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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/12/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2285 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Cagliari Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Enrico Abis che la rappresenta e difende in forza di procura speciale agli atti
OPPONENTE contro
, con sede in Roma, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avvocati Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari,
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento del requisito sanitario necessario per conseguire l'indennità di accompagnamento, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dott.ssa secondo cui l'opponente risulta Per_1 affetta da:” Malattia di Huntington, malattia ereditaria neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, caratterizzata da movimenti involontari (coreici e tic) associati a disturbi psichiatrici e progressivo deterioramento cognitivo. La malattia è causata da una mutazione genetica nel cromosoma 4 che produce una ripetizione anomala di una sequenza di DNA che determina la codifica di una proteina anomala che ha un effetto tossico sui neuroni cerebrali. Il decorso della malattia è progressivamente ingravescente e determina perdita di autonomia personale. L'esame clinico
1 documenta una lieve compromissione neuromotoria, lievi deficit di attenzione e memoria a breve termine, tono dell'umore disforico con marcato stato ansioso” e ha concluso condividendo il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione medica di prima istanza.” La ricorrente sebbene presenti una totale e permanente inabilità lavorativa (cento per cento, codice 7346, D.M. 5 febbraio 1992),
l'attuale compromissione clinico-funzionale non determina né impossibilità a deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore, né necessità di assistenza personale continua nello svolgimento delle comuni attività di vita quotidiana e, pertanto, la sig.ra non ha diritto al Pt_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tale condizione sussisteva anche al momento della presentazione della domanda amministrativa (11.01.2023). “
La difesa opponente ha lamentato che dalla relazione peritale emerge una evidente contraddizione fra la grave situazione sanitaria documentata dalle certificazioni in atti e il giudizio medico legale conclusivo, con particolare riferimento alla certificazione della neurologa Dott.ssa el giugno Per_2
2023, nel cui referto si può leggere “la paziente non è in grado di compiere autonomamente le attività domestiche quotidiane, per cui serve costantemente della supervisione di terzi. E' autonoma nell'alimentazione (non prepara autonomamente i cibi), ma ha bisogno di supporto nell'igiene personale, abbigliamento. Assume autonomamente i farmaci, ma sotto supervisione (Altrimenti ammette che se ne dimenticherebbe o sbaglierebbe l'assunzione)…” e ancora “Si ritiene che la paziente necessità di supervisione di una persona adulta in tutte le attività della vita quotidiana” con
“necessità di assistenza (Doc. 6) e ai referti visite neurologiche del 19.10.21 e 06.06.22 rilasciati dal
Dr. , Ambulatorio di Neurologia, Casa della Salute di Villacidro, in cui si diagnostica Per_3
“lipotimia e instabilità di romberg”.
Lamenta altresì il mancato utilizzo da parte del ctu dei criteri previsti per la valutazione delle funzionalità e l'autonomia dell'individuo, atteso che risultano del tutto assenti le valutazioni funzionali espresse in scala “IADL” (indice di dipendenza nelle attività strumentali della vita quotidiana), ovvero quell'accertamento sul grado di autonomia rispetto ad attività che non sono indispensabili per la sopravvivenza, ma permettono alle persone di vivere la quotidianità in maniera indipendente.
Sotto altro profilo, parte opponente ha allegato l'aggravamento della condizione clinica di come accertato dalla dott.ssa nella visita neurologica del 29 aprile 2024 Parte_1 Per_4
(Doc. 5), successiva alla CTU, in cui è dato leggere che il decadimento cognitivo della ricorrente si manifesta con: “- disturbi della concentrazione di grado severo;
- disturbi dell'attenzione di grado severo;
- deficit grave nel problem solving;
- incapacità nello svolgimento di azioni complesse che richiedono pianificazione;
- grave difficoltà nella rielaborazione dei concetti;
- Dal pdv pratico questo si traduce in una dipendenza in tutte le attività della vita quotidiana: in particolare la paziente necessita
2 di assistenza in tutte le IADL […]; necessita inoltre di supervisione per una corretta assunzione della terapia”.
Parte opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che si trova nelle Parte_1 condizioni medico –legali previste per conseguire le prestazioni invocate, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o in altra ritenuta di giustizia e, quindi, di riconoscergli tali benefici, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennità di CP_2 accompagnamento e delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo in via preliminare l'inammissibilità della domanda finalizzata ad ottenere il pagamento della prestazione, posto che l'oggetto del giudizio di merito ex art. 445 bis, comma 6 c. p. c., è circoscritto al solo accertamento del requisito sanitario.
Nel merito osserva che le conclusioni della consulenza tecnica devono ritenersi immuni da qualsivoglia vizio logico-giuridico, nonché sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico- legali, rileva l'esaustività e correttezza della consulenza tecnica d'ufficio e si oppone al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e rinnovata la consulenza tecnico d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
§§§§
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti appresso indicati.
Nel caso di specie, stante le censure mosse alla consulenza nell'atto introduttivo del giudizio, si è ritenuto a fini istruttori di procedere al rinnovo della consulenza tecnica, affidata al Dr.
[...]
In particolare, il consulente, esaminato il caso mediante visita peritale ed esame della CP_3 ulteriore documentazione prodotta nel corso del giudizio, ha accertato la sussistenza di un aggravamento. Secondo il dott. sulla base della documentazione sanitaria allegata, dei dati CP_3 anamnestici e dell'esame obiettivo, è affetta da: “da Corea di Huntington con disturbo Parte_1 dell'umore e disturbo cognitivo” e ha concluso che” a causa delle infermità o difetti fisici o mentali dai quali è affetta la ricorrente è persona con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e a causa delle infermità o difetti fisici o mentali dai quali è affetta la ricorrente non è persona con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Il ctu ha precisato che “ La ricorrente, come attestato dalla documentazione in atti ed in accordo con i dati anamnestici ed obiettivi raccolti nel corso della presente valutazione, è affetta da corea di Huntington. Si tratta di una malattia degenerativa del sistema nervoso centrale, ereditaria, che causa movimenti involontari, rapidi ed afinalistici, detti coreici, disturbi psicopatologi di vario
3 genere ed infine deterioramento mentale. La malattia ha esordio insidioso, in genere in età adulta, e presenta decorso progressivo. I movimenti involontari, aggravandosi progressivamente, finiscono per parassitare i movimenti involontari, ostacolandoli o impedendoli. Pertanto, il relativo deficit funzionale motorio e psichico dipende dal grado di avanzamento della malattia. Allo stato attuale, sulla base di quanto osservato obiettivamente ed in accordo con la documentazione specialistica in atti, il quadro clinico della ricorrente è di significativa gravità. Infatti, sul piano fisico sono rilevabili ipotonia e movimenti involontari con un disturbo della coordinazione, che rendono evidentemente difficoltosi la stazione eretta, la deambulazione e lo svolgimento delle varie attività motorie. La perizianda, inoltre, presenta un disturbo depressivo marcato, con ansia, anche in forma di crisi, e comprendente, tra l'altro, sentimenti di colpa, di inefficienza e di dipendenza, ipoergia e riduzione delle capacità volitive. Si tratta indubbiamente di un quadro clinico psicopatologico che limita significativamente le capacità funzionali della ricorrente. Ad aggravare lo stato psicopatologico contribuisce, inoltre, un interessamento delle funzioni cognitive, ed in particolare delle capacità di concentrazione, di calcolo, di memoria, di astrazione e anche delle capacità esecutive. Rileva, inoltre, che i disturbi psicopatologici e del movimento si aggravano a vicenda in quanto la limitazione funzionale psichica priva la ricorrente di preziose energie mentali che le sarebbero necessarie per meglio affrontare ed adattarsi alle limitazioni imposte dai disturbi motori e, viceversa, lo stato di disagio psichico accentua, come è tipico, l'intensità dei disturbi del movimento. Conseguentemente la ricorrente presenta una importante limitazione sul piano motorio ed una carenza di capacità organizzative anche nello svolgimento delle attività quotidiane e può definirsi, a parere del ctu, persona con necessità di assistenza continua nel compiere gli atti quotidiani della vita. In particolare, in rapporto alle sue condizioni obiettive, appare molto improbabile che la perizianda possa occuparsi adeguatamente della cura della casa, provvedere in autonomia a fare la spesa ed utilizzare i propri soldi, cucinare in sicurezza. Inoltre, a causa delle sue difficoltà cognitive e mnesiche, è probabile che attualmente la ricorrente abbia necessità di assistenza per assumere correttamente la complessa terapia farmacologica di cui ha necessità quotidianamente per prevenire un peggioramento dei suoi disturbi. E' da rilevare, infine, che, stante lo stato psichico rilevato, indipendentemente dalla incapacità di compiere singoli atti quotidiani della vita, la ricorrente appare carente nella capacità di programmare e mettere in atto, con sufficiente continuità ed adeguatezza, l'insieme degli atti quotidiani necessari per garantirsi una dignitosa sopravvivenza.”
Quanto alla decorrenza del beneficio, il dott. rileva che il quadro clinico obiettivo descritto CP_3 nella certificazione neurologica del 29-4-24 risulta di significativa gravità, comprendendo la presenza di un disturbo motorio di una certa rilevanza (come suggerito dalla alterazione della deambulazione),
e, soprattutto, un decadimento cognitivo (con "disturbi della concentrazione di grado severo;
- disturbi
4 dell'attenzione di grado severo;
- deficit grave nel problem solving;
- incapacità nello svolgimento di azioni complesse che richiedono pianificazione;
- grave difficoltà nella rielaborazione di concetti"), associato ad una importante componente psichiatrica (con "labilità emotiva con irritabilità/depressione/dist del comportamento”). Motivata e ragionevole appare, pertanto,
l'affermazione della neurologa secondo la quale tale quadro clinico dal punto di vista pratico "si traduce in una dipendenza in tutte attività della vita quotidiana: in particolare la paziente necessità di assistenza in tutte le IADL, e supervisione nelle ADL, qualora sia esposta a condizioni di rischio potenziale (es. entrare e uscire dalla doccia, usare un asciugacapelli ...); necessita inoltre di supervisione per una corretta assunzione della propria terapia". E' probabile, quindi, che alla data del
29-4-24 la ricorrente fosse già persona con necessità di assistenza continua nel compiere gli atti quotidiani della vita. Non altrettanto motivato appare invece il simile parere ("necessità di assistenza nelle ADL/IADL") espresso dalla neurologa nella precedente certificazione del 13-6-23. Infatti nella suddetta certificazione il quadro obiettivo descritto è "lieve" relativamente all'aspetto motorio, come dimostrato anche dai punteggi assegnati nella relativa scala di valutazione RS (Unified
Huntington's Disease Rating. Scale). Inoltre, dal punto di vista psichico, la paziente è definita "Vigile, orientata nel tempo nello spazio e nella persona. Collaborante", con "Labilità emotiva", e con
"Riferito deficit della memoria per fatti recenti, deficit di concentrazione e attenzione", ma non vengono riportati, né per tipologia, né per gravità, obiettivi deficit o segni patologici atti a giustificare l'asserita mancanza di autonomia. Ciò considerato, e tenuto conto che il decorso della malattia in causa è progressivo, non si ritiene di poter contestare il parere espresso dalla precedente CTU (23-
11-2023), la quale, rilevato e descritto un quadro obiettivo ancora di contenuta entità, sia sul piano motorio, che affettivo e cognitivo, ha ritenuto non sussistere le condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento. Conseguentemente, si ritiene probabile che la ricorrente sia diventata persona con necessità di assistenza continua nel compiere gli atti quotidiani della vita nell'arco di tempo trascorso dalla data della visita peritale del precedente CTU (23-11-23) e la visita neurologica del 29-4-24. E' ragionevole, pertanto, ritenere la perizianda persona con necessità di assistenza continua nel compiere gli atti quotidiani della vita dal marzo 2024 circa. Specifica che anche nelle altre certificazioni allegate non sussistono dati obiettivi che provino come la ricorrente fosse persona con necessità di assistenza continua nel compiere gli atti quotidiani della vita prima del marzo 2024. Pertanto, per quanto riguarda il periodo precedente a marzo 2024, non ravvisa elementi per discostarsi da quanto ritenuto dal precedente ctu e dalle competenti Commissioni. Ne consegue che antecedentemente la ricorrente presentava una totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ma senza necessità di assistenza continua.
Poichè la consulenza risulta suffragata da riscontri oggettivi anamnestici e documentali,
5 adeguatamente motivata e maggiormente approfondita rispetto alla consulenza depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, in adesione alle conclusioni nella medesima riportate, il Giudice accerta che , a causa delle infermità o difetti fisici o mentali dai quali è affetta è persona Parte_1 con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita da marzo 2024 e conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Il giudizio di opposizione deve essere limitato alle questioni attinenti alla sussistenza del requisito sanitario posto che l'accertamento tecnico preventivo ha ad oggetto soltanto la sussistenza di tali condizioni e non anche di quelle socio - economiche, con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento delle medesime.
Si ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per procedere alla compensazione integrale delle spese processuali relative alla fase dell'accertamento tecnico preventivo e della presente fase del giudizio, atteso che il requisito sanitario necessario per conseguire i benefici si è consolidato solo con decorrenza dal mese di marzo 2024, dunque in data successiva alla proposizione della domanda amministrativa e del ricorso per accertamento tecnico. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione e dichiarazione reddituale – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accerta che , a causa del complesso delle patologie da cui è affetta, è invalido con totale Parte_1
e permanente inabilità lavorativa 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal mese di marzo 2024, per l'effetto, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso in opposizione dalla medesima proposta ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con l'atto introduttivo del giudizio.
Dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento delle medesime.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali delle due fasi del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti.
Così deciso in Cagliari 01 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo
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