TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 187/2024 e promossa con ricorso depositato il 05.03.2024 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. LABRIOLA PAOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), Vicolo Tintori n. 8;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. KHAN HUMERA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA DELLE ZIGHERANE 58 38068 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 26.03.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 26.03.2025;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
pagina1 di 7 Fatto e diritto
pagina2 di 7
pagina3 di 7
pagina4 di 7
6. Pronunciata la sentenza parziale di separazione n. 265/2024, pubblicata il 05.09.2024 e passata in giudicato, decorso il termine di legge le parti sono comparse davanti alla giudice delegata all'udienza del 26.03.2025, ribadendo il proprio consenso rispetto alle condizioni concordate, apportandovi limitate modifiche.
7. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per il rinnovo delle proprie conclusioni attese le modifiche apportate dalle parti.
8. In data 28.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
9. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: sul punto si richiama la motivazione di cui all'ordinanza del 28.05.2024,
pagina5 di 7 e la motivazione dell'ordinanza a verbale del 18.07.2024 a sostegno della proposta conciliativa formulata alle parti.
10. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
10.1. È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi avanti alla giudice delegata, avvenuta il 17.05.2024, e conclusasi con accordo conciliativo del 18.07.2024 recepito nella sentenza parziale n. 265/2024 pubblicata il 05.09.2024, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
11. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
11.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minor condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
11.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
12. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore stante la tenera età dello stesso e ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1 scioglie il matrimonio tra e celebrato Parte_1 Controparte_1
in Pakistan il 22.02.2016;
2 dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3 conferma le condizioni di separazione ad eccezione che per il contributo alla coniuge, che va escluso e per il contributo al mantenimento del figlio che andrà aumentato a € 350,00, nonché per il riferimento ai “dintorni di Rovereto” in relazione all'abitazione del padre;
pagina6 di 7 4 le parti si impegnano a mantenere una comunicazione reciprocamente corretta e a trasmettersi le informazioni relative al minore attraverso e-mail ordinaria;
per le comunicazioni urgenti il resistente invierà un messaggio al seguente n. 3930971622 o al n. 3512196988;
5 il padre avrà il diritto di fare una videochiamata o telefonata tre volte alla settimana, il martedì, il giovedì e il venerdì, alle ore 20.00 fino alle ore 20.20 sulle utenze già indicate;
da quando il bambino avrò il proprio cellulare a disposizione, padre e figlio potranno sentirsi liberamente;
6 spese di causa integralmente compensate (ivi incluse le spese del subprocedimento di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti instaurato con istanza del 21.06.2024).
Così deciso nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 187/2024 e promossa con ricorso depositato il 05.03.2024 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. LABRIOLA PAOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), Vicolo Tintori n. 8;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. KHAN HUMERA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA DELLE ZIGHERANE 58 38068 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 26.03.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 26.03.2025;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
pagina1 di 7 Fatto e diritto
pagina2 di 7
pagina3 di 7
pagina4 di 7
6. Pronunciata la sentenza parziale di separazione n. 265/2024, pubblicata il 05.09.2024 e passata in giudicato, decorso il termine di legge le parti sono comparse davanti alla giudice delegata all'udienza del 26.03.2025, ribadendo il proprio consenso rispetto alle condizioni concordate, apportandovi limitate modifiche.
7. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per il rinnovo delle proprie conclusioni attese le modifiche apportate dalle parti.
8. In data 28.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
9. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: sul punto si richiama la motivazione di cui all'ordinanza del 28.05.2024,
pagina5 di 7 e la motivazione dell'ordinanza a verbale del 18.07.2024 a sostegno della proposta conciliativa formulata alle parti.
10. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
10.1. È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi avanti alla giudice delegata, avvenuta il 17.05.2024, e conclusasi con accordo conciliativo del 18.07.2024 recepito nella sentenza parziale n. 265/2024 pubblicata il 05.09.2024, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
11. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
11.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minor condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
11.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
12. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore stante la tenera età dello stesso e ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1 scioglie il matrimonio tra e celebrato Parte_1 Controparte_1
in Pakistan il 22.02.2016;
2 dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3 conferma le condizioni di separazione ad eccezione che per il contributo alla coniuge, che va escluso e per il contributo al mantenimento del figlio che andrà aumentato a € 350,00, nonché per il riferimento ai “dintorni di Rovereto” in relazione all'abitazione del padre;
pagina6 di 7 4 le parti si impegnano a mantenere una comunicazione reciprocamente corretta e a trasmettersi le informazioni relative al minore attraverso e-mail ordinaria;
per le comunicazioni urgenti il resistente invierà un messaggio al seguente n. 3930971622 o al n. 3512196988;
5 il padre avrà il diritto di fare una videochiamata o telefonata tre volte alla settimana, il martedì, il giovedì e il venerdì, alle ore 20.00 fino alle ore 20.20 sulle utenze già indicate;
da quando il bambino avrò il proprio cellulare a disposizione, padre e figlio potranno sentirsi liberamente;
6 spese di causa integralmente compensate (ivi incluse le spese del subprocedimento di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti instaurato con istanza del 21.06.2024).
Così deciso nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina7 di 7