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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5109 /2023
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5109/2023 R.G promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 11/09/2023 da
, con l'avv. Bezze Claudia come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Bezze Claudia, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la residenza ove ritiene più opportuno;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
1 - il Sig. si obbliga a corrispondere in favore della moglie, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della stessa, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €
500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT famiglia, a partire dall'anno successivo;
- la Signora uscirà dall'abitazione coniugale di proprietà del marito non appena Pt_1
avrà acquistato o locato un immobile da adibire a propria abitazione e che costituisca una sistemazione adeguata ed economicamente sostenibile;
- i coniugi si impegnano a sostenere il figlio , maggiorenne ma ancora non del tutto R_
indipendente economicamente, ciascuno nella misura corrispondente all'impegno economico che implica la permanenza del figlio presso la propria abitazione.
Le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori.
Con ordine all'Ufficiale delle Stato Civile di operare le dovute trascrizioni”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
22/05/1999 in Cimadolmo e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.2 anno 1999.
Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 14.3.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.949/2024 pubblicata in data 13.5.2024, passata in giudicato.
Con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 24.1.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Con note depositate per tale udienza le parti hanno dato conto che nel frattempo sono sopravvenute le seguenti circostanze:
- ha acquistato un immobile sito in Piove di Sacco e vi ha stabilito la propria Parte_1
residenza cosicché la stessa è uscita dall'abitazione coniugale nel mese di luglio 2024;
- il figlio , maggiorenne, dal mese di agosto 2024 è tornato a vivere presso i genitori R_
(dal padre vive generalmente dal lunedì al venerdì mentre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera si sposta presso l'abitazione della madre);
- tale soluzione abitativa è stata concordata all'interno della famiglia e risulta essere del tutto condivisa;
- attualmente non lavora e ha frequentato un corso di formazione qualificante in R_
materia di sicurezza alimentare conclusosi nel dicembre 2024, per cui i genitori hanno concordato che per quanto attiene le spese di mantenimento ordinario ciascuno di loro vi
2 provvederà per il tempo in cui rimane presso la propria abitazione, mentre le spese R_
straordinarie, invece, continueranno a venire suddivise al 50% tra gli stessi
Alla luce di dette circostanze sopravvenute, i ricorrenti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza ex art.473 bis 51 c.p.c. tenutasi in data
14.3.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 22/05/1999 in Parte_1 Controparte_1
Cimadolmo e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.2 anno 1999 del
Comune di Cimadolmo;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
3
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5109/2023 R.G promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 11/09/2023 da
, con l'avv. Bezze Claudia come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Bezze Claudia, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la residenza ove ritiene più opportuno;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
1 - il Sig. si obbliga a corrispondere in favore della moglie, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della stessa, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €
500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT famiglia, a partire dall'anno successivo;
- la Signora uscirà dall'abitazione coniugale di proprietà del marito non appena Pt_1
avrà acquistato o locato un immobile da adibire a propria abitazione e che costituisca una sistemazione adeguata ed economicamente sostenibile;
- i coniugi si impegnano a sostenere il figlio , maggiorenne ma ancora non del tutto R_
indipendente economicamente, ciascuno nella misura corrispondente all'impegno economico che implica la permanenza del figlio presso la propria abitazione.
Le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori.
Con ordine all'Ufficiale delle Stato Civile di operare le dovute trascrizioni”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
22/05/1999 in Cimadolmo e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.2 anno 1999.
Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 14.3.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.949/2024 pubblicata in data 13.5.2024, passata in giudicato.
Con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 24.1.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Con note depositate per tale udienza le parti hanno dato conto che nel frattempo sono sopravvenute le seguenti circostanze:
- ha acquistato un immobile sito in Piove di Sacco e vi ha stabilito la propria Parte_1
residenza cosicché la stessa è uscita dall'abitazione coniugale nel mese di luglio 2024;
- il figlio , maggiorenne, dal mese di agosto 2024 è tornato a vivere presso i genitori R_
(dal padre vive generalmente dal lunedì al venerdì mentre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera si sposta presso l'abitazione della madre);
- tale soluzione abitativa è stata concordata all'interno della famiglia e risulta essere del tutto condivisa;
- attualmente non lavora e ha frequentato un corso di formazione qualificante in R_
materia di sicurezza alimentare conclusosi nel dicembre 2024, per cui i genitori hanno concordato che per quanto attiene le spese di mantenimento ordinario ciascuno di loro vi
2 provvederà per il tempo in cui rimane presso la propria abitazione, mentre le spese R_
straordinarie, invece, continueranno a venire suddivise al 50% tra gli stessi
Alla luce di dette circostanze sopravvenute, i ricorrenti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza ex art.473 bis 51 c.p.c. tenutasi in data
14.3.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 22/05/1999 in Parte_1 Controparte_1
Cimadolmo e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.2 anno 1999 del
Comune di Cimadolmo;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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