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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 10225/2019 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Castagnaro del Foro di C.F._2
Castrovillari (CS), in virtù di procura in atti,
Contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3 C.F._3
Riccardo Rodelli del Foro di Lecce, in virtù di procura in atti
Oggetto: Scioglimento Comunione ereditaria e assegnazione bene immobile
Svolgimento del Processo
In conformità agli artt. 132 e 118 disp. att. cod. proc. civ., la presente sentenza è redatta mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto effettivamente rilevanti per la decisione e con rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2019, , Parte_1 Parte_2 hanno convenuto dinanzi all'intestato Tribunale la sorella e, premettendo Parte_3 che si era costituita la comunione ereditaria sull'appartamento in Lecce alla Via Nicola Cataldi n. 13, identificato al NCEU Comune di Lecce Partita 1352 foglio 259 particella sub 3, categoria A/3, classe
2, nonché su tutti gli arredi esistenti all'interno dell'abitazione medesima, di proprietà della loro genitrice deceduta in Trieste il 26.9.1997, hanno chiesto, stante l'inutile esperimento Persona_1 del tentativo obbligatorio di mediazione presso Organismo a ciò autorizzato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, come da certificazione in atti, la relativa vendita e la condanna della convenuta ex art. 96 ultimo comma cod. proc. civ., nonché alle spese e competenze di giudizio con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. al difensore dichiaratosi antistatario.
Gli attori esponevano che a seguito del decesso della comune genitrice, con atto Parte_1
di citazione del 20.12.2005 aveva convenuto in giudizio Rg 292/2006 il fratello presso il CP_1
Tribunale di Lecce chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, l'assegnazione in proprio favore dell'immobile e, stante la sua indivisibilità, il versamento di danaro agli altri coeredi comunisti della parte pro quota rispettivamente di competenza.
Instaurato il contraddittorio e con separate comparse si erano costituiti i convenuti aderendo alla domanda attrice, avevano richiesto in riconvenzionale l'assegnazione dell'immobile con conguaglio pro quota in danaro. Tuttavia il procedimento civile veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso del fratello il 30.6.2010. CP_1
Con riguardo, alla presente controversia, instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita la convenuta rappresentata e difesa dall'Avv. Errori del Foro di Lecce, la quale Parte_3 ha aderito alla domanda attrice per la divisione ereditaria e l'assegnazione dell'immobile al fratello
, attore, nonché alla valutazione dell'immobile da parte del CTU, con la Parte_2 compensazione delle spese di lite e di CTU, deducendo in particolare che la richiesta in via stragiudiziale avrebbe evitato l'instaurarsi del giudizio civile e le relative spese.
La causa, acquisiti i documenti in atti, assegnati i termini ex art. 183 cod. proc. civ. è stata istruita con
CTU affidata al geom. per relazione estimativa dell'immobile in questione e degli Persona_2 arredi ivi esistenti, riservata per la decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ., per comparse e repliche, rimessa sul ruolo a seguito dell'istanza del nuovo difensore della parte convenuta avendo la stessa formulato la volontà di voler continuare ad abitare presso l'immobile e versare la somma di €
56.000,00, a favore dei coeredi comunisti.
Assegnata all'odierno decidente con decreto del 10.9.2024, rimessa nuovamente sul ruolo, per istanza del nuovo difensore della convenuta, trasmessa telematicamente il 23.12.2024, disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 17.2.2025, fatte precisare le conclusioni conformi agli atti introduttivi del giudizio, è stata riservata definitivamente per la decisione, senza assegnazione dei termini.
Motivi della Decisione
La domanda attrice è fondata e merita parziale accoglimento. La comunione ereditaria determina la contitolarità del diritto di proprietà per la quale gli attori hanno invocato lo scioglimento e, stante la indivisibilità dell'appartamento in questione la relativa assegnazione previo pagamento delle quote di spettanza, secondo la valutazione estimativa del CTU.
La CTU affidata al Geometra e depositata il 7.7.2023 ha dato atto dell'indivisibilità Persona_2 dell'immobile per cui è causa e dello stato di pessima conservazione per effetto della mancanza di impianti e del totale deterioramento di quelli esistenti, della insalubrità di tutti gli ambienti determinata dalla consistente vistosissima presenza di umidità proveniente dai lastrici solari, per effetto dell'acqua piovana, dei distacchi di intonaco, con una valutazione estimativa congruamente motivata di € 54,000,00, mentre, per il mobilio, un valore economico pari a zero per le ragioni appena evidenziate, come da relative foto allegate.
La relazione del CTU depositata in data 07.7.2023 non è stata oggetto di osservazioni critiche da parte di nessuno dei contendenti e, stante il supporto tecnico alla presente controversia, pienamente condivisibile.
A seguito della relazione di stima effettuata dal CTU, la convenuta ha ritirato Parte_3 presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale di Lecce in data 16/10/2023 e, successivamente incassato, in data 18.10.2023, l'assegno postale n. 7241421833-09 di Euro 18.000,00 rilasciato da all'udienza del 09/10/2023, a titolo quota spettante, avendo Parte_2
provveduto questi al pagamento delle relative quote anche agli altri eredi comunisti.
Pertanto, di fatto, la convenuta non ha dato alcun seguito alla richiesta di acquistare l'immobile non garantendo il versamento di alcuna somma a favore dei coeredi comunisti, tantomeno della somma di € 56,000,00, pur essendo personalmente comparsa all'udienza del 17.2.2025, a seguito dell'istanza di rimessione sul ruolo per la valutazione in contraddittorio della relativa proposta, limitandosi apoditticamente a manifestare la volontà di rimanere presso l'immobile e dopo aver incassato l'assegno di € 18.000,00 consegnato dal fratello . Parte_2
Di conseguenza, va dichiarato e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente assegnazione dell'immobile per cui è causa all'attore e l'ordine Parte_2
alla Conservatoria Immobiliare per la relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità.
In relazione al parziale accoglimento della domanda attrice, le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo, in considerazione dell'attività difensiva svolta, al valore della controversia ed ai valori minimi dello scaglione di riferimento della tariffa professionale forense, essendo stata la causa istruita essenzialmente su base documentale e con l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario Avv. Giovanni Castagnaro del Foro di Castrovillari.
Parte attrice ha chiesto inoltre la condanna della convenuta ex art. 96 ultimo comma cod. proc. civ..
Con riguardo alle spese del presente giudizio, parte attrice ha allegato nota specifica e chiesto la condanna della convenuta ex art. 96 ultimo comma cod. proc. civ., il pagamento della somma di €
5.000,00, o secondo giustizia, oltre alla CTU come da decreto di liquidazione del 24.10.2023.
Tuttavia, per la condanna ex art. 96 ultimo comma cod. proc. civ., la giurisprudenza richiede la prova della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, la mala fede (consapevolezza di aver agito in modo sleale) o la colpa grave (mancanza di diligenza nell'avvedersi di aver agito nonostante la manifesta infondatezza delle proprie azioni), che emergano in maniera evidente (Cassazione civile sez. lav. 27.11.2007), il nesso causale tra “l'illecita condotta processuale” e il danno stesso, o ulteriori elementi quali il dolo, la colpa, le modalità attraverso le quali si sarebbe realizzata la condotta di abuso del processo, la gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, anche in relazione alle ripercussioni negative che tale condotta ha prodotto sulla parte attrice.
Di conseguenza, la richiesta di condanna della convenuta ex art. 96 cod. proc. civ. non appare meritevole di accoglimento.
La CTU è compiuta nell'interesse generale di giustizia e, nel caso specifico, le relative spese vanno poste a carico di tutte le parti contendenti, in parti eguali, come da decreto di liquidazione del
24.10.2023 (Cassazione Civile Ordinanza n. 16074/2023).
PQM
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa promossa con atto di citazione da
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, notificato in data 21 ottobre 2019 nei confronti di C.F._2 Parte_3
così provvede:
[...]
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attrice,
2) Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria,
3) Per lo effetto, assegna il bene immobile sito in Lecce alla Via Nicola Cataldi n. 13, identificato al NCEU Comune di Lecce Partita 1352 foglio 259 particella sub 3, categoria A/3, classe 2, nonché tutti gli arredi esistenti all'interno dell'abitazione medesima, all'attore
, nato a [...] il [...], Parte_2 4) Ordina alla Conservatoria dei PP.RR.II. di Lecce la trascrizione della piena proprietà del suddetto bene immobile con voltura dello stesso in testa all'istante assegnatario Parte_2
, con esonero del funzionario conservatore da ogni responsabilità,
[...]
5) Condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze del Parte_3 presente giudizio che liquida in complessivi € 6.263,00 di cui € 568,54 per spese borsuali esenti documentate, € 5.694,46 per compensi professionali, oltre IVA 22% e CAP 4% come per legge, da liquidare a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.,
6) Rigetta la richiesta di parte attrice ex art. 96 ultimo comma cod. proc. civ.,
7) Spese della CTU a carico di tutte le parti in parti eguali, come da decreto di liquidazione del
24.10.2023.
Lecce, 18 marzo 2025 Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Giovanna Sara Martina)