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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2235/2024 promoSS in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
PADRE SANTO, 5/11 16122 GENOVA presso lo studio dell'avv. GIACOMINI
GIUSEPPE MICHELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROMANENGO TOMASO VIALE PADRE SANTO, C.F._1
5/11 B 16122 GENOVA;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
PAIZZA DUSE 2 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CATANIA LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale o quantomeno parziale riforma della sentenza impugnata n. 6937/2024 (doc. B) emeSS dal Tribunale di
Milano nell'ambito del giudizio sub R.G. 44009/2019 e pubblicata in data 11.07.2024, non notificata, all'esito degli incombenti meglio visti e ritenuti, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'interposto appello, e, con esso, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano, con condanna dell'Avv. alla restituzione delle CP_1
somme medio tempore corrisposte dalla in esecuzione della sentenza Parte_1
impugnata:
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'Avv. per tutti i CP_1
motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullabile e/o invalido e/o illegittimo e/o inefficace e/o, comunque, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
13491/2019, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per Parte_1
tutti i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullabile
pagina 2 di 20 e/o invalido e/o illegittimo e/o inefficace e/o, comunque, revocare il Decreto Ingiuntivo
n. 13491/2019, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
In accoglimento alla presente opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo
e/o comunque invalido e/o illegittimo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 13491/2019
(al Ruolo Generale n. 27187/2019), emesso dal Tribunale di Milano in data 12/06/2019, in questa sede opposto, per i motivi tutti di cui in narrativa e per le norme meglio viste
e/o ritenute, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
Respingere in tutto o in parte qualsiasi domanda esperita e/o esperenda dall'Avv. nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in CP_1 Parte_1
diritto e, comunque, non provata, per i motivi tutti di cui in narrativa e per le norme meglio viste e/o ritenute, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse dichiarata la debenza di qualunque importo da parte della in favore dell'Avv. ridurre gli Parte_1 CP_1
importi eventualmente dovuti ai minimi di cui al D.M. n. 55/2014 ovvero alla misura che verrà ritenuta di giustizia per tutti i motivi di cui in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste in tutte le istanze istruttorie già formulate e non accolte, da intendersi qui integralmente ritrascritte, e, in particolare, in quelle formulate nella memoria 183, c. 6,
n. 2, c.p.c. e riportate nelle note scritte di udienza del 12/11/21”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria, accogliere le seguenti conclusioni pagina 3 di 20 Nel merito e in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello interposto da
[...]
e, per l'effetto, rigettarlo e di conseguenza confermare la sentenza n. 6937/2024, Pt_1
resa in data 10/7/2024 dal Tribunale di Milano, giudice Dott.SS Simonetta Scirpo (R.G.
n. 44009/2019) e pubblicata in data 11/7/2024, per le ragioni di cui in narrativa;
con vittoria di spese legali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%), anche in ragione dei vizi di sinteticità dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione.
Nel merito e in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello di e di Parte_1
conseguente pronuncia di condanna dell'avvocato alla restituzione in favore di CP_1
degli importi ricevuti, liquidare gli eventuali interessi dovuti al saggio Parte_1
legale di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
Vero che con l'Avv. si confrontavano con la Dr.SS con riunioni (in CP_1 CP_2
studio o telefoniche) in data 2/5/2017, 26/5/2017, 7/6/2017, 8/6/2017 e 14/11/2017, come da documento che si rammostra al teste (doc. 52) - (con il teste Dr. ; Tes_1
Vero che con l'Avv. si recava a Genova, presso la sede dell'opposta, il 13/6/2017 CP_1
per incontrare il Dr. e la Dr.SS come da documento che si rammostra al Per_1 Per_2
teste (doc. 52) - (con il teste Dr. ; Tes_1
Vero che con l'Avv. si recava a Genova in data 29/5/2017 e data 26/6/2017 per CP_1
incontrare il Dr. e il Dr. come da documento che si CP_3 Persona_3
rammostra al teste (doc. 52) - (con il teste Dr. ; Tes_1
Contr Vero che lei si recava, in data 13/11/2017, presso gli uffici dell di Milano per chiedere chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina sulla participation pagina 4 di 20 exempion a un'operazione di conferimento di ramo d'azienda come da documento che si rammostra al teste (doc. 53) - (con il teste Avv. NO); vero che lei curava la redazione dell'accordo di costituzione di pegno su azioni
[...]
(doc. 24) e a tal fine partecipava alle riunioni del Consiglio di Amministrazione Pt_1
di del 21/11/17, del 28/12/2017 e dell'11/1/2018 altresì elaborandone i Parte_1
relativi verbali come da docc. 24, 37-41 che si rammostrano al teste (doc. 54) - (con i testimoni Avv.ti Incorvaia e Tosseri); vero che lei curava la predisposizione dei documenti word per l'annullamento dei certificati azionari nn. 1 e 2 di e nuova emissione dei certificati nn. 9 e 10 Parte_1
nonché la relativa annotazione del libro soci, partecipando a tal fine alla riunione del
CdA tenutasi in data 16/1/2018 a Genova, presso la sede di alla presenza del Parte_1
Notaio come da documenti nn. 38,39,42 che si rammostrano al teste (doc. 54) - Per_4
(con il teste Dr.SS ); Tes_2
vero che lei si confrontava telefonicamente, in data 8/1/2018 e in data 10/1/2018, con l'Avv. Maraini, la Dr.SS e il notaio in vista della predisposizione Per_2 Per_4
dell'execution copy per il closing dell'11/1/2018, come da documento che si rammostra al teste (doc. 54) - (con il teste Avv. Tosseri); vero che lei si confrontava telefonicamente, il 15/11/2017 e il 21/11/2017, con la Dr.SS
sulla questione dei debiti di NL e di IBH, sulla documentazione disponibile in Per_2
Testi vista della e sulle modifiche della bozza contrattuale dell'accordo di riscadenziamento debito NL e IBH, come da documento che si rammostra al teste (doc.
54) – (con il teste Avv. Incorvaia); vero che, con l'Avv. lei partecipava alla riunione in studio con la Dr.SS CP_1 CP_2
il 20/12/2017, come da documento che si rammostra al teste (doc. 54) – (con il teste
Avv. Incorvaia); vero che, in data 8/1/2018, data 9/1/2018 e data 10/1/2018, lei si confronta telefonicamente con l'Avv. Maraini in ordine ai contratti di espromissione e pegno, pagina 5 di 20 come da documento che si rammostra al teste (doc. 54) – (con i testi Avv. Tosseri e
Avv. Di RT); vero che l'Avv. in data 11/1/2018 si recava a Genova per incontrare il Dr. e CP_1 CP_5
il Dr. nonché gli amministratori di presso la sede di quest'ultima, Per_5 Parte_1
come da documento che si rammostra al teste (doc. 54) - (con il teste Avv. Incorvaia); vero che lei approfondiva i profili penali in capo ai soci di nonché Parte_1
l'aumento di capitale del 28/12/2016 e paSSti conferimenti a Scorpio, come da documento che si rammostra al teste (doc. 54) – (con i testi Avv. Francia e Avv.
Rubino);
Vero che, con l'Avv. lei partecipava alla riunione con la Dr.SS in data CP_1 CP_2
31/1/2018, nonché aggiornava telefonicamente quest'ultima in data 6/2/2018 in merito documento denominato “ – Rapporti infragruppo”, come da Parte_1
documento che si rammostra al teste (doc. 54) – (con il teste Dr. ); Tes_3
Vero che lei si è recato a Genova, presso la sede di in data 18/10/2017, Parte_1
come da documento che si rammostra al teste (doc. 53) – (con il teste Dr. ; Tes_4
Vero che lei ha partecipato a una riunione con la Dr.SS in data 20/10/2017 e si è Per_2
confrontato telefonicamente, in ordine alla posizione debitoria verso l'Erario di
[...]
e alle possibili soluzioni con la steSS in data 16/1/2018 come da documento che Pt_1
si rammostra al teste (doc. 53) - (con il teste Dr. ; Tes_4
Vero che lei curava la redazione di un memorandum sui profili penali ex art. 10bis DLgs
74/2000, come da documento che si rammostra al teste (doc. 11 e 53) - (con i testi Avv.
Rubino e Avv. . Tes_5
Con i seguenti testimoni:
presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Piazza Testimone_6
Duse n. 2;
, presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Piazza Testimone_7
Duse n. 2; pagina 6 di 20 presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Controparte_6
Piazza Duse n. 2;
presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Piazza Testimone_8
Duse n. 2;
AU D'NS, presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Piazza
Duse n. 2;
RT Di RT, presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Piazza
Duse n. 2;
presso LV Perfumes & Cosmetics, via Giuseppe Ripamonti n. 99; Tes_9
, presso Deloitte, via Tortona n. 25; Tes_10
Francesco Rubino, presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Piazza
Duse n. 2;
Stefano NO, presso KPMG Italy, via Vittor Pisani n. 27/31.
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli avversari per i seguenti motivi:
n. 1, 2, 4, 5, 6, 9 e 10 sono inammissibile in quanto generici e valutativi.
n. 3 costituisce riconoscimento di debito in ordine al corrispettivo richiesto nelle parcelle n. 34/2017 e n. 6/2018 e deve essere considerato quale confessione giudiziale spontanea ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 c.c. e 228 c.p.c.; nn. 7 e 8 costituiscono riconoscimento in ordine all'attività svolta nelle parcelle nn.
34/2017, 1/2018, 6/208 e 8/2018 e devono essere considerati quale confessione giudiziale spontanea ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 c.c. e 228 c.p.c.;
n. 9 è inammissibile in quanto generico. nn. 11-13 sono del tutto irrilevanti. Tutt'al più, la circostanza che abbia Parte_1
proposto un accordo transattivo basta da sola a confutare, in quanto di valenza confessoria in senso opposto, le tesi dell'appellante secondo le quali (i) l'Avv. CP_1
abbia agito nel solo interesse della Dr.SS (ii) vi sia stata una carenza di CP_2
mandato; (iii) l'attività non sia mai stata svolta. Inoltre, l'enorme sacrificio economico pagina 7 di 20 che l'Avv. era disposto a sopportare pur di mantenere il rapporto professionale CP_1
con smentisce, ancora, le accuse, totalmente indimostrate, secondo le quali Parte_1
l'Avv. non abbia mostrato disponibilità a transigere la vertenza bonariamente tanto CP_1
con i dottori , e quanto successivamente, per il tramite dello Per_2 CP_2 Per_1
scrivente difensore e l'Avv. Romanengo.
n. 14 ha formulazione sostanzialmente negativa e comunque conferma il mandato di cui alle parcelle n. 34/2017 e 5/2018; nn. 15 e 16 non sono seriamente ammissibili. I dottori e , per Per_1 Per_2
assecondare le logiche difensive dell'appellante dovrebbero sostanzialmente dire di essere stati meri esecutori;
quindi procuratori con poteri diventerebbero meri segretari del vice presidente (perciò meno responsabili per le loro azioni?). In ogni CP_7
caso lo scenario non cambia, di qui l'irrilevanza dei capitoli in commento.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ammeSS la prova testimoniale richiesta dall'appellante, l'esponente insiste di essere ammeSS a prova contraria sui capitoli di prova avversari, con i testimoni indicati per la prova diretta.
L'esponente chiede altresì ammettersi a prova contraria per testi sui seguenti capitoli di prova, con i testimoni dottor e avvocato Tes_4 Tes_9
vero che in data 18/10/2017 si recava a Genova, presso la sede di e dopo la Parte_1
riunione con la dottoreSS e con il dottor riceveva dalla dottoreSS i Per_2 Per_6 Per_2
fogli di calcolo e gli F24 elaborati dal dott. sulla base dei quali si esaminavano i Per_6
rischi penali, come da memorandum denominato “Vesta” e da approfondimento denominato “Omesso versamento di ritenute dovute o certificate” (come da docc. 11 e
53 – all C che si rammostrano al teste); vero che il file “vesta” conteneva il conteggio degli ulteriori interessi addebitabili alla società dall'Agenzia in sede di un potenziale avviso bonario o di successive rateizzazioni (come da doc. 11 – all C che si rammostra al teste);
pagina 8 di 20 vero che il ravvedimento predisposto dal dottor e le analisi fiscali e penali Per_6
elaborate dall'avv. nel mese di ottobre 2017 a seguito della riunione del CP_1
18/10/2017 si rese neceSSria in quanto la società non aveva fondi per pagare le imposte arretrate che non vennero pagate fino al successivo gennaio 2018.
In ogni caso, in via subordinata, nella non creduta e denegata ipotesi di ammissione anche solo di parte dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova avversari, con i testimoni indicati per la prova diretta.
Ci si oppone alla richiesta di CTU in quanto con finalità esplorative.
pagina 9 di 20 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Milano, nei confronti della il decreto CP_1 Parte_1
ingiuntivo n. 13491\2019 per l'importo di euro 251.813,98 oltre accessori, quale corrispettivo per servizi professionali di natura legale-stragiudiziale e fiscale svolti in favore della società ingiunta dal maggio 2017 al febbraio 2018.
La proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, eccependo la propria Parte_1
carenza di legittimazione passiva e la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, facendo rilevare come l'avv. avesse ricevuto incarico non dalla società, ma dalla dott.SS che non aveva CP_1 CP_2 la rappresentanza legale della e come le dette attività non erano state eseguite dall'avv. Parte_1
ma da terzi soggetti, con la conseguenza che il primo non poteva chiedere alcun corrispettivo. CP_1
L'opponente nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, della quale non vi era prova, e chiedeva la revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio contestando il fondamento della opposizione, della quale si CP_1
chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Milano, espletata una istruttoria orale, con la sentenza n. 6937\2024 pubblicata l'11-7-
2024, revocava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'avvocato della somma di euro 94.678,00 oltre interessi ex art. 1224 comma quarto c.c., ed al CP_1
rimborso in favore dell'opposto delle spese processuali.
Il primo giudice riteneva anzitutto che la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, rappresentata, oltre che da una mail con una proposta tariffaria, da preavvisi di parcella privi del parere di congruità da parte dell'Ordine degli Avvocati, non integrasse la prova prescritta dagli artt. 633 e 634
c.p.c., e pertanto revocava il decreto opposto.
Il tribunale, respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva dell'opponente e di carenza di legittimazione attiva dell'opposto, nel merito riteneva che dalle emergenze istruttorie emergesse la prova solo di una parte delle prestazioni indicate negli avvisi di parcella, ed applicate le tariffe di cui al
DM 55\2014, per le prestazioni forensi, e quelle del DM 140\2012 per quelle fiscali, esaminate ognuna delle cinque note pro-forma allegate dal professionista, quantificava il credito spettante a parte opposta nella somma sopra indicata.
In particolare, quanto alla nota pro forma 34\2017 il primo giudice, rilevato come la società opponente avesse riconosciuto in giudizio di avere incaricato l'avv. di fornire un parere circa la possibilità CP_1
pagina 10 di 20 di rinviare il termine per l'approvazione del bilancio, riteneva infondata la tesi della Parte_1 secondo cui l'incarico era stato conferito anche dai soci e quindi il debito doveva essere ripartito tra tutte le parti, e quantificava il credito dell'opposto in euro 2.295,00 oltre accessori. Per_ Quanto alla nota pro forma n.1\2018, il tribunale, sulla base della deposizione del teste e della produzione documentale di parte opposta, riteneva l'esistenza di un mandato da parte della Parte_1
e riconosceva un compenso di euro 21.795,00 per l'attività legale e di euro 39.000,00 per le prestazioni di natura fiscale, il tutto oltre accessori.
In relazione alla nota pro forma n.6\2018 il primo giudice, rilevato come l'opponente avesse riconosciuto di avere affidato all'avv. l'incarico relativo alla risistemazione del debito di New CP_1
Lion nei confronti di liquidava un compenso di euro 9.920,00 oltre accessori. Parte_1
Per ciò che riguardava la nota pro forma n.8\2018 il primo giudice, per le prestazioni per le quali riteneva raggiunta la prova, liquidava all'opposto un compenso di euro 18.360,00 oltre accessori.
Infine, in relazione alla nota pro forma n.12\2018, il Tribunale, per la sola attività che aveva un riscontro documentale, riconosceva all'avv. un compenso di euro 3.308,00 oltre accessori. CP_1
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di sei motivi di appello, dalla che chiede Parte_1 di dichiararsi l'inesistenza di un credito dell'avv. CP_1
Si è costituita in giudizio parte appellata, contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 3 dicembre 2024 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fiSSndo per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25 febbraio 2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati per le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e depositate da entrambe le parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 25 febbraio 2025 nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il primo motivo di impugnazione è così rubricato:
Violazione dell'art. 81 c.p.c, erronea valutazione della legittimazione attiva dell'Avv. e passiva CP_1 dell'appellante e della sussistenza della titolarità dell'Avv. del rapporto sostanziale dedotto in CP_1
causa, violazione artt. 115 e 116 c.p.c. erronea valutazione delle prove e dei poteri della Dott.SS
omeSS motivazione. CP_2
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto le eccezioni di carenza di pagina 11 di 20 legittimazione attiva dell'avv. e passiva della . CP_1 Parte_1
Assume l'appellante come dall'istruttoria espletata era emerso che per le prestazioni indicate nelle note pro forma nn. 1\2018, 8\2018 e 12\2018, la non aveva conferito alcun incarico all'avv. Parte_1
CP_1
Aggiunge l'appellante come quanto alla nota n.1\2018, le prestazioni erano state eseguite non dall'avv.
ma da altri professionisti incaricati dalla mentre le prestazioni indicate nelle note CP_1 Parte_1 nn. 8\2018 e 12\2018 erano state svolte, da collaboratori dell'avv. su incarico della dott.SS CP_1
che era vicepresidente della società ma non legale rappresentante della steSS. CP_2
Sempre secondo la anche le prestazioni indicate nelle note nn. 34\2017 e 6\2018, non Parte_1 erano state eseguite dall'avv. unico soggetto al quale era stato conferito mandato, ma da CP_1
collaboratori dello stesso, con la conseguenza che difettava anche in questo caso la legittimazione attiva di parte opposta.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato neceSSriamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti (Cass. 2319\2016; Cass. 4705\2011).
Osserva il Collegio che ricorrano plurimi elementi dai quali ricavare, con ragionamento presuntivo, che la dottoreSS che rivestiva, quale vicepresidente del C.d.a. della società, un incarico CP_2 comunque apicale nell'ente, abbia conferito un mandato nell'interesse e per conto della Parte_1
dovendosi in particolare valorizzare: la circostanza che la dottoreSS non avesse alcuna ragione plausibile di affidare all'avv. CP_2 CP_1
l'esecuzione di quelle attività indicate nelle tre note, palesemente rispondenti ad un interesse della società; la circostanza, non contestata dalla che la corrispondenza intercorsa tra l'avv. e la Parte_1 CP_1 dottoreSS era sempre stata comunicata per conoscenza ai dottori e anch'essi CP_2 Per_2 Per_1 aventi funzioni apicali all'interno della società;
l'assenza di contestazioni in ordine alla legittimazione passiva, prima del presente giudizio, da parte della Parte_1
Questi elementi, valutati nel loro complesso permettono di confermare la valutazione espreSS dal primo giudice quanto all'esistenza di un mandato professionale conferito dalla odierna appellante pagina 12 di 20 all'avv. CP_1
La circostanza, parimenti incontroversa in giudizio, che alcune delle prestazioni oggetto della domanda di pagamento siano state materialmente eseguite non dall'avv. ma da suoi collaboratori, non CP_1 priva quest'ultimo della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il corrispettivo delle stesse.
Non è infatti dubbio che nell'esecuzione del proprio incarico il professionista poSS delegare l'esecuzione materiale di talune prestazioni, assumendosene la paternità e la responsabilità, come accade nella fattispecie, non avendo la neppure allegato, prima ancora che dimostrato, di Parte_1
avere avuto richieste di pagamento, per le stesse prestazioni oggetto di questo giudizio, da collaboratori dell'avv. CP_1
Per ciò che attiene alla nota n.1\2018, relativa al c.d. “Progetto Lanterna”, deve escludersi che dall'istruttoria orale sia emerso che l'esecuzione di questa attività sia riferibile ad altro professionista, individuato dall'appellante nella persona del dott. . Persona_7
Quest'ultimo sentito come teste in primo grado all'udienza del 18 febbraio 2022, dopo aver riferito che l'operazione “Lanterna” si riferiva alla possibile cessione dei due rami d'azienda da a CP_8
Contr
e e che era stato incaricato da di assisterla per la parte fiscale, mentre l'avv. Per_3 Parte_1
D'Angelo era stato officiato per la parte legale, ha dichiarato di essere stato incaricato della predisposizione della documentazione da trasmettere ai potenziali acquirenti, precisando che
“comunque l'operazione si .. era “arrestata nelle fasi preliminari, non è stato prodotto nulla di scritto”.
La documentazione relativa al “Progetto Lanterna”, prodotta in giudizio dall'avv. dimostra e CP_1
conferma pertanto l'esecuzione da parte del professionista di quella attività oggetto della nota n.1\2018, che trova riscontro anche nella deposizione del teste e che certamente non può essere Tes_1
Per_ riferibile, per quanto sopra osservato, al dott. .
Quanto all'attività cui si riferisce la nota 8\2018, relativa alla sistemazione dei debiti verso l'Erario da Per_ parte di il teste ha riferito di essere stato incaricato dalla detta società di fare i Parte_1 conteggi per sanare gli omessi versamenti, e di avere interloquito, per tali aspetti, con l'avv. e di CP_1 avere consegnato ad un collaboratore di quest'ultimo i conteggi dei versamenti.
Deve aggiungersi come anche il teste ha confermato l'esecuzione di detta attività. Tes_1
Quanto all'attività di cui alla nota n.12\2018, la documentazione prodotta in giudizio, come ritenuto dal tribunale, permette di ravvisare la prova dello svolgimento di un'attività, seppure di ampiezza ridotta a quella indicata nella parcella, per la quale è stato riconosciuto dal primo giudice l'importo di euro
3.308,00 in luogo della maggior somma chiesta, ed anche in questo caso la circostanza ha trovato pagina 13 di 20 conferma nella deposizione del teste Tes_1
Infine, anche le attività oggetto degli avvisi di parcella n.34\2017 e n. 6\2018, hanno trovato riscontro nella deposizione del teste Tosseri.
Il secondo motivo di impugnazione è così rubricato:
Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. erronea valutazione delle prove in merito al conferimento dell'incarico da parte anche dei soci di omeSS motivazione. Parte_1
L'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso che, quanto alle prestazioni indicate nelle note pro forma nn. 34\2017 e 6\2018, l'incarico fosse stato conferito all'avv.
oltre che dalla anche dai soci della medesima New Lion, e CP_1 Parte_1 Controparte_10
CP_11
Secondo l'appellante, tale circostanza non era stata contestata dall'avv. ed emergeva dalla natura CP_1 della attività svolte, eseguite anche nell'interesse dei soci, dal contenuto delle bozze di contratti redatti dall'avv. che riportavano come parti anche i predetti soci, e dalla deposizione del teste Tosseri. CP_1
Pertanto, secondo la gli importi liquidati per le due note, rispettivamente di euro Parte_1
2.295,00 e di euro 9.920,00 dovevano essere posti a carico della medesima nella misura del 25% o al più del 50%.
Il motivo non ha fondamento.
La presunzione di solidarietà tra più condebitori posta dall'art. 1294 c.c., si applica anche nel caso in cui un mandato professionale sia stato conferito da più persone ad un unico professionista.
Da ciò consegue che, a prescindere dalla fondatezza della ricostruzione proposta dall'appellate, in termini di responsabilità ascrivibile a più soggetti, ognuno di essi non può che essere tenuto per l'intero nei confronti del creditore.
Il terzo motivo di impugnazione è così rubricato:
Violazione dei D.M. 55/2014 e 140/2012, erronea valutazione delle prove con riferimento all'attività espletata dall'Avv. ed alla sua liquidazione, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omeSS o CP_1
contraddittoria motivazione.
L'appellante assume l'erroneità, per eccesso, della liquidazione dei compensi operata dal tribunale.
E' opportuno esaminare separatamente le doglianze relative alle singole note.
Quanto alla nota pro forma n.34\2017, assume l'appellante come quello da prendere in considerazione era lo scaglione di valore indeterminabile, e non quello tra euro 26.001 ed euro 52.000, di baSS complessità, da prendersi nel valore minimo, vista la semplicità dell'attività svolta, pari ad euro pagina 14 di 20 1.148,00, da ridursi ad un quarto, visto che l'incarico era stato conferito anche dai tre soci, tenuti al pagamento della loro quota.
Quanto alla nota pro forma n.1\2018, che riguardava l'attività relativa al c.d. “Progetto Lanterna”,
l'appellante ribadisce anzitutto di non avere affidato alcun incarico all'avv. come era emerso CP_1
Per_ dalla deposizione del dott. .
Aggiunge l'appellante come la documentazione valorizzata dal tribunale (doc.ti da 13 a 24 di parte opposta in primo grado) non riguardasse le attività indicate nella detta nota 1\2018.
L'attività fiscale, per la quale il primo giudice aveva riconosciuto un rilevante compenso, non trovava riscontro nel documento n.3 prodotto dall'avv. trattandosi di una bozza priva di data certa, CP_1
generica ed incompleta.
Aggiunge l'appellante come dal documento emergesse l'inesistenza di una attività di natura fiscale svolta dall'avv. CP_1
Era inoltre errata, secondo l'appellante, la contemporanea applicazione del dm 55\2014 e del dm
140\2012, non potendosi ritenere consentita, in quanto non prevista dalla normativa allora in vigore, la liquidazione del compenso per attività stragiudiziale, per fase anziché in modo unitario ed omnicomprensivo, posto che solo con il dm 147 del 2022 era stata introdotta la possibilità di liquidare il compenso separatamente per fasi distinte.
Sempre secondo l'appellante, avendo l'avv. redatto il prospetto applicando il dm 55\2014, al CP_1
medesimo non poteva essere riconosciuto anche il compenso per attività rese come commercialista e non come avvocato.
Ancora fa rilevare l'appellante come era stato applicato dal primo giudice il parametro di cui all'art. 26 comma 3, riquadro 8.2 tabella C del dm 140\2012, senza alcuna motivazione, e senza considerare come la prestazione non era stata resa in modo completo.
Quanto alla nota pro forma n.6\2018 l'appellante lamenta come era stato lo stesso avvocato a CP_1 riconoscere che l'incarico relativo alle prestazioni indicate nella detta nota, gli era stato conferito anche dalla New Lion, con la conseguenza che il compenso del professionista doveva essere diviso tra le due società e non posto per intero a carico di Parte_1
Quanto alla nota pro forma n.8\2018 l'appellante conferma di non avere conferito alcun incarico all'avv. per l'esecuzione delle prestazioni indicate nella predetta nota, affidate, per la parte CP_1
contabile, al proprio commercialista dott. . Persona_7
Quanto all'attività di assistenza penale, l'appellante negava di avere incaricato di questa l'avv. e CP_1
pagina 15 di 20 faceva rilevare come in ogni caso la steSS era stata resa da terzi e non dall'odierno appellato.
Aggiunge la come in ogni caso il compenso riconosciuto all'avv. era eccessivo Parte_1 CP_1
rispetto ai parametri di legge ed alle attività in ipotesi eseguite.
Quanto alla nota pro forma n.12\2018 l'appellante lamenta come la documentazione prodotta dall'avv.
a sostegno della pretesa creditoria era del tutto insufficiente, come peraltro riconosciuto dallo CP_1
stesso tribunale, che tuttavia aveva egualmente riconosciuto il compenso secondo i parametri medi del
DM 55\2014.
Assume la come nessun corrispettivo poteva pertanto essere liquidato in favore del Parte_1
professionista, e comunque al più poteva essere riconosciuto un compenso secondo il valore minimo della tabella.
Tutto ciò premesso, osserva il Collegio, quanto alla nota 34\2017, osserva il Collegio come sia condivisibile la liquidazione del compenso operata dal tribunale, secondo il parametro degli affari di valore indeterminato di complessità media, tenuto conto dell'oggetto dell'attività, riferita alla possibilità di differire il termine per l'approvazione del bilancio, e quindi a materia non di scarso rilievo e connotata da una certa urgenza.
Quanto alla nota n.1\2018 rileva la Corte come la liquidazione congiunta sia del compenso per l'attività legale sia di quello per l'attività fiscale, fosse del tutto lecita, anche in epoca antecedente alla entrata in vigore del dm 147 del 2022.
Come infatti affermato dalla Suprema Corte, per l'attività stragiudiziale svolta nella vigenza dell'art. 18 del d.m. n. 55 del 2014 (anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, d.m. n. 147 del
2022), il compenso professionale spettante all'avvocato è improntato al principio di onnicomprensività, potendosi procedere a una liquidazione separata per fasi o parti del medesimo affare solo se, in ragione della materia trattata, la fase o la parte dell'affare per cui è stata prestata l'attività stragiudiziale sia individuabile come autonoma (Cass. 28327\2023).
Nel caso di specie, non può dubitarsi del carattere autonomo delle prestazioni rese per gli aspetti fiscali delle operazioni.
Come si ricava dai documenti nn.2 e 3 del fascicolo monitorio, ed in particolare dalla relazione relativa al “Progetto Lanterna”, l'attività svolta dall'avv. ha riguardato sia gli aspetti fiscali che quelli CP_1 strettamente giuridici dell'operazione.
Per quanto concerne l'attività fiscale, il valore dell'affare è stato correttamente individuato dal primo giudice con riferimento al patrimonio netto al 20 giugno 2017 di Ital Broker, pari ad euro 7.406.000, e pagina 16 di 20 con applicazione del riquadro 8.2 della tabella C della tariffa professionale dei dottori commercialisti applicata, che prevede un compenso da 0,75% ad 1,00% sino al valore di euro 2 milioni e da 0,50% ad euro 0,75% per il valore superiore a due milioni.
Tenuto conto che una parte, propedeutica, della raccolta di dati contabili relativa al “Progetto Lanterna” Per_ è riferibile al dott. , come da questi dichiarato, e che, con ragionamento presuntivo, dovendo ritenersi che di questa l'avv. si sia giovato, trattandosi di materiale utile all'espletamento CP_1 dell'incarico, che la cliente aveva evidentemente a disposizione, si giustifica nella Parte_1 fattispecie l'applicazione del valore minimo stabilito dalla detta tariffa, che porta a tuttavia determinare il compenso spettante all'avv. per l'attività fiscale, in una somma non inferiore a quella di euro CP_1
39.000,00 determinata dal primo giudice.
Quanto all'avviso di parcella n.6\2018, atteso il carattere solidale dell'obbligazione, nel caso di affidamento dell'incarico ad un unico professionista da parte di più mandanti, è evidente come il compenso poSS essere chiesto per l'intero nei confronti di ognuno dei clienti.
Quanto all'avviso di parcella n.8\2018, l'attività di consulenza penale prestata dall'avv. emerge CP_1
Per_ dalla deposizione del teste , mentre lo svolgimento dell'attività relativa alla situazione della posizione debitoria della nei confronti dell'Erario trova, come già sopra rilevato, conferma Parte_1
nelle deposizioni del teste Tes_1
La liquidazione del compenso da parte del primo giudice, compiuta con riferimento alla sola attività di carattere fiscale, secondo l'art. 21 comma 1 riquadro 3 della tariffa, deve pertanto essere condivisa, tenuto conto che i debiti tributari ammontavano ad euro 4.455.000, e che anche l'applicazione dei parametri minimi (dallo 0,80% all'1,00% fino ad euro 1.000.000, dallo 0,50% allo 0,70% da oltre
1.000.000 a 3 milioni, dallo 0,025% allo 0,05% da oltre 3 milioni) porta ad una somma non inferiore a quella riconosciuta in primo grado.
Infine, anche quanto all'avviso di parcella n.12\2018, deve condividersi la liquidazione del compenso compiuta dal tribunale.
Lo svolgimento di attività relative ai rapporti di debito e credito tra le varie società del gruppo, è stato confermato dal teste e, come correttamente ritenuto dal primo giudice, trova riscontro nel Tes_1
documento n.25 di parte opposta prodotto in primo grado.
La liquidazione del compenso da parte del primo giudice, per il limitato importo di euro 3.308,00, sulla base del parametro medio per attività stragiudiziale relativa ad un valore indeterminabile, va pertanto confermata.
pagina 17 di 20 Il quarto motivo di impugnazione è così rubricato:
Violazione degli artt. 246 e 252 c.p.c. in merito all'omeSS declaratoria di incapacità a testimoniare e comunque di inattendibilità dei testi ex adverso indicati, omeSS disposizione di CTU, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omeSS motivazione.
L'appellante lamenta come nonostante l'eccezione circa la capacità a deporre dei testi Tosseri e dalla medesima sollevata ai sensi degli artt. 246 e 252 c.p.c., il tribunale avesse ammesso le Tes_1 deposizioni, utilizzandole nella propria decisione, nonostante l'incapacità a deporre e l'inattendibilità dei detti testimoni.
Il motivo è infondato.
Come insegna la Suprema Corte “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'intereSSto ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (Cass. SU
9456\2023).
Nella fattispecie in esame, dopo l'assunzione dei testi avv. ToSSri e dott. indicati da parte Tes_1
opposta, la difesa dell'opponente non ha sollevato alcuna eccezione di nullità, né dopo l'escussione dei detti testi, né in sede di precisazione delle conclusioni.
Sotto il profilo della attendibilità dei testi, le argomentazioni dell'appellante, che allega l'esistenza di rapporti di collaborazione professionale tra i testimoni e l'avv. sono del tutto irrilevanti, non CP_1
potendo tale circostanza, in assenza di altri elementi, generare dubbi sulla genuinità delle testimonianze rese dai detti soggetti.
Non ricorre, infine, alcuna necessità di disporre una ctu, non emergendo l'esistenza di questioni di natura eminentemente tecnica, per il cui esame debba ricorrersi all'ausilio di un esperto.
Il quinto motivo di impugnazione è così rubricato:
Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Lamenta l'appellante come l'accoglimento della domanda della Ital Broker solo per un importo ridotto,
pagina 18 di 20 rispetto alla domanda, determinava una soccombenza reciproca tra le parti, idonea a giustificare una compensazione totale od almeno parziale delle spese processuali.
Il motivo è infondato.
Considerato come, sul piano delle spese processuali, la revoca del decreto opposto abbia già spiegato effetti, rendendo non ripetibili per la parte ricorrente le spese della fase monitoria, la statuizione del tribunale sul giudizio di opposizione è del tutto condivisibile, dal momento che l'accoglimento della domanda dell'avv. per un importo, inferiore alla richiesta, ma comunque rilevante, ha CP_1
determinato una soccombenza della a carico della quale correttamente sono state Parte_1
poste le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione dell'importo del credito riconosciuto.
Il sesto motivo di appello è così rubricato:
Violazione dell'art. 112 c.p.c., erronea applicazione degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., omeSS motivazione.
Lamenta l'appellante come il primo giudice abbia riconosciuto in favore dell'avv. gli interessi CP_1 sul credito vantato nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., senza che vi fosse stata alcuna domanda sul punto da parte del creditore, che aveva chiesto l'attribuzione di interessi al tasso di cui al d. lgs. 231 del 2002, e senza motivazione sul punto.
Il motivo è infondato.
Come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo, l'avv. aveva chiesto oltre al credito capitale gli CP_1
“interessi al tasso di cui al d. lgs. 231\2002 maturati dalla scadenza degli avvisi di parcella sino al saldo effettivo..”.
Il comma quarto dell'art. 1284 del codice civile prevede come “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La legislazione speciale è rappresentata dal d. lgs. 231\2002, indicato nella domanda proposta dall'avv.
CP_1
E' pertanto evidente che non vi è stata alcuna violazione da parte del giudice dell'art. 112 c.p.c., dovendo aggiungersi come non poSS neppure dubitarsi che dal momento della costituzione in mora, il debitore sia tenuto al pagamento di tali accessori.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente Parte_1
conferma della sentenza.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali pagina 19 di 20 sostenute da , liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di CP_1
cui al DM n.147 del 2022, in euro 9.991,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001 ad euro 260.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di
, liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese CP_1
forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2235/2024 promoSS in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
PADRE SANTO, 5/11 16122 GENOVA presso lo studio dell'avv. GIACOMINI
GIUSEPPE MICHELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROMANENGO TOMASO VIALE PADRE SANTO, C.F._1
5/11 B 16122 GENOVA;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
PAIZZA DUSE 2 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CATANIA LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale o quantomeno parziale riforma della sentenza impugnata n. 6937/2024 (doc. B) emeSS dal Tribunale di
Milano nell'ambito del giudizio sub R.G. 44009/2019 e pubblicata in data 11.07.2024, non notificata, all'esito degli incombenti meglio visti e ritenuti, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'interposto appello, e, con esso, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano, con condanna dell'Avv. alla restituzione delle CP_1
somme medio tempore corrisposte dalla in esecuzione della sentenza Parte_1
impugnata:
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'Avv. per tutti i CP_1
motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullabile e/o invalido e/o illegittimo e/o inefficace e/o, comunque, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
13491/2019, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per Parte_1
tutti i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullabile
pagina 2 di 20 e/o invalido e/o illegittimo e/o inefficace e/o, comunque, revocare il Decreto Ingiuntivo
n. 13491/2019, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
In accoglimento alla presente opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo
e/o comunque invalido e/o illegittimo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 13491/2019
(al Ruolo Generale n. 27187/2019), emesso dal Tribunale di Milano in data 12/06/2019, in questa sede opposto, per i motivi tutti di cui in narrativa e per le norme meglio viste
e/o ritenute, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
Respingere in tutto o in parte qualsiasi domanda esperita e/o esperenda dall'Avv. nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in CP_1 Parte_1
diritto e, comunque, non provata, per i motivi tutti di cui in narrativa e per le norme meglio viste e/o ritenute, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse dichiarata la debenza di qualunque importo da parte della in favore dell'Avv. ridurre gli Parte_1 CP_1
importi eventualmente dovuti ai minimi di cui al D.M. n. 55/2014 ovvero alla misura che verrà ritenuta di giustizia per tutti i motivi di cui in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste in tutte le istanze istruttorie già formulate e non accolte, da intendersi qui integralmente ritrascritte, e, in particolare, in quelle formulate nella memoria 183, c. 6,
n. 2, c.p.c. e riportate nelle note scritte di udienza del 12/11/21”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria, accogliere le seguenti conclusioni pagina 3 di 20 Nel merito e in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello interposto da
[...]
e, per l'effetto, rigettarlo e di conseguenza confermare la sentenza n. 6937/2024, Pt_1
resa in data 10/7/2024 dal Tribunale di Milano, giudice Dott.SS Simonetta Scirpo (R.G.
n. 44009/2019) e pubblicata in data 11/7/2024, per le ragioni di cui in narrativa;
con vittoria di spese legali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%), anche in ragione dei vizi di sinteticità dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione.
Nel merito e in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello di e di Parte_1
conseguente pronuncia di condanna dell'avvocato alla restituzione in favore di CP_1
degli importi ricevuti, liquidare gli eventuali interessi dovuti al saggio Parte_1
legale di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
Vero che con l'Avv. si confrontavano con la Dr.SS con riunioni (in CP_1 CP_2
studio o telefoniche) in data 2/5/2017, 26/5/2017, 7/6/2017, 8/6/2017 e 14/11/2017, come da documento che si rammostra al teste (doc. 52) - (con il teste Dr. ; Tes_1
Vero che con l'Avv. si recava a Genova, presso la sede dell'opposta, il 13/6/2017 CP_1
per incontrare il Dr. e la Dr.SS come da documento che si rammostra al Per_1 Per_2
teste (doc. 52) - (con il teste Dr. ; Tes_1
Vero che con l'Avv. si recava a Genova in data 29/5/2017 e data 26/6/2017 per CP_1
incontrare il Dr. e il Dr. come da documento che si CP_3 Persona_3
rammostra al teste (doc. 52) - (con il teste Dr. ; Tes_1
Contr Vero che lei si recava, in data 13/11/2017, presso gli uffici dell di Milano per chiedere chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina sulla participation pagina 4 di 20 exempion a un'operazione di conferimento di ramo d'azienda come da documento che si rammostra al teste (doc. 53) - (con il teste Avv. NO); vero che lei curava la redazione dell'accordo di costituzione di pegno su azioni
[...]
(doc. 24) e a tal fine partecipava alle riunioni del Consiglio di Amministrazione Pt_1
di del 21/11/17, del 28/12/2017 e dell'11/1/2018 altresì elaborandone i Parte_1
relativi verbali come da docc. 24, 37-41 che si rammostrano al teste (doc. 54) - (con i testimoni Avv.ti Incorvaia e Tosseri); vero che lei curava la predisposizione dei documenti word per l'annullamento dei certificati azionari nn. 1 e 2 di e nuova emissione dei certificati nn. 9 e 10 Parte_1
nonché la relativa annotazione del libro soci, partecipando a tal fine alla riunione del
CdA tenutasi in data 16/1/2018 a Genova, presso la sede di alla presenza del Parte_1
Notaio come da documenti nn. 38,39,42 che si rammostrano al teste (doc. 54) - Per_4
(con il teste Dr.SS ); Tes_2
vero che lei si confrontava telefonicamente, in data 8/1/2018 e in data 10/1/2018, con l'Avv. Maraini, la Dr.SS e il notaio in vista della predisposizione Per_2 Per_4
dell'execution copy per il closing dell'11/1/2018, come da documento che si rammostra al teste (doc. 54) - (con il teste Avv. Tosseri); vero che lei si confrontava telefonicamente, il 15/11/2017 e il 21/11/2017, con la Dr.SS
sulla questione dei debiti di NL e di IBH, sulla documentazione disponibile in Per_2
Testi vista della e sulle modifiche della bozza contrattuale dell'accordo di riscadenziamento debito NL e IBH, come da documento che si rammostra al teste (doc.
54) – (con il teste Avv. Incorvaia); vero che, con l'Avv. lei partecipava alla riunione in studio con la Dr.SS CP_1 CP_2
il 20/12/2017, come da documento che si rammostra al teste (doc. 54) – (con il teste
Avv. Incorvaia); vero che, in data 8/1/2018, data 9/1/2018 e data 10/1/2018, lei si confronta telefonicamente con l'Avv. Maraini in ordine ai contratti di espromissione e pegno, pagina 5 di 20 come da documento che si rammostra al teste (doc. 54) – (con i testi Avv. Tosseri e
Avv. Di RT); vero che l'Avv. in data 11/1/2018 si recava a Genova per incontrare il Dr. e CP_1 CP_5
il Dr. nonché gli amministratori di presso la sede di quest'ultima, Per_5 Parte_1
come da documento che si rammostra al teste (doc. 54) - (con il teste Avv. Incorvaia); vero che lei approfondiva i profili penali in capo ai soci di nonché Parte_1
l'aumento di capitale del 28/12/2016 e paSSti conferimenti a Scorpio, come da documento che si rammostra al teste (doc. 54) – (con i testi Avv. Francia e Avv.
Rubino);
Vero che, con l'Avv. lei partecipava alla riunione con la Dr.SS in data CP_1 CP_2
31/1/2018, nonché aggiornava telefonicamente quest'ultima in data 6/2/2018 in merito documento denominato “ – Rapporti infragruppo”, come da Parte_1
documento che si rammostra al teste (doc. 54) – (con il teste Dr. ); Tes_3
Vero che lei si è recato a Genova, presso la sede di in data 18/10/2017, Parte_1
come da documento che si rammostra al teste (doc. 53) – (con il teste Dr. ; Tes_4
Vero che lei ha partecipato a una riunione con la Dr.SS in data 20/10/2017 e si è Per_2
confrontato telefonicamente, in ordine alla posizione debitoria verso l'Erario di
[...]
e alle possibili soluzioni con la steSS in data 16/1/2018 come da documento che Pt_1
si rammostra al teste (doc. 53) - (con il teste Dr. ; Tes_4
Vero che lei curava la redazione di un memorandum sui profili penali ex art. 10bis DLgs
74/2000, come da documento che si rammostra al teste (doc. 11 e 53) - (con i testi Avv.
Rubino e Avv. . Tes_5
Con i seguenti testimoni:
presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Piazza Testimone_6
Duse n. 2;
, presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Piazza Testimone_7
Duse n. 2; pagina 6 di 20 presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Controparte_6
Piazza Duse n. 2;
presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Piazza Testimone_8
Duse n. 2;
AU D'NS, presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Piazza
Duse n. 2;
RT Di RT, presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Piazza
Duse n. 2;
presso LV Perfumes & Cosmetics, via Giuseppe Ripamonti n. 99; Tes_9
, presso Deloitte, via Tortona n. 25; Tes_10
Francesco Rubino, presso Studio Legale e Tributario MO TI e Associati, Piazza
Duse n. 2;
Stefano NO, presso KPMG Italy, via Vittor Pisani n. 27/31.
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli avversari per i seguenti motivi:
n. 1, 2, 4, 5, 6, 9 e 10 sono inammissibile in quanto generici e valutativi.
n. 3 costituisce riconoscimento di debito in ordine al corrispettivo richiesto nelle parcelle n. 34/2017 e n. 6/2018 e deve essere considerato quale confessione giudiziale spontanea ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 c.c. e 228 c.p.c.; nn. 7 e 8 costituiscono riconoscimento in ordine all'attività svolta nelle parcelle nn.
34/2017, 1/2018, 6/208 e 8/2018 e devono essere considerati quale confessione giudiziale spontanea ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 c.c. e 228 c.p.c.;
n. 9 è inammissibile in quanto generico. nn. 11-13 sono del tutto irrilevanti. Tutt'al più, la circostanza che abbia Parte_1
proposto un accordo transattivo basta da sola a confutare, in quanto di valenza confessoria in senso opposto, le tesi dell'appellante secondo le quali (i) l'Avv. CP_1
abbia agito nel solo interesse della Dr.SS (ii) vi sia stata una carenza di CP_2
mandato; (iii) l'attività non sia mai stata svolta. Inoltre, l'enorme sacrificio economico pagina 7 di 20 che l'Avv. era disposto a sopportare pur di mantenere il rapporto professionale CP_1
con smentisce, ancora, le accuse, totalmente indimostrate, secondo le quali Parte_1
l'Avv. non abbia mostrato disponibilità a transigere la vertenza bonariamente tanto CP_1
con i dottori , e quanto successivamente, per il tramite dello Per_2 CP_2 Per_1
scrivente difensore e l'Avv. Romanengo.
n. 14 ha formulazione sostanzialmente negativa e comunque conferma il mandato di cui alle parcelle n. 34/2017 e 5/2018; nn. 15 e 16 non sono seriamente ammissibili. I dottori e , per Per_1 Per_2
assecondare le logiche difensive dell'appellante dovrebbero sostanzialmente dire di essere stati meri esecutori;
quindi procuratori con poteri diventerebbero meri segretari del vice presidente (perciò meno responsabili per le loro azioni?). In ogni CP_7
caso lo scenario non cambia, di qui l'irrilevanza dei capitoli in commento.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ammeSS la prova testimoniale richiesta dall'appellante, l'esponente insiste di essere ammeSS a prova contraria sui capitoli di prova avversari, con i testimoni indicati per la prova diretta.
L'esponente chiede altresì ammettersi a prova contraria per testi sui seguenti capitoli di prova, con i testimoni dottor e avvocato Tes_4 Tes_9
vero che in data 18/10/2017 si recava a Genova, presso la sede di e dopo la Parte_1
riunione con la dottoreSS e con il dottor riceveva dalla dottoreSS i Per_2 Per_6 Per_2
fogli di calcolo e gli F24 elaborati dal dott. sulla base dei quali si esaminavano i Per_6
rischi penali, come da memorandum denominato “Vesta” e da approfondimento denominato “Omesso versamento di ritenute dovute o certificate” (come da docc. 11 e
53 – all C che si rammostrano al teste); vero che il file “vesta” conteneva il conteggio degli ulteriori interessi addebitabili alla società dall'Agenzia in sede di un potenziale avviso bonario o di successive rateizzazioni (come da doc. 11 – all C che si rammostra al teste);
pagina 8 di 20 vero che il ravvedimento predisposto dal dottor e le analisi fiscali e penali Per_6
elaborate dall'avv. nel mese di ottobre 2017 a seguito della riunione del CP_1
18/10/2017 si rese neceSSria in quanto la società non aveva fondi per pagare le imposte arretrate che non vennero pagate fino al successivo gennaio 2018.
In ogni caso, in via subordinata, nella non creduta e denegata ipotesi di ammissione anche solo di parte dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova avversari, con i testimoni indicati per la prova diretta.
Ci si oppone alla richiesta di CTU in quanto con finalità esplorative.
pagina 9 di 20 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Milano, nei confronti della il decreto CP_1 Parte_1
ingiuntivo n. 13491\2019 per l'importo di euro 251.813,98 oltre accessori, quale corrispettivo per servizi professionali di natura legale-stragiudiziale e fiscale svolti in favore della società ingiunta dal maggio 2017 al febbraio 2018.
La proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, eccependo la propria Parte_1
carenza di legittimazione passiva e la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, facendo rilevare come l'avv. avesse ricevuto incarico non dalla società, ma dalla dott.SS che non aveva CP_1 CP_2 la rappresentanza legale della e come le dette attività non erano state eseguite dall'avv. Parte_1
ma da terzi soggetti, con la conseguenza che il primo non poteva chiedere alcun corrispettivo. CP_1
L'opponente nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, della quale non vi era prova, e chiedeva la revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio contestando il fondamento della opposizione, della quale si CP_1
chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Milano, espletata una istruttoria orale, con la sentenza n. 6937\2024 pubblicata l'11-7-
2024, revocava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'avvocato della somma di euro 94.678,00 oltre interessi ex art. 1224 comma quarto c.c., ed al CP_1
rimborso in favore dell'opposto delle spese processuali.
Il primo giudice riteneva anzitutto che la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, rappresentata, oltre che da una mail con una proposta tariffaria, da preavvisi di parcella privi del parere di congruità da parte dell'Ordine degli Avvocati, non integrasse la prova prescritta dagli artt. 633 e 634
c.p.c., e pertanto revocava il decreto opposto.
Il tribunale, respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva dell'opponente e di carenza di legittimazione attiva dell'opposto, nel merito riteneva che dalle emergenze istruttorie emergesse la prova solo di una parte delle prestazioni indicate negli avvisi di parcella, ed applicate le tariffe di cui al
DM 55\2014, per le prestazioni forensi, e quelle del DM 140\2012 per quelle fiscali, esaminate ognuna delle cinque note pro-forma allegate dal professionista, quantificava il credito spettante a parte opposta nella somma sopra indicata.
In particolare, quanto alla nota pro forma 34\2017 il primo giudice, rilevato come la società opponente avesse riconosciuto in giudizio di avere incaricato l'avv. di fornire un parere circa la possibilità CP_1
pagina 10 di 20 di rinviare il termine per l'approvazione del bilancio, riteneva infondata la tesi della Parte_1 secondo cui l'incarico era stato conferito anche dai soci e quindi il debito doveva essere ripartito tra tutte le parti, e quantificava il credito dell'opposto in euro 2.295,00 oltre accessori. Per_ Quanto alla nota pro forma n.1\2018, il tribunale, sulla base della deposizione del teste e della produzione documentale di parte opposta, riteneva l'esistenza di un mandato da parte della Parte_1
e riconosceva un compenso di euro 21.795,00 per l'attività legale e di euro 39.000,00 per le prestazioni di natura fiscale, il tutto oltre accessori.
In relazione alla nota pro forma n.6\2018 il primo giudice, rilevato come l'opponente avesse riconosciuto di avere affidato all'avv. l'incarico relativo alla risistemazione del debito di New CP_1
Lion nei confronti di liquidava un compenso di euro 9.920,00 oltre accessori. Parte_1
Per ciò che riguardava la nota pro forma n.8\2018 il primo giudice, per le prestazioni per le quali riteneva raggiunta la prova, liquidava all'opposto un compenso di euro 18.360,00 oltre accessori.
Infine, in relazione alla nota pro forma n.12\2018, il Tribunale, per la sola attività che aveva un riscontro documentale, riconosceva all'avv. un compenso di euro 3.308,00 oltre accessori. CP_1
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di sei motivi di appello, dalla che chiede Parte_1 di dichiararsi l'inesistenza di un credito dell'avv. CP_1
Si è costituita in giudizio parte appellata, contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 3 dicembre 2024 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fiSSndo per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25 febbraio 2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati per le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e depositate da entrambe le parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 25 febbraio 2025 nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il primo motivo di impugnazione è così rubricato:
Violazione dell'art. 81 c.p.c, erronea valutazione della legittimazione attiva dell'Avv. e passiva CP_1 dell'appellante e della sussistenza della titolarità dell'Avv. del rapporto sostanziale dedotto in CP_1
causa, violazione artt. 115 e 116 c.p.c. erronea valutazione delle prove e dei poteri della Dott.SS
omeSS motivazione. CP_2
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto le eccezioni di carenza di pagina 11 di 20 legittimazione attiva dell'avv. e passiva della . CP_1 Parte_1
Assume l'appellante come dall'istruttoria espletata era emerso che per le prestazioni indicate nelle note pro forma nn. 1\2018, 8\2018 e 12\2018, la non aveva conferito alcun incarico all'avv. Parte_1
CP_1
Aggiunge l'appellante come quanto alla nota n.1\2018, le prestazioni erano state eseguite non dall'avv.
ma da altri professionisti incaricati dalla mentre le prestazioni indicate nelle note CP_1 Parte_1 nn. 8\2018 e 12\2018 erano state svolte, da collaboratori dell'avv. su incarico della dott.SS CP_1
che era vicepresidente della società ma non legale rappresentante della steSS. CP_2
Sempre secondo la anche le prestazioni indicate nelle note nn. 34\2017 e 6\2018, non Parte_1 erano state eseguite dall'avv. unico soggetto al quale era stato conferito mandato, ma da CP_1
collaboratori dello stesso, con la conseguenza che difettava anche in questo caso la legittimazione attiva di parte opposta.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato neceSSriamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti (Cass. 2319\2016; Cass. 4705\2011).
Osserva il Collegio che ricorrano plurimi elementi dai quali ricavare, con ragionamento presuntivo, che la dottoreSS che rivestiva, quale vicepresidente del C.d.a. della società, un incarico CP_2 comunque apicale nell'ente, abbia conferito un mandato nell'interesse e per conto della Parte_1
dovendosi in particolare valorizzare: la circostanza che la dottoreSS non avesse alcuna ragione plausibile di affidare all'avv. CP_2 CP_1
l'esecuzione di quelle attività indicate nelle tre note, palesemente rispondenti ad un interesse della società; la circostanza, non contestata dalla che la corrispondenza intercorsa tra l'avv. e la Parte_1 CP_1 dottoreSS era sempre stata comunicata per conoscenza ai dottori e anch'essi CP_2 Per_2 Per_1 aventi funzioni apicali all'interno della società;
l'assenza di contestazioni in ordine alla legittimazione passiva, prima del presente giudizio, da parte della Parte_1
Questi elementi, valutati nel loro complesso permettono di confermare la valutazione espreSS dal primo giudice quanto all'esistenza di un mandato professionale conferito dalla odierna appellante pagina 12 di 20 all'avv. CP_1
La circostanza, parimenti incontroversa in giudizio, che alcune delle prestazioni oggetto della domanda di pagamento siano state materialmente eseguite non dall'avv. ma da suoi collaboratori, non CP_1 priva quest'ultimo della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il corrispettivo delle stesse.
Non è infatti dubbio che nell'esecuzione del proprio incarico il professionista poSS delegare l'esecuzione materiale di talune prestazioni, assumendosene la paternità e la responsabilità, come accade nella fattispecie, non avendo la neppure allegato, prima ancora che dimostrato, di Parte_1
avere avuto richieste di pagamento, per le stesse prestazioni oggetto di questo giudizio, da collaboratori dell'avv. CP_1
Per ciò che attiene alla nota n.1\2018, relativa al c.d. “Progetto Lanterna”, deve escludersi che dall'istruttoria orale sia emerso che l'esecuzione di questa attività sia riferibile ad altro professionista, individuato dall'appellante nella persona del dott. . Persona_7
Quest'ultimo sentito come teste in primo grado all'udienza del 18 febbraio 2022, dopo aver riferito che l'operazione “Lanterna” si riferiva alla possibile cessione dei due rami d'azienda da a CP_8
Contr
e e che era stato incaricato da di assisterla per la parte fiscale, mentre l'avv. Per_3 Parte_1
D'Angelo era stato officiato per la parte legale, ha dichiarato di essere stato incaricato della predisposizione della documentazione da trasmettere ai potenziali acquirenti, precisando che
“comunque l'operazione si .. era “arrestata nelle fasi preliminari, non è stato prodotto nulla di scritto”.
La documentazione relativa al “Progetto Lanterna”, prodotta in giudizio dall'avv. dimostra e CP_1
conferma pertanto l'esecuzione da parte del professionista di quella attività oggetto della nota n.1\2018, che trova riscontro anche nella deposizione del teste e che certamente non può essere Tes_1
Per_ riferibile, per quanto sopra osservato, al dott. .
Quanto all'attività cui si riferisce la nota 8\2018, relativa alla sistemazione dei debiti verso l'Erario da Per_ parte di il teste ha riferito di essere stato incaricato dalla detta società di fare i Parte_1 conteggi per sanare gli omessi versamenti, e di avere interloquito, per tali aspetti, con l'avv. e di CP_1 avere consegnato ad un collaboratore di quest'ultimo i conteggi dei versamenti.
Deve aggiungersi come anche il teste ha confermato l'esecuzione di detta attività. Tes_1
Quanto all'attività di cui alla nota n.12\2018, la documentazione prodotta in giudizio, come ritenuto dal tribunale, permette di ravvisare la prova dello svolgimento di un'attività, seppure di ampiezza ridotta a quella indicata nella parcella, per la quale è stato riconosciuto dal primo giudice l'importo di euro
3.308,00 in luogo della maggior somma chiesta, ed anche in questo caso la circostanza ha trovato pagina 13 di 20 conferma nella deposizione del teste Tes_1
Infine, anche le attività oggetto degli avvisi di parcella n.34\2017 e n. 6\2018, hanno trovato riscontro nella deposizione del teste Tosseri.
Il secondo motivo di impugnazione è così rubricato:
Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. erronea valutazione delle prove in merito al conferimento dell'incarico da parte anche dei soci di omeSS motivazione. Parte_1
L'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso che, quanto alle prestazioni indicate nelle note pro forma nn. 34\2017 e 6\2018, l'incarico fosse stato conferito all'avv.
oltre che dalla anche dai soci della medesima New Lion, e CP_1 Parte_1 Controparte_10
CP_11
Secondo l'appellante, tale circostanza non era stata contestata dall'avv. ed emergeva dalla natura CP_1 della attività svolte, eseguite anche nell'interesse dei soci, dal contenuto delle bozze di contratti redatti dall'avv. che riportavano come parti anche i predetti soci, e dalla deposizione del teste Tosseri. CP_1
Pertanto, secondo la gli importi liquidati per le due note, rispettivamente di euro Parte_1
2.295,00 e di euro 9.920,00 dovevano essere posti a carico della medesima nella misura del 25% o al più del 50%.
Il motivo non ha fondamento.
La presunzione di solidarietà tra più condebitori posta dall'art. 1294 c.c., si applica anche nel caso in cui un mandato professionale sia stato conferito da più persone ad un unico professionista.
Da ciò consegue che, a prescindere dalla fondatezza della ricostruzione proposta dall'appellate, in termini di responsabilità ascrivibile a più soggetti, ognuno di essi non può che essere tenuto per l'intero nei confronti del creditore.
Il terzo motivo di impugnazione è così rubricato:
Violazione dei D.M. 55/2014 e 140/2012, erronea valutazione delle prove con riferimento all'attività espletata dall'Avv. ed alla sua liquidazione, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omeSS o CP_1
contraddittoria motivazione.
L'appellante assume l'erroneità, per eccesso, della liquidazione dei compensi operata dal tribunale.
E' opportuno esaminare separatamente le doglianze relative alle singole note.
Quanto alla nota pro forma n.34\2017, assume l'appellante come quello da prendere in considerazione era lo scaglione di valore indeterminabile, e non quello tra euro 26.001 ed euro 52.000, di baSS complessità, da prendersi nel valore minimo, vista la semplicità dell'attività svolta, pari ad euro pagina 14 di 20 1.148,00, da ridursi ad un quarto, visto che l'incarico era stato conferito anche dai tre soci, tenuti al pagamento della loro quota.
Quanto alla nota pro forma n.1\2018, che riguardava l'attività relativa al c.d. “Progetto Lanterna”,
l'appellante ribadisce anzitutto di non avere affidato alcun incarico all'avv. come era emerso CP_1
Per_ dalla deposizione del dott. .
Aggiunge l'appellante come la documentazione valorizzata dal tribunale (doc.ti da 13 a 24 di parte opposta in primo grado) non riguardasse le attività indicate nella detta nota 1\2018.
L'attività fiscale, per la quale il primo giudice aveva riconosciuto un rilevante compenso, non trovava riscontro nel documento n.3 prodotto dall'avv. trattandosi di una bozza priva di data certa, CP_1
generica ed incompleta.
Aggiunge l'appellante come dal documento emergesse l'inesistenza di una attività di natura fiscale svolta dall'avv. CP_1
Era inoltre errata, secondo l'appellante, la contemporanea applicazione del dm 55\2014 e del dm
140\2012, non potendosi ritenere consentita, in quanto non prevista dalla normativa allora in vigore, la liquidazione del compenso per attività stragiudiziale, per fase anziché in modo unitario ed omnicomprensivo, posto che solo con il dm 147 del 2022 era stata introdotta la possibilità di liquidare il compenso separatamente per fasi distinte.
Sempre secondo l'appellante, avendo l'avv. redatto il prospetto applicando il dm 55\2014, al CP_1
medesimo non poteva essere riconosciuto anche il compenso per attività rese come commercialista e non come avvocato.
Ancora fa rilevare l'appellante come era stato applicato dal primo giudice il parametro di cui all'art. 26 comma 3, riquadro 8.2 tabella C del dm 140\2012, senza alcuna motivazione, e senza considerare come la prestazione non era stata resa in modo completo.
Quanto alla nota pro forma n.6\2018 l'appellante lamenta come era stato lo stesso avvocato a CP_1 riconoscere che l'incarico relativo alle prestazioni indicate nella detta nota, gli era stato conferito anche dalla New Lion, con la conseguenza che il compenso del professionista doveva essere diviso tra le due società e non posto per intero a carico di Parte_1
Quanto alla nota pro forma n.8\2018 l'appellante conferma di non avere conferito alcun incarico all'avv. per l'esecuzione delle prestazioni indicate nella predetta nota, affidate, per la parte CP_1
contabile, al proprio commercialista dott. . Persona_7
Quanto all'attività di assistenza penale, l'appellante negava di avere incaricato di questa l'avv. e CP_1
pagina 15 di 20 faceva rilevare come in ogni caso la steSS era stata resa da terzi e non dall'odierno appellato.
Aggiunge la come in ogni caso il compenso riconosciuto all'avv. era eccessivo Parte_1 CP_1
rispetto ai parametri di legge ed alle attività in ipotesi eseguite.
Quanto alla nota pro forma n.12\2018 l'appellante lamenta come la documentazione prodotta dall'avv.
a sostegno della pretesa creditoria era del tutto insufficiente, come peraltro riconosciuto dallo CP_1
stesso tribunale, che tuttavia aveva egualmente riconosciuto il compenso secondo i parametri medi del
DM 55\2014.
Assume la come nessun corrispettivo poteva pertanto essere liquidato in favore del Parte_1
professionista, e comunque al più poteva essere riconosciuto un compenso secondo il valore minimo della tabella.
Tutto ciò premesso, osserva il Collegio, quanto alla nota 34\2017, osserva il Collegio come sia condivisibile la liquidazione del compenso operata dal tribunale, secondo il parametro degli affari di valore indeterminato di complessità media, tenuto conto dell'oggetto dell'attività, riferita alla possibilità di differire il termine per l'approvazione del bilancio, e quindi a materia non di scarso rilievo e connotata da una certa urgenza.
Quanto alla nota n.1\2018 rileva la Corte come la liquidazione congiunta sia del compenso per l'attività legale sia di quello per l'attività fiscale, fosse del tutto lecita, anche in epoca antecedente alla entrata in vigore del dm 147 del 2022.
Come infatti affermato dalla Suprema Corte, per l'attività stragiudiziale svolta nella vigenza dell'art. 18 del d.m. n. 55 del 2014 (anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, d.m. n. 147 del
2022), il compenso professionale spettante all'avvocato è improntato al principio di onnicomprensività, potendosi procedere a una liquidazione separata per fasi o parti del medesimo affare solo se, in ragione della materia trattata, la fase o la parte dell'affare per cui è stata prestata l'attività stragiudiziale sia individuabile come autonoma (Cass. 28327\2023).
Nel caso di specie, non può dubitarsi del carattere autonomo delle prestazioni rese per gli aspetti fiscali delle operazioni.
Come si ricava dai documenti nn.2 e 3 del fascicolo monitorio, ed in particolare dalla relazione relativa al “Progetto Lanterna”, l'attività svolta dall'avv. ha riguardato sia gli aspetti fiscali che quelli CP_1 strettamente giuridici dell'operazione.
Per quanto concerne l'attività fiscale, il valore dell'affare è stato correttamente individuato dal primo giudice con riferimento al patrimonio netto al 20 giugno 2017 di Ital Broker, pari ad euro 7.406.000, e pagina 16 di 20 con applicazione del riquadro 8.2 della tabella C della tariffa professionale dei dottori commercialisti applicata, che prevede un compenso da 0,75% ad 1,00% sino al valore di euro 2 milioni e da 0,50% ad euro 0,75% per il valore superiore a due milioni.
Tenuto conto che una parte, propedeutica, della raccolta di dati contabili relativa al “Progetto Lanterna” Per_ è riferibile al dott. , come da questi dichiarato, e che, con ragionamento presuntivo, dovendo ritenersi che di questa l'avv. si sia giovato, trattandosi di materiale utile all'espletamento CP_1 dell'incarico, che la cliente aveva evidentemente a disposizione, si giustifica nella Parte_1 fattispecie l'applicazione del valore minimo stabilito dalla detta tariffa, che porta a tuttavia determinare il compenso spettante all'avv. per l'attività fiscale, in una somma non inferiore a quella di euro CP_1
39.000,00 determinata dal primo giudice.
Quanto all'avviso di parcella n.6\2018, atteso il carattere solidale dell'obbligazione, nel caso di affidamento dell'incarico ad un unico professionista da parte di più mandanti, è evidente come il compenso poSS essere chiesto per l'intero nei confronti di ognuno dei clienti.
Quanto all'avviso di parcella n.8\2018, l'attività di consulenza penale prestata dall'avv. emerge CP_1
Per_ dalla deposizione del teste , mentre lo svolgimento dell'attività relativa alla situazione della posizione debitoria della nei confronti dell'Erario trova, come già sopra rilevato, conferma Parte_1
nelle deposizioni del teste Tes_1
La liquidazione del compenso da parte del primo giudice, compiuta con riferimento alla sola attività di carattere fiscale, secondo l'art. 21 comma 1 riquadro 3 della tariffa, deve pertanto essere condivisa, tenuto conto che i debiti tributari ammontavano ad euro 4.455.000, e che anche l'applicazione dei parametri minimi (dallo 0,80% all'1,00% fino ad euro 1.000.000, dallo 0,50% allo 0,70% da oltre
1.000.000 a 3 milioni, dallo 0,025% allo 0,05% da oltre 3 milioni) porta ad una somma non inferiore a quella riconosciuta in primo grado.
Infine, anche quanto all'avviso di parcella n.12\2018, deve condividersi la liquidazione del compenso compiuta dal tribunale.
Lo svolgimento di attività relative ai rapporti di debito e credito tra le varie società del gruppo, è stato confermato dal teste e, come correttamente ritenuto dal primo giudice, trova riscontro nel Tes_1
documento n.25 di parte opposta prodotto in primo grado.
La liquidazione del compenso da parte del primo giudice, per il limitato importo di euro 3.308,00, sulla base del parametro medio per attività stragiudiziale relativa ad un valore indeterminabile, va pertanto confermata.
pagina 17 di 20 Il quarto motivo di impugnazione è così rubricato:
Violazione degli artt. 246 e 252 c.p.c. in merito all'omeSS declaratoria di incapacità a testimoniare e comunque di inattendibilità dei testi ex adverso indicati, omeSS disposizione di CTU, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omeSS motivazione.
L'appellante lamenta come nonostante l'eccezione circa la capacità a deporre dei testi Tosseri e dalla medesima sollevata ai sensi degli artt. 246 e 252 c.p.c., il tribunale avesse ammesso le Tes_1 deposizioni, utilizzandole nella propria decisione, nonostante l'incapacità a deporre e l'inattendibilità dei detti testimoni.
Il motivo è infondato.
Come insegna la Suprema Corte “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'intereSSto ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (Cass. SU
9456\2023).
Nella fattispecie in esame, dopo l'assunzione dei testi avv. ToSSri e dott. indicati da parte Tes_1
opposta, la difesa dell'opponente non ha sollevato alcuna eccezione di nullità, né dopo l'escussione dei detti testi, né in sede di precisazione delle conclusioni.
Sotto il profilo della attendibilità dei testi, le argomentazioni dell'appellante, che allega l'esistenza di rapporti di collaborazione professionale tra i testimoni e l'avv. sono del tutto irrilevanti, non CP_1
potendo tale circostanza, in assenza di altri elementi, generare dubbi sulla genuinità delle testimonianze rese dai detti soggetti.
Non ricorre, infine, alcuna necessità di disporre una ctu, non emergendo l'esistenza di questioni di natura eminentemente tecnica, per il cui esame debba ricorrersi all'ausilio di un esperto.
Il quinto motivo di impugnazione è così rubricato:
Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Lamenta l'appellante come l'accoglimento della domanda della Ital Broker solo per un importo ridotto,
pagina 18 di 20 rispetto alla domanda, determinava una soccombenza reciproca tra le parti, idonea a giustificare una compensazione totale od almeno parziale delle spese processuali.
Il motivo è infondato.
Considerato come, sul piano delle spese processuali, la revoca del decreto opposto abbia già spiegato effetti, rendendo non ripetibili per la parte ricorrente le spese della fase monitoria, la statuizione del tribunale sul giudizio di opposizione è del tutto condivisibile, dal momento che l'accoglimento della domanda dell'avv. per un importo, inferiore alla richiesta, ma comunque rilevante, ha CP_1
determinato una soccombenza della a carico della quale correttamente sono state Parte_1
poste le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione dell'importo del credito riconosciuto.
Il sesto motivo di appello è così rubricato:
Violazione dell'art. 112 c.p.c., erronea applicazione degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., omeSS motivazione.
Lamenta l'appellante come il primo giudice abbia riconosciuto in favore dell'avv. gli interessi CP_1 sul credito vantato nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., senza che vi fosse stata alcuna domanda sul punto da parte del creditore, che aveva chiesto l'attribuzione di interessi al tasso di cui al d. lgs. 231 del 2002, e senza motivazione sul punto.
Il motivo è infondato.
Come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo, l'avv. aveva chiesto oltre al credito capitale gli CP_1
“interessi al tasso di cui al d. lgs. 231\2002 maturati dalla scadenza degli avvisi di parcella sino al saldo effettivo..”.
Il comma quarto dell'art. 1284 del codice civile prevede come “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La legislazione speciale è rappresentata dal d. lgs. 231\2002, indicato nella domanda proposta dall'avv.
CP_1
E' pertanto evidente che non vi è stata alcuna violazione da parte del giudice dell'art. 112 c.p.c., dovendo aggiungersi come non poSS neppure dubitarsi che dal momento della costituzione in mora, il debitore sia tenuto al pagamento di tali accessori.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente Parte_1
conferma della sentenza.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali pagina 19 di 20 sostenute da , liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di CP_1
cui al DM n.147 del 2022, in euro 9.991,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001 ad euro 260.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di
, liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese CP_1
forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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