Articolo 1327 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1327. Generale e gradi corrispondenti 1. Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, puo' essere conferito, rispettivamente, il grado di generale o di ammiraglio, prescindendo dall'ordine di anzianita'. 2. Il conferimento del grado suddetto e' effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010