Sentenza 2 aprile 2009
Massime • 1
Sia la convalida di sfratto per morosità, sia il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di canoni locatizi insoluti, una volta divenuti inoppugnabili, acquistano l'efficacia del giudicato sull'esistenza del contratto di locazione, su quella del credito per il pagamento dei canoni e sull'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'uno o dell'altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio. I suddetti provvedimenti non possono, invece, fare stato sulla qualificazione del contratto, ed in particolare sulla sua assoggettabilità o meno alla disciplina di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, che non abbia formato oggetto di accertamento, nemmeno sommario, da parte del giudice.
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Le sentenze di Chicxulub: il decreto ingiuntivo contro il consumatore dopo le sentenze della Corte di giustizia dell'U.E. di Franco De Stefano, Presidente di sezione della Corte di cassazione Si propone una panoramica sulle conseguenze delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea a partire dal 17 maggio 2022 in materia di effettività della tutela del consumatore; si tratta, infatti, di sentenze di grande portata, che investono istituti tradizionali del nostro processo: se non un vero e proprio terremoto per alcune tradizioni costituzionali nazionali finora reputate consustanziali al nostro ordinamento, quali il giudicato implicito e la ricostruzione quasi centenaria del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2009, n. 8013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8013 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2009 |
Testo completo
8013-09-- Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CONTRATTI: TUTTI GLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ALTRI TIPI TERZA SEZIONE CIVILE R.G. N. 18458/2005 Cron.8013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 2446 Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Presidente Dott. GIOVANNI FEDERICO Rel. Consigliere Ud. 17/02/2009 Dott. FULVIO UCCELLA Consigliere PU Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO Consigliere contributo unificato Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18458-2005 proposto da: IA IE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIRAS GIOVANNI M;
giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2009 contro 383 AN, BO elettivamente domiciliata in ROMA, 271 presso lo studio dell'avvocato VIA CAIO MARIO ALESSANDRO, rappresentata e difesa MAGNI FRANCESCO dagli avvocati VOLTA FABIO, CAZZANI SILVIA, VIGEZZI ROBERTA giusta delega a margine del controricorso;
controricorrenti avverso la sentenza n. 2427/2004 della CO RTE D'APPELLO di MILANO, sezione terza civile emessa il 7/7/04, depositata il 17/09/2004, RG.787/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;
udito l'Avvocato LUCIO DE ANGELI S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. 11 Svolgimento del processo Con sentenza emessa il 17.10.02 il Tribunale di Milano, decidendo nella causa promossa da BE YO nei confronti di AN NI, accertava l'assoggettabilità alla normativa vincolistica del rapporto di locazione tra esse parti intercorso tra 1'1.6.91 ed il 31.7.99 e per l'effetto condannava il locatore AN alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di canone nella misura di € 49.811,03, dedotto l'ammontare del deposito cauzionale, e dichiarava precluso ex art. 2909 CC l'accertamento, per le trimestralità successive al periodo suddetto, del'entità del canone. Il AN proponev a appello, resistito dalla BE, che a sua volta chiedeva, con appello incidentale, la modifica del regolamento delle spese (compensate in primo grado, salvo quelle per la consulenza tecnica d'ufficio poste a carico del AN). La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 17.9.04, respingeva entrambi gli appelli. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AN, con sei motivi, mentre la Bo cabel ha resistito con controricorso. 3 Il ricorrente ha depositato in atti anche una memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli att. 2909 CC e 324 cpc, per essere stato ritenuto che due giudicati esterni formatisi con riferimento al contratto del 1999, qualificato come non soggetto al regime dell'equo canone, non si estendano alla totalità del rapporto locatizio inter partes e non precludano una pretesa giudiziale che si pone in netto con gli stessi, nonché illogica econtrasto contraddittoria motivazione circa un punto decisivo. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1230 cpv CC ed assoluta mancanza di motivazione in ordine ad un punto decisivo, avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto la diversità del rapporto negoziale dedotto nella presente causa rispetto a quello investito dagli effetti decisori dei provvedimenti di convalida e di condanna per decreto, senza che risultasse in modo inequivocabile la novazione del rapporto stesso. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, ed illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, essendo la Corte di merito incorsa nel vizio di ultrapetizione nello scindere l'unico rapporto negoziale dedotto dalle parti in due distinti ed autonomi rapporti. Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 2697 CC e 115-116 cpc per omesso prudente apprezzamento nella valutazione delle prove e per omessa valutazione della rilevanza di fatti oggettivi determinanti, ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, avendo la Corte di merito valorizzato per escludere la natura transitoria della locazione de qua il solo dato letterale del contratto del 1991, senza valutare altri elementi quali la durata di esso e la particolare condizione personale della conduttrice e senza provare l'asserito accordo simulatorio del contrato stesso. Con il quinto motivo si duole della violazione dell'art. 79 C. 2 L. 392/78 e dell'insufficiente e contraddittoria motivazione un punto decisivo, su di rapportigiacché, ipotizzando la sussistenza autonomi e distinti nell'unicità del contratto di locazione, per quello precedente al 1999 doveva necessariamente applicarsi la decadenza prevista dalla norma suddetta. Con il sesto motivo infine si duole dell'insufficiente e contraddittoria motivazione su un 5 punto decisivo con riferimento all'erroneità dei conteggi della CTU.
1. Il primo motivo è infondato. Sostiene, infatti, il ricorrente che nel caso di specie in relazione al rapporto locatizio tra le parti, sviluppatosi tra il 1991 e il 2000, si sarebbero formati due giudicati esterni, che avrebbero avuto quale presupposto di fatto e di diritto la qualificazione di tale rapporto come contratto non soggetto al regime di equo canone: da un lato, la convalida di sfratto per morosità, emessa dal Tribunale di Milano il 26.1.2000 e, dall'altro, il decreto ingiuntivo n. 5882/00 emesso sempre dal Tribunale di Milano il 22.2/2.3.2000 in favore del AN e non opposto dalla BE. In realtà, i due giudicati esterni, formatisi a seguito di sommaria cognizione, comportano necessariamente un'estensione più limitata rispetto a quella che pretenderebbe il ricorrente, specialmente in relazione proprio alla qualificazione del contratto di locazione nel senso sopra detto. Ed invero, la ordinanza di convalida di sfratto per morosità, una volta preclusa l'opposizione ex art. 668 срс, acquista efficacia di cosa giudicata in senso sostanziale sulla pregressa esistenza della locazione, 6 sulla qualità di locatore dell'intimante e di conduttore dell'intimato, sull'intervento di una causa di risoluzione del contratto di locazione, ma non certamente sulla qualificazione del rapporto locatizio (v. Cass. civ., sez. III, 23.6.1999, n. 6406; sez. III, 4.2.2005, n. 2280). In particolare, il primo arresto ha specificato che il giudicato si forma altresì sulla qualificazione del rapporto di locazione, qualora sussista una stretta correlazione tra la tipologia del contratto e la data di scadenza del rapporto dedotta con l'intimazione e sancita dal giudice con l'ordinanza di convalida: ciò che può verificarsi ovviamente nei procedimenti di convalida di licenza о di sfratto per finita locazione e non di certo in quello di convalida di sfratto per morosità. Per quanto riguarda poi il decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni relativi al trimestre agosto- ottobre del 1999, si rileva che il giudicato sostanziale conseguente alla sua mancata opposizione copre innanzitutto l'esistenza del credito azionato, del rapporto da cui esso deriva ed il titolo su cui il credito ed il rapporto si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al 7 11 ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (v. Cass. civ., sez. I, 24.11.2000, n. 15178). Anche in questo caso il giudicato non si estende alla qualificazione del rapporto di locazione nel senso voluto dal ricorrente. In definitiva, deve escludersi che dai due giudicati invocati dal AN possa trarsi alcun elemento in concreto che faccia ritenere che il contratto di locazione inter partes, iniziato nel 1991, non fosse stato soggetto al regime legale dell'equo canone nel periodo in cui le locazioni di immobili ad uso di abitazione risultavano disciplinate dalle norme di cui alla legge n. 392 del 1978. L'unica cosa certa nel caso di specie è data dal fatto che, al momento della formazione dei giudicati suddetti, il contratto di locazione de quo come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata venne stipulato in base alla disciplina introdotta con la legge 431/98. Il che peraltro non esclude, come giustamente Osservato dalla Corte di merito, che lo stesso contratto, pur nella sostanziale continuità soggettiva ed oggettiva, possa essere stato assoggettato, al suo inizio, ad altre discipline normative vigenti in quel 8 momento, ricorrendone ovviamente i presupposti di fatto e di diritto. Ed invero, è pacifico che il contratto de quo, "pur identità delle parti e nell'oggetto del fermo nella godimento, subì una marcata variazione della disciplina regolatrice con riferimento alla durata ed all'entità infattidel canone;
dal 1991 e sino al 1998 fu sottoposto alla normativa della legge 392/78 e da quel momento sino alla fine alla disciplina sopravvenuta della legge 431/98" (v. pag. 11 della sentenza gravata). Ed è altrettanto pacifico che, richiamando tale variazione della normativa relativa alla durata del rapporto ed all'entità del canone, la Corte territoriale non abbia affatto inteso affermare l'avvenuta novazione del rapporto di locazione tra le parti, avendo la stessa riaffermato pur sempre la continuità nell'identità delle parti e nell'oggetto del godimento e, dunque, il difetto di estremi sia per la novazione oggettiva che per, quella oggettiva. Le argomentazioni svolte circa i limiti dei giudicati richiamati dal ricorrente importano l'assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo.
2. Il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto, essendo pacifico che il rapporto di locazione tra le parti è proseguito ininterrottamente dal 1991 al 1999 sia pure con la modificazione del regime giuridico, deve ritenersi di conseguenza che il termine di sei mesi per la proponibilità dell'azione per la restituzione delle somme versate in più del dovuto sia decorso dalla materiale riconsegna dell'immobile locato a favore del locatore a seguito dell'esecuzione per rilascio conseguita all'emissione del provvedimento di convalida di sfratto per morosità emesso nel marzo del 2000. Ne consegue che legittimamente la Corte di merito ha escluso che la proposizione, da parte della BE, della domanda di restituzione dell'indebito possa considerarsi tardiva.
3. Anche il sesto motivo è infondato, in quanto a prescindere dal fatto che la Corte d'appello ha puntualmente esaminato le censure contenute nel ricorso in appello circa la sussistenza di asseriti errori nel calcolo dell'equo canone da parte del Ctu e li ha esclusi, facendo riferimento alle ricevute allegate in atti in relazione al contenuto economico del primo - deve comunque rilevarsi che, come risulta contratto dalle conclusioni rassegnate dal AN e trascritte 10 nell'epigrafe della sentenza impugnata (v. pagg. 2-4), il medesimo non ha ribadito in tale sede le proprie censure circa i suddetti errori di calcolo, per cui, in presenza di conclusioni definitive specificamente enunciate, 1'omessa menzione in esse di tali censure importa che le stesse debbano aversi come abbandonate volontariamente, ossia rinunziate.
4. Il ricorso va, perciò, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla spese del rifusione in favore della resistente delle giudizio di cassazione, che liquida in € 2.100,00, di cui € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. Roma, 17.2.2009 Il Consigliere est. Il Presidente Mi mmo Di Naumшифится Giovanni Ferk o IL CANCELLIERE C1 NZ BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA E2 APR/2009 Oggi IL CANCELLIERE C1 NZ BA 9 11