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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/07/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 1002/2021 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “appalto, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2644/2020 vertente
TRA
(P. IVA , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede legale in Caserta (CE) Parte_2 alla Via Caduti sul lavoro n. 38, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Antonio
Corvino, presso il cui studio in Napoli alla via Roberto Bracco n. 45 elettivamente domicilia.
- OPPONENTE -
E
(P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_2
, con sede legale in Marcianise (Ce) alla via Arturo Toscanini n. 25, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Ventrone in virtù di procura resa su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Curti (CE) alla via Vittorio Veneto trav. III n. 3 elettivamente domicilia
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17
1 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini concessi, delle deduzioni svolte a verbale d'udienza, delle conclusioni rassegnate.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2644/2020 rubricato al n. R.G. 8740/2020, pubblicato dall'intestato Tribunale il 09.12.2020 e notificato in data 17.12.2020, mediante il quale gli veniva ingiunto per le causali di cui al ricorso, il pagamento della somma di euro 30.295,06 oltre gli interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso su istanza di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., sulla scorta della fattura n. 16 del 08.03.2018, riportante il corrispettivo dovuto per il saldo dei lavori ordinari di manutenzione della facciata del condominio di Via
Vitruvio n. 42 in Formia (LT) di cui al contratto di subappalto regolarmente sottoscritto tra le parti in data 01.03.2017.
Nel merito, l'opponente, pur non negando l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti insorto in virtù di contratto di subappalto lavori sottoscritto il 01.03.2017, con il quale solo una quota pari al 30% degli stessi veniva affidato alla per un importo Controparte_1 complessivo di €. 45.884,32, e per i quali venivano emesse fatture per €. 60.000,00, già integralmente saldate, eccepiva l'assoluta non debenza delle somme ingiunte in relazione alla fattura n. 16 del 08.03.2018, precisando che la stessa atteneva in realtà ad ulteriori lavori affidati verbalmente in subappalto alla medesima una volta esauriti i lavori di cui Controparte_1 al il citato contratto di subappalto.
Affermava in particolare l'opponente, che per tali ulteriori lavori da eseguirsi extra contratto, era stato pattuito tra le parti che, ad ogni stato d'avanzamento dei lavori eseguiti, Parte_1 disponesse il pagamento parziale e commisurato allo stato dei lavori sulle fatture via via
[...] emesse dalla , previa verifica dei lavori effettivamente svolti. Precisava altresì CP_1
l'opponente che, sulla scorta di tali accordi e degli ulteriori lavori eseguiti, venivano emesse e regolarmente pagate le successive fatture n. 1/2018 per € 4.672,13 e n. 14/2018 per € 6.000,00.
Quanto invece alla fattura n. 16 posta a fondamento del decreto ingiuntivo qui opposto, emessa da in data 08.03.2018 a saldo dei lavori effettuati per l'importo di € Controparte_1
30.295,06, l'opponente eccepiva di aver comunque disposto cinque pagamenti in acconto per un totale di € 18.319,00, in considerazione delle lavorazioni effettivamente svolte dalla
2 subappaltatrice, e ciononostante la fattura era stata azionata in sede monitoria per l'intero.
Deduceva dunque la che i lavori eseguiti erano stati tutti pagati, ed anzi, Parte_1 con l'ultimo pagamento di €. 4.672,00 disposto in data 16.04.2019 effettuato dopo la verifica in contraddittorio con il legale rappresentate della opposta dell'avvenuto completamento dei lavori subappaltati, si sarebbe convenuto che la avrebbe emesso nota di credito per CP_1
l'importo di €. 11.976,06, pari alla differenza tra il totale della fattura n. 16 dell'8.03.2018 e le somme già versate dalla Nota di credito che, tuttavia, la non Parte_1 CP_1 aveva mai inteso emettere, richiedendo anzi in questa sede l'intero pagamento della fattura, senza neppure scomputare le somme versate in acconto.
L'opponente concludeva quindi per la revoca del D.I. opposto, previo accertamento che alcuna ulteriore somma era dovuta alla in relazione al contratto di subappalto Controparte_1 sottoscritto in data 01.03.2017, né a qualsiasi altro titolo;
in subordine, accertato l'avvenuto pagamento della somma di € 18.319,00 a fronte della fattura n. 16 dell'8.03.2018, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente commisurare la somma eventualmente dovuta ai lavori effettivamente svolti, vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che instava per il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto - di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività ex art. 648, comma I, c.p.c. – eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e conseguentemente l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 164 IV co. c.p.c. per la mancata esposizione dei fatti, nonché l'improcedibilità della domanda e conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo, stante la tardiva costituzione in giudizio dell'attore oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione previsto dall'165 c.p.c. Nel merito, riteneva l'opposizione meramente dilatoria e pretestuosa, deducendo che il credito era stato riconosciuto dalla opponente nello scambio di email avvenuto tra le parti, chiedendo pertanto anche la condanna dell'opponente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.; in subordine chiedeva accertarsi il credito dovuto alla Controparte_1 condannando la al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi ex d.lgs. Parte_1
231/2002 dal 14 febbraio 2019 al saldo, vinte le spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Con separata istanza, la società opposta instava nuovamente per concessione della provvisoria esecuzione, allegando la tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che veniva respinta, dovendo comunque l'eventuale improcedibilità dell'opposizione dichiararsi con sentenza all'esito della valutazione di ogni questione nel contraddittorio delle parti.
Con provvedimento reso all'udienza del 24.05.2022, all'esito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione e ritenuta altresì inaccoglibile l'eccezione di nullità della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, stante l'assenza di richieste istruttorie dalle parti, veniva denegata dal precedente istruttore la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei
3 procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, va disattesa la predicata nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per la mancata esposizione dei fatti ex art. 164, IV co. c.p.c., poiché in esso, sono indicati in modo sufficiente le circostanze di fatto e gli elementi di diritto posti a fondamento dell'impugnazione, cosicché sia il petitum sia la causa petendi risultano individuati in modo da consentire all'opposta di apprestare adeguate e puntuali difese.
Ed invero l'esposizione dei fatti ha raggiunto pienamente lo scopo di consentire all'altra parte di prendere posizione, in maniera precisa in ordine agli stessi, consentendole di proporre tutte le difese in fatto ed in diritto.
Sempre in via preliminare, va altresì confermata l'infondatezza dell'ulteriore eccezione di improcedibilità dell'opposizione per asserita tardività dell'iscrizione a ruolo della opposizione, posto che, come già rilevato dal precedente istruttore nell'ordinanza interlocutoria del
25.05.2022, dalla documentazione prodotta in atti dall'opponente (cfr. pec di avvenuta consegna del deposito telematico iscrizione al ruolo) e da verifiche sul fascicolo telematico, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta notificato a mezzo pec in data 22.01.2021 e trasmesso telematicamente alla cancelleria ai fini della costituzione in giudizio il 01.02.2021 e dunque nell'ultimo giorno utile ai fini dell'iscrizione a ruolo. A nulla rileva la circostanza che il personale di cancelleria solo in data 09.02.2021 abbia poi materialmente formalizzato l'iscrizione al ruolo, dovendo valutarsi la tempestività del deposito telematico in base al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "seconda PEC"), come avvenuto nel caso di specie, ove la seconda pec è stata generata in data 01.02.2021 (cfr. Cass. 1366/2018).
Nel merito, l'opposizione è solo parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
È bene ricordare come con l'opposizione a decreto ingiuntivo si dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito inteso all'accertamento dell'esistenza del credito fatto valere con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c., e non già ad una impugnazione del decreto volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità.
Invero, occorre verificare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato in via monitoria, pur se - in astratta ipotesi - non sussistenti o non provati al momento della proposizione del ricorso, risultando, tuttavia in quello successivo della decisione. E sempre in rito, si ricorda che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, laddove tale rapporto sia contestato, come nel caso di specie, la fattura stessa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo, al più, rappresentare un mero indizio.
Se, dunque, nella fase monitoria sia fornita idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del credito con la produzione delle fatture e delle scritture contabili regolarmente tenute, vi è
4 titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, fermo restando che, nell'eventuale giudizio di opposizione, tali documenti non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, anche se incombe su parte opponente la prova della sussistenza di fatti modificativi ed estintivi della propria obbligazione relativa al pagamento della fattura di cui al giudizio monitorio e una contestazione generica del credito azionato, peraltro fondato su fattura commerciale regolarmente registrate, non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi altrimenti gravante sulla controparte e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici.
In particolare, proprio “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con
l'opposizione - quanto, al più, un "mero indizio" - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente
e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (Cass. n.
10860/2007; conf. Cfr. Cass. Civ. n. 128/2022; Cass. Civ. n. 33575/2021; Cass. n. 26517/2018;).
Dunque, qualora si controverta, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, nel caso di specie il subappaltatore, incombe su quest'ultimo fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c.c., poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nel caso de quo, anche tale aspetto del rapporto, il prestatore d'opera non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cfr. Cass. Civ.
Sentenza n. 17959/2016; 1511/1989).
Pertanto, nel caso de quo era senza dubbio onere del subappaltatore provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, la tangibile realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Nell'ipotesi scrutinata, non è in discussione l'originario contratto di subappalto del 01.03.2017, intercorso con la opposta, per lavori di manutenzione ai balconi, ai terrazzi e alle facciate del fabbricato sito in Formia (LT) alla Via Vitruvio n. 420, di importo complessivo di € 145.664,50, in forza del quale solo una quota pari al 30% degli stessi venivano affidati in subappalto alla per un importo complessivo di € 45.884,32, eseguiti e già saldati, né Controparte_1
l'affidamento degli ulteriori lavori sempre in subappalto di cui al credito azionato, frutto di un accordo extra contrattuale in forma verbale con la ditta.
5 È stato depositato infatti da entrambe le parti il contratto di subappalto del 01.03.2017 regolarmente sottoscritto, il cui art. 4 indica espressamente l'importo complessivo dei lavori subappaltati, pari al 30 % dei lavori ovvero pari ad un importo di € 45.884,32. A riprova dell'avvenuto pagamento dei lavori subappaltati con il contratto in parola, l'opponente ha depositato fatture per un ammontare complessivo di € 60.000,00 con relative ricevute di pagamento, e dunque per importi superiori allo stesso contratto di subappalto, per le quali alcuna contestazione è stata sollevata dalla società opposta.
Non è pertanto contestato che i lavori concordati nel contratto di subappalto del 01.03.2017 fossero stati integralmente eseguiti dalla e saldati dalla CP_1 Parte_3
Per stessa ammissione dell'opponente ed in assenza di avversa contestazione, non v'è dubbio inoltre che anche un'ulteriore quota parte dei lavori del predetto fabbricato, fosse stata affidata in subappalto alla opposta, posto che la stessa società opponente dichiarava nei propri scritti di aver convenuto verbalmente con il Sig. , Amministratore e socio unico della CP_2 [...]
“l'affidamento in subappalto di ulteriori lavori”, essendo in contestazione unicamente CP_1
l'entità dei nuovi lavori subappaltati ed effettivamente eseguiti in virtù di detto successivo accordo ed il loro integrale pagamento. A tal proposito, si ricorda come, stante la libertà di forme che caratterizza il contratto di appalto (ed ovviamente anche di subappalto), la prova dello stesso non debba essere necessariamente documentale (salvo che non si tratti di opere pubbliche, per le quali vale la regola opposta del contratto scritto).
In particolare, in ordine a tali “ulteriori lavori” subappaltati, l'opponente ha eccepito di aver saldato le prime due fatture n. 1/2018 di € 4.672,13 e n. 14/2018 di € 6.000,00, allegando le rispettive distinte di bonifico, dunque implicitamente riconoscendo la prosecuzione del subappalto oltre la misura del 30% dell'importo complessivo dell'appalto concordata con il contratto del 01.03.2017.
Tuttavia, secondo le prospettazioni dell'opponente, anche il prezzo complessivo delle lavorazioni successive all'appalto del 01.03.2017 sarebbe stato integralmente saldato, eccependo di aver comunque provveduto al pagamento parziale della successiva fattura n. 16/2018 per € 30.295,06, emessa a saldo delle ulteriori lavorazioni subappaltate, per un ammontare complessivo di €
18.319,00, in proporzione all'entità dei lavori effettivamente eseguiti dalla opposta, allegando anche in tal caso le distinte dei pagamenti effettuati ed asserendo la non debenza degli ulteriori €
11.976,06, pari alla differenza tra il totale della fattura n. 16 dell'8.03.2018 e le somme già versate dalla per i quali l'opposta avrebbe dovuto emettere nota di credito, mai emessa. Parte_1 ha dedotto infatti che, a seguito di verifica congiunta, si sarebbe concordata con Parte_1 la l'emissione di una nota di credito per tale importo residuo, a tacitazione di ogni CP_1 pretesa, affermando pertanto che l'importo ingiunto non sarebbe dovuto.
Alcuna allegazione documentale in merito risulta tuttavia prodotta dalla opponente, né in alcun altro modo risulta provata l'esistenza di un accordo che disciplinasse le modalità di pagamento delle opere da eseguirsi extra contratto, come asserito dall'opponente, né in ordine al presunto accertamento in contraddittorio dell'entità delle ulteriori lavorazioni subappaltate ed
6 effettivamente eseguite e del conseguente impegno assunto dalla opposta di emissione di una nota di credito per la fattura contestata, posto che non sono stati neppure articolati i mezzi istruttori.
Di contro, la società opposta non ha provato di aver eseguito le lavorazioni riportate nella fattura emessa a saldo ed azionata in sede monitoria;
non ha prodotto infatti alcun documento atto a dimostrare quali e quanti lavori fossero stati effettivamente eseguiti e non coperti dai pagamenti già ricevuti, né ha formulato anch'essa richieste istruttorie, pur incombendo sulla medesima l'onere di provare l'entità dei lavori eseguiti in conformità degli accordi assunti e la congruità delle somme richieste.
Purtuttavia, la congruità delle opere realizzate e delle somme richieste dalla subappaltatrice nonché l'accettazione delle stesse da parte dell'appaltatore, si evince inequivocabilmente dalla corrispondenza prodotta in atti dalla opposta. Co
ha infatti prodotto lo scambio della corrispondenza email intercorsa tra le parti, CP_1 ove a seguito delle reiterate richieste di saldo della fattura n. 16 del 08.03.2018 posta a fondamento dell'ingiunzione, a decorrere dall'invito al pagamento del 05.08.2019, la
[...] con email di riscontro del 23.09.2019 testualmente rispondeva: “siamo in attesa di Pt_3 incassare, appena sarà possibile è nostro interesse pagarvi” e con successiva email del
09.10.2019 , sulla richiesta della di conoscere i tempi di attesa per il pagamento CP_1 della fattura, riscontrava come segue: “INIZIO SETTIMANA PROSSIMA VI DAREMO NOTIZIE
PRECISE”, per poi nuovamente replicare alle ennesime richieste di pagamento della fattura con la seguente comunicazione del 21.10.2019: “non abbiamo incassato e pertanto non siamo in grado di dare risposte concrete. Non appena avremo notizie certe è nostro interesse comunicarvi quanto di dovere”.
Le predette comunicazioni di riscontro alle richieste di saldo della fattura, non sono state oggetto di puntuale e specifico disconoscimento da parte dell'opponente, che non ne ha affatto negato la paternità e la genuinità, affermando tuttavia che le stesse non costituirebbero un riconoscimento del debito per l'intero importo ingiunto, dovendo bensì essere lette alla luce della complessiva vicenda contrattuale e, in particolare, dell'asserito accordo verbale relativo all'emissione di una nota di credito per la differenza tra l'importo della fattura n. 16 e i pagamenti già effettuati a saldo della stessa, una volta verificato il completamento dei lavori.
Ebbene, non può ritenersi come affermato dalla Gr.An. Appalti, che la richiesta di “un po' di tempo” dovesse riferirsi al più “alla definizione di tale pendenza” e non ad un'ammissione di debito, posto che in tal caso alle reiterate richieste di pagamento della fattura da parte della ditta subappaltatrice, stante l'esistenza dell'asserito accordo per l'emissione della nota di credito sulla differenza della fattura, la stessa opponente l'avrebbe senz'altro eccepito, affermando di nulla dovere e non di certo richiedendo tempo per poter saldare la fattura.
Non va sottaciuto infatti, che la citata corrispondenza intercorsa tra le parti, che decorre dal primo invito al pagamento inoltrato dalla a mezzo del suo legale rapp.te sig. CP_1 CP_2 in data 05.08.2019, reca tutta una data successiva all'ultimo pagamento in acconto per € 4.762,00
7 effettuato dall'opponente in data 16.04.2019 sulla fattura n. 16 del 2018, recante quale causale, al pari degli altri: “ACC.FATTURA” (cfr. all. 3 produzione di parte opponete). Se dunque le parti, come sostiene l'opponente, si fossero realmente accordate per lo storno della restante parte della fattura, detratte le somme versate, tale corrispondenza con la richiesta di saldo della fattura de qua e l'impegno a saldare della opponente, non avrebbe potuto essere successiva al presunto accordo per l'emissione della nota di credito, che a dire dell'opponete sarebbe stato raggiunto dopo la verifica in contraddittorio dell'avvenuto completamento dei lavori subappaltati e dell'ultimo pagamento del 16.04.2019 per € 4.672,00.
Va da sé che la aveva senz'altro riconosciuto il debito totale portato dalla fattura Parte_3 per i lavori eseguiti dalla subappaltatrice, per quanto in parte già saldato, come risulta dai pagamenti effettuati.
Si rileva inoltre, che il pagamento parziale della fattura, ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto rispetto all'intera somma dovuta, come nel caso di specie, può comunque valere come riconoscimento dell'intero debito azionato in via monitoria.
Invero, secondo la Suprema Corte, l'ammissione del debito può consistere anche in un comportamento concludente, ossia in un'azione che, anche se in modo tacito, riconosce l'esistenza del debito. La Corte ha inoltre precisato che il riconoscimento di un debito non esige formule particolari, non ha natura contrattuale e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ad esempio, il pagamento di un acconto su una fattura può essere considerato un'ammissione di debito (Cass. n. 9097/2018).
Ebbene nel caso in esame, dalle causali dalle disposizioni di bonifico in atti emerge che i pagamenti fossero statti effettuati tutti a titolo di acconto della fattura n. 16 del 08.03.2018
L'opponente ha infatti prodotto distinta di pagamento a mezzo bonifico del 02.05.2018 per €
4.672,00 in favore di recante specificamente quale causale “acconto su fattura Controparte_1
n. 16 del 08/03/2018”, e successive distinte di pagamento sempre a mezzo bonifico del
13.11.2018 per € 4.672,00, del 13.02.2019 per € 1.500,00, del 20.02.019 per € 2.803,00 e del
16.04.2019 per € 4.672,00, tutte recanti quale causale “acc.fattura”, certamente riferibili anch'essi alla medesima fattura, posto che le precedenti fatture emesse dalla subappaltatrice risultavano tutte integralmente saldate, né risultando a carico dell'opponente altre poste debitorie con la subappaltatrice.
Nel caso in esame, ritiene pertanto il giudice che i cinque bonifici confortino l'indizio costituito dalla fattura n. 16 del 08.03.2018 e possano concretare anch'essi gli estremi del riconoscimento di debito.
Altrettanto pacifico, dalla citata documentazione contabile, che la fattura azionata in sede monitoria per l'intero, fosse in stata in realtà già parzialmente saldata prima dell'avvio del giudizio, come emerge dalle causali dei pagamenti anzidetti.
Invero, la , a fronte della produzione delle mentovate distinte di bonifico per totali CP_1
€ 18.319,00, recanti l'imputazione dei pagamenti effettuati alla fattura 16 del 08.03.2018 (cfr. all. 3 fascicolo parte opponente) non ha contestato l'esistenza di siffatti pagamenti, né la loro
8 imputazione alla fattura mentovata.
Va precisato sul punto che a norma dell'art. 1193 c.c., la scelta dell'imputazione di un pagamento spetta al debitore, salvo che, qualora il debitore non si avvalga di tale facoltà, la scelta sia compiuta dal creditore. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 917 del 16/01/2013). Nel caso di specie, non risulta né che la scelta compiuta dall'opponente debitore di imputazione dei pagamenti (di cui alla documentazione allegata) sia stata contestata dalla opposta, né che vi sia stata diversa indicazione di imputazione da parte del creditore e che questa sia stata accettata dal debitore.
L'eccezione di pagamento appare, pertanto, fondata.
Del resto, non risultano allegate ulteriori poste debitorie della opponente che potessero giustificare una diversa imputazione dei pagamenti, posto che tutte le ulteriori fatture della risultavano integralmente saldate, come pure emerge dalle ricevute di pagamento CP_1 in atti, non contestate dalla opposta.
Conseguentemente, l'opposizione deve essere accolta parzialmente, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alla somma che risulta dovuta a titolo di corrispettivo per la fattura n. 16 del 08.03.2018 emessa a saldo dei lavori subappaltati, detratti i pagamenti già effettuati pari ad € 18.319,00 e non computati in sede di ricorso per decreto ingiuntivo;
pertanto, l'opponente andrà condannata alla corresponsione della somma di euro
11.976,06, da maggiorarsi di interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 dalla data delle domanda al saldo.
Quanto, infine, alla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, la stessa non è meritevole di accoglimento, atteso il parziale accoglimento dell'opposizione, e non ritenendo dunque il comportamento di parte opponente permeato da dolo o colpa grave.
Per quanto concerne le spese di lite, appare possibile, alla luce dell'esito della vicenda e delle rispettive richieste delle parti, procedersi ad una compensazione parziale, che tenga conto della seppur parziale soccombenza dell'opponente, e dunque nella misura di 2/3. Pertanto, l'opponente andrà condannata alla refusione a favore della opposta della quota di 1/3 delle spese di lite, liquidate, per tale quota, come da dispositivo, conformemente ai parametri di cui al decreto 55 del 2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 1002/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2644/2020 rubricato al n. R.G. 8740/2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
09.12.2020;
b) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
9 pagamento a favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, della somma di euro 11.976,06, da maggiorarsi di interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo;
c) compensa interamente tra le parti le spese della fase monitoria e nella misura di 2/3 quelle del presente di giudizio di opposizione, condannando la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, della quota di 1/3 delle spese di lite, che liquida per tale quota in euro 567,00 oltre al 15% per spese generali CP e IVA se e come dovuti per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 18.07.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 1002/2021 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “appalto, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2644/2020 vertente
TRA
(P. IVA , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede legale in Caserta (CE) Parte_2 alla Via Caduti sul lavoro n. 38, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Antonio
Corvino, presso il cui studio in Napoli alla via Roberto Bracco n. 45 elettivamente domicilia.
- OPPONENTE -
E
(P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_2
, con sede legale in Marcianise (Ce) alla via Arturo Toscanini n. 25, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Ventrone in virtù di procura resa su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Curti (CE) alla via Vittorio Veneto trav. III n. 3 elettivamente domicilia
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17
1 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini concessi, delle deduzioni svolte a verbale d'udienza, delle conclusioni rassegnate.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2644/2020 rubricato al n. R.G. 8740/2020, pubblicato dall'intestato Tribunale il 09.12.2020 e notificato in data 17.12.2020, mediante il quale gli veniva ingiunto per le causali di cui al ricorso, il pagamento della somma di euro 30.295,06 oltre gli interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso su istanza di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., sulla scorta della fattura n. 16 del 08.03.2018, riportante il corrispettivo dovuto per il saldo dei lavori ordinari di manutenzione della facciata del condominio di Via
Vitruvio n. 42 in Formia (LT) di cui al contratto di subappalto regolarmente sottoscritto tra le parti in data 01.03.2017.
Nel merito, l'opponente, pur non negando l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti insorto in virtù di contratto di subappalto lavori sottoscritto il 01.03.2017, con il quale solo una quota pari al 30% degli stessi veniva affidato alla per un importo Controparte_1 complessivo di €. 45.884,32, e per i quali venivano emesse fatture per €. 60.000,00, già integralmente saldate, eccepiva l'assoluta non debenza delle somme ingiunte in relazione alla fattura n. 16 del 08.03.2018, precisando che la stessa atteneva in realtà ad ulteriori lavori affidati verbalmente in subappalto alla medesima una volta esauriti i lavori di cui Controparte_1 al il citato contratto di subappalto.
Affermava in particolare l'opponente, che per tali ulteriori lavori da eseguirsi extra contratto, era stato pattuito tra le parti che, ad ogni stato d'avanzamento dei lavori eseguiti, Parte_1 disponesse il pagamento parziale e commisurato allo stato dei lavori sulle fatture via via
[...] emesse dalla , previa verifica dei lavori effettivamente svolti. Precisava altresì CP_1
l'opponente che, sulla scorta di tali accordi e degli ulteriori lavori eseguiti, venivano emesse e regolarmente pagate le successive fatture n. 1/2018 per € 4.672,13 e n. 14/2018 per € 6.000,00.
Quanto invece alla fattura n. 16 posta a fondamento del decreto ingiuntivo qui opposto, emessa da in data 08.03.2018 a saldo dei lavori effettuati per l'importo di € Controparte_1
30.295,06, l'opponente eccepiva di aver comunque disposto cinque pagamenti in acconto per un totale di € 18.319,00, in considerazione delle lavorazioni effettivamente svolte dalla
2 subappaltatrice, e ciononostante la fattura era stata azionata in sede monitoria per l'intero.
Deduceva dunque la che i lavori eseguiti erano stati tutti pagati, ed anzi, Parte_1 con l'ultimo pagamento di €. 4.672,00 disposto in data 16.04.2019 effettuato dopo la verifica in contraddittorio con il legale rappresentate della opposta dell'avvenuto completamento dei lavori subappaltati, si sarebbe convenuto che la avrebbe emesso nota di credito per CP_1
l'importo di €. 11.976,06, pari alla differenza tra il totale della fattura n. 16 dell'8.03.2018 e le somme già versate dalla Nota di credito che, tuttavia, la non Parte_1 CP_1 aveva mai inteso emettere, richiedendo anzi in questa sede l'intero pagamento della fattura, senza neppure scomputare le somme versate in acconto.
L'opponente concludeva quindi per la revoca del D.I. opposto, previo accertamento che alcuna ulteriore somma era dovuta alla in relazione al contratto di subappalto Controparte_1 sottoscritto in data 01.03.2017, né a qualsiasi altro titolo;
in subordine, accertato l'avvenuto pagamento della somma di € 18.319,00 a fronte della fattura n. 16 dell'8.03.2018, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente commisurare la somma eventualmente dovuta ai lavori effettivamente svolti, vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che instava per il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto - di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività ex art. 648, comma I, c.p.c. – eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e conseguentemente l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 164 IV co. c.p.c. per la mancata esposizione dei fatti, nonché l'improcedibilità della domanda e conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo, stante la tardiva costituzione in giudizio dell'attore oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione previsto dall'165 c.p.c. Nel merito, riteneva l'opposizione meramente dilatoria e pretestuosa, deducendo che il credito era stato riconosciuto dalla opponente nello scambio di email avvenuto tra le parti, chiedendo pertanto anche la condanna dell'opponente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.; in subordine chiedeva accertarsi il credito dovuto alla Controparte_1 condannando la al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi ex d.lgs. Parte_1
231/2002 dal 14 febbraio 2019 al saldo, vinte le spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Con separata istanza, la società opposta instava nuovamente per concessione della provvisoria esecuzione, allegando la tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che veniva respinta, dovendo comunque l'eventuale improcedibilità dell'opposizione dichiararsi con sentenza all'esito della valutazione di ogni questione nel contraddittorio delle parti.
Con provvedimento reso all'udienza del 24.05.2022, all'esito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione e ritenuta altresì inaccoglibile l'eccezione di nullità della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, stante l'assenza di richieste istruttorie dalle parti, veniva denegata dal precedente istruttore la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei
3 procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, va disattesa la predicata nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per la mancata esposizione dei fatti ex art. 164, IV co. c.p.c., poiché in esso, sono indicati in modo sufficiente le circostanze di fatto e gli elementi di diritto posti a fondamento dell'impugnazione, cosicché sia il petitum sia la causa petendi risultano individuati in modo da consentire all'opposta di apprestare adeguate e puntuali difese.
Ed invero l'esposizione dei fatti ha raggiunto pienamente lo scopo di consentire all'altra parte di prendere posizione, in maniera precisa in ordine agli stessi, consentendole di proporre tutte le difese in fatto ed in diritto.
Sempre in via preliminare, va altresì confermata l'infondatezza dell'ulteriore eccezione di improcedibilità dell'opposizione per asserita tardività dell'iscrizione a ruolo della opposizione, posto che, come già rilevato dal precedente istruttore nell'ordinanza interlocutoria del
25.05.2022, dalla documentazione prodotta in atti dall'opponente (cfr. pec di avvenuta consegna del deposito telematico iscrizione al ruolo) e da verifiche sul fascicolo telematico, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta notificato a mezzo pec in data 22.01.2021 e trasmesso telematicamente alla cancelleria ai fini della costituzione in giudizio il 01.02.2021 e dunque nell'ultimo giorno utile ai fini dell'iscrizione a ruolo. A nulla rileva la circostanza che il personale di cancelleria solo in data 09.02.2021 abbia poi materialmente formalizzato l'iscrizione al ruolo, dovendo valutarsi la tempestività del deposito telematico in base al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "seconda PEC"), come avvenuto nel caso di specie, ove la seconda pec è stata generata in data 01.02.2021 (cfr. Cass. 1366/2018).
Nel merito, l'opposizione è solo parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
È bene ricordare come con l'opposizione a decreto ingiuntivo si dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito inteso all'accertamento dell'esistenza del credito fatto valere con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c., e non già ad una impugnazione del decreto volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità.
Invero, occorre verificare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato in via monitoria, pur se - in astratta ipotesi - non sussistenti o non provati al momento della proposizione del ricorso, risultando, tuttavia in quello successivo della decisione. E sempre in rito, si ricorda che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, laddove tale rapporto sia contestato, come nel caso di specie, la fattura stessa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo, al più, rappresentare un mero indizio.
Se, dunque, nella fase monitoria sia fornita idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del credito con la produzione delle fatture e delle scritture contabili regolarmente tenute, vi è
4 titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, fermo restando che, nell'eventuale giudizio di opposizione, tali documenti non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, anche se incombe su parte opponente la prova della sussistenza di fatti modificativi ed estintivi della propria obbligazione relativa al pagamento della fattura di cui al giudizio monitorio e una contestazione generica del credito azionato, peraltro fondato su fattura commerciale regolarmente registrate, non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi altrimenti gravante sulla controparte e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici.
In particolare, proprio “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con
l'opposizione - quanto, al più, un "mero indizio" - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente
e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (Cass. n.
10860/2007; conf. Cfr. Cass. Civ. n. 128/2022; Cass. Civ. n. 33575/2021; Cass. n. 26517/2018;).
Dunque, qualora si controverta, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, nel caso di specie il subappaltatore, incombe su quest'ultimo fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c.c., poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nel caso de quo, anche tale aspetto del rapporto, il prestatore d'opera non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cfr. Cass. Civ.
Sentenza n. 17959/2016; 1511/1989).
Pertanto, nel caso de quo era senza dubbio onere del subappaltatore provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, la tangibile realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Nell'ipotesi scrutinata, non è in discussione l'originario contratto di subappalto del 01.03.2017, intercorso con la opposta, per lavori di manutenzione ai balconi, ai terrazzi e alle facciate del fabbricato sito in Formia (LT) alla Via Vitruvio n. 420, di importo complessivo di € 145.664,50, in forza del quale solo una quota pari al 30% degli stessi venivano affidati in subappalto alla per un importo complessivo di € 45.884,32, eseguiti e già saldati, né Controparte_1
l'affidamento degli ulteriori lavori sempre in subappalto di cui al credito azionato, frutto di un accordo extra contrattuale in forma verbale con la ditta.
5 È stato depositato infatti da entrambe le parti il contratto di subappalto del 01.03.2017 regolarmente sottoscritto, il cui art. 4 indica espressamente l'importo complessivo dei lavori subappaltati, pari al 30 % dei lavori ovvero pari ad un importo di € 45.884,32. A riprova dell'avvenuto pagamento dei lavori subappaltati con il contratto in parola, l'opponente ha depositato fatture per un ammontare complessivo di € 60.000,00 con relative ricevute di pagamento, e dunque per importi superiori allo stesso contratto di subappalto, per le quali alcuna contestazione è stata sollevata dalla società opposta.
Non è pertanto contestato che i lavori concordati nel contratto di subappalto del 01.03.2017 fossero stati integralmente eseguiti dalla e saldati dalla CP_1 Parte_3
Per stessa ammissione dell'opponente ed in assenza di avversa contestazione, non v'è dubbio inoltre che anche un'ulteriore quota parte dei lavori del predetto fabbricato, fosse stata affidata in subappalto alla opposta, posto che la stessa società opponente dichiarava nei propri scritti di aver convenuto verbalmente con il Sig. , Amministratore e socio unico della CP_2 [...]
“l'affidamento in subappalto di ulteriori lavori”, essendo in contestazione unicamente CP_1
l'entità dei nuovi lavori subappaltati ed effettivamente eseguiti in virtù di detto successivo accordo ed il loro integrale pagamento. A tal proposito, si ricorda come, stante la libertà di forme che caratterizza il contratto di appalto (ed ovviamente anche di subappalto), la prova dello stesso non debba essere necessariamente documentale (salvo che non si tratti di opere pubbliche, per le quali vale la regola opposta del contratto scritto).
In particolare, in ordine a tali “ulteriori lavori” subappaltati, l'opponente ha eccepito di aver saldato le prime due fatture n. 1/2018 di € 4.672,13 e n. 14/2018 di € 6.000,00, allegando le rispettive distinte di bonifico, dunque implicitamente riconoscendo la prosecuzione del subappalto oltre la misura del 30% dell'importo complessivo dell'appalto concordata con il contratto del 01.03.2017.
Tuttavia, secondo le prospettazioni dell'opponente, anche il prezzo complessivo delle lavorazioni successive all'appalto del 01.03.2017 sarebbe stato integralmente saldato, eccependo di aver comunque provveduto al pagamento parziale della successiva fattura n. 16/2018 per € 30.295,06, emessa a saldo delle ulteriori lavorazioni subappaltate, per un ammontare complessivo di €
18.319,00, in proporzione all'entità dei lavori effettivamente eseguiti dalla opposta, allegando anche in tal caso le distinte dei pagamenti effettuati ed asserendo la non debenza degli ulteriori €
11.976,06, pari alla differenza tra il totale della fattura n. 16 dell'8.03.2018 e le somme già versate dalla per i quali l'opposta avrebbe dovuto emettere nota di credito, mai emessa. Parte_1 ha dedotto infatti che, a seguito di verifica congiunta, si sarebbe concordata con Parte_1 la l'emissione di una nota di credito per tale importo residuo, a tacitazione di ogni CP_1 pretesa, affermando pertanto che l'importo ingiunto non sarebbe dovuto.
Alcuna allegazione documentale in merito risulta tuttavia prodotta dalla opponente, né in alcun altro modo risulta provata l'esistenza di un accordo che disciplinasse le modalità di pagamento delle opere da eseguirsi extra contratto, come asserito dall'opponente, né in ordine al presunto accertamento in contraddittorio dell'entità delle ulteriori lavorazioni subappaltate ed
6 effettivamente eseguite e del conseguente impegno assunto dalla opposta di emissione di una nota di credito per la fattura contestata, posto che non sono stati neppure articolati i mezzi istruttori.
Di contro, la società opposta non ha provato di aver eseguito le lavorazioni riportate nella fattura emessa a saldo ed azionata in sede monitoria;
non ha prodotto infatti alcun documento atto a dimostrare quali e quanti lavori fossero stati effettivamente eseguiti e non coperti dai pagamenti già ricevuti, né ha formulato anch'essa richieste istruttorie, pur incombendo sulla medesima l'onere di provare l'entità dei lavori eseguiti in conformità degli accordi assunti e la congruità delle somme richieste.
Purtuttavia, la congruità delle opere realizzate e delle somme richieste dalla subappaltatrice nonché l'accettazione delle stesse da parte dell'appaltatore, si evince inequivocabilmente dalla corrispondenza prodotta in atti dalla opposta. Co
ha infatti prodotto lo scambio della corrispondenza email intercorsa tra le parti, CP_1 ove a seguito delle reiterate richieste di saldo della fattura n. 16 del 08.03.2018 posta a fondamento dell'ingiunzione, a decorrere dall'invito al pagamento del 05.08.2019, la
[...] con email di riscontro del 23.09.2019 testualmente rispondeva: “siamo in attesa di Pt_3 incassare, appena sarà possibile è nostro interesse pagarvi” e con successiva email del
09.10.2019 , sulla richiesta della di conoscere i tempi di attesa per il pagamento CP_1 della fattura, riscontrava come segue: “INIZIO SETTIMANA PROSSIMA VI DAREMO NOTIZIE
PRECISE”, per poi nuovamente replicare alle ennesime richieste di pagamento della fattura con la seguente comunicazione del 21.10.2019: “non abbiamo incassato e pertanto non siamo in grado di dare risposte concrete. Non appena avremo notizie certe è nostro interesse comunicarvi quanto di dovere”.
Le predette comunicazioni di riscontro alle richieste di saldo della fattura, non sono state oggetto di puntuale e specifico disconoscimento da parte dell'opponente, che non ne ha affatto negato la paternità e la genuinità, affermando tuttavia che le stesse non costituirebbero un riconoscimento del debito per l'intero importo ingiunto, dovendo bensì essere lette alla luce della complessiva vicenda contrattuale e, in particolare, dell'asserito accordo verbale relativo all'emissione di una nota di credito per la differenza tra l'importo della fattura n. 16 e i pagamenti già effettuati a saldo della stessa, una volta verificato il completamento dei lavori.
Ebbene, non può ritenersi come affermato dalla Gr.An. Appalti, che la richiesta di “un po' di tempo” dovesse riferirsi al più “alla definizione di tale pendenza” e non ad un'ammissione di debito, posto che in tal caso alle reiterate richieste di pagamento della fattura da parte della ditta subappaltatrice, stante l'esistenza dell'asserito accordo per l'emissione della nota di credito sulla differenza della fattura, la stessa opponente l'avrebbe senz'altro eccepito, affermando di nulla dovere e non di certo richiedendo tempo per poter saldare la fattura.
Non va sottaciuto infatti, che la citata corrispondenza intercorsa tra le parti, che decorre dal primo invito al pagamento inoltrato dalla a mezzo del suo legale rapp.te sig. CP_1 CP_2 in data 05.08.2019, reca tutta una data successiva all'ultimo pagamento in acconto per € 4.762,00
7 effettuato dall'opponente in data 16.04.2019 sulla fattura n. 16 del 2018, recante quale causale, al pari degli altri: “ACC.FATTURA” (cfr. all. 3 produzione di parte opponete). Se dunque le parti, come sostiene l'opponente, si fossero realmente accordate per lo storno della restante parte della fattura, detratte le somme versate, tale corrispondenza con la richiesta di saldo della fattura de qua e l'impegno a saldare della opponente, non avrebbe potuto essere successiva al presunto accordo per l'emissione della nota di credito, che a dire dell'opponete sarebbe stato raggiunto dopo la verifica in contraddittorio dell'avvenuto completamento dei lavori subappaltati e dell'ultimo pagamento del 16.04.2019 per € 4.672,00.
Va da sé che la aveva senz'altro riconosciuto il debito totale portato dalla fattura Parte_3 per i lavori eseguiti dalla subappaltatrice, per quanto in parte già saldato, come risulta dai pagamenti effettuati.
Si rileva inoltre, che il pagamento parziale della fattura, ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto rispetto all'intera somma dovuta, come nel caso di specie, può comunque valere come riconoscimento dell'intero debito azionato in via monitoria.
Invero, secondo la Suprema Corte, l'ammissione del debito può consistere anche in un comportamento concludente, ossia in un'azione che, anche se in modo tacito, riconosce l'esistenza del debito. La Corte ha inoltre precisato che il riconoscimento di un debito non esige formule particolari, non ha natura contrattuale e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ad esempio, il pagamento di un acconto su una fattura può essere considerato un'ammissione di debito (Cass. n. 9097/2018).
Ebbene nel caso in esame, dalle causali dalle disposizioni di bonifico in atti emerge che i pagamenti fossero statti effettuati tutti a titolo di acconto della fattura n. 16 del 08.03.2018
L'opponente ha infatti prodotto distinta di pagamento a mezzo bonifico del 02.05.2018 per €
4.672,00 in favore di recante specificamente quale causale “acconto su fattura Controparte_1
n. 16 del 08/03/2018”, e successive distinte di pagamento sempre a mezzo bonifico del
13.11.2018 per € 4.672,00, del 13.02.2019 per € 1.500,00, del 20.02.019 per € 2.803,00 e del
16.04.2019 per € 4.672,00, tutte recanti quale causale “acc.fattura”, certamente riferibili anch'essi alla medesima fattura, posto che le precedenti fatture emesse dalla subappaltatrice risultavano tutte integralmente saldate, né risultando a carico dell'opponente altre poste debitorie con la subappaltatrice.
Nel caso in esame, ritiene pertanto il giudice che i cinque bonifici confortino l'indizio costituito dalla fattura n. 16 del 08.03.2018 e possano concretare anch'essi gli estremi del riconoscimento di debito.
Altrettanto pacifico, dalla citata documentazione contabile, che la fattura azionata in sede monitoria per l'intero, fosse in stata in realtà già parzialmente saldata prima dell'avvio del giudizio, come emerge dalle causali dei pagamenti anzidetti.
Invero, la , a fronte della produzione delle mentovate distinte di bonifico per totali CP_1
€ 18.319,00, recanti l'imputazione dei pagamenti effettuati alla fattura 16 del 08.03.2018 (cfr. all. 3 fascicolo parte opponente) non ha contestato l'esistenza di siffatti pagamenti, né la loro
8 imputazione alla fattura mentovata.
Va precisato sul punto che a norma dell'art. 1193 c.c., la scelta dell'imputazione di un pagamento spetta al debitore, salvo che, qualora il debitore non si avvalga di tale facoltà, la scelta sia compiuta dal creditore. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 917 del 16/01/2013). Nel caso di specie, non risulta né che la scelta compiuta dall'opponente debitore di imputazione dei pagamenti (di cui alla documentazione allegata) sia stata contestata dalla opposta, né che vi sia stata diversa indicazione di imputazione da parte del creditore e che questa sia stata accettata dal debitore.
L'eccezione di pagamento appare, pertanto, fondata.
Del resto, non risultano allegate ulteriori poste debitorie della opponente che potessero giustificare una diversa imputazione dei pagamenti, posto che tutte le ulteriori fatture della risultavano integralmente saldate, come pure emerge dalle ricevute di pagamento CP_1 in atti, non contestate dalla opposta.
Conseguentemente, l'opposizione deve essere accolta parzialmente, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alla somma che risulta dovuta a titolo di corrispettivo per la fattura n. 16 del 08.03.2018 emessa a saldo dei lavori subappaltati, detratti i pagamenti già effettuati pari ad € 18.319,00 e non computati in sede di ricorso per decreto ingiuntivo;
pertanto, l'opponente andrà condannata alla corresponsione della somma di euro
11.976,06, da maggiorarsi di interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 dalla data delle domanda al saldo.
Quanto, infine, alla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, la stessa non è meritevole di accoglimento, atteso il parziale accoglimento dell'opposizione, e non ritenendo dunque il comportamento di parte opponente permeato da dolo o colpa grave.
Per quanto concerne le spese di lite, appare possibile, alla luce dell'esito della vicenda e delle rispettive richieste delle parti, procedersi ad una compensazione parziale, che tenga conto della seppur parziale soccombenza dell'opponente, e dunque nella misura di 2/3. Pertanto, l'opponente andrà condannata alla refusione a favore della opposta della quota di 1/3 delle spese di lite, liquidate, per tale quota, come da dispositivo, conformemente ai parametri di cui al decreto 55 del 2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 1002/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2644/2020 rubricato al n. R.G. 8740/2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
09.12.2020;
b) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
9 pagamento a favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, della somma di euro 11.976,06, da maggiorarsi di interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo;
c) compensa interamente tra le parti le spese della fase monitoria e nella misura di 2/3 quelle del presente di giudizio di opposizione, condannando la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, della quota di 1/3 delle spese di lite, che liquida per tale quota in euro 567,00 oltre al 15% per spese generali CP e IVA se e come dovuti per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 18.07.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.
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