Art. 8.
Coloro che all'attuazione della presente legge abbiano per cinque anni esercitato il patrocinio presso le preture, potranno ottenere l'abilitazione a proseguire detto patrocinio, anche se sforniti dei titoli indicati nei due articoli precedenti, purche' provino la loro condotta incensurata.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo , del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 , nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 , in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all' art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901 ".
Coloro che all'attuazione della presente legge abbiano per cinque anni esercitato il patrocinio presso le preture, potranno ottenere l'abilitazione a proseguire detto patrocinio, anche se sforniti dei titoli indicati nei due articoli precedenti, purche' provino la loro condotta incensurata.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo , del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 , nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 , in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all' art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901 ".