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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/11/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1257/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1257/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 6 novembre 2025, fino ad ore 10.17, innanzi al Giudice dott. AN NG nessuno compare.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, pronuncia separata sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN NG
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN NG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1257/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GUARINI PAOLA;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
INTERVENUTO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.8.2025, ha impugnato il licenziamento irrogatogli da Parte_1
in data15.04.2024, spiegando le conclusioni meglio specificate nell'atto introduttivo. CP_1
non si è costituita e all'udienza odierna nessuno è comparso. CP_1
Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale – come evidenziato - non si è costituita in giudizio.
Dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna pagina 2 di 4 statuizione di merito.
Invero, “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251); inoltre, “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche Cass. sez. lav. n.
21587 del 13/08/2008). Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c) che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare. La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio. Trattandosi di questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (cfr. T. Bari - Sentenza n. 5671/2017 pubbl. il 04/12/2017 RG n. 5395/2017, est. Calia).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 1. Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio;
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Modena, 6 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN NG
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1257/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 6 novembre 2025, fino ad ore 10.17, innanzi al Giudice dott. AN NG nessuno compare.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, pronuncia separata sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN NG
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN NG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1257/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GUARINI PAOLA;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
INTERVENUTO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.8.2025, ha impugnato il licenziamento irrogatogli da Parte_1
in data15.04.2024, spiegando le conclusioni meglio specificate nell'atto introduttivo. CP_1
non si è costituita e all'udienza odierna nessuno è comparso. CP_1
Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale – come evidenziato - non si è costituita in giudizio.
Dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna pagina 2 di 4 statuizione di merito.
Invero, “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251); inoltre, “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche Cass. sez. lav. n.
21587 del 13/08/2008). Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c) che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare. La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio. Trattandosi di questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (cfr. T. Bari - Sentenza n. 5671/2017 pubbl. il 04/12/2017 RG n. 5395/2017, est. Calia).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 1. Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio;
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Modena, 6 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN NG
pagina 4 di 4