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1 maggio 2004
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10 ottobre 2023
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Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprieta' privata 1. Le attivita' e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprieta' privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalita' della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
Valorizzazione dei beni culturali di proprieta' privata 1. Le attivita' e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprieta' privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalita' della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
Commentari • 24
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1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti. [2. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del libro III, titolo II: a) la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di …
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Giurisprudenza • 10
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- prescrizione tributaria·
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- art. 1335 c.c.·
- art. 2935 c.c.·
- art. 113 D.Lvo 175/24·
- nullità sentenza·
- compensazione spese legali