Art. 9.
Le disposizioni recate dall'articolo 6 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le disposizioni recate dall'articolo 6 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.