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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 69/2022 r.g. promossa da
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Francesco Paolo Salinas (p.e.c.: Email_1
appellanti contro
(c.f. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. e per essa quale mandataria, già CP_2 [...]
(C.F. , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t.
appellata contumace
e contro già (c.f. e numero di Controparte_4 CP_4 iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA n. P.IVA_3
420580, P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., e per P.IVA_4 2
essa già (c.f. e numero di iscrizione Controparte_5 CP_6 al Registro Imprese di Venezia – Rovigo P. IVA in P.IVA_5 P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlotta
Casamorata (p.e.c.: ) e dall'avv. Email_2
Marina Vandini (p.e.c.: ) Email_3 appellata
Conclusioni per la parte appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
-) Accogliere per la forma il presente atto e, facendovi diritto, in totale riforma della sentenza impugnata, meglio descritta in epigrafe, respingere la domanda attorea per i motivi esposti in narrativa e, comunque, respingere la stessa con qualsivoglia statuizione.
Con vittoria di spese ed onorari come per legge per entrambi i gradi del giudizio, oltre Rimborso spese generali, CPA ed IVA nelle rispettive misure di legge”
Conclusioni per Controparte_4
“In via preliminare: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
Nel merito, in via principale: - Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello e confermare integralmente la Sentenza n. 2515/2021resa in data 10 giugno 2021 dal
Tribunale di Palermo, nella persona della Dott.ssa Liana Pernice, pubblicata il
14.06.2021, non notificata per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via istruttoria:
Respingersi le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti per tutto quanto esposto in narrativa. Con ogni più ampia riserva istruttoria. In ogni caso
Condannare gli appellanti alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio di merito”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2515/2021 il Tribunale di Palermo, decidendo sulle 3
domande proposte in riassunzione da nei confronti di Controparte_1
e , riconosciuta e confermata come autografa Parte_1 Parte_2
e riconducibile per l'effetto a la sottoscrizione apposta in calce Parte_1 al contratto del 16.4.1999 – con il quale la stessa si era costituita fideiussore della per le obbligazioni assunte verso il CO di IC S.p.A. – e inoltre, CP_7 accertate e dichiarate apocrife, in quanto non riconducibili alla convenuta
[...]
, le sottoscrizioni figuranti sulle “lettere integrative per variazione in Parte_1 aumento della fideiussione” datate 28.1.2000, 2.6.2000 e 27.10.2000, dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c. per la quota di comproprietà della convenuta
(50%) nei confronti di e oggi della Parte_1 Controparte_1 cessionaria (già , dell'atto del Controparte_4 Controparte_8
27.9.2005 in Notaio rep. n. 58062 – racc. n. 1990, trascritto in Persona_1 data 11.10.2005 presso la Conservatoria dei RR.II. di Palermo, con cui
[...]
aveva costituito con , coniuge in regime patrimoniale Parte_1 Parte_2 della comunione dei beni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 e ss. c.c. in fondo patrimoniale l'appartamento coniugale ubicato in Palermo via G. Maielli n. 30,
(distinto in catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 49, particella 638, sub. 21, piano 5 interno 9, Zc 2, cat. A/2, cl. 7, vani 6, R.C. €. 464,81) e l'attiguo posto macchina, ubicato al piano cantinato nella via G. Maielli n. 30/C Palermo
(censito in catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 49, particella 638 sub. 33, interno 8 piano S1, Zc. 2, cat. C/6, Cl. 5, mq. 16, RC €. 28,92), condannando i convenuti in solido alla refusione della metà delle spese di lite e compensando tra le parti la restante metà, nonché ponendo le spese di CTU a carico delle parti in solido.
La sentenza veniva emessa a definizione del procedimento (portante il n.
4398/2018 R.G.) instaurato da e per essa quale mandataria Controparte_1 la in riassunzione del precedente giudizio (portante il n. CP_2
13737/2006 R.G.) incoato dall'allora CO di IC S.p.A. contro Pt_1 4
– onde ottenere la declaratoria di inefficacia, per la quota di comproprietà Parte_1 della convenuta, del suddetto atto pubblico – definito con la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1713/2011. Tale sentenza era stata dichiarata nulla, a seguito dell'impugnativa interposta da dalla Corte di Appello di Parte_1
Palermo con sentenza n. 2417/2017, per difetto di contraddittorio, stante la mancata partecipazione ed evocazione nel giudizio del coniuge in regime di comunione legale di , come tale proprietario dell'immobile oggetto del fondo Parte_1 patrimoniale. notificava, dunque, “comparsa di citazione in CP_1 riassunzione” nei confronti di e e, ripercorse Parte_1 Parte_2 le diverse fasi processuali succedutesi con il tenore delle difese via via dispiegate dalle parti, riproponeva, in definitiva, la domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, già avanzata dal CO di IC sull'assunto del carattere pregiudizievole dell'atto posto in essere da
[...]
, fideiubente della società rispetto alle ragioni di credito Parte_1 Controparte_7 vantate dalla banca verso la società medesima (per complessivi €. 335.000,00) e in quanto sostenuto, inoltre, dalla consapevolezza di arrecare tale pregiudizio.
I convenuti si costituivano opponendo una serie di eccezioni in rito – tra cui, il difetto di legittimazione attiva del CO di IC S.p.A. nonché il difetto di rappresentanza processuale del relativo difensore – e contestando, nel merito, la ricorrenza dei presupposti dell'invocata revocatoria, chiedendo dunque la reiezione delle avversarie richieste.
Indi, intervenuta nel giudizio quale successore a titolo a Controparte_4 particolare di in forza di atto di cessione dei crediti pro soluto Controparte_1 ai sensi dell'art. 58 d. lgs. n. 385/1993 del 18.7.2018, con reiterazione di tutte le domande ed eccezioni formulate dalla società cedente, la causa veniva decisa con la ricordata sentenza n. 2515/2021, oggetto dell'odierno giudizio di gravame.
2. e impugnano la decisione dolendosi, Parte_1 Parte_2 5
innanzi tutto, della mancata verifica, ad opera del Tribunale, della denominazione della interveniente, avendo quest'ultima soltanto dopo la chiusura dell'istruttoria nel pregresso grado depositato irrituali note di trattazione scritta nell'interesse di ià senza tuttavia documentare il detto Controparte_4 Controparte_4 cambio di denominazione. Contestano quindi la reiezione delle preliminari eccezioni in rito da essi sollevate in relazione al difetto di legittimazione attiva e rappresentanza processuale di CO di IC, e dichiarano di ribadire le suddette eccezioni, anche in punto di contestata legittimazione sostanziale e processuale di ciascuno dei singoli cessionari intervenuti nel processo, oltre che con riferimento alla carenza di procura del difensore di . Censurano, ancora, la CP_1 decisione per avere il Tribunale dato per scontata la sussistenza della posizione del credito, quale elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, nonostante la carenza di prova del credito e della titolarità in capo a ciascuno dei soggetti che hanno agito in revocatoria e/o sono intervenuti nel processo. Assumono poi che nessuna delle società attrici e/o intervenute ha provato l'esistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, in assenza peraltro di valori di riferimento al patrimonio dei medesimi appellanti, e negano anche la ricorrenza del presupposto della scientia damni, ravvisato dal Tribunale in via presuntiva in ragione della convivenza tra i coniugi, mentre, quanto all'obbligo della fideiubente di acquisire informazioni circa la situazione debitoria della garantita, ritengono la clausola richiamata affetta da invalidità, imputando inoltre alla controparte la violazione del dovere di buona fede e correttezza per avere la banca utilizzato successive lettere di integrazione della fideiussione, poi accertate apocrife, continuando inoltre a far credito alla società garantita pur essendo consapevole delle pessime condizioni patrimoniali di quest'ultima.
Si è costituta preliminarmente eccependo Controparte_4
l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, comunque, contestando punto per punto le avversarie deduzioni e i singoli motivi di gravame. 6
E' rimasta invece contumace alla quale risulta Controparte_1 regolarmente notificato l'atto di appello.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, in data
20 febbraio 2025, è stata posta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. L'impugnativa interposta da e non Parte_1 Parte_2 può essere accolta.
3.1. Non sono innanzi tutto idonee a paralizzare l'azione ex artt. 2901 c.c. reiteratamente proposta da coltivata, in ultimo, da Parte_3 [...]
le eccezioni preliminari variamente sollevate dall'odierna Controparte_4 parte appellante.
Ed invero, quanto al difetto di rappresentanza processuale del difensore del
CO di IC, il vizio indicato non precluderebbe comunque l'utilità dell'iniziativa assunta da atteso che l'atto di riassunzione CP_1 quand'anche inidoneo alla prosecuzione di un procedimento già invalidamente instaurato, può dar vita ad un nuovo e rituale rapporto processuale se ed in quanto possieda i necessari requisiti che lo rendano oggettivamente idoneo all'instaurazione di un nuovo rapporto processuale (cfr. Cass. Cass. 5319/2016). Tra tali requisiti vi è il rilascio di una nuova procura alle liti (v. anche Cass. 971/1974)
e, nella specie, il requisito in esame deve ritenersi sussistente, quanto alla posizione di , e per essa la mandataria essendo stata allegata alla CP_1 CP_2 comparsa di citazione in riassunzione di (pure richiamata nel Parte_4 contesto del medesimo atto) procura generale alle liti rilasciata, nell'interesse di in data 16.9.2010 ed in pari data Controparte_9 autenticata Notaio di Verona, rep. 67579, raccolta n. 18689, Persona_2 all'avv. Nicola Piazza (v. all. 2 al citato atto difensivo). Per come pure precisato dall'odierna appellata, il suddetto atto di riassunzione veniva depositato da 7
nuova denominazione assunta da CP_2 Controparte_9 [...]
a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2015, CP_3 anch'essa in atti (v. all. 1 all'atto di riassunzione), nella sua qualità di mandataria di allora titolare del credito, giusta procura speciale del Controparte_1
21.1.2015 (cfr. doc. 5 allegati alla comparsa di riassunzione).
Venendo adesso alle contestazioni relative alla mancata prova della titolarità del credito in capo a ciascuna delle società che hanno partecipato o sono intervenute per far valere la pretesa ex art. 2091 c.c., deve osservarsi quanto segue.
Il credito a tutela del quale è proposta l'azione revocatoria attiene, per come pure evincibile dalla documentazione in atti, ai rapporti di conto corrente originariamente intrattenuti con il CO di IC dalla società e assistiti CP_7 dalla garanzia fideiussoria rilasciata da in particolare, con la lettera di Parte_5 conferma datata 16.4.1999 (v. all. da 1 a 4 nonché all. da 10 a 12 nel fascicolo del pregresso grado dell'attrice in riassunzione altresì prodotto CP_1 dall'odierna appellata).
Ora, già nel corso del pregresso grado l'attrice in riassunzione (v. la memoria ex art. 183, VI comma n 1 c.p.c. di ricostruì, senza peraltro CP_1 specifiche contestazioni a cura dell'odierna parte appellante, le note vicende che hanno interessato il CO di IC nell'anno 2002 – dunque, anteriormente all'introduzione del giudizio portante il n. 13737/2006 R.G. – e, in particolare, la fusione per incorporazione con (poi divenuta ), con il CP_10 CP_11 conferimento alla (che ha assunto la nuova Controparte_12 denominazione di CO di IC SpA) del ramo d'azienda pervenuto alla medesima in seguito alla fusione per incorporazione dell'ex CO CP_10 di IC SpA, mentre successiva all'instaurazione del citato giudizio da parte di
CO di IC è la fusione per incorporazione con Controparte_3
In dettaglio, come puntualmente descritto dall'odierna appellata, anche tramite il richiamo alla documentazione di volta in volta prodotta: 8
- con atto del 20.10.2008 in Notaio rep. 47912, racc. Persona_3
13013, la incorporava il CO di IC (cfr. all. 2 allegato alla Controparte_3 memoria difensiva avverso istanza di sospensione in appello, nel fascicolo di
[...]
nel pregresso grado, riprodotto da nell'odierna sede CP_1 Controparte_4 di gravame) e, inoltre, con atto di pari data, ai rogiti del medesimo Notaio
[...]
rep. 47914, racc. 13015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Per_3
Repubblica Italiana del 13.11.2008 n. 134, Foglio delle Inserzioni, pagine da 6 a 10, la sottoscriveva l'aumento del capitale sociale della Controparte_3 [...] con socio unico, conferendo alla stessa, il ramo d'azienda Controparte_13 denominato “ ” (costituito dalle attività, passività, diritti, obblighi e, in CP_14 genere, da tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti ai rapporti, anche pregressi, qualificati “retail” in quanto intrattenuti con clientela “retail” - famiglie, piccole imprese - e facenti capo a tutte le filiali del CO di IC ubicate in IC, oltre alle tre filiali site nei comuni di Milano, e Torino) e CP_10 assumendo la con effetto dalla data di efficacia Controparte_13 del citato conferimento (1.11.2008), la nuova denominazione di “CO di IC
S.p.A.” (v. all. 5 alla memoria difensiva avverso l'istanza di sospensione in appello nel fascicolo di nel pregresso grado, riprodotto da CP_1 Controparte_4 nell'odierna sede di gravame);
- in data 27.10.2008, il nuovo CO di IC concludeva un contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB con Aspra Finance S.p.A., di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15.11.2008, Foglio delle inserzioni n.
135 (cfr. all. 4 alla memoria difensiva in appello, nel fascicolo di CP_1 nel pregresso grado, riprodotto da nell'odierna sede di Controparte_4 gravame) e la Aspra Finance, con deliberazione dell'Assemblea dei soci del
18.11.2010 e successivo atto del 14.12.2010 in Notaio di Verona Persona_2
(rep. n. 68029, racc. n. 18919), veniva fusa per incorporazione in
[...] cfr. all. 6 alla memoria di costituzione in appello avverso Controparte_9 9
l'istanza di sospensione , nel fascicolo di nel pregresso grado, riprodotto CP_1 da nell'odierna sede di gravame); Controparte_4
- risale alla data del 20.11.2014 la cessione del credito da
[...]
ad giusta contratto di cessione Controparte_9 Controparte_1 stipulato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.
130 e dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (v. all. 4 nel fascicolo di CP_1 nel pregresso grado, riprodotto da nell'odierna sede di
[...] Controparte_4 gravame);
- nell'ambito della suddetta operazione Controparte_9
riceveva, inoltre, l'incarico di provvedere in nome e per conto di
[...] CP_1 alla gestione dei crediti e all'incasso delle somme dovute in relazione
[...] agli stessi, assumendo in seguito la Controparte_9 denominazione cfr. la delibera dall'Assemblea Straordinaria in data CP_2
30 ottobre 2015, sopra menzionata);
- risale poi al 18.7.2018 la cessione del credito in favore di Controparte_4 come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Foglio delle inserzioni n. 84 del 21.7.2018 (v. all. 2 all'atto di intervento depositato di nel fascicolo del pregresso grado, riprodotto Controparte_4 dall'odierna appellata).
Quanto alla nuova denominazione di Controparte_4 quest'ultima ha dedotto e documentato che con atto di fusione Repertorio n. 84147
Raccolta n. 17167 del 15.12.2020 ai rogiti del Notaio Persona_4 CP_4 incorporava indicandosi inoltre all'art. 4 del
[...] Controparte_5 predetto atto che, con delibera del 20.04.2020, avrebbe assunto la Controparte_4 denominazione di con effetti a decorrere dal Controparte_4
01.01.2021 (cfr. per il citato atto di fusione, ma v. anche le visure camerali
[...]
, nel fascicolo dell'odierna Controparte_4 Controparte_5 appellata). 10
Per ciò che attiene alla idoneità della documentazione indicata a comprovare l'attuale titolarità del credito, deve rilevarsi che, in base ad un indirizzo reiterato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17944/2023, Cass.
3405/2024), in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario. In altri termini, in presenza di una specifica contestazione sulla reale esistenza della cessione allegata dal cessionario da parte del debitore ceduto, occorre verificare l'effettiva ricorrenza di elementi di fatto che possano condurre a ritenere che il rapporto controverso sia stato realmente ceduto.
Nel caso in esame, pur a fronte di contestazioni non sempre puntualmente sollevate dagli appellanti circa l'effettiva titolarità del credito, deve comunque rilevarsi che gli avvisi di pubblicazione nelle G.U. variamente prodotti contengono indicazioni sufficientemente dettagliate in ordine alla tipologia dei rapporti ceduti che consentono di includere il credito per cui è processo tra quelli oggetto delle singole cessioni. Si consideri, ad esempio, il riferimento a “Tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari … classificati "in sofferenza” entro il 30/04/2009” di cui alla Gazzetta Ufficiale del
25.11.2014 relativamente alla cessione in favore di (v. all. 4 CP_1 all'atto di riassunzione, che peraltro specificamente richiama tra i crediti inclusi quelli precedentemente acquistati da ASPRA Finance con avviso pubblicato, tra gli altri, nella G.U. parte II n. 135 del 15.11.2008 cessione CO di IC, di cui al sopra citato all. 4 alla memoria difensiva in appello, nel fascicolo di nel CP_1 pregresso grado, riprodotto da nell'odierna sede di gravame), Controparte_4 derivando del resto il credito per cui è causa da un contratto bancario la cui 11
posizione risulta passata a sofferenza nel periodo indicato, atteso che risale alla data dell'8.3.2006 la lettera di recesso trasmessa da CO di IC alla società CP_7
(v. all. 8 nel fascicolo di nel pregresso grado, riprodotto da CP_1 CP_4
nell'odierna sede di gravame). Analogamente dettagliati si rivelano i
[...] criteri indicati nella Gazzetta Ufficiale 84 del 21/07/2018, relativamente alla cessione in favore di , essendo inclusi tra i crediti oggetti di cessione, CP_4 specificamente, “i crediti di cui sia stata cessionaria in forza di contratto di CP_1 cessione sottoscritto in data 20 novembre 2014” (v. all. 2 all'atto di intervento depositato di nel fascicolo del pregresso grado, riprodotto Controparte_4 dall'odierna appellata).
Sono poi riscontrabili ulteriori elementi da reputarsi confermativi delle avvenute cessioni nei termini ricostruiti dalla parte appellata e, dunque, dell'attuale titolarità del credito azionato in capo, in ultimo, all'interveniente.
È significativo innanzi tutto il contegno serbato dall'originario creditore
CO di IC che pur destinatario dell'atto di appello proposto da Parte_5 avverso la sentenza n. 1713/2011 (v. all. 3 nel fascicolo di parte appellante) sceglieva di non costituirsi del menzionato giudizio di gravame (proc. n. 812/2012
R.G.), partecipandovi, invece, per la parte appellata, Controparte_9
Analogamente è a dirsi con riferimento al contegno serbato da tale ultima
[...] società, che non ha coltivato l'iniziativa per la riassunzione del processo dopo la declaratoria di nullità della sentenza, essendo stata invece seppur CP_1 per essa, quale mandataria, a dare impulso alla riassunzione. Quest'ultima CP_2 società poi nessuna ulteriore attività processuale ha compiuto, a sua volta, successivamente alla costituzione dell'interveniente (si evince dagli atti CP_4 del fascicolo del pregresso grado che l'ultimo atto depositato da è CP_1 la prima memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., depositata in data 17.10.2018, pressoché contestualmente all'intervento dispiegato dal successore a titolo particolare ). A ciò si aggiunge, la produzione nel corso del giudizio, a CP_4 12
cura dei cessionari e/o interveniente di documentazione in via esclusiva riferibile all'originario titolare del credito, CO di IC, come i contratti di conto corrente, le lettere di fideiussione, la lettera di recesso e gli estratti conto (v. nel fascicolo di
), ulteriormente riprodotti nel presente giudizio da;
CP_1 CP_4 documentazione, tutta, che le società via via succedute al CO di IC non avrebbero potuto acquisire se non con il consenso della originaria titolare del credito e - deve ragionevolmente presumersi - in conseguenza delle operate cessioni.
3.2. Passando ora ai presupposti dell'azione revocatoria, devono invero ritenersi sussistenti, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni appellanti, tutte le condizioni per la concreta operatività della tutela ex art. 2901 c.c.
Ricorre, in primo luogo, la posizione di credito nei confronti del debitore la cui responsabilità patrimoniale la parte che ha agito in revocatoria assume debba essere reintegrata.
La documentazione complessivamente offerta al contraddittorio dà conto non solo della stipulazione da parte della società con il CO di IC dei CP_7 contratti di conto corrente con le esposizioni debitorie annotate negli estratti conto chiusi alla data del 30.6.2006 (v. all. da 1 a 3 e da 10 a 12 nel fascicolo del pregresso grado di , altresì prodotto dall'odierna appellata) ma anche, e per ciò che CP_1 precipuamente attiene alla posizione di la costituzione di quest'ultima Parte_5 quale fideiussore della predetta società sino alla concorrenza, e tenuto conto CP_7 della lettera di conferma del 16.4.1999 (v. all. 4 nel fascicolo del pregresso grado di altresì prodotto da dall'odierna parte appellata), dell'importo di CP_1 lire 375.000.000 (pari ad €. 193.671,34).
Ribadita la legittimazione attiva delle società via via subentrate nell'originario credito vantato dal CO di IC, in base alle complessive vicende che hanno interessato il fenomeno successorio sopra descritto, e ritenuta, per altro verso, inidonea ad inficiare la validità della fideiussione l'assunta violazione delle regole di buona fede e correttezza da parte della banca, eventualmente incidente sul 13
piano della responsabilità, essendo altresì rimasta non sufficientemente circostanziata la doglianza degli appellanti sulla evoluzione del rapporto bancario con e sul peggioramento delle relative condizioni economiche, va ora CP_7 rilevato, per ciò che attiene all'eventus damni, che esso si identifica con il pregiudizio, al momento del compimento dell'atto (e non dunque alla data futura dell'effettiva realizzazione del credito – cfr. Cass. 16986/2007), alla garanzia patrimoniale che assiste il credito e si configura quando l'atto dispositivo determini un danno, anche solo potenziale (pericolo di danno), alle ragioni del creditore, rendendo maggiormente difficile, incerta o dispendiosa l'esazione coattiva del credito, indipendentemente dall'eventuale solvibilità del debitore (cfr. tra le più recenti Cass. 1896/2012).
Osservato che è sufficiente, ai fini dell'integrazione del citato presupposto, che il creditore dimostri la variazione patrimoniale impressa dall'atto dispositivo, laddove compete al debitore provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da assicurare senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni creditorie (cfr. tra le tante Cass. 15265/2006 e Cass.
7507/2007), deve nel caso in esame ritenersi sussistente anche l'eventus damni, rivelandosi l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, avente ad oggetto l'appartamento e annesso posto auto di proprietà dell'odierna parte appellante, senza dubbio idoneo a determinare una variazione negativa nel patrimonio della debitrice tale da porre in pericolo, nel senso su indicato, la soddisfazione del credito vantato dalla banca, in assenza di specifici elementi che la parte debitrice non ha offerto onde comprovare l'insussistenza del detto rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali (v. anche Cass. 1902/2015). Mette appena conto rilevare, del resto, che l'accertamento dell'eventus damni, anche in ipotesi di obbligazioni solidali, deve comunque avvenire con riferimento all'esclusivo patrimonio del debitore convenuto, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (cfr. Cass. 6486/2011 e 14
recentemente, con specifico riferimento al fideiussore, v. Cass. 26310/2021).
Per ciò che attiene infine alla scientia damni, va considerato che in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della ricorrenza del citato requisito, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, restando ininfluenti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr.
Cass. 13343/2015). Non rileva, dunque, nella concreta fattispecie il c.d. “animus nocendi” indicato invece dalla parte appellante, trattandosi di atto dispositivo posto in essere dopo il sorgere del credito.
Posta l'incidenza in materia della prova presuntiva (cfr. tra le tante Cass.
13404/2008, Cass. 17327/2011 e recentemente anche Cass. 4175/2020), non può non considerarsi, nel caso in esame, oltre che la tempistica dell'atto dispositivo, posto in essere dopo l'assunzione della garanzia, e il rapporto di coniugio tra i due disponenti, la pacifica esistenza di un rapporto di parentela tra e Parte_5
l'amministratore della società garantita (cfr. anche nella sentenza n. 1713/2011, all.
2 nel fascicolo di parte appellante) e la ricorrenza, altresì, di uno specifico obbligo di informativa sulle condizioni patrimoniali della debitrice, in base alla previsione di cui all'art. 5 della lettera di fideiussione in atti;
elementi, tutti, che rendono ragionevolmente prevedibile dalla debitrice la idoneità dell'atto dispositivo a pregiudicare le ragioni creditorie.
Non appare decisivo, del resto, onde escludere la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2901 c.c. che la costituzione del fondo sia avvenuta per fronteggiare ai bisogni della famiglia, atteso che l'atto, anche qualora posto in essere da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatorio per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, in quanto tale revocabile in base alla menzionata disciplina in presenza dei relativi 15
presupposti.
4. Per ciò che attiene alle spese processuali, esse seguono il canone della soccombenza e, pertanto, la parte appellante va condanna a rifondere all'appellata costituita le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Stante il rigetto dell'impugnativa, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta l'appello interposto da e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 2515/2021 resa in data 10.6.2021 dal Tribunale di Palermo;
condanna la parte appellante a rifondere in favore di Controparte_4 le spese del presente grado che liquida in complessivi €. 11.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo in data 11.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 69/2022 r.g. promossa da
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Francesco Paolo Salinas (p.e.c.: Email_1
appellanti contro
(c.f. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. e per essa quale mandataria, già CP_2 [...]
(C.F. , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t.
appellata contumace
e contro già (c.f. e numero di Controparte_4 CP_4 iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA n. P.IVA_3
420580, P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., e per P.IVA_4 2
essa già (c.f. e numero di iscrizione Controparte_5 CP_6 al Registro Imprese di Venezia – Rovigo P. IVA in P.IVA_5 P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlotta
Casamorata (p.e.c.: ) e dall'avv. Email_2
Marina Vandini (p.e.c.: ) Email_3 appellata
Conclusioni per la parte appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
-) Accogliere per la forma il presente atto e, facendovi diritto, in totale riforma della sentenza impugnata, meglio descritta in epigrafe, respingere la domanda attorea per i motivi esposti in narrativa e, comunque, respingere la stessa con qualsivoglia statuizione.
Con vittoria di spese ed onorari come per legge per entrambi i gradi del giudizio, oltre Rimborso spese generali, CPA ed IVA nelle rispettive misure di legge”
Conclusioni per Controparte_4
“In via preliminare: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
Nel merito, in via principale: - Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello e confermare integralmente la Sentenza n. 2515/2021resa in data 10 giugno 2021 dal
Tribunale di Palermo, nella persona della Dott.ssa Liana Pernice, pubblicata il
14.06.2021, non notificata per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via istruttoria:
Respingersi le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti per tutto quanto esposto in narrativa. Con ogni più ampia riserva istruttoria. In ogni caso
Condannare gli appellanti alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio di merito”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2515/2021 il Tribunale di Palermo, decidendo sulle 3
domande proposte in riassunzione da nei confronti di Controparte_1
e , riconosciuta e confermata come autografa Parte_1 Parte_2
e riconducibile per l'effetto a la sottoscrizione apposta in calce Parte_1 al contratto del 16.4.1999 – con il quale la stessa si era costituita fideiussore della per le obbligazioni assunte verso il CO di IC S.p.A. – e inoltre, CP_7 accertate e dichiarate apocrife, in quanto non riconducibili alla convenuta
[...]
, le sottoscrizioni figuranti sulle “lettere integrative per variazione in Parte_1 aumento della fideiussione” datate 28.1.2000, 2.6.2000 e 27.10.2000, dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c. per la quota di comproprietà della convenuta
(50%) nei confronti di e oggi della Parte_1 Controparte_1 cessionaria (già , dell'atto del Controparte_4 Controparte_8
27.9.2005 in Notaio rep. n. 58062 – racc. n. 1990, trascritto in Persona_1 data 11.10.2005 presso la Conservatoria dei RR.II. di Palermo, con cui
[...]
aveva costituito con , coniuge in regime patrimoniale Parte_1 Parte_2 della comunione dei beni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 e ss. c.c. in fondo patrimoniale l'appartamento coniugale ubicato in Palermo via G. Maielli n. 30,
(distinto in catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 49, particella 638, sub. 21, piano 5 interno 9, Zc 2, cat. A/2, cl. 7, vani 6, R.C. €. 464,81) e l'attiguo posto macchina, ubicato al piano cantinato nella via G. Maielli n. 30/C Palermo
(censito in catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 49, particella 638 sub. 33, interno 8 piano S1, Zc. 2, cat. C/6, Cl. 5, mq. 16, RC €. 28,92), condannando i convenuti in solido alla refusione della metà delle spese di lite e compensando tra le parti la restante metà, nonché ponendo le spese di CTU a carico delle parti in solido.
La sentenza veniva emessa a definizione del procedimento (portante il n.
4398/2018 R.G.) instaurato da e per essa quale mandataria Controparte_1 la in riassunzione del precedente giudizio (portante il n. CP_2
13737/2006 R.G.) incoato dall'allora CO di IC S.p.A. contro Pt_1 4
– onde ottenere la declaratoria di inefficacia, per la quota di comproprietà Parte_1 della convenuta, del suddetto atto pubblico – definito con la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1713/2011. Tale sentenza era stata dichiarata nulla, a seguito dell'impugnativa interposta da dalla Corte di Appello di Parte_1
Palermo con sentenza n. 2417/2017, per difetto di contraddittorio, stante la mancata partecipazione ed evocazione nel giudizio del coniuge in regime di comunione legale di , come tale proprietario dell'immobile oggetto del fondo Parte_1 patrimoniale. notificava, dunque, “comparsa di citazione in CP_1 riassunzione” nei confronti di e e, ripercorse Parte_1 Parte_2 le diverse fasi processuali succedutesi con il tenore delle difese via via dispiegate dalle parti, riproponeva, in definitiva, la domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, già avanzata dal CO di IC sull'assunto del carattere pregiudizievole dell'atto posto in essere da
[...]
, fideiubente della società rispetto alle ragioni di credito Parte_1 Controparte_7 vantate dalla banca verso la società medesima (per complessivi €. 335.000,00) e in quanto sostenuto, inoltre, dalla consapevolezza di arrecare tale pregiudizio.
I convenuti si costituivano opponendo una serie di eccezioni in rito – tra cui, il difetto di legittimazione attiva del CO di IC S.p.A. nonché il difetto di rappresentanza processuale del relativo difensore – e contestando, nel merito, la ricorrenza dei presupposti dell'invocata revocatoria, chiedendo dunque la reiezione delle avversarie richieste.
Indi, intervenuta nel giudizio quale successore a titolo a Controparte_4 particolare di in forza di atto di cessione dei crediti pro soluto Controparte_1 ai sensi dell'art. 58 d. lgs. n. 385/1993 del 18.7.2018, con reiterazione di tutte le domande ed eccezioni formulate dalla società cedente, la causa veniva decisa con la ricordata sentenza n. 2515/2021, oggetto dell'odierno giudizio di gravame.
2. e impugnano la decisione dolendosi, Parte_1 Parte_2 5
innanzi tutto, della mancata verifica, ad opera del Tribunale, della denominazione della interveniente, avendo quest'ultima soltanto dopo la chiusura dell'istruttoria nel pregresso grado depositato irrituali note di trattazione scritta nell'interesse di ià senza tuttavia documentare il detto Controparte_4 Controparte_4 cambio di denominazione. Contestano quindi la reiezione delle preliminari eccezioni in rito da essi sollevate in relazione al difetto di legittimazione attiva e rappresentanza processuale di CO di IC, e dichiarano di ribadire le suddette eccezioni, anche in punto di contestata legittimazione sostanziale e processuale di ciascuno dei singoli cessionari intervenuti nel processo, oltre che con riferimento alla carenza di procura del difensore di . Censurano, ancora, la CP_1 decisione per avere il Tribunale dato per scontata la sussistenza della posizione del credito, quale elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, nonostante la carenza di prova del credito e della titolarità in capo a ciascuno dei soggetti che hanno agito in revocatoria e/o sono intervenuti nel processo. Assumono poi che nessuna delle società attrici e/o intervenute ha provato l'esistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, in assenza peraltro di valori di riferimento al patrimonio dei medesimi appellanti, e negano anche la ricorrenza del presupposto della scientia damni, ravvisato dal Tribunale in via presuntiva in ragione della convivenza tra i coniugi, mentre, quanto all'obbligo della fideiubente di acquisire informazioni circa la situazione debitoria della garantita, ritengono la clausola richiamata affetta da invalidità, imputando inoltre alla controparte la violazione del dovere di buona fede e correttezza per avere la banca utilizzato successive lettere di integrazione della fideiussione, poi accertate apocrife, continuando inoltre a far credito alla società garantita pur essendo consapevole delle pessime condizioni patrimoniali di quest'ultima.
Si è costituta preliminarmente eccependo Controparte_4
l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, comunque, contestando punto per punto le avversarie deduzioni e i singoli motivi di gravame. 6
E' rimasta invece contumace alla quale risulta Controparte_1 regolarmente notificato l'atto di appello.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, in data
20 febbraio 2025, è stata posta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. L'impugnativa interposta da e non Parte_1 Parte_2 può essere accolta.
3.1. Non sono innanzi tutto idonee a paralizzare l'azione ex artt. 2901 c.c. reiteratamente proposta da coltivata, in ultimo, da Parte_3 [...]
le eccezioni preliminari variamente sollevate dall'odierna Controparte_4 parte appellante.
Ed invero, quanto al difetto di rappresentanza processuale del difensore del
CO di IC, il vizio indicato non precluderebbe comunque l'utilità dell'iniziativa assunta da atteso che l'atto di riassunzione CP_1 quand'anche inidoneo alla prosecuzione di un procedimento già invalidamente instaurato, può dar vita ad un nuovo e rituale rapporto processuale se ed in quanto possieda i necessari requisiti che lo rendano oggettivamente idoneo all'instaurazione di un nuovo rapporto processuale (cfr. Cass. Cass. 5319/2016). Tra tali requisiti vi è il rilascio di una nuova procura alle liti (v. anche Cass. 971/1974)
e, nella specie, il requisito in esame deve ritenersi sussistente, quanto alla posizione di , e per essa la mandataria essendo stata allegata alla CP_1 CP_2 comparsa di citazione in riassunzione di (pure richiamata nel Parte_4 contesto del medesimo atto) procura generale alle liti rilasciata, nell'interesse di in data 16.9.2010 ed in pari data Controparte_9 autenticata Notaio di Verona, rep. 67579, raccolta n. 18689, Persona_2 all'avv. Nicola Piazza (v. all. 2 al citato atto difensivo). Per come pure precisato dall'odierna appellata, il suddetto atto di riassunzione veniva depositato da 7
nuova denominazione assunta da CP_2 Controparte_9 [...]
a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2015, CP_3 anch'essa in atti (v. all. 1 all'atto di riassunzione), nella sua qualità di mandataria di allora titolare del credito, giusta procura speciale del Controparte_1
21.1.2015 (cfr. doc. 5 allegati alla comparsa di riassunzione).
Venendo adesso alle contestazioni relative alla mancata prova della titolarità del credito in capo a ciascuna delle società che hanno partecipato o sono intervenute per far valere la pretesa ex art. 2091 c.c., deve osservarsi quanto segue.
Il credito a tutela del quale è proposta l'azione revocatoria attiene, per come pure evincibile dalla documentazione in atti, ai rapporti di conto corrente originariamente intrattenuti con il CO di IC dalla società e assistiti CP_7 dalla garanzia fideiussoria rilasciata da in particolare, con la lettera di Parte_5 conferma datata 16.4.1999 (v. all. da 1 a 4 nonché all. da 10 a 12 nel fascicolo del pregresso grado dell'attrice in riassunzione altresì prodotto CP_1 dall'odierna appellata).
Ora, già nel corso del pregresso grado l'attrice in riassunzione (v. la memoria ex art. 183, VI comma n 1 c.p.c. di ricostruì, senza peraltro CP_1 specifiche contestazioni a cura dell'odierna parte appellante, le note vicende che hanno interessato il CO di IC nell'anno 2002 – dunque, anteriormente all'introduzione del giudizio portante il n. 13737/2006 R.G. – e, in particolare, la fusione per incorporazione con (poi divenuta ), con il CP_10 CP_11 conferimento alla (che ha assunto la nuova Controparte_12 denominazione di CO di IC SpA) del ramo d'azienda pervenuto alla medesima in seguito alla fusione per incorporazione dell'ex CO CP_10 di IC SpA, mentre successiva all'instaurazione del citato giudizio da parte di
CO di IC è la fusione per incorporazione con Controparte_3
In dettaglio, come puntualmente descritto dall'odierna appellata, anche tramite il richiamo alla documentazione di volta in volta prodotta: 8
- con atto del 20.10.2008 in Notaio rep. 47912, racc. Persona_3
13013, la incorporava il CO di IC (cfr. all. 2 allegato alla Controparte_3 memoria difensiva avverso istanza di sospensione in appello, nel fascicolo di
[...]
nel pregresso grado, riprodotto da nell'odierna sede CP_1 Controparte_4 di gravame) e, inoltre, con atto di pari data, ai rogiti del medesimo Notaio
[...]
rep. 47914, racc. 13015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Per_3
Repubblica Italiana del 13.11.2008 n. 134, Foglio delle Inserzioni, pagine da 6 a 10, la sottoscriveva l'aumento del capitale sociale della Controparte_3 [...] con socio unico, conferendo alla stessa, il ramo d'azienda Controparte_13 denominato “ ” (costituito dalle attività, passività, diritti, obblighi e, in CP_14 genere, da tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti ai rapporti, anche pregressi, qualificati “retail” in quanto intrattenuti con clientela “retail” - famiglie, piccole imprese - e facenti capo a tutte le filiali del CO di IC ubicate in IC, oltre alle tre filiali site nei comuni di Milano, e Torino) e CP_10 assumendo la con effetto dalla data di efficacia Controparte_13 del citato conferimento (1.11.2008), la nuova denominazione di “CO di IC
S.p.A.” (v. all. 5 alla memoria difensiva avverso l'istanza di sospensione in appello nel fascicolo di nel pregresso grado, riprodotto da CP_1 Controparte_4 nell'odierna sede di gravame);
- in data 27.10.2008, il nuovo CO di IC concludeva un contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB con Aspra Finance S.p.A., di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15.11.2008, Foglio delle inserzioni n.
135 (cfr. all. 4 alla memoria difensiva in appello, nel fascicolo di CP_1 nel pregresso grado, riprodotto da nell'odierna sede di Controparte_4 gravame) e la Aspra Finance, con deliberazione dell'Assemblea dei soci del
18.11.2010 e successivo atto del 14.12.2010 in Notaio di Verona Persona_2
(rep. n. 68029, racc. n. 18919), veniva fusa per incorporazione in
[...] cfr. all. 6 alla memoria di costituzione in appello avverso Controparte_9 9
l'istanza di sospensione , nel fascicolo di nel pregresso grado, riprodotto CP_1 da nell'odierna sede di gravame); Controparte_4
- risale alla data del 20.11.2014 la cessione del credito da
[...]
ad giusta contratto di cessione Controparte_9 Controparte_1 stipulato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.
130 e dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (v. all. 4 nel fascicolo di CP_1 nel pregresso grado, riprodotto da nell'odierna sede di
[...] Controparte_4 gravame);
- nell'ambito della suddetta operazione Controparte_9
riceveva, inoltre, l'incarico di provvedere in nome e per conto di
[...] CP_1 alla gestione dei crediti e all'incasso delle somme dovute in relazione
[...] agli stessi, assumendo in seguito la Controparte_9 denominazione cfr. la delibera dall'Assemblea Straordinaria in data CP_2
30 ottobre 2015, sopra menzionata);
- risale poi al 18.7.2018 la cessione del credito in favore di Controparte_4 come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Foglio delle inserzioni n. 84 del 21.7.2018 (v. all. 2 all'atto di intervento depositato di nel fascicolo del pregresso grado, riprodotto Controparte_4 dall'odierna appellata).
Quanto alla nuova denominazione di Controparte_4 quest'ultima ha dedotto e documentato che con atto di fusione Repertorio n. 84147
Raccolta n. 17167 del 15.12.2020 ai rogiti del Notaio Persona_4 CP_4 incorporava indicandosi inoltre all'art. 4 del
[...] Controparte_5 predetto atto che, con delibera del 20.04.2020, avrebbe assunto la Controparte_4 denominazione di con effetti a decorrere dal Controparte_4
01.01.2021 (cfr. per il citato atto di fusione, ma v. anche le visure camerali
[...]
, nel fascicolo dell'odierna Controparte_4 Controparte_5 appellata). 10
Per ciò che attiene alla idoneità della documentazione indicata a comprovare l'attuale titolarità del credito, deve rilevarsi che, in base ad un indirizzo reiterato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17944/2023, Cass.
3405/2024), in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario. In altri termini, in presenza di una specifica contestazione sulla reale esistenza della cessione allegata dal cessionario da parte del debitore ceduto, occorre verificare l'effettiva ricorrenza di elementi di fatto che possano condurre a ritenere che il rapporto controverso sia stato realmente ceduto.
Nel caso in esame, pur a fronte di contestazioni non sempre puntualmente sollevate dagli appellanti circa l'effettiva titolarità del credito, deve comunque rilevarsi che gli avvisi di pubblicazione nelle G.U. variamente prodotti contengono indicazioni sufficientemente dettagliate in ordine alla tipologia dei rapporti ceduti che consentono di includere il credito per cui è processo tra quelli oggetto delle singole cessioni. Si consideri, ad esempio, il riferimento a “Tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari … classificati "in sofferenza” entro il 30/04/2009” di cui alla Gazzetta Ufficiale del
25.11.2014 relativamente alla cessione in favore di (v. all. 4 CP_1 all'atto di riassunzione, che peraltro specificamente richiama tra i crediti inclusi quelli precedentemente acquistati da ASPRA Finance con avviso pubblicato, tra gli altri, nella G.U. parte II n. 135 del 15.11.2008 cessione CO di IC, di cui al sopra citato all. 4 alla memoria difensiva in appello, nel fascicolo di nel CP_1 pregresso grado, riprodotto da nell'odierna sede di gravame), Controparte_4 derivando del resto il credito per cui è causa da un contratto bancario la cui 11
posizione risulta passata a sofferenza nel periodo indicato, atteso che risale alla data dell'8.3.2006 la lettera di recesso trasmessa da CO di IC alla società CP_7
(v. all. 8 nel fascicolo di nel pregresso grado, riprodotto da CP_1 CP_4
nell'odierna sede di gravame). Analogamente dettagliati si rivelano i
[...] criteri indicati nella Gazzetta Ufficiale 84 del 21/07/2018, relativamente alla cessione in favore di , essendo inclusi tra i crediti oggetti di cessione, CP_4 specificamente, “i crediti di cui sia stata cessionaria in forza di contratto di CP_1 cessione sottoscritto in data 20 novembre 2014” (v. all. 2 all'atto di intervento depositato di nel fascicolo del pregresso grado, riprodotto Controparte_4 dall'odierna appellata).
Sono poi riscontrabili ulteriori elementi da reputarsi confermativi delle avvenute cessioni nei termini ricostruiti dalla parte appellata e, dunque, dell'attuale titolarità del credito azionato in capo, in ultimo, all'interveniente.
È significativo innanzi tutto il contegno serbato dall'originario creditore
CO di IC che pur destinatario dell'atto di appello proposto da Parte_5 avverso la sentenza n. 1713/2011 (v. all. 3 nel fascicolo di parte appellante) sceglieva di non costituirsi del menzionato giudizio di gravame (proc. n. 812/2012
R.G.), partecipandovi, invece, per la parte appellata, Controparte_9
Analogamente è a dirsi con riferimento al contegno serbato da tale ultima
[...] società, che non ha coltivato l'iniziativa per la riassunzione del processo dopo la declaratoria di nullità della sentenza, essendo stata invece seppur CP_1 per essa, quale mandataria, a dare impulso alla riassunzione. Quest'ultima CP_2 società poi nessuna ulteriore attività processuale ha compiuto, a sua volta, successivamente alla costituzione dell'interveniente (si evince dagli atti CP_4 del fascicolo del pregresso grado che l'ultimo atto depositato da è CP_1 la prima memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., depositata in data 17.10.2018, pressoché contestualmente all'intervento dispiegato dal successore a titolo particolare ). A ciò si aggiunge, la produzione nel corso del giudizio, a CP_4 12
cura dei cessionari e/o interveniente di documentazione in via esclusiva riferibile all'originario titolare del credito, CO di IC, come i contratti di conto corrente, le lettere di fideiussione, la lettera di recesso e gli estratti conto (v. nel fascicolo di
), ulteriormente riprodotti nel presente giudizio da;
CP_1 CP_4 documentazione, tutta, che le società via via succedute al CO di IC non avrebbero potuto acquisire se non con il consenso della originaria titolare del credito e - deve ragionevolmente presumersi - in conseguenza delle operate cessioni.
3.2. Passando ora ai presupposti dell'azione revocatoria, devono invero ritenersi sussistenti, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni appellanti, tutte le condizioni per la concreta operatività della tutela ex art. 2901 c.c.
Ricorre, in primo luogo, la posizione di credito nei confronti del debitore la cui responsabilità patrimoniale la parte che ha agito in revocatoria assume debba essere reintegrata.
La documentazione complessivamente offerta al contraddittorio dà conto non solo della stipulazione da parte della società con il CO di IC dei CP_7 contratti di conto corrente con le esposizioni debitorie annotate negli estratti conto chiusi alla data del 30.6.2006 (v. all. da 1 a 3 e da 10 a 12 nel fascicolo del pregresso grado di , altresì prodotto dall'odierna appellata) ma anche, e per ciò che CP_1 precipuamente attiene alla posizione di la costituzione di quest'ultima Parte_5 quale fideiussore della predetta società sino alla concorrenza, e tenuto conto CP_7 della lettera di conferma del 16.4.1999 (v. all. 4 nel fascicolo del pregresso grado di altresì prodotto da dall'odierna parte appellata), dell'importo di CP_1 lire 375.000.000 (pari ad €. 193.671,34).
Ribadita la legittimazione attiva delle società via via subentrate nell'originario credito vantato dal CO di IC, in base alle complessive vicende che hanno interessato il fenomeno successorio sopra descritto, e ritenuta, per altro verso, inidonea ad inficiare la validità della fideiussione l'assunta violazione delle regole di buona fede e correttezza da parte della banca, eventualmente incidente sul 13
piano della responsabilità, essendo altresì rimasta non sufficientemente circostanziata la doglianza degli appellanti sulla evoluzione del rapporto bancario con e sul peggioramento delle relative condizioni economiche, va ora CP_7 rilevato, per ciò che attiene all'eventus damni, che esso si identifica con il pregiudizio, al momento del compimento dell'atto (e non dunque alla data futura dell'effettiva realizzazione del credito – cfr. Cass. 16986/2007), alla garanzia patrimoniale che assiste il credito e si configura quando l'atto dispositivo determini un danno, anche solo potenziale (pericolo di danno), alle ragioni del creditore, rendendo maggiormente difficile, incerta o dispendiosa l'esazione coattiva del credito, indipendentemente dall'eventuale solvibilità del debitore (cfr. tra le più recenti Cass. 1896/2012).
Osservato che è sufficiente, ai fini dell'integrazione del citato presupposto, che il creditore dimostri la variazione patrimoniale impressa dall'atto dispositivo, laddove compete al debitore provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da assicurare senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni creditorie (cfr. tra le tante Cass. 15265/2006 e Cass.
7507/2007), deve nel caso in esame ritenersi sussistente anche l'eventus damni, rivelandosi l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, avente ad oggetto l'appartamento e annesso posto auto di proprietà dell'odierna parte appellante, senza dubbio idoneo a determinare una variazione negativa nel patrimonio della debitrice tale da porre in pericolo, nel senso su indicato, la soddisfazione del credito vantato dalla banca, in assenza di specifici elementi che la parte debitrice non ha offerto onde comprovare l'insussistenza del detto rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali (v. anche Cass. 1902/2015). Mette appena conto rilevare, del resto, che l'accertamento dell'eventus damni, anche in ipotesi di obbligazioni solidali, deve comunque avvenire con riferimento all'esclusivo patrimonio del debitore convenuto, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (cfr. Cass. 6486/2011 e 14
recentemente, con specifico riferimento al fideiussore, v. Cass. 26310/2021).
Per ciò che attiene infine alla scientia damni, va considerato che in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della ricorrenza del citato requisito, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, restando ininfluenti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr.
Cass. 13343/2015). Non rileva, dunque, nella concreta fattispecie il c.d. “animus nocendi” indicato invece dalla parte appellante, trattandosi di atto dispositivo posto in essere dopo il sorgere del credito.
Posta l'incidenza in materia della prova presuntiva (cfr. tra le tante Cass.
13404/2008, Cass. 17327/2011 e recentemente anche Cass. 4175/2020), non può non considerarsi, nel caso in esame, oltre che la tempistica dell'atto dispositivo, posto in essere dopo l'assunzione della garanzia, e il rapporto di coniugio tra i due disponenti, la pacifica esistenza di un rapporto di parentela tra e Parte_5
l'amministratore della società garantita (cfr. anche nella sentenza n. 1713/2011, all.
2 nel fascicolo di parte appellante) e la ricorrenza, altresì, di uno specifico obbligo di informativa sulle condizioni patrimoniali della debitrice, in base alla previsione di cui all'art. 5 della lettera di fideiussione in atti;
elementi, tutti, che rendono ragionevolmente prevedibile dalla debitrice la idoneità dell'atto dispositivo a pregiudicare le ragioni creditorie.
Non appare decisivo, del resto, onde escludere la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2901 c.c. che la costituzione del fondo sia avvenuta per fronteggiare ai bisogni della famiglia, atteso che l'atto, anche qualora posto in essere da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatorio per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, in quanto tale revocabile in base alla menzionata disciplina in presenza dei relativi 15
presupposti.
4. Per ciò che attiene alle spese processuali, esse seguono il canone della soccombenza e, pertanto, la parte appellante va condanna a rifondere all'appellata costituita le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Stante il rigetto dell'impugnativa, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta l'appello interposto da e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 2515/2021 resa in data 10.6.2021 dal Tribunale di Palermo;
condanna la parte appellante a rifondere in favore di Controparte_4 le spese del presente grado che liquida in complessivi €. 11.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo in data 11.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo