Articolo 24 della Legge 27 dicembre 1941, n. 1570
Articolo 23Articolo 25
Versione
3 febbraio 1942
Art. 24.

Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed e' esercitato a giudizio e sotto la responsabilita' del comandante dei reparti di soccorso.

I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformita' delle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso comandante.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1942