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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/07/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, gop avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 6002/2022 ed avente ad oggetto: Usucapione.
TRA
C.F.: , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Carinaro (CE) alla via Larga n. 2 presso lo studio dell'Avv. Emilia Santagata dalla quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Barbato, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio. P.e.c.: Email_1
ATTORE
E in persona del legale rappresentate pro tempore, P. IVA , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Maddaloni alla via S. Francesco d'Assisi n. 118 presso lo studio dell'avv. Mario Corsiero che la rappresenta e difende in virtù di procura ad litem stesa su separato atto ed allagata alla comparsa di costituzione e risposta. PEC: Email_2
CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Le parti con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato il signor ,premesso di Parte_1 di aver detenuto e posseduto il terreno sito in Alvignano (CE) alla via Armando Diaz censito in
Catasto Terreni di detto Comune al Foglio n. 10, particelle n. 5441 e 5442, , intestato alla CP_1
[... a far data dall'anno 2000 senza interruzioni e senza ricevere mai nessun tipo di contestazione dal proprietario avendo provveduto alla manutenzione a proprie spese compresa la potatura degli alberi e delle siepi, alla rasatura dell'erba e alle costruzioni delle recinsioni e dei confini, conveniva in giudizio la società in qualità di proprietaria del terreno de quo, al fine CP_1 di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l' acquisto per intervenuta usucapione della proprietà del sopradescritto terreno per averne mantenuto il possesso in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni, nonché dichiarare costituita la servitù di passaggio a tale terreno dalle strade che insistono sui fondi di proprietà della CP_1
Instauratosi il contraddittorio,si costituiva in giudizio la società , la quale contestava CP_1 la richiesta di parte attrice sostenendo di non aver mai conferito alcun possesso all'odierno attore e di aver provveduto sempre alla regolare manutenzione del terreno oggetto di contesa versando regolarmente all'erario tutte le spese relative alla proprietà.
Con ordinanza del 21/12/22 le parti venivano invitate ad esperire il procedimento di mediazione obbligatorio che si concludeva con esito negativo per mancato accordo.
Espletata l'istruttoria e rassegnate le conclusioni , la causa veniva riservata per la decisione.
******************************
Preliminarmente si dà atto che le parti, all'esito dell'istruttoria, raggiungevano un accordo sottoscrivendo in data 26.06.2025 un atto transattivo con il quale la società convenuta CP_1 riconosceva all'attore l'acquisto, per intervenuta usucapione, Parte_1 dell'appezzamento di terreno censito in Catasto al foglio n. 10, particella n. 5441, a corpo e non a misura e, contestualmente, il signor riconosceva di non aver Parte_1 maturato uguale diritto relativamente al terreno riportato in Catasto al foglio n. 10, particella n.
5442 dando atto che la proprietà era da attribuirsi esclusivamente alla chiedendo CP_1 congiuntamente allo scrivente giudicante di ratificare l'accordo nella presente sentenza e compensare le spese di lite.
Vero è che per costante orientamento della Suprema Corte (Cass., 20 febbraio 1992, n. 2088,
Cass., 19 marzo 1999, n. 2526; Cass., 24 agosto 1990, n. 8660) gli atti negoziali di riconoscimento della proprietà o di altri diritti reali hanno una limitata valenza posto che qualunque attività ricognitiva in materia di proprietà immobiliare (e relativi diritti reali) presuppone sempre e comunque l'esistenza di un valido titolo di acquisto a monte, non potendo costituire l'atto di accertamento di per sé solo un valido titolo di acquisto.
Nel caso di specie, tuttavia, l'accordo conciliativo del 26.06.2025 versato in atti dalle parti non ha ad oggetto il trasferimento di diritti, ma l'avvenuto accertamento e riconoscimento tra le parti del verificarsi dei fatti presupposti su cui si fonda l'usucapione con effetti preclusivi rispetto, ai fatti accertati, tra le parti stesse e loro aventi causa, sulla scorta dei quali hanno richiesto congiuntamente una pronuncia dichiarativa dell'intervenuta usucapione sul terreno per cui è causa.
2 In particolare, con la scrittura privata transattiva de qua, le parti convenivano e pattuivano quanto segue:
“Art. 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Atto;
Art. 2) La riconosce al sig. , di avere posseduto CP_1 Parte_1 pacificamente ed ininterrottamente per un periodo ultraventennale e pertanto gli riconosce,
l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, dell'appezzamento di terreno, sito nel Comune di Alvignano (CE), alla via Armando Diaz, censito in Catasto al foglio n. 10, particella n. 5441,
a corpo e non a misura, confinante: A Nord con le particelle n. 5092, n. 5439, n. 5440, e n. 5010;
A Sud con la particella n. 5442); A Est con le particelle n. 5443, n. 5010 e n. 89; A Ovest con la particella n. 5092 (ex 5169); Tale appezzamento di terreno usucapito, formato da un solo corpo
e quindi da un unico lotto, risulta essere esattamente individuato in loco, in quanto i suoi lati
(confini), sono costituiti e materializzati da una recinzione in struttura metallica, sovrapposta ed ancorata, a pali, cordoli e muretti di cemento, costruito il tutto, anni addietro, a cura e spese, del sig. ; Parte_1
Art. 3) Il sig. , riconosce che, relativamente al terreno riportato in Parte_1
Catasto al foglio n. 10, particella n. 5442, non ha maturato uguale diritto e pertanto rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, riconoscendo, che tale appezzamento di terreno è posseduto dalla
in persona del suo legale rappresentante, sig.ra . CP_1 Controparte_2
Art.4) Le Parti con questo atto costituite, inoltre, riconoscono e pertanto si danno atto che,
l'accesso al terreno usucapito dal sig. , riportato in Catasto del Parte_1
Comune di Alvignano, al foglio n. 10 particella n. 5441, avviene mediante il passaggio, sulle aree di transito, esistenti sui luoghi, di proprietà della ed individuate in Catasto del CP_1
Comune di Alvignano, al foglio n. 10, particelle n. 5439, n. 5092 (ex 5169) e n. 5443;
Art.5) Le parti personalmente presenzieranno alla prossima udienza per dichiarare unicamente che l'accordo prevede il riconoscimento dell'usucapione del terreno, sito nel Comune di
Alvignano (CE), alla via Armando Diaz, censito in Catasto al foglio n. 10, particella n. 5441, a favore del sig. , nonché il riconoscimento e la presa d'atto, che Parte_1
l'accesso al terreno usucapito, avviene mediante il passaggio, sulle aree di transito, esistenti sui luoghi, di proprietà della ed individuate in Catasto del Comune di Alvignano, al CP_1 foglio n. 10, particelle n. 5439, n. 5092 (ex 5169) e n. 5443;
Art.6) Le parti dichiarano, quindi, di aver raggiunto con tale accordo, una definizione stragiudiziale della controversia in essere, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa o contestazione riguardante le suddette particelle di terreno e le spese di giudizio saranno tra le parti medesime compensate.
Art.7) Il presente accordo avrà efficacia immediata e vincolante per entrambe le parti, le quali dichiarano di averlo letto, compreso e accettato in ogni sua parte.
Art.8) Il giudizio recante n. 6002/2022 RG, dinanzi al Giudice Monocratico della IV Sezione
Civile del Tribunale di S. Maria C.V., sarà definito, con la ratifica del presente atto, stipulato tra le parti e con integrale compensazione delle spese legali”.
3 Orbene, è noto che la sentenza con cui in sede giudiziale si riconosca l'avvenuta usucapione ha natura dichiarativa. Benché l'effetto acquisitivo dell'usucapione avvenga per legge, infatti, sussiste l'interesse dell'acquirente a far risultare il proprio acquisto in via giudiziale, attraverso una sentenza che accerti un trasferimento della proprietà già avvenuto a titolo originario, sentenza che va trascritta secondo quanto prevede l'articolo 2651 c.c. con valore di pubblicità notizia.
Pertanto, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti di cui alla transazione depositata in atti e da intendersi quale parte integrante della presente pronuncia, non può dubitarsi della sussistenza di tutte le condizioni necessarie a maturare la reclamata prescrizione acquisitiva prevista dall'art.1158 c.c.
Relativamente alle spese di giudizio, deve disporsi la compensazione delle stesse tenuto conto di quanto indicato nell'art. 8) della transazione
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- richiamata la scrittura privata transattiva del 26.06.2025, da intendersi qui per ripetuta e trascritta, dichiara che il signor ha acquistato per usucapione ai Parte_1 sensi e per gli effetti degli artt. 922 e 1158 c.c. il diritto di piena, libera ed assoluta proprietà dell'appezzamento di terreno, sito nel Comune di Alvignano (CE), alla via Armando Diaz, censito in Catasto al foglio n. 10, particella n. 5441, a corpo e non a misura, confinante: A Nord con le particelle n. 5092, n. 5439, n. 5440, e n. 5010; A Sud con la particella n. 5442); A Est con le particelle n. 5443, n. 5010 e n. 89; A Ovest con la particella n. 5092 (ex 5169);
- richiamata la scrittura privata transattiva del 26.06.2025, da intendersi qui per ripetuta e trascritta, dichiara che il terreno riportato in Catasto al foglio n. 10, particella n. 5442, è posseduto dalla in persona del suo legale rappresentante, sig.ra ; CP_1 Controparte_2
- richiamata la scrittura privata transattiva del 26.06.2025, da intendersi qui per ripetuta e trascritta, dichiara che l'accesso al terreno usucapito dal sig. , Parte_1 riportato in Catasto del Comune di Alvignano, al foglio n. 10 particella n. 5441, avviene mediante il passaggio, sulle aree di transito, esistenti sui luoghi, di proprietà della ed CP_1 individuate in Catasto del Comune di Alvignano, al foglio n. 10, particelle n. 5439, n. 5092 (ex
5169) e n. 5443;
- dichiara che la presente sentenza costituisce titolo ai sensi dell'art. 2651 c.c. per le trascrizioni sui registri immobiliari e conseguentemente ordina al Conservatore dei RR. II. di Santa Maria
Capua Vetere la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 16/07 2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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