]
Roma, via Lucullo n. 3, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, Sezione Prima Civile, ogni altra
e contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge: nel merito (in via principale): 1) accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia parziale delle clausole delle fideiussioni sottoscritte tra gli opponenti e la
in data 13.6.2006 e in data 2.8.2006, con particolare Controparte_5 riferimento alla clausola numero 7 della prima e alla clausola numero 6 della seconda, poiché redatte sulla base di uno schema contrattuale standard predisposto dall' in CP_6
violazione di quanto previsto dalla Legge 10.10.1990, numero 287;2) accertare e dichiarare, previo accertamento della nullità della clausola numero 7 della fideiussione sottoscritta in data 13.6.2006 e della clausola numero 6 della fideiussione sottoscritta in data 2.8.2006, per violazione della normativa antritrust, la decadenza del diritto della parte ricorrente ad avanzare le proprie pretese creditorie nei confronti dei debitori opponenti in qualità di fideiussori, stante il mancato esercizio, da parte della creditrice cedente il credito, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (così come previsto dall'articolo 1957 del c.c.), delle necessarie istanze nei confronti della debitrice principale;
3) accertare e dichiarare, anche per tale ragione, l'inesistenza e/o
l'insussistenza del credito così come dedotto dalla parte ricorrente nei confronti dei sig.ri
e rigettando integralmente le domande Parte_1 CP_1 Controparte_2
proposte dalla parte opposta con il ricorso per ingiunzione di pagamento;
nel merito (in via subordinata): 4) accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità o l'annullabilità, del contratto numero 374/2006 datato 23. 5.2006, in quanto privo di sottoscrizione da parte dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante della Controparte_7
5) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti in relazione al contratto
[...]
numero 374/2006 datato 23.5.2006, in quanto privo di sottoscrizione da parte dell'Amministratore Delegato della in ogni caso: 6) Controparte_7
revocare il decreto ingiuntivo messo dal Tribunale di Cremona numero 131 del 31.1.2023; in via istruttoria: 7) parte opponente si riserva il deposito di memoria istruttoria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 6, numero 2, del c.p.c., nei termini previsti da tale norma. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali inerenti al presente giudizio”.
Per parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione: - in via preliminare: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 131/2023, emesso dal Tribunale civile di Cremona in data
31.01.2023 e pubblicato in data 9.02.2023 in persona del Giudice Dott. Luigi Enrico
Calabrò, nel procedimento monitorio avente N.R.G. 171/2023; - nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nei propri scritti difensivi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 131/2023, emesso dal Tribunale civile di Cremona in data 31.01.2023 e pubblicato in data 9.02.2023 in persona del Giudice Dott. Luigi Enrico Calabrò, nel procedimento monitorio avente
N.R.G. 171/2023; - in via subordinata: accertare e dichiarare l'inammissibilità della contestazione inerente il disconoscimento della firma in quanto generica, imprecisa e contraddittoria per tutte le ragioni indicate nei propri scritti difensivi;
- in via ulteriormente subordinata: si chiede istanza di verificazione della firma ai sensi dell'art.
216 c.p.c. e si chiede offrirsi in comparazione il documento di riconoscimento dei sig.ri
, e . Con vittoria di spese, competenze ed Parte_1 CP_1 Controparte_2
onorari oltre IVA e CPA. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e proponevano opposizione Parte_1 CP_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 131/2023 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di mandante di con il quale le veniva Controparte_3 Controparte_4
ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 218.245,61, in ragione del debito maturato dalla e garantito dagli attori mediante la Controparte_7
sottoscrizione di due differenti negozi fideiussori.
Gli attori deducevano:
- che “le fideiussioni rilasciate dagli opponenti devono considerarsi parzialmente nulle. Le predette garanzie, infatti, risultano sostanzialmente conformi allo schema contrattuale predisposto dall' in ordine al quale la Banca d'Italia, con provvedimento datato CP_6
2.5.2005, ha ravvisato la nullità in relazione ad alcuni articoli”;
- che “dalla nullità parziale delle fideiussioni azionate da parte ricorrente / opposta deriva, come conseguenza, che nella fattispecie risulta decorso il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.”;
- “la non opponibilità del contrato numero 374/226 del 23.5.2006 alle parti opponenti, in quanto privo di valida sottoscrizione della Controparte_7
disconoscimento della sottoscrizione da parte del sig. al sopra richiamato Parte_1 contratto…la sottoscrizione apposta alla pagina 32 di 33 di tale documento, infatti non appartiene all'allora Amministratore delegato sig. che pertanto la Parte_1 disconosce formalmente…per quanto occorrere possa, e CP_1 Controparte_2
sempre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 del c.p.c., disconoscono la sottoscrizione posta alla pagina 32 di 33 del documento numero 4 avversario”.
Alla stregua di quanto rappresentato i sig.ri e Parte_1 CP_1 [...]
chiedevano l'accoglimento delle domande sopraccitate. CP_2
Si costituiva in giudizio mandante di Controparte_3 [...]
la quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e Controparte_4
l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che:
1) dopo la celebrazione dell'udienza di prima comparizione le parti hanno esperito il procedimento di mediazione, che si è concluso senza il raggiungimento di un accordo conciliativo. Di talché la causa deve essere decisa nel merito;
2) deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta. Invero costituisce orientamento pacifico in giurisprudenza quello secondo cui
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali
l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sent. n. 6421 del 22/4/2003).
Qualora l'opponente deduca genericamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'opposizione, neppure astrattamente si può ipotizzare la nullità dell'atto di citazione, in quanto il convenuto sostanziale non svolge domande, salvo quelle riconvenzionali, nei confronti dell'attore sostanziale ma solleva esclusivamente eccezioni.
Le allegazioni dell'opponente devono essere valutate, non in riferimento a possibili vizi dell'edictio actionis, ma in funzione della fondatezza o meno dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi dell'altrui pretesa;
3) l'intervenuta cessione del diritto di credito originariamente in capo a
[...]
è dimostrata da plurimi indizi gravi, precisi e concordanti. Infatti, Controparte_8
parte convenuta ha depositato in giudizio: a) copia della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 23.12.2017, nella quale è presente la comunicazione della
[...] relativa all'acquisto dei crediti vantati da Controparte_3 Controparte_8
b) una dichiarazione proveniente da che
[...] Controparte_8 conferma l'intervenuta cessione del diritto di credito;
c) i contratti conclusi da
[...]
con Tale documentazione, Controparte_7 Controparte_8 proveniente dall'originaria titolare del diritto di credito conferma la cessione nei termini descritti. Infatti è ragionevole affermare che il titolare di un diritto di credito non abbia alcun interesse a consegnare a soggetti terzi della documentazione riguardante un proprio debitore, sicché la consegna è un indizio significativo della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio;
4) il disconoscimento effettuato dagli attori ai sensi dell'art. 214 c.p.c. deve essere considerato tamquam non esset, giacché la contestazione in merito all'autenticità della sottoscrizione spetta esclusivamente al soggetto giuridico a cui è attribuibile la sottoscrizione e non alla persona fisica che ha materialmente apposto la firma. Il contratto del 23.5.2006 è stato sottoscritto da e solamente siffatta Controparte_7
persona giuridica può disconoscere la scrittura privata. Il fatto che all'epoca del perfezionamento del negozio il sig. fosse amministratore delegato della Parte_1
è una circostanza irrilevante e inidonea a trasferire il potere Controparte_7
CP_ di disconoscimento. E così se , in qualità di legale rappresentate della società CP_9
stipulasse un contratto di vendita con la società Beta, e poi non ricoprisse più alcun ruolo in quella società, nessun potere di disconoscimento spetterebbe a , rimanendo lo stesso in CP_9
capo alla società;
5) deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta nel paragrafo denominato
“sull'incompetenza della presente sezione sulla normativa Antitrust”. Infatti l'art. 33 della
L. n. 287/1990 deve essere interpretato nel senso di ritenere sussistente la competenza del
Tribunale indicato nella predetta disposizione normativa solamente nell'ipotesi in cui l'azione di nullità sia proposta in via principale. Nel caso di specie i sig.ri Parte_1
e introducono nel giudizio il tema della nullità dell'intesa di CP_1 Controparte_2 cui all'art. 2 della L. n. 287/1990 come eccezione riconvenzionale, diretta a sostenere la tesi della nullità derivata dei negozi fideiussorii. La trattazione delle questioni sollevate spetta, pertanto, al Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Ciò detto, ha allegato che il debito della Controparte_3 Controparte_7
origina dall'intervenuta stipulazione di un contratto di conto corrente e da un
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contratto di anticipazione su fatture commerciali regolato in conto corrente.
Tenuto conto del rapporto di dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale e del fatto che i fideiussori che hanno stipulato una “fideiussione omnibus” o una fideiussione per obbligazioni future non hanno alcuna conoscenza diretta delle specifiche prestazioni eseguite dalle parti nel rapporto principale, giacché le stesse sono conosciute solamente dagli obbligati principali, la convenuta è onerata della prova dell'esistenza e dell'ammontare del debito garantito dagli attori.
In relazione all'ammontare del debito della Controparte_7 [...]
ha prodotto in giudizio esclusivamente due prospetti riepilogativi redatti Controparte_3
dalla società estranea al rapporto negoziale (cfr. docc. nn. 8 e 9 del Controparte_11
fascicolo monitorio). Tali documenti sono inidonei a provare l'esistenza di qualsivoglia credito. La convenuta neppure ha allegato i crediti anticipati alla Controparte_7
che non sono stati corrisposti all'istituto di credito dal debitore ceduto né ha
[...]
prodotto in giudizio alcun estratto conto.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, poiché non vi è alcuna prova dell'esistenza del credito allegato in giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. 1, sent. n.
23313 del 27.9.2018 secondo cui “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni”).
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le ulteriori questioni prospettate dalle parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in euro 406,50 per spese esenti, in euro 8.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 18/03/2025
Il giudice
Daniele Moro