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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 4725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4725 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4028 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. ENNE MARTA Parte_1 C.F._1
EL e l'Avv. DELL'ISOLA ARTURO MARIA FRANCESCO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con l'Avv. CASTELLANO FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
PP.Q.M. il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
[...
1. accerta e dichiara l'inapplicabilità al rapporto di lavoro tra il ricorrente e la dell'art. 11 quinquies CCNL Logistica, Spedizione e Trasporto CP_2
Merci con riferimento al periodo di lavoro decorrente dall'assunzione sino alla cessazione del rapporto (30.4.2025), con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un orario ordinario di lavoro di 39 ore settimanali, con conseguente diritto al pagamento delle ore di lavoro rese oltre il limite delle
39 ore settimanali a titolo di lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario feriale diurno nella misura del 30%;
2. accerta il diritto del ricorrente a vedersi remunerato il tempo relativo alle pause pranzo non fruite;
3. condanna al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 maturate, nonché la loro incidenza sulla 13ma, 14ma, ferie, festività, TFR, pari alla complessiva somma lorda di 8.192,95 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dalla società;
5. condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.388,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 4.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. ENNE MARTA Parte_1 C.F._1
EL e l'Avv. DELL'ISOLA ARTURO MARIA FRANCESCO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con l'Avv. CASTELLANO FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
PP.Q.M. il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
[...
1. accerta e dichiara l'inapplicabilità al rapporto di lavoro tra il ricorrente e la dell'art. 11 quinquies CCNL Logistica, Spedizione e Trasporto CP_2
Merci con riferimento al periodo di lavoro decorrente dall'assunzione sino alla cessazione del rapporto (30.4.2025), con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un orario ordinario di lavoro di 39 ore settimanali, con conseguente diritto al pagamento delle ore di lavoro rese oltre il limite delle
39 ore settimanali a titolo di lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario feriale diurno nella misura del 30%;
2. accerta il diritto del ricorrente a vedersi remunerato il tempo relativo alle pause pranzo non fruite;
3. condanna al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 maturate, nonché la loro incidenza sulla 13ma, 14ma, ferie, festività, TFR, pari alla complessiva somma lorda di 8.192,95 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dalla società;
5. condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.388,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 4.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani