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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 501/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
RE VI, EL
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3398/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Rti Gamma Tributi Srl-Municipia Spa - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 219 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 219 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 339/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente con tre distinti motivi di ricorso impugna l'avviso di accertamento n. 219 del 17.02.2025, notificato in data 28.04.2025, con il quale il R.T.I. Gamma Tributi Srl/Municipia SpA, n.q. di concessionario del Comune di Ascea, ha accertato l'omesso versamento della TARI in relazione gli anni 2022 e 2023, contestualmente richiedendo il pagamento dell'importo di € 64.101,00, oltre sanzioni ed interessi, per complessivi € 87.320,00.
Gli argomenti difensivi si basano sul difetto di legittimazione passiva, in ragione della qualificata detenzione degli immobili soggetti a tassazione per gli anni 2022 e 2023 in capo ad un locatario, a sua volta, avente causa da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Vallo della Lucania in conseguenza della adozione di un provvedimento di sequestro preventivo in sede penale.
Evidenzia la difesa della curatela fallimentare di aver vanamente inoltrato alla Gamma Tributi in data
5.6.2025 istanza di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, al cui interno venivano esposti gli stessi argomenti di cui al ricorso.
La Gamma Tributi ha eseguito un accesso temporaneo.
In data 5.1.2025 si è costituita in giudizio la Gamma Tributi la quale ha contrastato le considerazioni svolte dalla ricorrente evidenziando che “anche a voler ritenere provata l'asserita indisponibilità dell'immobile nonché la sua pretesa concessione in godimento a terzi, in difetto della presentazione della prescritta dichiarazione di variazione, sia con riferimento alla denunciata indisponibilità del cespite sia con riguardo all'ipotizzato mutamento del soggetto passivo d'imposta, la Ricorrente_1 permane quale centro di imputazione del rapporto tributario”.
In data 12.1.2026 la ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha ribadito la non imputabilità alla curatela della imposizione tributaria, svolgendo le seguenti considerazioni: “Da quanto si
è potuto riscontrare all'esito delle ispezioni ipotecarie effettuate - la consistenza contraddistinta al fgl. Dati_Catastali_1 non era – e non è - nemmeno riconducibile alla Società in bonis, bensì al Sig. Nominativo_1 in proprio.
Infatti, mentre è pacifico che gli immobili distinti in catasto al fgl. Dati_Catastali_2 e al fgl. Dati_Catastali_3, pure attinti dal provvedimento di sequestro, fossero di proprietà della Ricorrente_1 S.p.A. in liquidazione, altrettanto non può dirsi in relazione all'immobile tassato, di proprietà del Sig. Nominativo_1 in proprio (cfr. all. 12 al ricorso e all. 17 alla nota di deposito). Basti, sul punto, prendere visione della nota di trascrizione del sequestro, ove si evince l'unità negoziale n. 3 (in cui è ricompreso l'immobile tassato al n. 13), risulta intestata in regime di bene personale al Sig. Nominativo_1.
In sintesi: la ricorrente non era – e non è - soggetto passivo d'imposta vuoi perché l'immobile tassato non
è di proprietà della Società in bonis, vuoi perché negli anni 2022-2023 non vantava comunque alcun titolo di possesso e/o di disponibilità in relazione alla consistenza contraddistinta al fgl. Dati_Catastali_4
– cfr. all. 17 alla nota di deposito), sempre gestita dall'Amministrazione Giudiziaria e da questa concessa in locazione alla P.R. Società Cooperativa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Sulla base di quanto documentato in allegato al ricorso con attestazione di conformità non v'è dubbio che dal 30.6.2020 al 31.3.2024 i beni oggetto di tassazione erano stati dati in locazione dalla amministrazione giudiziaria (instaurata in sede penale sulla base di un decreto di sequestro preventivo) del Tribunale di
Vallo della Lucania, succeduta alla curatela fallimentare nella loro gestione, alla PR Società Cooperativa, così dovendosi senz'altro escludere che la ricorrente fosse tenuta al pagamento della TARI per gli anni
2022 e 2023.
A questo riguardo si condivide il principio di diritto enunziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in relazione alla TARI, “… soggetti passivi sono tutti coloro che occupano locali ed aree scoperte, a qualsiasi titolo utilizzate, e, pertanto, tenuti al pagamento della tassa a prescindere dal titolo che legittima la occupazione (proprietà, locazione, affitto, uso, ecc.), e, soltanto nel caso di occupazione precaria, come ad esempio in presenza di locazioni di breve durata, la tassa è dovuta dal proprietario, trovando, invero, applicazione, il principio fondamentale di derivazione comunitaria, sancito nell'art. 191 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in base al quale "chi inquina paga …” (Cass. Civ. n.
29907/2023 – ).
In aggiunta a tali considerazioni, vi è l'ulteriore dato, ugualmente documentato in atti, risultante dalla ispezione ipotecaria, secondo cui l'immobile in questione non era – e non è - nemmeno riconducibile alla Società in bonis, bensì al Sig. Nominativo_1 in proprio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Gamma Tributi al pagamento delle spese processuali liquidandole in euro 6000,oltre accessori come per legge
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
RE VI, EL
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3398/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Rti Gamma Tributi Srl-Municipia Spa - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 219 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 219 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 339/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente con tre distinti motivi di ricorso impugna l'avviso di accertamento n. 219 del 17.02.2025, notificato in data 28.04.2025, con il quale il R.T.I. Gamma Tributi Srl/Municipia SpA, n.q. di concessionario del Comune di Ascea, ha accertato l'omesso versamento della TARI in relazione gli anni 2022 e 2023, contestualmente richiedendo il pagamento dell'importo di € 64.101,00, oltre sanzioni ed interessi, per complessivi € 87.320,00.
Gli argomenti difensivi si basano sul difetto di legittimazione passiva, in ragione della qualificata detenzione degli immobili soggetti a tassazione per gli anni 2022 e 2023 in capo ad un locatario, a sua volta, avente causa da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Vallo della Lucania in conseguenza della adozione di un provvedimento di sequestro preventivo in sede penale.
Evidenzia la difesa della curatela fallimentare di aver vanamente inoltrato alla Gamma Tributi in data
5.6.2025 istanza di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, al cui interno venivano esposti gli stessi argomenti di cui al ricorso.
La Gamma Tributi ha eseguito un accesso temporaneo.
In data 5.1.2025 si è costituita in giudizio la Gamma Tributi la quale ha contrastato le considerazioni svolte dalla ricorrente evidenziando che “anche a voler ritenere provata l'asserita indisponibilità dell'immobile nonché la sua pretesa concessione in godimento a terzi, in difetto della presentazione della prescritta dichiarazione di variazione, sia con riferimento alla denunciata indisponibilità del cespite sia con riguardo all'ipotizzato mutamento del soggetto passivo d'imposta, la Ricorrente_1 permane quale centro di imputazione del rapporto tributario”.
In data 12.1.2026 la ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha ribadito la non imputabilità alla curatela della imposizione tributaria, svolgendo le seguenti considerazioni: “Da quanto si
è potuto riscontrare all'esito delle ispezioni ipotecarie effettuate - la consistenza contraddistinta al fgl. Dati_Catastali_1 non era – e non è - nemmeno riconducibile alla Società in bonis, bensì al Sig. Nominativo_1 in proprio.
Infatti, mentre è pacifico che gli immobili distinti in catasto al fgl. Dati_Catastali_2 e al fgl. Dati_Catastali_3, pure attinti dal provvedimento di sequestro, fossero di proprietà della Ricorrente_1 S.p.A. in liquidazione, altrettanto non può dirsi in relazione all'immobile tassato, di proprietà del Sig. Nominativo_1 in proprio (cfr. all. 12 al ricorso e all. 17 alla nota di deposito). Basti, sul punto, prendere visione della nota di trascrizione del sequestro, ove si evince l'unità negoziale n. 3 (in cui è ricompreso l'immobile tassato al n. 13), risulta intestata in regime di bene personale al Sig. Nominativo_1.
In sintesi: la ricorrente non era – e non è - soggetto passivo d'imposta vuoi perché l'immobile tassato non
è di proprietà della Società in bonis, vuoi perché negli anni 2022-2023 non vantava comunque alcun titolo di possesso e/o di disponibilità in relazione alla consistenza contraddistinta al fgl. Dati_Catastali_4
– cfr. all. 17 alla nota di deposito), sempre gestita dall'Amministrazione Giudiziaria e da questa concessa in locazione alla P.R. Società Cooperativa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Sulla base di quanto documentato in allegato al ricorso con attestazione di conformità non v'è dubbio che dal 30.6.2020 al 31.3.2024 i beni oggetto di tassazione erano stati dati in locazione dalla amministrazione giudiziaria (instaurata in sede penale sulla base di un decreto di sequestro preventivo) del Tribunale di
Vallo della Lucania, succeduta alla curatela fallimentare nella loro gestione, alla PR Società Cooperativa, così dovendosi senz'altro escludere che la ricorrente fosse tenuta al pagamento della TARI per gli anni
2022 e 2023.
A questo riguardo si condivide il principio di diritto enunziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in relazione alla TARI, “… soggetti passivi sono tutti coloro che occupano locali ed aree scoperte, a qualsiasi titolo utilizzate, e, pertanto, tenuti al pagamento della tassa a prescindere dal titolo che legittima la occupazione (proprietà, locazione, affitto, uso, ecc.), e, soltanto nel caso di occupazione precaria, come ad esempio in presenza di locazioni di breve durata, la tassa è dovuta dal proprietario, trovando, invero, applicazione, il principio fondamentale di derivazione comunitaria, sancito nell'art. 191 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in base al quale "chi inquina paga …” (Cass. Civ. n.
29907/2023 – ).
In aggiunta a tali considerazioni, vi è l'ulteriore dato, ugualmente documentato in atti, risultante dalla ispezione ipotecaria, secondo cui l'immobile in questione non era – e non è - nemmeno riconducibile alla Società in bonis, bensì al Sig. Nominativo_1 in proprio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Gamma Tributi al pagamento delle spese processuali liquidandole in euro 6000,oltre accessori come per legge