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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
Così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2914 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierantonio Micciulli e Rossella Gabriele;
- ricorrente -
E
, (C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
04.09.1969, rappresenta e difesa dall'avv. Massimiliano Carnovale;
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il 4.9.2018 CP_1
presso il Comune di Cosenza, dalla cui unione nasceva la figlia (il Persona_1
5.10.2017), deduceva che la comunione morale e materiale dei coniugi si era definitivamente deteriorata tanto da rendere intollerabile la convivenza, chiedeva pertanto dichiararsi la separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione formulando in via riconvenzionale domanda di addebito, deducendo che la crisi coniugale fosse da imputarsi esclusivamente alle condotte contrarie ai doveri matrimoniali tenute dal ricorrente, chiedendo altresì un maggior contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre ad un contributo per il proprio sostentamento in considerazione della disparità reddituale tra i coniugi.
All'udienza del 22.1.2025, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza parziale sullo status, riservando di riferire al Collegio.
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La volontà delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, confermato dall'adesione della resistente alla domanda di separazione che, pertanto, deve essere accolta.
Con riguardo agli ulteriori profili connessi alla separazione deve disporsi il prosieguo della attività istruttoria con gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cosenza per quanto di sua competenza;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Cosenza, 26/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
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