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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 15866/2024 promossa da:
nato in Brasile il [...], in [...] e congiuntamente a Controparte_1 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei Controparte_2 confronti dei minori nata in [...] l'[...] e Persona_1 [...] nata in [...] il [...]; Persona_2 nata in [...] il [...]; Controparte_3 nata in [...] il [...]; Controparte_4
nata in Brasile l'[...], in [...] e congiuntamente Controparte_5
a in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale della minore Controparte_6
nata in [...] il [...]; Persona_3
nato in [...] il [...]; Controparte_7 nata in Brasile il [...], in [...] e Parte_1 congiuntamente a in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_8 genitoriale del minore nato in [...] l'[...] e Persona_4 congiuntamente ad in qualità Parte_1 Persona_5 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore Persona_6 nata in [...] il [...];
[...]
nato in Brasile il [...], in [...] e congiuntamente a Controparte_9 Pt_1
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei Controparte_10 minori nato in [...] l'[...] e Persona_7 [...]
nato in [...] il [...]; Persona_8
nato in [...] l'[...]; Persona_9 nata in Brasile il [...], in [...] e Parte_2 congiuntamente a in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_11 genitoriale nei confronti dei minori nata in [...] il Persona_10
23.3.2012 e nata in [...] il [...]; Persona_11 nato in [...] il [...]; Controparte_12
nata in [...] il [...]; Controparte_13 nata in [...] il [...]; Controparte_14
nato in [...] il [...]; Parte_3
nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi Parte_4 dall'avv. Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo, come da procura in atti. ricorrenti e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_15 presso cui è domiciliato resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_15 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_15
Motivi in fatto e di diritto della decisione Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di nato a Persona_12
OM (NO) il 20.4.1886 (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 4); - che , in data 30.5.1908, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_12 Persona_13
5) e dalla loro unione nascevano , nata in [...] il [...] (cfr. doc. 6) e Parte_5 Parte_6
nata in [...] l'[...] (cfr. doc. 48);
[...]
- che , in data 21.9.1946, contraeva matrimonio con (cfr. doc. 7) e dalla loro Parte_5 Per_14 unione nascevano nato in [...] il [...] (cfr. doc. 8), nato in [...] il Per_15 Parte_7
30.8.1951 (cfr. doc. 19), nato in [...] il [...] (cfr. doc. 28) e Parte_8 [...]
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 34); Parte_9
- che dall'unione tra e nascevano nata in [...] Per_15 Persona_16 Controparte_5
l'11.10.1974 (cfr. doc. 10) odierna ricorrente e nato in [...] il Controparte_1
4.2.1978 (cfr. doc. 14) odierno ricorrente;
- che in data 11.10.2001, contraeva matrimonio con Controparte_5 Controparte_6
(cfr. doc. 11) e dalla loro unione nascevano , nato in [...] il [...] Controparte_7
(cfr. doc. 12) odierno ricorrente e , nata in [...] il [...] (cfr. doc. Persona_3
13) odierna ricorrente;
- che in data 3.2.2001, contraeva matrimonio con Controparte_1 Controparte_2
(doc. 15) e dalla loro unione nascevano nata in [...] il
[...] Controparte_3
4.8.2005 (cfr.doc. 16) odierna ricorrente, nata in [...] l'[...] Persona_1
(cfr. doc. 17) odierna ricorrente e nata in [...] il [...] (cfr. doc. 18) Persona_17 odierna ricorrente;
- che in data 18.1.1973, contraeva matrimonio con (cfr. doc. 20) e Parte_7 Persona_18 dalla loro unione nascevano nato in [...] il [...] (cfr. doc. 21) Controparte_12 odierno ricorrente e nata in [...] il [...] (cfr. doc. 25) odierna Controparte_13 ricorrente;
- che in data 26.8.1995, contraeva matrimonio con Controparte_12 Persona_19
(cfr. doc. 22) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il
[...] Controparte_4
27.7.1995 (cfr. doc. 23) odierna ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva Controparte_12 Persona_20 CP_14
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 27) odierna ricorrente;
[...]
- che in data 29.7.1978, contraeva matrimonio con (cfr.doc. 29) e Parte_8 Persona_21 dalla loro unione nasceva nata in [...] il [...] (cfr. doc. 30) odierna Parte_2 ricorrente;
- che in data 24.5.2003, contraeva matrimonio con Parte_2 Controparte_11
SI (cfr. doc. 31) e dalla loro unione nascevano , nata in [...] il Persona_10 23.3.2012 (cfr. doc. 32) odierna ricorrente e (cfr. doc. 33), nata in Parte_10
Brasile il 21.1.2014 (cfr. doc. 33) odierna ricorrente;
- che in data 21.1.1978, contraeva matrimonio con Parte_9 Persona_22
(cfr. doc. 35) e dalla loro unione nascevano nato in [...]
[...] Persona_9
l'8.11.1978 (cfr. doc. 36) odierno ricorrente, nato in [...] il Persona_23
4.10.1980 (cfr. doc. 40) odierno ricorrente e nata in [...] il Parte_1
15.7.1990 (cfr. doc. 44) odierna ricorrente;
- che in data 20.7.2013, contraeva matrimonio con Persona_9 CP_10
(cfr. doc. 41) e dalla loro unione nascevano , nato in [...]
[...] Persona_24
l'8.11.2015 (cfr. doc. 42) odierno ricorrente e nato in [...] il Persona_8
26.2.2018 (cfr. doc. 43) odierno ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva Parte_1 Controparte_8 [...]
, nato in [...] l'[...] (cfr. doc. 45) odierno ricorrente; Persona_4
- che , in data 28.4.2017, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_25
(cfr. doc 46) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il [...]
[...] Persona_6
(cfr. doc. 47) odierna ricorrente;
- che in data 31.7.1948, contraeva matrimonio con (cfr. Parte_6 Persona_26 doc. 49) e dalla loro unione nascevano , nato in [...] il [...] (cfr. doc. Parte_11
50) e , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 53); Parte_12
- che , in data 15.4.1989, contraeva matrimonio con Parte_11 Persona_27
(cfr. doc. 51) e dalla loro unione nasceva , nato in [...] il [...] (cfr. doc. Parte_3
52) odierno ricorrente;
- che in data 18.7.1987, contraeva matrimonio con (cfr. Parte_12 Persona_28 doc. 54) e dalla loro unione nasceva nato in [...] [...] (cfr. doc. 55) Parte_4 odierno ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_15
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_15
* * *
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
OM (NO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis anche per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata in Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, , non essendo Persona_12 mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmetterla, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 4 Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni del Brasile).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile fra e le sue figlie legittime e che Persona_12 Parte_5 Parte_6
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile ai propri figli Parte_5 legittimi e che ha Per_15 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Per_15 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi Controparte_5 odierna ricorrente e odierno ricorrente; che ha Controparte_1 Controparte_5 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi , Controparte_7 odierno ricorrente e , odierna ricorrente; che Persona_3 Controparte_1 ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi Controparte_3
odierna ricorrente, odierna ricorrente e
[...] Persona_1 Per_2 Controparte_3 odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri Parte_7 figli legittimi odierno ricorrente e odierna Controparte_12 Controparte_13 ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla Controparte_12 propria figlia legittima odierna ricorrente; che ha Controparte_4 Controparte_13 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla propria figlia legittima Controparte_14 odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla Parte_8 propria figlia legittima odierna ricorrente; che ha Parte_2 Parte_2 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alle proprie figlie legittime Persona_10
, odierna ricorrente e , odierna ricorrente; che
[...] Persona_11 [...] ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi Parte_9 [...]
, odierno ricorrente, odierno ricorrente e Persona_9 Persona_23 [...]
, odierno ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza Parte_1 Persona_9 italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi odierno ricorrente e Persona_7
odierno ricorrente; che ha trasmesso la Persona_8 Parte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis alle proprie figlie legittima , Persona_4 odierna ricorrente e odierna ricorrente; che ha Persona_6 Parte_6 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi e Parte_11 [...]
che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al Parte_12 Parte_11 proprio figlio GI , odierno ricorrente; che ha Parte_3 Parte_12 Pt_12 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figli GI , Parte_4 odierno ricorrente.
Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio tra con e con il matrimonio Parte_5 Per_14 tra e , poiché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la Parte_6 Persona_26 perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente ilGI l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente ilGI, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Giova infine rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti con quello che ha assunto in Brasile ( Persona_12 Persona_12
, , , , ,
[...] Per_29 Persona_30 Persona_31 Persona_32
o ) l'identità della persona in questione, in ogni caso, è Persona_33 Persona_34 verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56- Controparte_16
6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 Controparte_16 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio
1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente GI, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis ad CP_1 CP_1 nato in [...] il [...]; nata in [...] l'[...]; Persona_1 nata in [...] il [...]; Persona_2 Controparte_3 nata in [...] il [...]; nata in [...] il [...];
[...] Controparte_4
nata in [...] l'[...]; Controparte_5 Persona_3
nata in [...] il [...]; nato in [...] il
[...] Controparte_7
4.9.1999; nata in [...] il [...]; Parte_1 [...]
nato in [...] l'[...]; Persona_4 Persona_6 nata in [...] il [...]; nato in [...] il
[...] Persona_23
4.10.1980; nato in [...] l'[...] e Persona_7 [...]
nato in [...] il [...]; Persona_8 Persona_9 nato in [...] l'[...]; nata in [...] il Parte_2
7.5.1984; nata in [...] il [...] e Persona_10 [...]
nata in [...] il [...]; nato in Persona_11 Controparte_12
Brasile il 10.11.1973; nata in [...] il [...]; Controparte_13 nata in [...] il [...]; nato in Controparte_14 Parte_3
Brasile il 21.6.1990; nato in [...] il [...]. Parte_4
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 12.12.2025
Il Giudice
Sara Perlo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 15866/2024 promossa da:
nato in Brasile il [...], in [...] e congiuntamente a Controparte_1 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei Controparte_2 confronti dei minori nata in [...] l'[...] e Persona_1 [...] nata in [...] il [...]; Persona_2 nata in [...] il [...]; Controparte_3 nata in [...] il [...]; Controparte_4
nata in Brasile l'[...], in [...] e congiuntamente Controparte_5
a in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale della minore Controparte_6
nata in [...] il [...]; Persona_3
nato in [...] il [...]; Controparte_7 nata in Brasile il [...], in [...] e Parte_1 congiuntamente a in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_8 genitoriale del minore nato in [...] l'[...] e Persona_4 congiuntamente ad in qualità Parte_1 Persona_5 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore Persona_6 nata in [...] il [...];
[...]
nato in Brasile il [...], in [...] e congiuntamente a Controparte_9 Pt_1
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei Controparte_10 minori nato in [...] l'[...] e Persona_7 [...]
nato in [...] il [...]; Persona_8
nato in [...] l'[...]; Persona_9 nata in Brasile il [...], in [...] e Parte_2 congiuntamente a in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_11 genitoriale nei confronti dei minori nata in [...] il Persona_10
23.3.2012 e nata in [...] il [...]; Persona_11 nato in [...] il [...]; Controparte_12
nata in [...] il [...]; Controparte_13 nata in [...] il [...]; Controparte_14
nato in [...] il [...]; Parte_3
nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi Parte_4 dall'avv. Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo, come da procura in atti. ricorrenti e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_15 presso cui è domiciliato resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_15 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_15
Motivi in fatto e di diritto della decisione Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di nato a Persona_12
OM (NO) il 20.4.1886 (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 4); - che , in data 30.5.1908, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_12 Persona_13
5) e dalla loro unione nascevano , nata in [...] il [...] (cfr. doc. 6) e Parte_5 Parte_6
nata in [...] l'[...] (cfr. doc. 48);
[...]
- che , in data 21.9.1946, contraeva matrimonio con (cfr. doc. 7) e dalla loro Parte_5 Per_14 unione nascevano nato in [...] il [...] (cfr. doc. 8), nato in [...] il Per_15 Parte_7
30.8.1951 (cfr. doc. 19), nato in [...] il [...] (cfr. doc. 28) e Parte_8 [...]
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 34); Parte_9
- che dall'unione tra e nascevano nata in [...] Per_15 Persona_16 Controparte_5
l'11.10.1974 (cfr. doc. 10) odierna ricorrente e nato in [...] il Controparte_1
4.2.1978 (cfr. doc. 14) odierno ricorrente;
- che in data 11.10.2001, contraeva matrimonio con Controparte_5 Controparte_6
(cfr. doc. 11) e dalla loro unione nascevano , nato in [...] il [...] Controparte_7
(cfr. doc. 12) odierno ricorrente e , nata in [...] il [...] (cfr. doc. Persona_3
13) odierna ricorrente;
- che in data 3.2.2001, contraeva matrimonio con Controparte_1 Controparte_2
(doc. 15) e dalla loro unione nascevano nata in [...] il
[...] Controparte_3
4.8.2005 (cfr.doc. 16) odierna ricorrente, nata in [...] l'[...] Persona_1
(cfr. doc. 17) odierna ricorrente e nata in [...] il [...] (cfr. doc. 18) Persona_17 odierna ricorrente;
- che in data 18.1.1973, contraeva matrimonio con (cfr. doc. 20) e Parte_7 Persona_18 dalla loro unione nascevano nato in [...] il [...] (cfr. doc. 21) Controparte_12 odierno ricorrente e nata in [...] il [...] (cfr. doc. 25) odierna Controparte_13 ricorrente;
- che in data 26.8.1995, contraeva matrimonio con Controparte_12 Persona_19
(cfr. doc. 22) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il
[...] Controparte_4
27.7.1995 (cfr. doc. 23) odierna ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva Controparte_12 Persona_20 CP_14
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 27) odierna ricorrente;
[...]
- che in data 29.7.1978, contraeva matrimonio con (cfr.doc. 29) e Parte_8 Persona_21 dalla loro unione nasceva nata in [...] il [...] (cfr. doc. 30) odierna Parte_2 ricorrente;
- che in data 24.5.2003, contraeva matrimonio con Parte_2 Controparte_11
SI (cfr. doc. 31) e dalla loro unione nascevano , nata in [...] il Persona_10 23.3.2012 (cfr. doc. 32) odierna ricorrente e (cfr. doc. 33), nata in Parte_10
Brasile il 21.1.2014 (cfr. doc. 33) odierna ricorrente;
- che in data 21.1.1978, contraeva matrimonio con Parte_9 Persona_22
(cfr. doc. 35) e dalla loro unione nascevano nato in [...]
[...] Persona_9
l'8.11.1978 (cfr. doc. 36) odierno ricorrente, nato in [...] il Persona_23
4.10.1980 (cfr. doc. 40) odierno ricorrente e nata in [...] il Parte_1
15.7.1990 (cfr. doc. 44) odierna ricorrente;
- che in data 20.7.2013, contraeva matrimonio con Persona_9 CP_10
(cfr. doc. 41) e dalla loro unione nascevano , nato in [...]
[...] Persona_24
l'8.11.2015 (cfr. doc. 42) odierno ricorrente e nato in [...] il Persona_8
26.2.2018 (cfr. doc. 43) odierno ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva Parte_1 Controparte_8 [...]
, nato in [...] l'[...] (cfr. doc. 45) odierno ricorrente; Persona_4
- che , in data 28.4.2017, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_25
(cfr. doc 46) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il [...]
[...] Persona_6
(cfr. doc. 47) odierna ricorrente;
- che in data 31.7.1948, contraeva matrimonio con (cfr. Parte_6 Persona_26 doc. 49) e dalla loro unione nascevano , nato in [...] il [...] (cfr. doc. Parte_11
50) e , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 53); Parte_12
- che , in data 15.4.1989, contraeva matrimonio con Parte_11 Persona_27
(cfr. doc. 51) e dalla loro unione nasceva , nato in [...] il [...] (cfr. doc. Parte_3
52) odierno ricorrente;
- che in data 18.7.1987, contraeva matrimonio con (cfr. Parte_12 Persona_28 doc. 54) e dalla loro unione nasceva nato in [...] [...] (cfr. doc. 55) Parte_4 odierno ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_15
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_15
* * *
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
OM (NO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis anche per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
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Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata in Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, , non essendo Persona_12 mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmetterla, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 4 Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni del Brasile).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile fra e le sue figlie legittime e che Persona_12 Parte_5 Parte_6
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile ai propri figli Parte_5 legittimi e che ha Per_15 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Per_15 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi Controparte_5 odierna ricorrente e odierno ricorrente; che ha Controparte_1 Controparte_5 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi , Controparte_7 odierno ricorrente e , odierna ricorrente; che Persona_3 Controparte_1 ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi Controparte_3
odierna ricorrente, odierna ricorrente e
[...] Persona_1 Per_2 Controparte_3 odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri Parte_7 figli legittimi odierno ricorrente e odierna Controparte_12 Controparte_13 ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla Controparte_12 propria figlia legittima odierna ricorrente; che ha Controparte_4 Controparte_13 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla propria figlia legittima Controparte_14 odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla Parte_8 propria figlia legittima odierna ricorrente; che ha Parte_2 Parte_2 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alle proprie figlie legittime Persona_10
, odierna ricorrente e , odierna ricorrente; che
[...] Persona_11 [...] ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi Parte_9 [...]
, odierno ricorrente, odierno ricorrente e Persona_9 Persona_23 [...]
, odierno ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza Parte_1 Persona_9 italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi odierno ricorrente e Persona_7
odierno ricorrente; che ha trasmesso la Persona_8 Parte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis alle proprie figlie legittima , Persona_4 odierna ricorrente e odierna ricorrente; che ha Persona_6 Parte_6 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi e Parte_11 [...]
che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al Parte_12 Parte_11 proprio figlio GI , odierno ricorrente; che ha Parte_3 Parte_12 Pt_12 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figli GI , Parte_4 odierno ricorrente.
Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio tra con e con il matrimonio Parte_5 Per_14 tra e , poiché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la Parte_6 Persona_26 perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente ilGI l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente ilGI, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Giova infine rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti con quello che ha assunto in Brasile ( Persona_12 Persona_12
, , , , ,
[...] Per_29 Persona_30 Persona_31 Persona_32
o ) l'identità della persona in questione, in ogni caso, è Persona_33 Persona_34 verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56- Controparte_16
6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 Controparte_16 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio
1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente GI, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis ad CP_1 CP_1 nato in [...] il [...]; nata in [...] l'[...]; Persona_1 nata in [...] il [...]; Persona_2 Controparte_3 nata in [...] il [...]; nata in [...] il [...];
[...] Controparte_4
nata in [...] l'[...]; Controparte_5 Persona_3
nata in [...] il [...]; nato in [...] il
[...] Controparte_7
4.9.1999; nata in [...] il [...]; Parte_1 [...]
nato in [...] l'[...]; Persona_4 Persona_6 nata in [...] il [...]; nato in [...] il
[...] Persona_23
4.10.1980; nato in [...] l'[...] e Persona_7 [...]
nato in [...] il [...]; Persona_8 Persona_9 nato in [...] l'[...]; nata in [...] il Parte_2
7.5.1984; nata in [...] il [...] e Persona_10 [...]
nata in [...] il [...]; nato in Persona_11 Controparte_12
Brasile il 10.11.1973; nata in [...] il [...]; Controparte_13 nata in [...] il [...]; nato in Controparte_14 Parte_3
Brasile il 21.6.1990; nato in [...] il [...]. Parte_4
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 12.12.2025
Il Giudice
Sara Perlo