Articolo 8 della Legge 7 luglio 1901, n. 283
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 luglio 1901
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Versione
9 maggio 1985
Art. 8.

Coloro che all'attuazione della presente legge abbiano per cinque anni esercitato il patrocinio presso le preture, potranno ottenere l'abilitazione a proseguire detto patrocinio, anche se sforniti dei titoli indicati nei due articoli precedenti, purche' provino la loro condotta incensurata.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo , del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 , nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 , in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all' art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901 ".
Entrata in vigore il 9 maggio 1985