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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 15.10.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1943/2024 promossa da:
(C.F. ) (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. CALO' MONICA e dell'Avv. LEMMI BARBARA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. LAMBERTUCCI ALESSANDRO CP_1 C.F._3 (CF ) C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 937/2024 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/07/2024
CONCLUSIONI
In data 15.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza come emessa dal Tribunale di Pisa Giudice Dott.ssa Migliorino, n. 937/2024 pubblicata il 18.7.2022 e notificata il 4.9.2024 impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza resa inter partes n. 937/2024 pubblicata il 18.7.2022 e notificata il 4.9.2024 con la quale il Tribunale di Pisa, giudice dottoressa Alessandra Migliorino,
pagina 1 di 12 definitivamente pronunciando sulle domande degli odierni appellanti, in primo grado ricorrenti in opposizione al decreto ingiuntivo n. 898/2022 del 17.6.2022 RGn. 1634/2022 provvisoriamente esecutivo richiesto ed emesso ex art. 633 e 669 cpc, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia il Tribunale di Pisa … per i motivi in atti revocare il decreto ingiuntivo opposto n.898/2022 del 17/6/2022 RGn 1634/2022 Rep. n.1280/2022 del 17/6/22 perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con ogni conseguente pronuncia in accoglimento dell'eccepita nullità della clausola/inciso sugli oneri accessori di cui al contratto di locazione del 1.2.2020 registrato a San Miniato al n. 965 serie 3T il 26.2.2020 di fatto ad un canone inferiore a quello corrisposto. Con vittoria di compensi e spese, oltre 15 % spese generali ed accessori di legge come dovuti” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata sig.ra dinanzi il Tribunale di Pisa per tutti i motivi CP_1 meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: nel merito rigettare l'appello proposto dai signori e in ogni sua parte con Parte_1 Parte_2 condanna degli appellanti alle spese processuali;
Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze difensive del presente giudizio oltre accessori di legge e conferma di quelle di primo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2024, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, e convenivano in giudizio, innanzi Parte_1 Parte_2 questa Corte di Appello, , proponendo gravame avverso la sentenza n. 937/2024, CP_1 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/07/2024, che aveva rigettato l'opposizione dagli stessi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 898/2022 del 17.6.2022, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva adito il Tribunale di Pisa, CP_1 esponendo:
-) di essere proprietaria di un immobile ad uso abitativo ubicato in Santa Croce sull'Arno, via
Caravaggio n. 2;
-) che, con contratto dell'1.2.2020, registrato a San Miniato il 26.2.2020 (al n. 965 serie 3T), ella aveva concesso in locazione il suddetto immobile a e , al canone Parte_1 Parte_2 annuo di € 5.400,00, da corrispondersi in dodici rate anticipate di € 450,00 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre oneri accessori stabiliti in € 200,00 mensili;
-) che i conduttori si erano resi morosi nel pagamento dei canoni relativi alle mensilità di maggio ed ottobre 2020 (per complessivi € 1.300,00), oltre ad un residuo di € 150,00 sui canoni di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 (per complessivi € 600,00), per un totale di € 1.900,00,
pagina 2 di 12 oltre interessi legali;
-) che, in data 1.3.2021, il Tribunale di Pisa aveva convalidato lo sfratto per morosità, liquidando le spese della procedura in € 1.026,89 (di cui € 126,96 per spese ed € 900,00 per compensi), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, il tutto pari ad € 1.440,17; che, contestualmente, era stato emesso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.
305/2021; che i conduttori avevano rilasciato l'immobile solo in data 19.4.2021; che, nelle more del rilascio, non era stato possibile provvedere alla notifica del decreto ingiuntivo nei termini di cui all'art. 644 c.p.c., sicché lo stesso era divenuto inefficace;
che, pertanto, essa era creditrice della complessiva somma di € 6.590,17 (di cui € 1.900,00 CP_1 per i canoni di locazione scaduti e non pagati alla data di intimazione dello sfratto, € 3.250,00 per i canoni scaduti dopo l'intimazione dello sfratto, € 1.440,17 per spese liquidate nella procedura di sfratto), per la quale chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, con clausola di provvisoria esecutorietà.
1.2. – Avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 989/2022 del 17.6.2022, proponevano opposizione e eccependo la nullità dell'art. 6 del Parte_1 Parte_2 contratto di locazione nella parte in cui fissava in misura forfettaria l'ammontare degli oneri accessori, in quanto elusiva del divieto di richiedere, nelle locazioni abitative, un canone superiore a quello risultante dal contratto registrato.
Rilevavano che quanto ricevuto indebitamente dalla locatrice doveva essere compensato con il credito dalla stessa vantato per i canoni non corrisposti, oltre alle spese legali maturate nel procedimento di sfratto.
Concludevano, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto “con ogni conseguente pronuncia in accoglimento dell'eccepita nullità” della suddetta clausola.
1.3. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando integralmente CP_1
l'opposizione.
Nello specifico, l'opposta rilevava: i) la clausola in questione era giustificata dalla fornitura effettiva di servizi condominiali, come dimostrato dai bilanci consuntivi, di talché la stessa doveva essere considerata legittima, anche perché la giurisprudenza considerava nulla solo la clausola priva di sinallagmaticità, cioè senza corrispettivo reale;
ii) gli opponenti, in ogni caso, era decaduti dalla facoltà di sollevare tale eccezione, non avendola formulata nel procedimento sfratto, in cui non avevano contestato l'esistenza della morosità e si erano limitati a chiedere la concessione di un termine di grazia;
iii) gli opponenti avevano erroneamente indicato di aver pagato tre mensilità nel 2020, mentre ne avevano pagate solo due;
pagina 3 di 12 In via subordinata, in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità, chiedeva il pagamento anche degli oneri accessori e dei canoni relativi alle mensilità di marzo 2020 e di aprile 2021
(quest'ultima limitatamente a 19 giorni), non inclusi nel ricorso per decreto ingiuntivo, il tutto per complessivi € 6.832,65, oltre rivalutazione ed interessi moratori.
1.4. – Con ordinanza del 28.6.2023, il tribunale rilevava “in via officiosa il giudicato relativo alla spettanza delle somme liquidate in sede di convalida di sfratto, inopposta, e richieste in via monitoria e sottoposte, tra le altre, a questo giudice” ed assegnava alle parti ex art. 101 c.p.c. termine di giorni 40 per controdedurre sulla questione.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, esauritasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
-) qualora, insieme all'intimazione di sfratto, il locatore formuli anche la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per i canoni non pagati, l'art.664 c.p.c. prevede che il giudice adito pronunci separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere e per le spese relative all'intimazione;
-) pertanto, la condanna al pagamento delle spese non viene disposta nell'ordinanza di convalida, che si pronuncia solo in ordine al loro quantum, e il titolo esecutivo azionabile per il recupero dei canoni e delle spese della procedura è rappresentato unicamente dal decreto ingiuntivo;
-) quindi, attesa l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 305/2021 emesso in data 1.03.2021 nella procedura di sfratto RG n. 4319/2020 (non notificato nei termini di legge), la CP_1 legittimamente si era munita di altro provvedimento monitorio, il che escludeva qualsiasi duplicazione dei titoli esecutivi;
-) nel merito, l'opposizione era infondata, dal momento che i relativi motivi dovevano essere fatti valere nel procedimento di convalida di sfratto;
-) difatti, nel caso in cui la convalida dello sfratto sia pronunciata insieme al decreto ingiuntivo
(come nella specie), la mancata opposizione determina la preclusione, per il conduttore, di contestare la debenza delle somme ingiunte;
-) anche qualora il decreto ingiuntivo fosse stato notificato nei termini, quindi, il conduttore non avrebbe potuto formulare eccezioni non sollevate nel procedimento di convalida dello sfratto, potendo in sede di opposizione fondare la propria pretesa soltanto su fatti estintivi ed impeditivi sopravvenuti all'emissione dell'ordinanza di convalida;
-) del resto, il conduttore, in sede di convalida, si era limitato a chiedere la concessione di un termine di grazia, così rinunciando a contestare l'ammontare del debito, con conseguente preclusione a far valere la nullità dell'art. 6 del contratto;
-) le spese seguivano la soccombenza. pagina 4 di 12 2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e , per i seguenti Parte_1 Parte_2 motivi:
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il cumulo tra le spese già liquidate nell'ordinanza di convalida dello sfratto dell'1.3.2021 (che costituiva titolo esecutivo autonomo e definitivo) e quelle richieste, nuovamente, nel decreto ingiuntivo n. 898/2022, con conseguente indebita duplicazione del titolo esecutivo.
Difatti, l'ordinanza di convalida dello sfratto aveva chiuso il relativo procedimento, pronunciandosi sulle spese di quella fase, senza nemmeno menzionare la possibilità di una separata e/o contestuale emissione del decreto ingiuntivo.
2) Con il secondo, censuravano la sentenza impugnata per aver ritenuto che la questione relativa alla validità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di locazione (concernente gli oneri accessori) fosse coperta da giudicato implicito, in quanto l'eccezione di nullità non era stata proposta nel procedimento di convalida di sfratto.
Al riguardo, sostenevano che il giudicato implicito può formarsi solo se vi è una ingiunzione contestuale che indichi chiaramente il quantum della morosità. Nel caso in esame, invece, il decreto ingiuntivo n. 305/2021 non era stato notificato e quindi, essendo inefficace, era da considerarsi tamquam non esset per gli intimati.
Inoltre, neppure nell'ordinanza di convalida dello sfratto era stato indicato l'importo relativo alla morosità, ma solo la sua persistenza. Di conseguenza, non si era formato alcun giudicato sull'ammontare del debito.
Gli odierni appellanti, dunque, non avevano avuto modo di difendersi sul quantum, né di eccepire fatti estintivi o modificativi, perché non era stato quantificato l'importo dovuto.
Il giudice di primo grado aveva così finito per confondere la risoluzione del contratto (coperta da giudicato) con la quantificazione del debito, che invece non era stata oggetto di accertamento.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – All'udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
pagina 5 di 12 Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Il primo motivo è infondato.
3.1.1. – Difatti, l'ordinanza di convalida dello sfratto non contiene alcuna condanna al pagamento delle spese processuali, bensì soltanto la loro liquidazione.
Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 664 c.p.c., secondo cui “nel caso previsto nell'art. 658
c.p.c., il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione”.
Invero, la previsione che, con il decreto ingiuntivo, il giudice provvederà anche sulle spese del procedimento di intimazione esclude, di per sé, che il titolo esecutivo possa essere costituito dall'ordinanza di convalida (atteso che, altrimenti, la disposizione in commento sarebbe superflua).
Pertanto, correttamente l'ordinanza di convalida di sfratto, emessa l'1.3.2021, reca solo la liquidazione delle spese legali e non anche la condanna al loro pagamento, costituendo la stessa titolo esecutivo unicamente per il rilascio.
Come è stato sostenuto da autorevole dottrina che ha fornito una lettura esegetica dell'art. 663
c.p.c., tale ordinanza, nelle intenzioni del legislatore, presenta la particolarità di essere apposta e di costituire capo unico con l'atto di citazione, così da non essere conservata agli atti dell'ufficio, ma immediatamente restituita all'intimante.
Tale circostanza è incompatibile con il provvedimento di condanna alle spese che caratterizza, invece, le sentenze, i decreti ingiuntivi ed i processi verbali di conciliazione, i cui originali il cancelliere deve riunire annualmente in volumi ai sensi dell'art. 35 disp. att. c.p.c.
E questo spiega perché l'art. 663 c.p.c. non contenga alcuna disposizione in ordine alle spese.
3.1.2. – Inoltre, non può essere condivisa la tesi di parte appellante secondo cui l'ordinanza di convalida dell'1.3.2021 escluderebbe la possibilità di emissione del decreto ingiuntivo, in quanto in essa non menzionato.
Difatti, se è vero che presupposto essenziale per la concessione del decreto ingiuntivo è la pronunzia dell'ordinanza di convalida, è altrettanto vero che i due provvedimenti sono autonomi e distinti (come riconoscono i medesimi appellanti) e ciò si riscontra anche in sede di impugnazione, dal momento che il primo è sottoposto al rimedio dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. mentre la seconda è, di regola, inoppugnabile (salvo l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.).
pagina 6 di 12 Ne consegue che alla mancata menzione, nell'ordinanza di convalida, del decreto ingiuntivo non può ricollegarsi alcun effetto preclusivo in ordine all'emissione di quest'ultimo.
Il mezzo, dunque, è caducato.
3.2. – Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo.
3.2.1. – La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'attribuire all'ordinanza di convalida, una volta preclusa l'opposizione ex art. 668 c.p.c., efficacia di cosa giudicata sostanziale;
la stessa efficacia di una sentenza di condanna al rilascio di immobile locato o di una sentenza costitutiva di risoluzione della locazione, nel caso di morosità.
L'ordinanza di convalida fa stato, quindi, sull'esistenza del contratto di locazione, sulle rispettive qualità di locatore e conduttore dell'intimante e dell'intimato, sul realizzarsi di una causa di cessazione o di risoluzione del rapporto (cfr. Cass. civ., n. 8013/2009; in senso conforme anche
Cass. civ., n. 19695/2008).
L'affermazione della suscettibilità dell'ordinanza di convalida di acquisire efficacia di cosa giudicata viene fondata: 1) sul fatto che l'unico rimedio avverso di essa è dato dall'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., esperibile, tuttavia, solo nel caso in cui l'intimato dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza del giudizio “per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore”; 2) sulla lettura a contrario dell'art. 669 c.p.c. che, nel caso in cui il locatore non avanzi domanda di pagamento, “lascia impregiudicata ogni questione sui canoni”, dovendo invece ritenersi “giudicata” ogni questione sulla risoluzione del rapporto.
3.2.2. – D'altra parte, il massimo organo nomofilattico ha anche precisato che “solo quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e la validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni contra legem del canone” (cfr. Cass. civ., n. 12994/2013).
Principio che è stato ribadito anche più recentemente: “l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, pagina 7 di 12 tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo” (cfr. Cass. civ., n. 17049/2017).
Pertanto, un giudicato anche sull'entità del canone dovuto è conseguibile soltanto in caso di contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni, a condizione che quest'ultima sia divenuta definitiva (Cass. 24 luglio 2007, n. 16319 Rv. 599445 - 01; Cass. 29 maggio 2012, n. 8565; in termini anche Cass. civ., n. 8116/2020; Cass. civ., n. 12994/2013 cit.).
Il che, pacificamente, non è avvenuto nel caso in esame, dal momento che il decreto ingiuntivo n.
305/2021 del 22.3.2021, emesso a seguito dell'ordinanza di convalida dell'1.3.2021, non è stato notificato ai conduttori, con conseguente inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato ex art. 647
c.p.c.
3.2.3. – È evidente, allora, come la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione di tali principi, non essendo condivisibile l'affermazione, in essa contenuta (pag. 5), secondo cui
“anche qualora il decreto ingiuntivo fosse stato notificato nei termini, quindi, il conduttore non avrebbe potuto formulare eccezioni non sollevate nel procedimento di convalida dello sfratto, potendo in sede di opposizione fondare la propria pretesa soltanto su fatti estintivi e impeditivi sopravvenuti all'emissione della ordinanza di convalida”.
In realtà, attraverso lo strumento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., il conduttore può contestare tutti i fatti estintivi ed impeditivi del credito azionato dal locatore (Cass. civ., n. 12994/2013), atteso che, a ragionare diversamente, non si ravviserebbe alcuna differenza con l'opposizione all'esecuzione o a precetto ex art. 615 c.p.c. (in cui il giudice è impossibilitato a “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione”; cfr. Cass. n. 27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000).
3.2.4. – Inoltre, non pertinente è il riferimento, da parte del primo giudice, al principio secondo cui “il conduttore che, in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto il c.d. “termine di grazia”, manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, sicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice consegue “ipso facto” l'emissione da parte di questi dell'ordinanza di convalida ex art.663 c.p.c., senza che possano assumere rilievo (in quanto irrituali e tardive) eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato dal locatore, sollevate dopo la predetta richiesta per sanare la morosità” (Cass. civ., sez. III, 24/03/2006, n. 6636; in senso conforme anche Cass. civ., n. 5540/2012).
pagina 8 di 12 Difatti, la preclusione, nel caso di richiesta del termine di grazia, a contestare l'ammontare del debito, vale unicamente per il procedimento di convalida, ma non impedisce certamente al conduttore di far valere le sue ragioni in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
In proposito, giova considerare che la concessione del termine di grazia equivale, proprio alla luce del menzionato arresto giurisprudenziale, alla non opposizione alla convalida, di talché sarebbe distonico, in assenza di qualsiasi previsione normativa, consentire al conduttore di proporre opposizione al decreto ingiuntivo nell'ipotesi di mancata opposizione (alla convalida) non accompagnata dalla richiesta di concessione del termine di grazia e non consentirlo, invece, in caso in cui tale richiesta venga effettuata.
Ciò tanto più se si considera che “la richiesta del termine di grazia, pur se vale ad impedire
l'emissione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, non comporta rinuncia ad una eventuale azione di ripetizione da parte del conduttore moroso di somme pagate in eccedenza all'equo canone” (cfr. Cass. civ., n. 14481/2000).
Pertanto, la richiesta di concessione del termine di grazia è funzionale unicamente ad impedire la convalida dello sfratto, il che lascia impregiudicata la possibilità di contestare, in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., il credito vantato dal locatore nonché di esercitare l'azione di ripetizione delle maggiori somme corrisposte.
Ne consegue che alcuna importanza, contrariamente a quanto affermato dall'appellata, può attribuirsi al fatto che, nell'ambito del procedimento di convalida, gli intimati non avessero eccepito la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di locazione.
Difatti, omettendo di notificare il decreto ingiuntivo reso all'esito del procedimento di convalida, la ha rinunciato a coltivare la sua domanda di pagamento, il che, ai sensi dell'art. 669 c.p.c., CP_1 lasciava “impregiudicata” ogni questione relativa ai canoni.
Sul punto, la sentenza impugnata necessita, dunque, di essere riformata, il che impone l'esame dell'eccezione di nullità dell'art. 6 del contratto di locazione.
3.3. – Ebbene, non vi è dubbio che tale disposizione pattizia, nel fissare in misura predeterminata
(€ 200,00 mensili) l'ammontare degli oneri accessori, sia da considerarsi invalida.
Si applica, infatti, il seguente principio: “è nulla, a norma dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n.
392, la clausola contrattuale che obbliga il conduttore al pagamento degli oneri accessori anticipatamente determinati in modo forfettario, perché viola il principio della specificità di essi, stabilito dall'art. 9 della stessa legge, e consente al locatore di procurarsi vantaggi che non gli spettano” (cfr. Cass. civ., n. 3431/2002; in senso conforme anche Cass. civ., n. 15630/2005).
In proposito, non pertinente si presenta il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa della nella comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure (Cass. civ., n. CP_1
pagina 9 di 12 9533/2018), in quanto concernente tutt'altra materia (equa riparazione per irragionevole durata del processo).
Pertanto, il credito azionato in via monitoria dalla locatrice (nella misura di € 650,00 mensili) deve essere defalcato della cifra relativa a tali oneri accessori (pari ad € 200,00 mensili), pervenendosi così ad € 3.150,00 (€ 450,00 moltiplicato per sette mensilità, di cui due, relative a maggio ed ottobre 2020, poste a base dell'intimazione di sfratto e le restanti cinque maturate successivamente).
Non può, poi, riconoscersi l'importo residuo di € 150,00 sulle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 (per complessivi € 600,00), trattandosi di quota eccedente quella legittimamente imputabile al canone di locazione (€ 450,00).
Inoltre, gli appellanti hanno diritto alla restituzione della somma di € 400,00 – indebitamente corrisposta (per le mensilità di febbraio ed aprile 2020) a titolo di oneri accessori – essendovi prova del relativo pagamento (cfr. doc. 7,8 ), mentre per quella relativa a marzo 2020 la CP_1 domanda di ripetizione non può essere accolta, avendo la locatrice negato che tali oneri siano stati pagati e non avendo gli appellanti offerto alcuna prova in merito.
Il credito, quindi, della , per canoni non pagati, corrisponde ad € [3.150-400=) 2.750,00, a CP_1 cui aggiungere quello per le spese legali relative al procedimento di intimazione (€ 1.440,17), il tutto per complessivi € [2.750,00+1.440,17=) 4.190,17.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., si impone la revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento della minor somma di € 4.190,17, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Per completezza, si rileva che l'appellata non ha riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda avanzata in via subordinata nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado e dichiarata assorbita nella sentenza impugnata, di talché il suo esame è precluso in questa sede.
4 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993). pagina 10 di 12 4.1. – Nella specie, in virtù della reciproca soccombenza, si rivengono i presupposti per compensare per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio che, per i restanti 2/3, devono essere poste a carico di parte appellante, in quanto la domanda proposta dalla è stata solo in parte CP_1 ridimensionata.
4.2. – Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 1.101-5.200):
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 425,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 425,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 851,00
Fase decisionale (valore minimo): € 426,00
Compenso tabellare: € 2.127,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 536,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 536,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 496,00
Fase decisionale (valore minimo): € 426,00
Compenso tabellare: € 1.994,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
L'applicazione dei valori minimi si giustifica in ragione della ridotta attività difensiva espletata nelle corrispondenti fasi.
4.3. – Le spese della procedura monitoria vanno, infine, considerate irripetibili, stante la revoca del decreto ingiuntivo che dimostra un uso distorto del rito speciale ad opera della parte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e da avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 937/2024 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/07/2024, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 989/2022 del 17.6.2022;
- condanna e al pagamento, in solido, della minor somma di € Parte_1 Parte_2
4.190,17, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
pagina 11 di 12 2) compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio, ponendo i rimanenti 2/3 a carico solidale degli appellanti che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado in € 2.127,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 1.994,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 15.10.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1943/2024 promossa da:
(C.F. ) (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. CALO' MONICA e dell'Avv. LEMMI BARBARA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. LAMBERTUCCI ALESSANDRO CP_1 C.F._3 (CF ) C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 937/2024 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/07/2024
CONCLUSIONI
In data 15.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza come emessa dal Tribunale di Pisa Giudice Dott.ssa Migliorino, n. 937/2024 pubblicata il 18.7.2022 e notificata il 4.9.2024 impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza resa inter partes n. 937/2024 pubblicata il 18.7.2022 e notificata il 4.9.2024 con la quale il Tribunale di Pisa, giudice dottoressa Alessandra Migliorino,
pagina 1 di 12 definitivamente pronunciando sulle domande degli odierni appellanti, in primo grado ricorrenti in opposizione al decreto ingiuntivo n. 898/2022 del 17.6.2022 RGn. 1634/2022 provvisoriamente esecutivo richiesto ed emesso ex art. 633 e 669 cpc, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia il Tribunale di Pisa … per i motivi in atti revocare il decreto ingiuntivo opposto n.898/2022 del 17/6/2022 RGn 1634/2022 Rep. n.1280/2022 del 17/6/22 perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con ogni conseguente pronuncia in accoglimento dell'eccepita nullità della clausola/inciso sugli oneri accessori di cui al contratto di locazione del 1.2.2020 registrato a San Miniato al n. 965 serie 3T il 26.2.2020 di fatto ad un canone inferiore a quello corrisposto. Con vittoria di compensi e spese, oltre 15 % spese generali ed accessori di legge come dovuti” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata sig.ra dinanzi il Tribunale di Pisa per tutti i motivi CP_1 meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: nel merito rigettare l'appello proposto dai signori e in ogni sua parte con Parte_1 Parte_2 condanna degli appellanti alle spese processuali;
Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze difensive del presente giudizio oltre accessori di legge e conferma di quelle di primo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2024, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, e convenivano in giudizio, innanzi Parte_1 Parte_2 questa Corte di Appello, , proponendo gravame avverso la sentenza n. 937/2024, CP_1 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/07/2024, che aveva rigettato l'opposizione dagli stessi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 898/2022 del 17.6.2022, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva adito il Tribunale di Pisa, CP_1 esponendo:
-) di essere proprietaria di un immobile ad uso abitativo ubicato in Santa Croce sull'Arno, via
Caravaggio n. 2;
-) che, con contratto dell'1.2.2020, registrato a San Miniato il 26.2.2020 (al n. 965 serie 3T), ella aveva concesso in locazione il suddetto immobile a e , al canone Parte_1 Parte_2 annuo di € 5.400,00, da corrispondersi in dodici rate anticipate di € 450,00 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre oneri accessori stabiliti in € 200,00 mensili;
-) che i conduttori si erano resi morosi nel pagamento dei canoni relativi alle mensilità di maggio ed ottobre 2020 (per complessivi € 1.300,00), oltre ad un residuo di € 150,00 sui canoni di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 (per complessivi € 600,00), per un totale di € 1.900,00,
pagina 2 di 12 oltre interessi legali;
-) che, in data 1.3.2021, il Tribunale di Pisa aveva convalidato lo sfratto per morosità, liquidando le spese della procedura in € 1.026,89 (di cui € 126,96 per spese ed € 900,00 per compensi), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, il tutto pari ad € 1.440,17; che, contestualmente, era stato emesso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.
305/2021; che i conduttori avevano rilasciato l'immobile solo in data 19.4.2021; che, nelle more del rilascio, non era stato possibile provvedere alla notifica del decreto ingiuntivo nei termini di cui all'art. 644 c.p.c., sicché lo stesso era divenuto inefficace;
che, pertanto, essa era creditrice della complessiva somma di € 6.590,17 (di cui € 1.900,00 CP_1 per i canoni di locazione scaduti e non pagati alla data di intimazione dello sfratto, € 3.250,00 per i canoni scaduti dopo l'intimazione dello sfratto, € 1.440,17 per spese liquidate nella procedura di sfratto), per la quale chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, con clausola di provvisoria esecutorietà.
1.2. – Avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 989/2022 del 17.6.2022, proponevano opposizione e eccependo la nullità dell'art. 6 del Parte_1 Parte_2 contratto di locazione nella parte in cui fissava in misura forfettaria l'ammontare degli oneri accessori, in quanto elusiva del divieto di richiedere, nelle locazioni abitative, un canone superiore a quello risultante dal contratto registrato.
Rilevavano che quanto ricevuto indebitamente dalla locatrice doveva essere compensato con il credito dalla stessa vantato per i canoni non corrisposti, oltre alle spese legali maturate nel procedimento di sfratto.
Concludevano, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto “con ogni conseguente pronuncia in accoglimento dell'eccepita nullità” della suddetta clausola.
1.3. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando integralmente CP_1
l'opposizione.
Nello specifico, l'opposta rilevava: i) la clausola in questione era giustificata dalla fornitura effettiva di servizi condominiali, come dimostrato dai bilanci consuntivi, di talché la stessa doveva essere considerata legittima, anche perché la giurisprudenza considerava nulla solo la clausola priva di sinallagmaticità, cioè senza corrispettivo reale;
ii) gli opponenti, in ogni caso, era decaduti dalla facoltà di sollevare tale eccezione, non avendola formulata nel procedimento sfratto, in cui non avevano contestato l'esistenza della morosità e si erano limitati a chiedere la concessione di un termine di grazia;
iii) gli opponenti avevano erroneamente indicato di aver pagato tre mensilità nel 2020, mentre ne avevano pagate solo due;
pagina 3 di 12 In via subordinata, in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità, chiedeva il pagamento anche degli oneri accessori e dei canoni relativi alle mensilità di marzo 2020 e di aprile 2021
(quest'ultima limitatamente a 19 giorni), non inclusi nel ricorso per decreto ingiuntivo, il tutto per complessivi € 6.832,65, oltre rivalutazione ed interessi moratori.
1.4. – Con ordinanza del 28.6.2023, il tribunale rilevava “in via officiosa il giudicato relativo alla spettanza delle somme liquidate in sede di convalida di sfratto, inopposta, e richieste in via monitoria e sottoposte, tra le altre, a questo giudice” ed assegnava alle parti ex art. 101 c.p.c. termine di giorni 40 per controdedurre sulla questione.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, esauritasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
-) qualora, insieme all'intimazione di sfratto, il locatore formuli anche la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per i canoni non pagati, l'art.664 c.p.c. prevede che il giudice adito pronunci separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere e per le spese relative all'intimazione;
-) pertanto, la condanna al pagamento delle spese non viene disposta nell'ordinanza di convalida, che si pronuncia solo in ordine al loro quantum, e il titolo esecutivo azionabile per il recupero dei canoni e delle spese della procedura è rappresentato unicamente dal decreto ingiuntivo;
-) quindi, attesa l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 305/2021 emesso in data 1.03.2021 nella procedura di sfratto RG n. 4319/2020 (non notificato nei termini di legge), la CP_1 legittimamente si era munita di altro provvedimento monitorio, il che escludeva qualsiasi duplicazione dei titoli esecutivi;
-) nel merito, l'opposizione era infondata, dal momento che i relativi motivi dovevano essere fatti valere nel procedimento di convalida di sfratto;
-) difatti, nel caso in cui la convalida dello sfratto sia pronunciata insieme al decreto ingiuntivo
(come nella specie), la mancata opposizione determina la preclusione, per il conduttore, di contestare la debenza delle somme ingiunte;
-) anche qualora il decreto ingiuntivo fosse stato notificato nei termini, quindi, il conduttore non avrebbe potuto formulare eccezioni non sollevate nel procedimento di convalida dello sfratto, potendo in sede di opposizione fondare la propria pretesa soltanto su fatti estintivi ed impeditivi sopravvenuti all'emissione dell'ordinanza di convalida;
-) del resto, il conduttore, in sede di convalida, si era limitato a chiedere la concessione di un termine di grazia, così rinunciando a contestare l'ammontare del debito, con conseguente preclusione a far valere la nullità dell'art. 6 del contratto;
-) le spese seguivano la soccombenza. pagina 4 di 12 2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e , per i seguenti Parte_1 Parte_2 motivi:
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il cumulo tra le spese già liquidate nell'ordinanza di convalida dello sfratto dell'1.3.2021 (che costituiva titolo esecutivo autonomo e definitivo) e quelle richieste, nuovamente, nel decreto ingiuntivo n. 898/2022, con conseguente indebita duplicazione del titolo esecutivo.
Difatti, l'ordinanza di convalida dello sfratto aveva chiuso il relativo procedimento, pronunciandosi sulle spese di quella fase, senza nemmeno menzionare la possibilità di una separata e/o contestuale emissione del decreto ingiuntivo.
2) Con il secondo, censuravano la sentenza impugnata per aver ritenuto che la questione relativa alla validità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di locazione (concernente gli oneri accessori) fosse coperta da giudicato implicito, in quanto l'eccezione di nullità non era stata proposta nel procedimento di convalida di sfratto.
Al riguardo, sostenevano che il giudicato implicito può formarsi solo se vi è una ingiunzione contestuale che indichi chiaramente il quantum della morosità. Nel caso in esame, invece, il decreto ingiuntivo n. 305/2021 non era stato notificato e quindi, essendo inefficace, era da considerarsi tamquam non esset per gli intimati.
Inoltre, neppure nell'ordinanza di convalida dello sfratto era stato indicato l'importo relativo alla morosità, ma solo la sua persistenza. Di conseguenza, non si era formato alcun giudicato sull'ammontare del debito.
Gli odierni appellanti, dunque, non avevano avuto modo di difendersi sul quantum, né di eccepire fatti estintivi o modificativi, perché non era stato quantificato l'importo dovuto.
Il giudice di primo grado aveva così finito per confondere la risoluzione del contratto (coperta da giudicato) con la quantificazione del debito, che invece non era stata oggetto di accertamento.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – All'udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
pagina 5 di 12 Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Il primo motivo è infondato.
3.1.1. – Difatti, l'ordinanza di convalida dello sfratto non contiene alcuna condanna al pagamento delle spese processuali, bensì soltanto la loro liquidazione.
Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 664 c.p.c., secondo cui “nel caso previsto nell'art. 658
c.p.c., il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione”.
Invero, la previsione che, con il decreto ingiuntivo, il giudice provvederà anche sulle spese del procedimento di intimazione esclude, di per sé, che il titolo esecutivo possa essere costituito dall'ordinanza di convalida (atteso che, altrimenti, la disposizione in commento sarebbe superflua).
Pertanto, correttamente l'ordinanza di convalida di sfratto, emessa l'1.3.2021, reca solo la liquidazione delle spese legali e non anche la condanna al loro pagamento, costituendo la stessa titolo esecutivo unicamente per il rilascio.
Come è stato sostenuto da autorevole dottrina che ha fornito una lettura esegetica dell'art. 663
c.p.c., tale ordinanza, nelle intenzioni del legislatore, presenta la particolarità di essere apposta e di costituire capo unico con l'atto di citazione, così da non essere conservata agli atti dell'ufficio, ma immediatamente restituita all'intimante.
Tale circostanza è incompatibile con il provvedimento di condanna alle spese che caratterizza, invece, le sentenze, i decreti ingiuntivi ed i processi verbali di conciliazione, i cui originali il cancelliere deve riunire annualmente in volumi ai sensi dell'art. 35 disp. att. c.p.c.
E questo spiega perché l'art. 663 c.p.c. non contenga alcuna disposizione in ordine alle spese.
3.1.2. – Inoltre, non può essere condivisa la tesi di parte appellante secondo cui l'ordinanza di convalida dell'1.3.2021 escluderebbe la possibilità di emissione del decreto ingiuntivo, in quanto in essa non menzionato.
Difatti, se è vero che presupposto essenziale per la concessione del decreto ingiuntivo è la pronunzia dell'ordinanza di convalida, è altrettanto vero che i due provvedimenti sono autonomi e distinti (come riconoscono i medesimi appellanti) e ciò si riscontra anche in sede di impugnazione, dal momento che il primo è sottoposto al rimedio dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. mentre la seconda è, di regola, inoppugnabile (salvo l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.).
pagina 6 di 12 Ne consegue che alla mancata menzione, nell'ordinanza di convalida, del decreto ingiuntivo non può ricollegarsi alcun effetto preclusivo in ordine all'emissione di quest'ultimo.
Il mezzo, dunque, è caducato.
3.2. – Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo.
3.2.1. – La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'attribuire all'ordinanza di convalida, una volta preclusa l'opposizione ex art. 668 c.p.c., efficacia di cosa giudicata sostanziale;
la stessa efficacia di una sentenza di condanna al rilascio di immobile locato o di una sentenza costitutiva di risoluzione della locazione, nel caso di morosità.
L'ordinanza di convalida fa stato, quindi, sull'esistenza del contratto di locazione, sulle rispettive qualità di locatore e conduttore dell'intimante e dell'intimato, sul realizzarsi di una causa di cessazione o di risoluzione del rapporto (cfr. Cass. civ., n. 8013/2009; in senso conforme anche
Cass. civ., n. 19695/2008).
L'affermazione della suscettibilità dell'ordinanza di convalida di acquisire efficacia di cosa giudicata viene fondata: 1) sul fatto che l'unico rimedio avverso di essa è dato dall'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., esperibile, tuttavia, solo nel caso in cui l'intimato dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza del giudizio “per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore”; 2) sulla lettura a contrario dell'art. 669 c.p.c. che, nel caso in cui il locatore non avanzi domanda di pagamento, “lascia impregiudicata ogni questione sui canoni”, dovendo invece ritenersi “giudicata” ogni questione sulla risoluzione del rapporto.
3.2.2. – D'altra parte, il massimo organo nomofilattico ha anche precisato che “solo quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e la validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni contra legem del canone” (cfr. Cass. civ., n. 12994/2013).
Principio che è stato ribadito anche più recentemente: “l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, pagina 7 di 12 tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo” (cfr. Cass. civ., n. 17049/2017).
Pertanto, un giudicato anche sull'entità del canone dovuto è conseguibile soltanto in caso di contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni, a condizione che quest'ultima sia divenuta definitiva (Cass. 24 luglio 2007, n. 16319 Rv. 599445 - 01; Cass. 29 maggio 2012, n. 8565; in termini anche Cass. civ., n. 8116/2020; Cass. civ., n. 12994/2013 cit.).
Il che, pacificamente, non è avvenuto nel caso in esame, dal momento che il decreto ingiuntivo n.
305/2021 del 22.3.2021, emesso a seguito dell'ordinanza di convalida dell'1.3.2021, non è stato notificato ai conduttori, con conseguente inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato ex art. 647
c.p.c.
3.2.3. – È evidente, allora, come la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione di tali principi, non essendo condivisibile l'affermazione, in essa contenuta (pag. 5), secondo cui
“anche qualora il decreto ingiuntivo fosse stato notificato nei termini, quindi, il conduttore non avrebbe potuto formulare eccezioni non sollevate nel procedimento di convalida dello sfratto, potendo in sede di opposizione fondare la propria pretesa soltanto su fatti estintivi e impeditivi sopravvenuti all'emissione della ordinanza di convalida”.
In realtà, attraverso lo strumento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., il conduttore può contestare tutti i fatti estintivi ed impeditivi del credito azionato dal locatore (Cass. civ., n. 12994/2013), atteso che, a ragionare diversamente, non si ravviserebbe alcuna differenza con l'opposizione all'esecuzione o a precetto ex art. 615 c.p.c. (in cui il giudice è impossibilitato a “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione”; cfr. Cass. n. 27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000).
3.2.4. – Inoltre, non pertinente è il riferimento, da parte del primo giudice, al principio secondo cui “il conduttore che, in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto il c.d. “termine di grazia”, manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, sicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice consegue “ipso facto” l'emissione da parte di questi dell'ordinanza di convalida ex art.663 c.p.c., senza che possano assumere rilievo (in quanto irrituali e tardive) eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato dal locatore, sollevate dopo la predetta richiesta per sanare la morosità” (Cass. civ., sez. III, 24/03/2006, n. 6636; in senso conforme anche Cass. civ., n. 5540/2012).
pagina 8 di 12 Difatti, la preclusione, nel caso di richiesta del termine di grazia, a contestare l'ammontare del debito, vale unicamente per il procedimento di convalida, ma non impedisce certamente al conduttore di far valere le sue ragioni in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
In proposito, giova considerare che la concessione del termine di grazia equivale, proprio alla luce del menzionato arresto giurisprudenziale, alla non opposizione alla convalida, di talché sarebbe distonico, in assenza di qualsiasi previsione normativa, consentire al conduttore di proporre opposizione al decreto ingiuntivo nell'ipotesi di mancata opposizione (alla convalida) non accompagnata dalla richiesta di concessione del termine di grazia e non consentirlo, invece, in caso in cui tale richiesta venga effettuata.
Ciò tanto più se si considera che “la richiesta del termine di grazia, pur se vale ad impedire
l'emissione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, non comporta rinuncia ad una eventuale azione di ripetizione da parte del conduttore moroso di somme pagate in eccedenza all'equo canone” (cfr. Cass. civ., n. 14481/2000).
Pertanto, la richiesta di concessione del termine di grazia è funzionale unicamente ad impedire la convalida dello sfratto, il che lascia impregiudicata la possibilità di contestare, in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., il credito vantato dal locatore nonché di esercitare l'azione di ripetizione delle maggiori somme corrisposte.
Ne consegue che alcuna importanza, contrariamente a quanto affermato dall'appellata, può attribuirsi al fatto che, nell'ambito del procedimento di convalida, gli intimati non avessero eccepito la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di locazione.
Difatti, omettendo di notificare il decreto ingiuntivo reso all'esito del procedimento di convalida, la ha rinunciato a coltivare la sua domanda di pagamento, il che, ai sensi dell'art. 669 c.p.c., CP_1 lasciava “impregiudicata” ogni questione relativa ai canoni.
Sul punto, la sentenza impugnata necessita, dunque, di essere riformata, il che impone l'esame dell'eccezione di nullità dell'art. 6 del contratto di locazione.
3.3. – Ebbene, non vi è dubbio che tale disposizione pattizia, nel fissare in misura predeterminata
(€ 200,00 mensili) l'ammontare degli oneri accessori, sia da considerarsi invalida.
Si applica, infatti, il seguente principio: “è nulla, a norma dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n.
392, la clausola contrattuale che obbliga il conduttore al pagamento degli oneri accessori anticipatamente determinati in modo forfettario, perché viola il principio della specificità di essi, stabilito dall'art. 9 della stessa legge, e consente al locatore di procurarsi vantaggi che non gli spettano” (cfr. Cass. civ., n. 3431/2002; in senso conforme anche Cass. civ., n. 15630/2005).
In proposito, non pertinente si presenta il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa della nella comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure (Cass. civ., n. CP_1
pagina 9 di 12 9533/2018), in quanto concernente tutt'altra materia (equa riparazione per irragionevole durata del processo).
Pertanto, il credito azionato in via monitoria dalla locatrice (nella misura di € 650,00 mensili) deve essere defalcato della cifra relativa a tali oneri accessori (pari ad € 200,00 mensili), pervenendosi così ad € 3.150,00 (€ 450,00 moltiplicato per sette mensilità, di cui due, relative a maggio ed ottobre 2020, poste a base dell'intimazione di sfratto e le restanti cinque maturate successivamente).
Non può, poi, riconoscersi l'importo residuo di € 150,00 sulle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 (per complessivi € 600,00), trattandosi di quota eccedente quella legittimamente imputabile al canone di locazione (€ 450,00).
Inoltre, gli appellanti hanno diritto alla restituzione della somma di € 400,00 – indebitamente corrisposta (per le mensilità di febbraio ed aprile 2020) a titolo di oneri accessori – essendovi prova del relativo pagamento (cfr. doc. 7,8 ), mentre per quella relativa a marzo 2020 la CP_1 domanda di ripetizione non può essere accolta, avendo la locatrice negato che tali oneri siano stati pagati e non avendo gli appellanti offerto alcuna prova in merito.
Il credito, quindi, della , per canoni non pagati, corrisponde ad € [3.150-400=) 2.750,00, a CP_1 cui aggiungere quello per le spese legali relative al procedimento di intimazione (€ 1.440,17), il tutto per complessivi € [2.750,00+1.440,17=) 4.190,17.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., si impone la revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento della minor somma di € 4.190,17, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Per completezza, si rileva che l'appellata non ha riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda avanzata in via subordinata nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado e dichiarata assorbita nella sentenza impugnata, di talché il suo esame è precluso in questa sede.
4 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993). pagina 10 di 12 4.1. – Nella specie, in virtù della reciproca soccombenza, si rivengono i presupposti per compensare per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio che, per i restanti 2/3, devono essere poste a carico di parte appellante, in quanto la domanda proposta dalla è stata solo in parte CP_1 ridimensionata.
4.2. – Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 1.101-5.200):
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 425,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 425,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 851,00
Fase decisionale (valore minimo): € 426,00
Compenso tabellare: € 2.127,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 536,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 536,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 496,00
Fase decisionale (valore minimo): € 426,00
Compenso tabellare: € 1.994,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
L'applicazione dei valori minimi si giustifica in ragione della ridotta attività difensiva espletata nelle corrispondenti fasi.
4.3. – Le spese della procedura monitoria vanno, infine, considerate irripetibili, stante la revoca del decreto ingiuntivo che dimostra un uso distorto del rito speciale ad opera della parte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e da avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 937/2024 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/07/2024, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 989/2022 del 17.6.2022;
- condanna e al pagamento, in solido, della minor somma di € Parte_1 Parte_2
4.190,17, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
pagina 11 di 12 2) compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio, ponendo i rimanenti 2/3 a carico solidale degli appellanti che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado in € 2.127,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 1.994,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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