Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1654 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
, C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Caltanissetta, via Leonida Bissolati n.127, presso lo studio dell'Avv. Maria Giambra, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di citazione
- Opponente
E
unipersonale, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, in persona del Controparte_1
rappresentante, " , con sede in Milano, via Dante n. 4, numero di Controparte_2
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale
, e per essa la mandataria con rappresentanza rappresentata e P.IVA_1 Controparte_3
difesa dall'Avv. Giada Isidori, giusta procura in atti
- Opposta
E
ed ivi residente in c/da Perciata snc
- Terzo chiamato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 260/2021, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 20.08.21,
con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in solido con , della somma Controparte_4
di € 22.190,32, oltre interessi e spese, in favore della Pertanto, Controparte_5
preliminarmente, chiedeva autorizzarsi la chiamata del terzo e, nel merito, Controparte_4
rilevava l'infondatezza dell'avversa pretesa sulla scorta delle seguenti motivazioni:
INEFFICACIA DELLA CESSIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DELLA OPPONENTE.
ILLEGITTIMITA' DELLA PRETESA, IN RELAZIONE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
AZIONATO. Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'On. Tribunale adito
adversis reiectis;
accogliere per la forma la presente opposizione;
indi, previa ogni opportuna verifica e
declaratoria, ed in accoglimento delle eccezioni tutte formulate, in via preliminare, autorizzare la chiamata in
causa del sig. , C.F.: nato a [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._2
c.da Perciata snc,; e, a tal fine, disporre il differimento della prima udienza e fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.,
altra udienza per consentire la chiamata in causa del detto terzo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis
c.p.c.; nel merito, a) in via principale, ritenere e dichiarare che il D.I. opposto è stato emesso in assenza dei
presupposti di cui all'art. 633 e ss c.p.c., stante l'inefficacia della cessione del credito nei confronti della
opponente e comunque l'infondatezza della pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum debeatur;
in
conseguenza revocare, annullare o con qualsivoglia altra statuizione dichiarare inefficace e/o nullo ed illegittimo
il decreto ingiuntivo opposto n. 260/2021 del 20.8.2021,emesso dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento
n. 165/2021R.G.; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza del credito
azionato dalla creditrice opposta, dichiarare che il sig. è tenuto, in forza degli accordi di Controparte_4
separazione giudiziale omologati dal Tribunale di Caltanissetta il 7.5.2009 nel proc. civile n.261/2009 R.G., a
tenere indenne la opponente da qualsivoglia onere e/o obbligo nascenti dalla causale per cui è giudizio, per la
parte eccedente il 30%; e, perciò, condannarlo al pagamento in favore della opposta dell'importo eccedente il
30% della somma totale che dovesse risultare dovuta alla medesima creditrice opposta;
o, comunque, a restituire e/o rifondere alla sig.ra le somme che dalla stessa saranno eventualmente versate alla Parte_1
creditrice opposta per la parte eccedente il 30% dell'ammontare totale dovuto, con gli interessi e gli accessori
dovuti per legge;
con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.”
Con comparsa depositata il 16.03.2022, si costituiva la che nel contestare Controparte_5
integralmente il contenuto dell'opposizione chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
“In via pregiudiziale: Concedere un rinvio della prima udienza del presente giudizio, al fine di consentire
l'espletamento della procedura di mediazione da parte della società opposta;
in via preliminare: dichiarare
provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non
è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
in via principale e nel merito: -
Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non imperniata su prova scritta
o di pronta soluzione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 260/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Caltanissetta;
in via subordinata e nel merito: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca
del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente
procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte della sig.ra (C.F. Parte_1
e del sig. (C.F. - terzo chiamato in causa da C.F._1 Controparte_4 C.F._2
controparte - in solido o disgiuntamente od in proporzione alle rispettive responsabilità - o solo l'uno o solo l'altro
- o chi tra di loro tenutovi per legge, della complessiva somma di € 22.190,32, di cui € 17.895,91 a titolo di sorte
capitale (comprensiva di interessi corrispettivi) ed € 4.294,41 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di
risoluzione al 16.12.2016, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e, comunque, entro
e non oltre il tasso “pro tempore” vigente ai sensi del D. Lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale dalla cessione
fino al saldo effettivo;
- Per l'effetto, condannare l'opponente sig.ra ed sig. Parte_1 CP_4
- terzo chiamato in causa da controparte -, al pagamento, in solido o disgiuntamente od in proporzione
[...]
alle rispettive responsabilità - o solo l'uno o solo l'altro - o chi tra di loro tenutovi per legge, della complessiva
somma di € 22.190,32, di cui € 17.895,91 a titolo di sorte capitale (comprensiva di interessi corrispettivi) ed €
4.294,41 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 16.12.2016, oltre interessi moratori
maturandi al tasso convenzionale di mora e, comunque, entro e non oltre il tasso “pro tempore” vigente ai sensi
del D. Lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale dalla cessione fino al saldo effettivo, nonché delle spese del
procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 540,00 per onorari di avvocato ed € 145,50 per spese, oltre
rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
ovvero, in via meramente
subordinata e salvo gravame, condannare parte opponente e/o il terzo chiamato in causa da controparte, in solido
o disgiuntamente od in proporzione alle rispettive responsabilità - o solo l'uno o solo l'altro - o chi tra di loro tenutovi per legge al pagamento, in favore dell'opposta, per le causali in atti, di quella diversa somma che dovesse
risultare dovuta in corso di causa;
- Condannare l'opponente e/o il terzo chiamato in causa da controparte in
solido o disgiuntamente od in proporzione alle rispettive responsabilità - o solo l'uno o solo l'altro - o chi tra di
loro tenutovi per legge alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e
del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
”
All'udienza del 24.03.22, veniva autorizzata la chiamata del terzo . Controparte_4
In corso di causa veniva disposto ed espletato negativamente il procedimento di mediazione obbligatoria.
Con ordinanza del 13.09.23 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dalla opposta.
Con le memorie e art. 183, c.6, n. 1 parte opponente solleva il difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta contestandone la titolarità del credito.
Nelle more del giudizio, con contratto dell'08/03/2022, acquistava pro-soluto da Controparte_1
un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco, tra i quali, asseritamente, Controparte_5
quello di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e, pertanto, viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti,
che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di , che non si è Controparte_4
costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di chiamata in causa. Nel merito, l'opposizione è fondata, non avendo parte opposta dimostrato la propria legittimazione attiva
ex latere creditoris.
L'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, ivi compresa la sua legittimazione creditoria.
A tal proposito occorre precisare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, conseguentemente,
l'attore dovrà allegarla e provarla, a meno che il convenuto non la riconosca o svolga difese incompatibili con la negazione (Cass. SS.UU 2951/2016).
Secondo la giurisprudenza, infatti: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del
creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. 24798/2020), e ciò a prescindere dalla differente questione della comunicazione o notificazione di tale cessione.
Ed ancora: “chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova
documentale della propria legittimazione che documenti l'effettività della avvenuta cessione” (Cass.
n. 2780/19; Cass. n. 4116/16).
In punto di fatto, risulta che il credito preteso dalla è sorto in virtù del contratto di Controparte_1
finanziamento n. 12540261 sottoscritto in data 27.03.07 dalla e dal con la Parte_1 CP_4 [...]
e, dunque, con un soggetto giuridico diverso e distinto dalla stessa opposta, che assume di Pt_2
essere legittimata al recupero del quantum preteso in forza dei contratti di cessione indicati in seno al ricorso per decreto ingiuntivo.
In ipotesi di plurime cessioni del credito, come nel caso che ci occupa, il soggetto che si assume titolare della pretesa creditoria è tenuto a dimostrare la propria legittimazione documentando la serie di cessioni succedutesi nel tempo fino a quella in cui si è reso cessionario del credito vantato. Occorre, quindi, che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali siano i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (Cass. n.24798/20; Cass. 10518/2016).
Nell'ipotesi di contestazione è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione indicando dettagliatamente i rapporti ceduti e la loro specifica enumerazione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di dimostrare la sua legittimazione, quindi dell'effettività della cessione proprio del credito azionato in via monitoria.
Alla luce della documentazione versata in atti, la domanda della opposta deve ritenersi insufficientemente giustificata considerato che le molteplici cessioni intervenute non consentono di verificare con ragionevole certezza la legittimazione attiva dell'odierno cessionario.
Decisiva la omessa dimostrazione della esistenza della prima cessione del credito e cioè di quella da alla IO SP, in relazione alla quale, la opposta non ha prodotto alcun contratto di Parte_2
cessione;
Inoltre, l'esame produzione in atti non consente di ritenere dimostrato che il contratto di finanziamento n. 12540261, concluso con la sia proprio quelle identificato con la Parte_2
sofferenza n. 032424289.
In ogni caso, anche qualora fosse stato prodotto il contratto relativo alla prima cessione, con l'esatta individuazione del credito azionato in via monitoria, la documentazione versata dalla opposta non sarebbe stata comunque idonea a dimostrare la titolarità in capo alla Controparte_6
L'opposta, infatti, ha prodotto copia dei contratti succedutisi successivamente alla prima cessione, in particolare, quello relativo alla cessione da IO SP a Banca IF S.p.A. (all. 5), quello tra quest'ultima e la (all. 7) nonché quello relativo alla cessione intervenuta in corso di Controparte_5
causa tra e la Controparte_5 Controparte_7
Tuttavia, dall'esame di tali atti di cessione non si rileva l'inclusione del credito azionato in via monitoria nel portafoglio delle società cessionarie anzidette:
-l'estratto di cessione tra IO SP a Banca IF S.p.A (doc. 5 fasc. monitorio) ha ad oggetto crediti pecuniari individuabili in blocco e non contiene alcun elenco dei crediti ceduti;
-l'estratto di cessione da Banca IF S.p.A. ad (doc. 7 fasc. monitorio) fa riferimento Controparte_5
all' elenco dei crediti in allegato, ma l'All.1, di pag. 23, rimanda a documentazione informatica non presente in atti;
-la cessione dei crediti intervenuta tra e (doc.2 fasc. Controparte_5 Controparte_1 Controparte_1
non contiene alcun elemento atto ad identificare i crediti effettivamente oggetto di cessione. La copia fotostatica di cui a pag. 46, contenente i codici identificativi ed il nome di , non Controparte_4
può assumere alcun rilievo probatorio. Si tratta, infatti, di un documento privo di sottoscrizione,
certificazione, numerazione o elemento che ne attesti il collegamento formale con il contratto di cessione di che trattasi, con conseguente impossibilità di risalire alla sua effettiva provenienza ed alla coincidenza del medesimo con quello effettivamente allegato al negozio traslativo oggetto di causa. Analoghe
considerazioni devono svolgersi in ordine alla copia indicata quale “Estratto di posizione ceduta”, di cui all' all. 6 della comparsa di costituzione e risposta.
La opposta, sempre a sostegno delle proprie domande, ha prodotto copia gli Avvisi ed Estratti di cessione sulla Gazzetta Ufficiale relativi a tutti i contratti dedotti.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale costituisce adempimento estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 T.u.b svolge la funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni della operazione economica (art. 58
comma 4 T.u.b.). Come osservato in proposito: “la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in
cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cass. n. 5617/20). Dall'avviso in
Gazzetta Ufficiale, non è possibile evincere con certezza la conclusione e il contenuto della convenzione tra le parti.
L'adozione di modalità pubblicitarie unitarie e standardizzate, infatti, comporta generalmente una individuazione dei crediti mediante criteri ampi ed elastici, anche per le esigenze di riservatezza connesse a tali forme di pubblicità, che non consentono di accertare l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti.
Appare con ogni evidenza, allora, come l'avviso in Gazzetta Ufficiale non possa fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti. Sul punto, come si è detto, è stata evidenziata l'inattitudine dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare la attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione
costituisce presupposto di efficacia della cessione 'in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei
debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole
controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie
traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è
perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta
anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” ( Cass. civ. 29/09/2020, n.20495; Cass.
civ. 28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954).
Alla luce delle superiori considerazione, appare impossibile ricondurre la titolarità del credito azionato alla opposta società e, pertanto, deve emettersi una declaratoria di carenza di legittimazione attiva della stessa e la conseguente nullità del titolo impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così
provvede: -revoca il Decreto Ingiuntivo n. 260/21, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 20.08.2021;
-condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore di , che liquida in complessivi € 2.698,00, di cui € 158,00 Parte_1
per spese ed € 2.540,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Caltanissetta il 17 Aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì