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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23857/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio Parte_1 C.F._1
degli Avv. SUPPA GIOVANNAe SPALLA MICHELE che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla costituzione del nuovo difensore e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Coccaglio (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. RIBOLA ANNA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla costituzione del nuovo difensore
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“ 1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione dello Per_1 stesso presso l'abitazione che è sempre stata la casa coniugale e, pertanto, in Rovato (BS), via Trieste n. 6.
I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti al figlio;
1 3) Come da piano genitoriale, i ricorrenti stabiliscono di condividere un piano settimanale per stare con il figlio minore come segue: Per_1
1. Nella settimana con weekend di competenza della Madre:
a. Il martedì, al termine degli allenamenti di calcio, il minore starà con il papà che lo accompagnerà
a scuola il mercoledì mattina;
b. Il giovedì il padre andrà a prendere al termine degli allenamenti di calcio, e lo Per_1
accompagnerà a scuola il venerdì mattina;
c. Il venerdì pomeriggio starà con il papà che lo andrà a prendere dopo il lavoro e cenerà Per_1
con lui per poi accompagnarlo dalla madre;
2. Nella settimana con weekend di competenza del Padre,
a. Il martedì la madre terrà con sé il minore e lo riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
b. Il giovedì e il venerdì la madre terrà con sé il minore;
c. Il sabato il padre andrà a prendere il minore a casa della mamma dopo il lavoro e lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
È fatta salva ogni e qualsiasi variazione, che dovrà essere comunemente concordata dai coniugi, in ipotesi di diverse eSIenze lavorative e non, che riguardino indifferentemente il padre o la madre, che potranno ovviamente farsi supportare nella gestione del bambino dai nonni e, in caso di loro indisponibilità e/o impossibilità, da una baby sitter.
3. Durante le festività natalizie e di fine anno, i genitori seguiranno il piano settimanale, ma i giorni festivi saranno così ripartiti: in base alle tradizioni familiari, trascorrerà la Vigilia di Per_1
Natale con la mamma, il 25 dicembre, con decorso dal 2025, secondo il criterio dell'alternanza (a
Natale 2025 starà con il papà), il 26 dicembre starà con il papà. Il 31 dicembre Per_1 Per_1 ed il 01 gennaio seguiranno il criterio dell'alternanza rispetto al 25 dicembre.
4. Pasqua e XXV Aprile, Lunedì dell'Angelo e le restanti festività nel corso dell'anno (2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) e compleanni seguendo il calendario bisettimanale già individuato con possibilità di accordarsi di volta in volta;
5. I genitori trascorreranno con il figlio durante le vacanze estive due/tre settimane anche non consecutive, nel periodo e in località che, compatibilmente alle proprie eSIenze lavorative, gli stessi si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Quanto al mantenimento del figlio minore, considerando che lo stesso viene gestito in modo pressoché egualitario da entrambi i genitori, i coniugi stabiliscono che il IG. contribuirà al mantenimento di Pt_1
versando la somma mensile di €. 300,00, oltre aggiornamento ISTAT annuale, oltre al pagamento Per_1
del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia. Dette somme verranno versate entro il giorno 25 di ogni mese, mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente della IG.ra
2 (Iban: [...]), o ad altro conto corrente che la stessa dovesse Parte_2
indicare.
5) Quanto ai costi della scuola privata attualmente frequentata dal minore, relativamente all'anno scolastico
2024/2025, la retta annua di circa €. 3.000,00 è posta completamente a carico della mamma. Per quanto concerne l'iscrizione all'anno scolastico 2025/2026 (corrispondente a €. 360,00) verrà corrisposta da entrambi i coniugi in parti eguali. La retta scolastica relativa all'anno scolastico 2025/2026 resterà esclusivamente a carico della IG.ra . Le medesime ripartizioni varranno anche per l'anno scolastico Pt_2
2026/2027.
6) L'AUU spetterà come per legge a ciascun genitore nella misura del 50%, ciò con decorrenza dal mese di gennaio 2025; i coniugi pattuiscono che fino ache verrà richiesto e accreditato al SI. er l'intero, Pt_1 quest'ultimo ne corrisponderà il 50% a favore della GN a mezzo bonifico bancario, Pt_2 contestualmente al pagamento dell'assegno di mantenimento per il minore.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare ad ogni onere o diritto di mantenimento reciproco.
8) La casa coniugale sita in Rovato (BS), via Trieste n. 6, di proprietà esclusiva del IG. quale Pt_1
prima casa, risulta, come detto, gravata da mutuo che continuerà ad essere pagato dal IG. Pt_1
L'immobile verrà assegnata alla IG.ra , la quale continuerà ad abitarla con il figlio minore , Pt_2 Per_1 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo.
9) Il IG. acconsente a che i genitori della IG.ra , IG.ra e IG. Pt_1 Pt_2 Parte_3 CP_1
, continuino ad occupare il piano inferiore dell'immobile, corrispondendo al IG. mediante
[...] Pt_1 bonifico bancario, €. 150,00 mensili a titolo di indennità di occupazione, con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
10) Le spese ordinarie relative alla casa famigliare saranno a carico della SI.ra , quale assegnataria;
Pt_2
quelle di carattere straordinario, saranno invece a carico del proprietario SI. Pt_1
11) Il IG. dichiara ha provveduto al proprio trasferimento nell'immobile da lui locato (sito in Pt_1
Rovato, via Palazzina n. 19) entro la data del 06 gennaio 2025 e provvederà immediatamente al trasferimento della residenza assumendosi l'onere di verificare e controllare che detto trasferimento burocratico venga perfezionato nei successivi 30 giorni.
12) Si dà atto che, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, la IG.ra ha già provveduto Pt_2
a richiedere la voltura di tutte le utenze domestiche quali luce, gas, telefono, acqua e TARI. Tuttavia, dette spese saranno ripartite equamente tra entrambi i coniugi sino alla data dell'effettivo trasferimento del IG.
Pt_1
13) Per ogni ulteriore utenza in comune (quale, ad esempio, la paytv), le parti si riservano la decisione di recedere dai contratti o, eventualmente, di intestarle al coniuge che vorrà continuare a fruirne, cui, come ovvio, competeranno le relative spese.
3 14) Per quanto concerne gli arredi, i coniugi dichiarano di essersi già accordati circa la spartizione degli stessi.
15) I coniugi hanno provveduto alla chiusura del conto corrente cointestato acceso presso il Banco BPM
Filiale di Ospitaletto provvedendo alla relativa estinzione con suddivisione delle somme
16) I coniugi prestano reciproco assenso dei coniugi al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio con facoltà di iscrivervi il figlio.
17) La famiglia possiede altresì un cane, registrato a nome del IG. Le parti, come da Per_2 Pt_1
volontà espressa dal figlio , concordano che il cane continui a vivere nella casa di Via Trieste, Per_1
unitamente alla mamma ed al figlio. Le spese ordinarie del cane (alimentazione) saranno a carico della SI.ra , mentre quelle straordinarie e relative alla sua salute (spese veterinarie, vaccinazioni, taglio Pt_2
periodico unghie etc) saranno ripartite, anche in termini di gestione dei relativi incombenti pratici, nella misura del 50% tra i ricorrenti.
18) I coniugi dichiarano che con l'esatto e puntuale adempimento ed esecuzione di tutte le obbligazioni rispettivamente assunte con le suddette condizioni di separazione, avranno definito le loro questioni di natura economica, fermo l'assegno di mantenimento mensile e le spese straordinarie per il figlio ” Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a ROVATO (BS) in data 24.3.2012, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di ROVATO al n. 5, parte I, anno 2012, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 24.2.2013. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
4 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di conSIlio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23857/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio Parte_1 C.F._1
degli Avv. SUPPA GIOVANNAe SPALLA MICHELE che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla costituzione del nuovo difensore e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Coccaglio (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. RIBOLA ANNA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla costituzione del nuovo difensore
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“ 1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione dello Per_1 stesso presso l'abitazione che è sempre stata la casa coniugale e, pertanto, in Rovato (BS), via Trieste n. 6.
I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti al figlio;
1 3) Come da piano genitoriale, i ricorrenti stabiliscono di condividere un piano settimanale per stare con il figlio minore come segue: Per_1
1. Nella settimana con weekend di competenza della Madre:
a. Il martedì, al termine degli allenamenti di calcio, il minore starà con il papà che lo accompagnerà
a scuola il mercoledì mattina;
b. Il giovedì il padre andrà a prendere al termine degli allenamenti di calcio, e lo Per_1
accompagnerà a scuola il venerdì mattina;
c. Il venerdì pomeriggio starà con il papà che lo andrà a prendere dopo il lavoro e cenerà Per_1
con lui per poi accompagnarlo dalla madre;
2. Nella settimana con weekend di competenza del Padre,
a. Il martedì la madre terrà con sé il minore e lo riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
b. Il giovedì e il venerdì la madre terrà con sé il minore;
c. Il sabato il padre andrà a prendere il minore a casa della mamma dopo il lavoro e lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
È fatta salva ogni e qualsiasi variazione, che dovrà essere comunemente concordata dai coniugi, in ipotesi di diverse eSIenze lavorative e non, che riguardino indifferentemente il padre o la madre, che potranno ovviamente farsi supportare nella gestione del bambino dai nonni e, in caso di loro indisponibilità e/o impossibilità, da una baby sitter.
3. Durante le festività natalizie e di fine anno, i genitori seguiranno il piano settimanale, ma i giorni festivi saranno così ripartiti: in base alle tradizioni familiari, trascorrerà la Vigilia di Per_1
Natale con la mamma, il 25 dicembre, con decorso dal 2025, secondo il criterio dell'alternanza (a
Natale 2025 starà con il papà), il 26 dicembre starà con il papà. Il 31 dicembre Per_1 Per_1 ed il 01 gennaio seguiranno il criterio dell'alternanza rispetto al 25 dicembre.
4. Pasqua e XXV Aprile, Lunedì dell'Angelo e le restanti festività nel corso dell'anno (2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) e compleanni seguendo il calendario bisettimanale già individuato con possibilità di accordarsi di volta in volta;
5. I genitori trascorreranno con il figlio durante le vacanze estive due/tre settimane anche non consecutive, nel periodo e in località che, compatibilmente alle proprie eSIenze lavorative, gli stessi si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Quanto al mantenimento del figlio minore, considerando che lo stesso viene gestito in modo pressoché egualitario da entrambi i genitori, i coniugi stabiliscono che il IG. contribuirà al mantenimento di Pt_1
versando la somma mensile di €. 300,00, oltre aggiornamento ISTAT annuale, oltre al pagamento Per_1
del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia. Dette somme verranno versate entro il giorno 25 di ogni mese, mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente della IG.ra
2 (Iban: [...]), o ad altro conto corrente che la stessa dovesse Parte_2
indicare.
5) Quanto ai costi della scuola privata attualmente frequentata dal minore, relativamente all'anno scolastico
2024/2025, la retta annua di circa €. 3.000,00 è posta completamente a carico della mamma. Per quanto concerne l'iscrizione all'anno scolastico 2025/2026 (corrispondente a €. 360,00) verrà corrisposta da entrambi i coniugi in parti eguali. La retta scolastica relativa all'anno scolastico 2025/2026 resterà esclusivamente a carico della IG.ra . Le medesime ripartizioni varranno anche per l'anno scolastico Pt_2
2026/2027.
6) L'AUU spetterà come per legge a ciascun genitore nella misura del 50%, ciò con decorrenza dal mese di gennaio 2025; i coniugi pattuiscono che fino ache verrà richiesto e accreditato al SI. er l'intero, Pt_1 quest'ultimo ne corrisponderà il 50% a favore della GN a mezzo bonifico bancario, Pt_2 contestualmente al pagamento dell'assegno di mantenimento per il minore.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare ad ogni onere o diritto di mantenimento reciproco.
8) La casa coniugale sita in Rovato (BS), via Trieste n. 6, di proprietà esclusiva del IG. quale Pt_1
prima casa, risulta, come detto, gravata da mutuo che continuerà ad essere pagato dal IG. Pt_1
L'immobile verrà assegnata alla IG.ra , la quale continuerà ad abitarla con il figlio minore , Pt_2 Per_1 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo.
9) Il IG. acconsente a che i genitori della IG.ra , IG.ra e IG. Pt_1 Pt_2 Parte_3 CP_1
, continuino ad occupare il piano inferiore dell'immobile, corrispondendo al IG. mediante
[...] Pt_1 bonifico bancario, €. 150,00 mensili a titolo di indennità di occupazione, con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
10) Le spese ordinarie relative alla casa famigliare saranno a carico della SI.ra , quale assegnataria;
Pt_2
quelle di carattere straordinario, saranno invece a carico del proprietario SI. Pt_1
11) Il IG. dichiara ha provveduto al proprio trasferimento nell'immobile da lui locato (sito in Pt_1
Rovato, via Palazzina n. 19) entro la data del 06 gennaio 2025 e provvederà immediatamente al trasferimento della residenza assumendosi l'onere di verificare e controllare che detto trasferimento burocratico venga perfezionato nei successivi 30 giorni.
12) Si dà atto che, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, la IG.ra ha già provveduto Pt_2
a richiedere la voltura di tutte le utenze domestiche quali luce, gas, telefono, acqua e TARI. Tuttavia, dette spese saranno ripartite equamente tra entrambi i coniugi sino alla data dell'effettivo trasferimento del IG.
Pt_1
13) Per ogni ulteriore utenza in comune (quale, ad esempio, la paytv), le parti si riservano la decisione di recedere dai contratti o, eventualmente, di intestarle al coniuge che vorrà continuare a fruirne, cui, come ovvio, competeranno le relative spese.
3 14) Per quanto concerne gli arredi, i coniugi dichiarano di essersi già accordati circa la spartizione degli stessi.
15) I coniugi hanno provveduto alla chiusura del conto corrente cointestato acceso presso il Banco BPM
Filiale di Ospitaletto provvedendo alla relativa estinzione con suddivisione delle somme
16) I coniugi prestano reciproco assenso dei coniugi al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio con facoltà di iscrivervi il figlio.
17) La famiglia possiede altresì un cane, registrato a nome del IG. Le parti, come da Per_2 Pt_1
volontà espressa dal figlio , concordano che il cane continui a vivere nella casa di Via Trieste, Per_1
unitamente alla mamma ed al figlio. Le spese ordinarie del cane (alimentazione) saranno a carico della SI.ra , mentre quelle straordinarie e relative alla sua salute (spese veterinarie, vaccinazioni, taglio Pt_2
periodico unghie etc) saranno ripartite, anche in termini di gestione dei relativi incombenti pratici, nella misura del 50% tra i ricorrenti.
18) I coniugi dichiarano che con l'esatto e puntuale adempimento ed esecuzione di tutte le obbligazioni rispettivamente assunte con le suddette condizioni di separazione, avranno definito le loro questioni di natura economica, fermo l'assegno di mantenimento mensile e le spese straordinarie per il figlio ” Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a ROVATO (BS) in data 24.3.2012, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di ROVATO al n. 5, parte I, anno 2012, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 24.2.2013. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
4 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di conSIlio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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