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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 150 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
(C.F. ) nato in [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Monseñor Chimento 851, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, rappresentato e difeso, dall'avv. Graciela Cerulli del Foro di Milano ( ), ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio sito in Milano, Via Messina 47, giusta procura come da separato atto.
- RICORRENTE -
E
, (C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_1
C.F. - RESISTENTE – C.F._3
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_1 proprio status di cittadino italiano in quanto discendente in linea retta dal cittadino italiano di Per_1
nato a [...] il [...], figlio di e .
[...] Persona_2 Persona_3
1 In particolare, il ricorrente ha dedotto che il 9 aprile 1910 ha contratto matrimonio Persona_1 in Argentina con , il 23 maggio 1931 è deceduto in Controparte_3 Persona_1
Argentina, dal matrimonio tra e è nato Persona_1 Controparte_3 Persona_4 in Argentina in data 25 gennaio 1913, il quale in data 7 dicembre 1938 ha contratto matrimonio in
Argentina con (doc. 6). In data 1° maggio 1987, il signor è Per_5 Controparte_4 Persona_4 deceduto in Argentina. Dal matrimonio è nato in Argentina in [...] 19 settembre Persona_6
1943, il quale in data 7 febbraio 1968 ha contratto matrimonio in Argentina con , Persona_7 dal matrimonio è nato in [...] in data [...], il quale in data Parte_1
14 novembre 2014 ha contratto matrimonio in Argentina con . Persona_8
Il ricorrente ha, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
Buenos Aires (Argentina), seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il P.M. nulla opponeva.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 24 novembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto in caso di accoglimento del ricorso la compensazione delle spese. All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
Preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co.
5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Drapia, Vibo Valentia, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione argentino dell'avo italiano già menzionato, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino all'odierno ricorrente.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla
2 giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_3 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadino italiano del ricorrente;
3 B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro 24.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Graziella Costantino
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