TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 550
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 l. n. 241/1990 in relazione ai principii di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.

    Il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato un interesse attuale e concreto all'ostensione della documentazione richiesta, né il necessario requisito della strumentalità, poiché non ricopriva più il ruolo apicale al momento della richiesta e la documentazione non è collegata a una posizione giuridicamente tutelata.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 D.P.R. n. 184/2006. Eccesso di potere per illogicità, carenza e/o contraddittorietà di motivazione e difetto dei necessari presupposti fattuali

    Il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato un interesse attuale e concreto all'ostensione della documentazione richiesta, né il necessario requisito della strumentalità, poiché non ricopriva più il ruolo apicale al momento della richiesta e la documentazione non è collegata a una posizione giuridicamente tutelata.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24-25 l. n. 241/1990 in relazione all’art. 9 D.P.R. n. 184/2006. Eccesso di potere per illogicità, carenza e/o contraddittorietà di motivazione e difetto dei necessari presupposti fattuali

    Il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato un interesse attuale e concreto all'ostensione della documentazione richiesta, né il necessario requisito della strumentalità, poiché non ricopriva più il ruolo apicale al momento della richiesta e la documentazione non è collegata a una posizione giuridicamente tutelata. Inoltre, gran parte della documentazione richiesta, in ragione della natura privatistica della società, non rientra nella disciplina dell'accesso.

  • Rigettato
    Diritto all'accesso documentale

    Il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato un interesse attuale e concreto all'ostensione della documentazione richiesta, né il necessario requisito della strumentalità, poiché non ricopriva più il ruolo apicale al momento della richiesta e la documentazione non è collegata a una posizione giuridicamente tutelata. Inoltre, gran parte della documentazione richiesta, in ragione della natura privatistica della società, non rientra nella disciplina dell'accesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 550
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 550
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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