Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2024, proposto da
IA OL, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Lonoce, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
YM Mobilità S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Patrizia Argento, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego emesso da YM Mobilità S.p.A. in data 5.6.2024 e comunicato in pari data alla dottoressa OL, con il quale veniva riscontrata e rigettata l’istanza di accesso agli atti trasmessa dalla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 7.5.2024 (prot. KYMA MOBILITÀ n. 0007860/2024), oltre alle successive inviate in data 17.5.2024 (prot. KYMA MOBILITÀ n. 0008402/2024) ed in data 24.5.2024 (prot. KYMA MOBILITÀ n. 0008904/2024);
- nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non;
nonché per la declaratoria di accertamento
- del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 07.5.2024, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della YM Mobilità S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 il dott. OL SA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato in data 5.7.2024 e depositato il 19.7.2024, IA OL impugna in questa sede il diniego espresso in data 5.6.2024 dalla YM Mobilità S.p.A., società partecipata dal Comune di Taranto, chiedendo al Tribunale di accertare il proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione richiesta alla predetta società con istanza avanzata in data 7.5.2024.
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente solleva i motivi di doglianza così compendiati: I. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 l. n. 241/1990 in relazione ai principii di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. ”; II. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 D.P.R. n. 184/2006. Eccesso di potere per illogicità, carenza e/o contraddittorietà di motivazione e difetto dei necessari presupposti fattuali ”; III. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24-25 l. n. 241/1990 in relazione all’art. 9 D.P.R. n. 184/2006. Eccesso di potere per illogicità, carenza e/o contraddittorietà di motivazione e difetto dei necessari presupposti fattuali ”.
2. Si è costituita nel presente giudizio la YM Mobilità S.p.A. in data 5.9.2024.
3. Con memoria del 5.3.2026, la predetta Società ha sviluppato le proprie difese, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso azionato da controparte, attesa la natura privatistica della resistente, contestando nel merito la bontà delle argomentazioni attoree.
4. In vista dell’udienza camerale del 23.3.2026, i contendenti hanno depositato ulteriori memorie ex art. 73 c.p.a.
In particolare, la ricorrente ha depositato uno scritto difensivo in data 20.3.2026.
Allo stesso ha fatto seguito una memoria della resistente del 21.3.2026, con cui, tra l’altro, la parte ha eccepito l’irricevibilità ovvero l’inammissibilità dell’atto difensivo da ultimo depositato dalla controparte.
5. All’esito dell’udienza camerale del 23.3.2026, la causa è stata infine trattenuta per la decisione.
6. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità delle memorie ex art. 73 c.p.a. versate in atti dai contendenti, rispettivamente, in data 20.3.2026 e in data 21.3.2026, essendo stato tale deposito effettuato in violazione dei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 87, comma 3, c.p.a.
7. Ciò premesso, essendo il ricorso infondato nel merito, il Tribunale ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da YM Mobilità S.p.A.
8. Va rammentato che il giudizio in materia di accesso, ancorché si atteggi come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego (o avverso il silenzio-rigetto) formatosi sulla relativa istanza, mira in verità ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall’Ente interpellato per giustificare il relativo diniego, trattandosi di un giudizio sul rapporto avente per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto all’accesso da parte del privato, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato; con la conseguenza che il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’Amministrazione e imponendole un facere , solo se ne sussistono i presupposti (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, n. 1490/2022; T.A.R. Campania, Napoli, n. 1165/2016).
Appare, inoltre, utile richiamare i seguenti principi relativamente alla materia de qua :
- l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa atto a favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa;
- ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b, della L. n. 241/1990, l’accesso amministrativo “strumentale” si ispira alla logica del “need to know” per la tutela di un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, con la precisazione che l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali poi vada ad incidere l’attività amministrativa;
- sul piano oggettivo sono accessibili, in linea di principio, come disposto dall’art. 22, comma 3, della L. n. 241 citata, tutti i documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, mentre, sul piano soggettivo, il diritto di accesso presuppone che colui il quale lo esercita sia portatore di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (cfr. art. 22, comma 1, lett. b), e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (cfr. art. 24, comma 3).
Essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è, dunque, condizione sufficiente affinché l’interesse rivendicato possa considerarsi “ diretto, concreto e attuale ”, essendo anche necessario che la documentazione per cui è chiesto l’accesso sia “ collegata ” a quella posizione sostanziale, impedendone od ostacolandone il soddisfacimento (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5302/2025) e costituendo, comunque, un mezzo utile per la difesa di tale interesse giuridicamente rilevante (cfr. Cons. Stato, III, n. 116/2012).
Occorre, pertanto, che il soggetto richiedente intenda difendere una situazione di cui è portatore, qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela, non essendo sufficiente il generico e indistinto interesse di ogni cittadino alla legalità o al buon andamento dell’attività amministrativa (v. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7/2012).
9. Applicando le suesposte coordinate normative al caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda proposta da parte ricorrente non sia meritevole di accoglimento.
10. Dalla documentazione in atti (cfr. doc. 2, fascicolo di parte ricorrente) si ricava, anzitutto, che IA OL, con l’istanza del 7.5.2024, ha chiesto alla Società resistente l’ostensione di numerosi documenti, sì da ottenere, più precisamente: una “ copia di tutti i verbali del CDA nel periodo di amministrazione della scrivente ”, una “ copia di tutti i contratti stipulati dall’ex Presidente Avv. Giorgia Gira a far data dal 1° agosto al 16 dicembre 2023 con allegate pec di ricezione e comunicazione di accettazione degli stessi ”, una “ copia di tutti i mandati legali e professionali firmati nel periodo dal 1° agosto al 16 dicembre 2023 ”, un “ elenco dei lavoratori assunti tramite agenzia Lavorint autorizzati dall’ex Presidente Avv. Giorgia Gira con copia dei verbali di eventuali commissioni di valutazione e copia della corrispondenza pec con la stessa Lavorint ”, una “ copia del Decreto Ingiuntivo emesso dall’Ing. UC TA o da società da lui amministrata nei confronti di YM Mobilità con relativa copia di eventuale mandato legale ad agire in opposizione allo stesso ”, una “ copia della documentazione completa inerente la procedura aperta n° 07/2023 per l’affidamento biennale dei servizi di guardiania delle aree e dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento fuori strada di competenza di YM Mobilità, in particolare eventuale autorizzazione ad estendere il contratto ai sensi del quinto d’obbligo ex Dlgs. 50/2016 ”, e, infine, una “ copia della documentazione completa inerente la procedura negoziata n. 19/2022, in due lotti, per l’affidamento biennale del servizio di trasferimento, conservazione, custodia e consultazione della documentazione cartacea di YM Mobilita’ s.p.a., nonchè del servizio di digitalizzazione di tale documentazione, in particolare eventuale parere legale acquisito in ordine alla stessa e su eventuale proroga del contratto di locazione dei locali di proprietà dell’Ing. UC TA o da società da lui amministrata ”.
Le ragioni sottese a detta richiesta ostensiva sono state rappresentate alla YM Mobilità S.p.A. soltanto con la successiva diffida ad adempiere del 24.5.2024, ove l’odierna ricorrente ha prospettato che l’accesso alla documentazione indicata era “ necessaria al fine di verificare la legittimità degli atti adottati durante tutto il periodo in cui la scrivente ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di YM Mobilità s.p.a., sussistendo in capo alla scrivente interesse legittimo così come prescritto dalla norma sulla trasparenza e sugli obblighi di controllo derivanti dalla funzione all’epoca ricoperta ” (doc. 4, ibidem ).
10.1. È tuttavia pacifico che IA OL, al momento della proposizione della richiesta ostensiva, non rivestiva più all’interno della società il ruolo apicale indicato, avendo invero ricoperto la funzione di vicepresidente della YM Mobilità S.p.A. solo “ a far data dal 1° agosto 2023 ” e sino “ al 16 dicembre 2023 ”, come si ricava da quanto rappresentato dalla medesima ricorrente nei propri scritti difensivi e come, peraltro, espressamente indicato anche nella medesima istanza di accesso avanzata dalla parte.
10.2. Tale circostanza porta dunque ad escludere, in capo alla richiedente, la sussistenza di un interesse attuale e concreto rispetto all’ostensione avanzata, in accordo con quanto preteso dall’art. 22, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990, non reputando il Tribunale che un simile qualificato interesse possa ex se derivare dall’assunzione di un precedente incarico della ricorrente, oramai concluso, all’interno della compagine sociale.
10.3. Peraltro, l’estrema ampiezza, per non dire la parziale genericità, dei numerosi atti richiesti dalla OL - essenzialmente identificati in ragione dell’arco temporale di relativa adozione, coincidente con il periodo in cui la stessa ha rivestito il ruolo di vicepresidente della YM Mobilità S.p.A. - porta altresì a ritenere indimostrato, nella vicenda di causa, pure il necessario requisito della strumentalità con riguardo alla documentazione oggetto di istanza di accesso, non essendo in alcun modo possibile verificare, pur accedendo alla nozione estesa di tale requisito (cfr. Cons. Stato, III, n. 3451/2023) e pure in via astratta, un effettivo collegamento tra detta documentazione e un’eventuale posizione giuridicamente tutelata facente capo alla richiedente.
10.4. Va, infine, ulteriormente osservato che la gran parte dei documenti indicati dall’istante (quali i verbali del Consiglio di Amministrazione della Società, i contratti stipulati dall’ ex Presidente del medesimo Ente, i mandati legali e professionali, al decreto ingiuntivo), in ragione della natura comunque privatistica della YM Mobilità S.p.A., non pare potersi sussumere all’interno della categoria degli atti riguardanti “ attività di pubblico interesse ” dell’ente ai sensi del combinato disposto delle lett. d) ed e) dell’art. 22 della L. n. 241, con conseguente esclusione, per i predetti atti, della disciplina dell’accesso (in tal senso, si veda Cons. Stato, V, n. 8415/2025).
11. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso in esame non può trovare accoglimento e va, dunque, rigettato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna IA OL al pagamento delle spese di lite in favore della YM Mobilità S.p.A., che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IN DE PR, Presidente FF
OL SA, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL SA | IN DE PR |
IL SEGRETARIO