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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSATI DAVIDE, Presidente
VAGNONI DOMENICO, EL
GALLO STEFANO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capistrello - Piazza Municipio 67053 Capistrello AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 904 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 512/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1 - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale: chiede in via principale di accertare e dichiarare che l'avviso di accertamento reso dal Comune di Capistrello con provvedimento n. 904 del 31/05/2024, notificato in data 30/10/2024, relativo a - Imposta Municipale Unica Anno 2019 – è nullo e/o annullabile in quanto non ha tenuto conto che gli alloggi sociali dell'ATER con le relative pertinenze ubicati nel Comune stesso dal 2014 sono esenti dal pagamento dell'IMU; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Nell'interesse del Comune di Capistrello: chiede di rigettare il ricorso unitamente ad ogni istanza, eccezione e richiesta, con conferma integrale dell'atto impositivo e condanna della Ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 904 del 31/05/2024, notificato in data 30/10/2024, relativo a - Imposta Municipale Unica
Anno 2019, emesso dal Comune di Capistrello, mediante il quale l'Ente impositore ha accertato a carico della ricorrente un debito di imposta per IMU 2019 per € 5.135,40, oltre ad altri oneri e spese di notifica, per un totale di € 5.143,00. Rappresenta che con nota prot. nr. 9034 del 15/11/2024, ha chiesto al Comune
l'annullamento dell'atto in autotutela, ma che l'istanza non è stata oggetto di riscontro.
L'istante deduce che l'avviso di accertamento è illegittimo perché gli alloggi di proprietà dell'ATER ubicati nel Comune di Capistrello, appartenenti alle Categorie A/3 e A/2, con le relative pertinenze C/6, dall'anno
2014, sono esclusi dall'assoggettamento all'IMU, in quanto rientrano nella categoria di “alloggi sociali”, sulla base dell'art. 13, comma 2) lettera b), del DL n. 201/2011 convertito con legge 214/2011, introdotto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Sottolinea, in proposito, che l'articolo 1, comma 707 punto della Legge 147/2013, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha integrato l'art. 13 del D L n. 201 del 6/12/2011, convertito dalla legge n. 214 del 22/12/2011, che al comma 2, lettera b) esclude dall'applicazione dell'IMU
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture 22 aprile 2008.
Espone che non vi è alcuna necessità da parte dell'ATER di fornire prova ulteriore in merito all'appartenenza di questi alloggi oggetto dell'accertamento nella categoria di “alloggi sociali” in quanto essi sono stati assegnati proprio dal Comune (e non dall'ATER) in base alle disposizioni della legge regionale Abruzzo n.
96 del 25 ottobre 1996 e s.m.i. recante “Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”, Legge regionale che disciplina proprio le modalità di assegnazione e gestione di questa tipologia di alloggi, costruiti con il totale contributo dello Stato/Regione proprio con la finalità di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
Segnala, inoltre, che gli inquilini che abitano negli alloggi sociali in questione hanno beneficiato dell'assegnazione a seguito di bando pubblico emanato dal Comune di Capistrello e come il Comune stesso, quindi, ben sa, sono proprio quelli che non hanno capacità economica per accedere sia alla locazione del libero mercato che a quella a canone concordato ex legge 431/98 con le relative agevolazioni fiscali.
Si è costituito in giudizio il Comune di Capistrello, contestando la domanda della ricorrente, chiedendone il rigetto, perché infondata, evidenziando che il requisito di alloggio sociale non è automatico e la Ricorrente non ha mai fornito la prova che le unità immobiliari potessero essere classificate come tali e che al fine di qualificare un'unità abitativa come alloggio sociale è imprescindibile l'accertamento concreto delle sue caratteristiche e, trattandosi di un'ipotesi di esenzione, provare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 2008 in relazione ad ogni immobile assegnato.
Inoltre l'ATER non ha assolto l'obbligo presentare la dichiarazione IMU per beneficiare dell'esenzione, così come avrebbe dovuto dimostrare che gli alloggi fossero regolarmente assegnati per godere del beneficio dell'esenzione.
Con Ordinanza n. 372/2025, in data 14 Ottobre 2025, la Corte, ritenuta non adeguatamente dimostrata la sussistenza del periculum in mora, ha rigettato l'istanza di sospensione e rinviato il processo per la decisione nel merito a nuovo ruolo.
Alla odierna udienza la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato e va rigettato.
In argomento questa Corte è già intervenuta con Sentenza n.147/2025, dalla quale non intende discostarsi.
Invero, nella fattispecie in esame, risulta deficitaria la dimostrazione, da parte della ricorrente, in ordine all'inquadramento degli immobili oggetto di accertamento nell'ambito della categoria di “alloggi sociali”, presupposto ineludibile per beneficiare dell'esenzione tributaria dalla stessa invocata.
Deve sul punto premettersi che se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuol far valere una qualsiasi forma di esenzione o agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (cfr. Cass. civ., 28.3.2019, n. 8627).
Applicando tale costante orientamento ermeneutico al caso in esame, a fronte dell'incontestata circostanza, che è presupposto impositivo dell'I.M.U., del possesso da parte della Ricorrente degli immobili oggetto di accertamento, quest'ultima si è limitata a rappresentare unicamente che tali beni rientrerebbero nella categoria di “alloggi sociali”, senza fornire alcuna effettiva, specifica ed individualizzante dimostrazione (che deve essere effettuata in concreto e con riferimento ad ogni immobile;
cfr. Cass. civ. sez. V, ordinanza
23.10.2024, n. 27529) su tale fondamentale ed ineludibile requisito, che avrebbe legittimato l'esenzione tributaria invocata ex art. 13, comma 2° lett. b) del D.L. 201/2011.
Come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza del 23.5.2024 n. 14511, con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l'art. 2, comma 2, lett. b) del D.L.
31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli Enti di edilizia
Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del 29/11/2021).
L'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili assegnati dagli ex IACP o dagli Enti di edilizia Residenziale Pubblica e i cosiddetti “alloggi sociali”, atteso che il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie. Il legislatore, infatti, all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.). Non è dunque invocabile un'assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale, secondo il quale «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati» (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass n. 15407/2017,
4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013).
L'esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal Decreto del Ministero dell'Infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal D.M. del 22 Aprile 2008. In particolare, è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica.
Lo stesso Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014, ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di “alloggio sociale” di cui al Decreto Ministeriale citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200.
Ciò posto va anche osservato, ai fini decisori, che la ricorrente non ha provveduto a presentare l'indispensabile dichiarazione del possesso dei requisiti, per poter beneficiare della esenzione. Deve, pertanto, reputarsi che l'assenza del compimento da parte della ricorrente di tale onere di comunicazione, espressamente previsto per ottenere l'invocata detrazione - ex art. 13, co. 10°, D.L. n. 201 del 2011-, abbia comportato la definitiva decadenza da tale beneficio fiscale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 8.11.2022, n.37385). Ed infatti alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione e, in particolare, nell'ordinanza n. 37385 del 2022, si legge che « il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (si veda anche
Cassazione n. 21465 del 2020; Cassazione n. 5190 del 2022). In tal senso deve essere letta la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 769, ultimo periodo, della legge 160/2019, secondo il quale in «ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme
».
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.
La particolarità e complessità della fattispecie esaminata e la circostanza che la materia è stata oggetto di discipline nazionali e regionali, succedutesi nel tempo, ma talvolta con non sufficiente nitidezza delle disposizioni, nonché la frammentazione delle fasi del procedimento di assegnazione degli alloggi in questione, in cui intervengono sia l'ATER che i Comuni, con competenze pure spesso sovrapposte e/o sovrapponibili, tali da determinare incertezza di attribuzione circa la qualificazione e la natura degli alloggi, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il 09/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Vagnoni Dott. Davide Rosati
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSATI DAVIDE, Presidente
VAGNONI DOMENICO, EL
GALLO STEFANO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capistrello - Piazza Municipio 67053 Capistrello AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 904 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 512/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1 - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale: chiede in via principale di accertare e dichiarare che l'avviso di accertamento reso dal Comune di Capistrello con provvedimento n. 904 del 31/05/2024, notificato in data 30/10/2024, relativo a - Imposta Municipale Unica Anno 2019 – è nullo e/o annullabile in quanto non ha tenuto conto che gli alloggi sociali dell'ATER con le relative pertinenze ubicati nel Comune stesso dal 2014 sono esenti dal pagamento dell'IMU; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Nell'interesse del Comune di Capistrello: chiede di rigettare il ricorso unitamente ad ogni istanza, eccezione e richiesta, con conferma integrale dell'atto impositivo e condanna della Ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 904 del 31/05/2024, notificato in data 30/10/2024, relativo a - Imposta Municipale Unica
Anno 2019, emesso dal Comune di Capistrello, mediante il quale l'Ente impositore ha accertato a carico della ricorrente un debito di imposta per IMU 2019 per € 5.135,40, oltre ad altri oneri e spese di notifica, per un totale di € 5.143,00. Rappresenta che con nota prot. nr. 9034 del 15/11/2024, ha chiesto al Comune
l'annullamento dell'atto in autotutela, ma che l'istanza non è stata oggetto di riscontro.
L'istante deduce che l'avviso di accertamento è illegittimo perché gli alloggi di proprietà dell'ATER ubicati nel Comune di Capistrello, appartenenti alle Categorie A/3 e A/2, con le relative pertinenze C/6, dall'anno
2014, sono esclusi dall'assoggettamento all'IMU, in quanto rientrano nella categoria di “alloggi sociali”, sulla base dell'art. 13, comma 2) lettera b), del DL n. 201/2011 convertito con legge 214/2011, introdotto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Sottolinea, in proposito, che l'articolo 1, comma 707 punto della Legge 147/2013, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha integrato l'art. 13 del D L n. 201 del 6/12/2011, convertito dalla legge n. 214 del 22/12/2011, che al comma 2, lettera b) esclude dall'applicazione dell'IMU
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture 22 aprile 2008.
Espone che non vi è alcuna necessità da parte dell'ATER di fornire prova ulteriore in merito all'appartenenza di questi alloggi oggetto dell'accertamento nella categoria di “alloggi sociali” in quanto essi sono stati assegnati proprio dal Comune (e non dall'ATER) in base alle disposizioni della legge regionale Abruzzo n.
96 del 25 ottobre 1996 e s.m.i. recante “Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”, Legge regionale che disciplina proprio le modalità di assegnazione e gestione di questa tipologia di alloggi, costruiti con il totale contributo dello Stato/Regione proprio con la finalità di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
Segnala, inoltre, che gli inquilini che abitano negli alloggi sociali in questione hanno beneficiato dell'assegnazione a seguito di bando pubblico emanato dal Comune di Capistrello e come il Comune stesso, quindi, ben sa, sono proprio quelli che non hanno capacità economica per accedere sia alla locazione del libero mercato che a quella a canone concordato ex legge 431/98 con le relative agevolazioni fiscali.
Si è costituito in giudizio il Comune di Capistrello, contestando la domanda della ricorrente, chiedendone il rigetto, perché infondata, evidenziando che il requisito di alloggio sociale non è automatico e la Ricorrente non ha mai fornito la prova che le unità immobiliari potessero essere classificate come tali e che al fine di qualificare un'unità abitativa come alloggio sociale è imprescindibile l'accertamento concreto delle sue caratteristiche e, trattandosi di un'ipotesi di esenzione, provare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 2008 in relazione ad ogni immobile assegnato.
Inoltre l'ATER non ha assolto l'obbligo presentare la dichiarazione IMU per beneficiare dell'esenzione, così come avrebbe dovuto dimostrare che gli alloggi fossero regolarmente assegnati per godere del beneficio dell'esenzione.
Con Ordinanza n. 372/2025, in data 14 Ottobre 2025, la Corte, ritenuta non adeguatamente dimostrata la sussistenza del periculum in mora, ha rigettato l'istanza di sospensione e rinviato il processo per la decisione nel merito a nuovo ruolo.
Alla odierna udienza la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato e va rigettato.
In argomento questa Corte è già intervenuta con Sentenza n.147/2025, dalla quale non intende discostarsi.
Invero, nella fattispecie in esame, risulta deficitaria la dimostrazione, da parte della ricorrente, in ordine all'inquadramento degli immobili oggetto di accertamento nell'ambito della categoria di “alloggi sociali”, presupposto ineludibile per beneficiare dell'esenzione tributaria dalla stessa invocata.
Deve sul punto premettersi che se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuol far valere una qualsiasi forma di esenzione o agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (cfr. Cass. civ., 28.3.2019, n. 8627).
Applicando tale costante orientamento ermeneutico al caso in esame, a fronte dell'incontestata circostanza, che è presupposto impositivo dell'I.M.U., del possesso da parte della Ricorrente degli immobili oggetto di accertamento, quest'ultima si è limitata a rappresentare unicamente che tali beni rientrerebbero nella categoria di “alloggi sociali”, senza fornire alcuna effettiva, specifica ed individualizzante dimostrazione (che deve essere effettuata in concreto e con riferimento ad ogni immobile;
cfr. Cass. civ. sez. V, ordinanza
23.10.2024, n. 27529) su tale fondamentale ed ineludibile requisito, che avrebbe legittimato l'esenzione tributaria invocata ex art. 13, comma 2° lett. b) del D.L. 201/2011.
Come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza del 23.5.2024 n. 14511, con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l'art. 2, comma 2, lett. b) del D.L.
31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli Enti di edilizia
Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del 29/11/2021).
L'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili assegnati dagli ex IACP o dagli Enti di edilizia Residenziale Pubblica e i cosiddetti “alloggi sociali”, atteso che il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie. Il legislatore, infatti, all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.). Non è dunque invocabile un'assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale, secondo il quale «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati» (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass n. 15407/2017,
4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013).
L'esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal Decreto del Ministero dell'Infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal D.M. del 22 Aprile 2008. In particolare, è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica.
Lo stesso Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014, ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di “alloggio sociale” di cui al Decreto Ministeriale citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200.
Ciò posto va anche osservato, ai fini decisori, che la ricorrente non ha provveduto a presentare l'indispensabile dichiarazione del possesso dei requisiti, per poter beneficiare della esenzione. Deve, pertanto, reputarsi che l'assenza del compimento da parte della ricorrente di tale onere di comunicazione, espressamente previsto per ottenere l'invocata detrazione - ex art. 13, co. 10°, D.L. n. 201 del 2011-, abbia comportato la definitiva decadenza da tale beneficio fiscale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 8.11.2022, n.37385). Ed infatti alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione e, in particolare, nell'ordinanza n. 37385 del 2022, si legge che « il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (si veda anche
Cassazione n. 21465 del 2020; Cassazione n. 5190 del 2022). In tal senso deve essere letta la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 769, ultimo periodo, della legge 160/2019, secondo il quale in «ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme
».
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.
La particolarità e complessità della fattispecie esaminata e la circostanza che la materia è stata oggetto di discipline nazionali e regionali, succedutesi nel tempo, ma talvolta con non sufficiente nitidezza delle disposizioni, nonché la frammentazione delle fasi del procedimento di assegnazione degli alloggi in questione, in cui intervengono sia l'ATER che i Comuni, con competenze pure spesso sovrapposte e/o sovrapponibili, tali da determinare incertezza di attribuzione circa la qualificazione e la natura degli alloggi, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il 09/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Vagnoni Dott. Davide Rosati