Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/01/2026, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01479/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06274/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6274 del 2025, proposto da
RO GL, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Raimondo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Angelico, 78;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI
Sulla Sentenza emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - n. 5169/2023 pubbl. il 19/05/2023
RG n. 21571/2022 - (GdL Dott.ssa Giovene di Girasole),
ritualmente notificata in data 19.05.2023 ED ORA DIVENUTA DEFINITIVA
con il quale il Tribunale di Roma Sez. Lavoro testé statuiva:
“definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per gli anni scolastici in cui ciascuno ha lavorato […] GL: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021[…]e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento della somma complessiva di € 8.364,37 a favore di RO GL […] oltre interessi legali come per legge. Condanna il Ministero dell'Istruzione alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.200, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. FF IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - n. 5169/2023 pubbl. il 19/05/2023 RG n. 21571/2022.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e delle fasi di studio della controversia e redazione del ricorso (Cons. Stato, 8993/2025), nonché della relativa serialità e della connessione con altre controversie attivate in relazione al medesimo titolo seppur con soggetti differenti, con distrazione dei relativi importi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
-nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
-condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 650,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF IL, Presidente FF, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FF IL |
IL SEGRETARIO