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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Diana Genovese, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 12848/2024 promossa da:
nato il [...] a [...]é dos Campos – Brasile e Parte_1 nato il [...] a [...]é dos Campos – Parte_2
Brasile, rappresentati e difesi dall' avv. Luigi COLOMBINO del Foro di Torino
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11 novembre 2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo venga riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti in linea paterna di nato il [...] a [...] Persona_1
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1 All'esito dell'udienza del 18 giugno 2025 tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato Tribunale in data 8 settembre 2025 e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
*
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presupponga ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile
Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve osservare che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato il [...] a [...], poiché tale avo avrebbe trasmesso Persona_1
2 iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio nato in [...] nel 1920, Persona_2 che, a sua volta, l'avrebbe trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registra in realtà un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo a nata il Persona_3
07/10/1945 in Brasile, talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente
o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_3
[...] nato il [...] a [...] matrimonio con Parte_4 asceva
[...]
Persona_2 il 28/08/1920 in Brasile. Dal matrimonio con CP_2 asceva
[...]
Persona_3 il 07/10/1945 in Brasile. Dal matrimonio con Persona_4
[...] Parte_1
[...] il 23/10/1980 in Brasile. Dall'unione con
Persona_5
nasceva
[...] Parte_2
[...] il 19/05/2020 in Brasile
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
3 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr.
Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1 nato il [...] a [...]é dos Campos – Brasile e
[...] [...] nato il [...] a [...]é dos Campos – Brasile, sono Parte_2 cittadini italiani.
2. ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
3. CONDANNA il al pagamento delle spese processuali che si liquidano Controparte_1 in € 1.450,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese legali all'avv. Luigi COLOMBINO,
4 quale procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 22 settembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Diana Genovese
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Diana Genovese, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 12848/2024 promossa da:
nato il [...] a [...]é dos Campos – Brasile e Parte_1 nato il [...] a [...]é dos Campos – Parte_2
Brasile, rappresentati e difesi dall' avv. Luigi COLOMBINO del Foro di Torino
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11 novembre 2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo venga riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti in linea paterna di nato il [...] a [...] Persona_1
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1 All'esito dell'udienza del 18 giugno 2025 tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato Tribunale in data 8 settembre 2025 e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
*
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presupponga ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile
Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve osservare che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato il [...] a [...], poiché tale avo avrebbe trasmesso Persona_1
2 iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio nato in [...] nel 1920, Persona_2 che, a sua volta, l'avrebbe trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registra in realtà un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo a nata il Persona_3
07/10/1945 in Brasile, talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente
o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_3
[...] nato il [...] a [...] matrimonio con Parte_4 asceva
[...]
Persona_2 il 28/08/1920 in Brasile. Dal matrimonio con CP_2 asceva
[...]
Persona_3 il 07/10/1945 in Brasile. Dal matrimonio con Persona_4
[...] Parte_1
[...] il 23/10/1980 in Brasile. Dall'unione con
Persona_5
nasceva
[...] Parte_2
[...] il 19/05/2020 in Brasile
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
3 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr.
Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1 nato il [...] a [...]é dos Campos – Brasile e
[...] [...] nato il [...] a [...]é dos Campos – Brasile, sono Parte_2 cittadini italiani.
2. ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
3. CONDANNA il al pagamento delle spese processuali che si liquidano Controparte_1 in € 1.450,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese legali all'avv. Luigi COLOMBINO,
4 quale procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 22 settembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Diana Genovese
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