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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/06/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 309/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Orfeo Parte_1
Strianese, come da procura in atti;
ATTORE
E
, già Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio De Simone,
[...] come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 18.01.2018 e notificato, unitamente al decreto, l'8.03.2018 ha convenuto Parte_1 in giudizio la esponendo di aver Controparte_3 stipulato in data 23.02.1992 con la , poi divenuta Controparte_4
e quindi il rapporto di conto Controparte_5 Controparte_6 corrente n. 2212.1 che dal 17.01.2006 assumeva la numerazione 10189 tanto che alla stessa data il saldo positivo che presentava il rapporto di conto corrente 2212.1 veniva bonificato sul conto corrente 10189, sempre intestato a Parte_1 dando continuità al rapporto con l'Istituto di credito, anche riguardo all'affidamento che inizialmente era di lire 15.000.0000. Aggiungeva che in data 12.10.2010 aveva stipulato con la banca il contratto di finanziamento n. 00131342 al fine di estinguere l'apparente esposizione debitoria che il rapporto di conto corrente n. 10189 presentava a quella data e che in data 19.01.2015, interrompeva i termini di prescrizione con una richiesta di rilascio di documentazione ai sensi e per gli effetti dell'art 119 tub, ma che tale richiesta non aveva sortito alcun effetto. A seguito di decreto ingiuntivo notificato in data 30.06.2015 la banca consegnava la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 documentazione richiesta, per cui con ctp veniva accertato che sul conto corrente n.
10189, già 2212.1, risultavano addebitate competenze illegittime per complessivi euro 11.718,21 per interessi ultralegali non previsti per iscritto, interessi anatocistici senza una valida clauosola, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto non dovute per nullità della clausola per indeterminatezza. Allegava che il contratto di prestito n. 00131342 risultava parzialmente nullo in quanto sottoscritto per estinguere l'apparente saldo negativo che il conto corrente n. 10189, già n. 2212.1, presentava alla data del 12.10.2010. Per tali motivi il ricorrente attore chiedeva al giudice di accertare e dichiarare le suddetta illegittimità e nullità e per l'effetto, condannare la convenuta banca alla immediata restituzione in favore di parte attrice dell'importo complessivo di euro 26.489,79 come risultante dalla consulenza tecnica di parte e, comunque, di tutte le somme indebitamente percepite dalla banca, oltre interessi e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva regolarmente in giudizio la banca convenuta, impugnando e contestando il contenuto del ricorso ed eccependo l'inammissibilità del rito sommario, trattandosi di causa complessa e non di facile istruzione. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e l'inammissibilità della azione di ripetizione dell'indebito per non aver prodotto il ricorrente tutti gli estratti conto dall'inizio dei rapporti fino alla fine. Eccepiva la prescrizione della domanda di restituzione relativa al primo rapporto di conto corrente n.
2212.1 estinto in data 17.01.2006 a cui era subentrato il nuovo rapporto n.10189, che non era la continuazione del precedente, in quanto regolato da un nuovo contratto a diverse condizioni. Deduceva che anche questo secondo rapporto di c/c era stato estinto in data 25.01.2017 e, rispetto ad esso, eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie antedecennali. Riguardo al finanziamento n. 00131342 del
12.10.2010 ed estinto in data 14.10.2016, allegava che esso era valido ed efficace, atteso che il correntista aveva scelto liberamente di destinare la somma mutuata alla parziale estinzione della debitoria presente sul conto corrente.
Considerato che
la banca aveva contabilizzato le poste attive e passive in conformità di quanto validamente previsto in contratto e nel rispetto delle norme inderogabili, chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, espletata ctu con il dott. , resa un'integrazione alla relazione di consulenza, Persona_1 precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova premettere che nei giudizi aventi ad oggetto l'azione di ripetizione dell'indebito bancario, l'onere della prova per il cliente della banca è adempiuto con la produzione della contabilità bancaria (estratti conto), dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 quale desumere la contabilizzazione di voci passive non previste da valide clausole contrattuali (interessi ultralegali, commissioni, spese, giorni valuta)
o contrarie a norme inderogabili di legge (a volte solo a decorrere da una certa data) come per gli interessi anatocistici, gli interessi usurari, le commissioni di massico scoperto. Gli estratti conto possono essere prodotti anche in parte, atteso che in tal caso gli importi addebitati illegittimamente saranno accertati limitatamente ai periodi per i quali sono stati prodotti. Non è onere del correntista produrre contratti scritti, segnatamente quanto allega di non averli mai sottoscritti o di non averli ottenuti dalla banca nonostante la richiesta ex art. 119 Tub, bastando l'allegazione dello svolgimento del rapporto bancario come risultante dagli estratti conto. E' onere della banca produrre i contratti per dimostrare la legittima contabilizzazione delle voci passive addebitate al cliente come risultanti dagli estratti conto. Inoltre, se la banca agisce in riconvenzionale per l'eventuale pagamento del saldo finale del rapporto di conto corrente, è onere della banca dimostrare il formarsi del saldo finale con la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla fine.
Ciò premesso, riguardo al conto corrente oggetto del presente giudizio, sulla base della documentazione prodotta, il ctu ha correttamente analizzato e ricostruito il rapporto di conto corrente, con motivazioni condivisibili in fatto e in diritto, che questo giudice qui richiama integralmente per quanto di ragione. In particolare questo giudice condivide quanto motivato dal ctu in ordine alla unitarietà dei rapporti di conto corrente, atteso che il rapporto n.
2212.1 ebbe ad assumere in continuità e dal 17.01.2006 la numerazione
10189, con giroconto del saldo positivo che dal vecchio conto fu girocontato sul conto corrente n. 10189, sempre intestato a e sempre Parte_1 affidato come il primo. E' evidente che il dato solo formale dell'assegnazione di un nuovo numero al conto non dà luogo ad un nuovo e diverso rapporto di c/c, attesa la sostanziale continuità ed unitarietà del rapporto con l'Istituto di credito, anche riguardo all'affidamento.
Ciò posto va condivisa l'ipotesi esposta dal ctu in ordine alla individuazione delle rimesse solutorie antedecennali prescritte, dovendosi ritenere corretta quella che tenga conto dell'unitarietà e continuità dei due rapporti di c/c e quella in cui la individuazione delle rimesse solutorie sia stata fatta sul rapporto di conto corrente ricostruito, vale a dire depurato dagli effetti delle varie nullità o mancanza di clausole dedotte dall'attore e accertate dal ctu. In particolare il ctu ha correttamente applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 tub per i periodi in cui non vi era una clausola scritta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 determinata che indicasse il tasso convenzionale applicato al rapporto;
correttamente ha ritenuto la clausola anatocistica nulla in quanto non avente il contenuto indicato dalla Delibera Cicr del 2.9.2000 (pari periodicità, indicazione di tan e tae debitorio e creditorio, approvazione specifica con sottoscrizione ex art. 1341 c.c.); correttamente ha escluso l'applicazione della CMS, in quanto non indicante il criterio di applicazione, ma solo l'aliquota in percentuale.
Analizzando in particolare l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca riguardo all'azione di ripetizione dell'indebito, secondo la banca, le rimesse antedecennali affluite sul conto oggetto di causa, in assenza di produzione di un contratto scritto di apertura di credito, vanno qualificate solutorie. Invero detta tesi non tiene conto che la mancata produzione di contratti scritti di apertura di credito, non esclude che nella specie vi sia stato un rapporto di apertura di credito tra le parti, vale a dire il c.d. fido di fatto, ovvero l'autorizzazione ad uno sconfinamento concesso alla correntista, analogo ad un'apertura di credito non regolata, ma costantemente tollerata, pur in assenza di un documento contrattuale. Invero l'attore ha correttamente dedotto che il conto è stato costantemente affidato dall'inizio e per tutta la durata del rapporto, con la banca che ha consentito alla correntista un saldo passivo entro soglie di fido variabili nel tempo, come desunte dal ctu dall'analisi degli estratti conto. Durante detto rapporto di apertura di credito di fatto, la banca non ha mai intimato il rientro né ha assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi Interbancria (doverosa soprattutto in assenza di fido), applicando le commissione di massimo scoperto e differenziando la misura degli interessi passivi tra quelli infrafido ed extrafido, senza mai avanzare richieste di garanzie ulteriori per l'aumentare dello scoperto bancario consentito. Il quadro probatorio documentale consente, pertanto, di ritenere accertata la stipula per facta concludentia di contratti di apertura di credito. D'altra parte la mancanza di un contratto di apertura di credito in forma scritta non può ricadere a vantaggio della banca, atteso che le norme sulla forma dei contratti bancari sono norme a protezione della parte debole del rapporto contrattuale, vale a dire del cliente della banca e quindi la violazione delle stesse non può risolversi in un vantaggio per la convenuta
(art. 127 comma 2 tub). Non a caso si parla di c.d. nullità relative di protezione (cfr. Cass. S.U. 26242/2014). La tesi difensiva della banca, inoltre, non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha statuito che con riferimento al correntista che agisce per far dichiarare la nullità della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 clausola che prevede la corresponsione di interessi e commissioni non dovute, il termine di prescrizione decennale cui l'azione di ripetizione è soggetta, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto sul quale gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti solo alla chiusura del conto corrente il dare/avere tra le parti diviene esigibile, per cui da detta data decorre la prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito ( Cass. SS.UU. n. 24418/2010). Riguardo all'usurarietà del rapporto di conto corrente, il ctu non ha accertato alcun superamento del tasso soglia.
Alle luce di quanto sopra motivato la ipotesi conclusiva da accogliere tra quelle esposte dal ctu è l'ipotesi n. 8 effettuata considerando unitari i rapporti di c/c, per cui l'attore ha diritto alla restituzione di euro 20.073,13.
A tale importo da restituire da parte della banca, vanno aggiunti gli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, atteso che non è configurabile la male fede della banca (art. 2033
c.c.), in quanto durante il rapporto bancario il correntista non ha mai contestato gli estratti conto, né segnalato somme non dovute o clausole nulle.
Relativamente al rapporto di finanziamento, nulla deve essere restituito all'attore, atteso che esso si è svolto regolarmente sulla base di un contratto valido, avendo una causa tipica legale, ed essendo un post factum irrilevante la circostanza che la somma mutuata sia stata destinata dal correntista a coprire in tutto o in parte della debitoria che aveva sul rapporto di conto corrente.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della banca soccombente, con liquidazione che tiene conto del valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 20.073,13 oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo 1) Condanna la convenuta al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 29.05.2025
Il Giudice- dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 309/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Orfeo Parte_1
Strianese, come da procura in atti;
ATTORE
E
, già Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio De Simone,
[...] come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 18.01.2018 e notificato, unitamente al decreto, l'8.03.2018 ha convenuto Parte_1 in giudizio la esponendo di aver Controparte_3 stipulato in data 23.02.1992 con la , poi divenuta Controparte_4
e quindi il rapporto di conto Controparte_5 Controparte_6 corrente n. 2212.1 che dal 17.01.2006 assumeva la numerazione 10189 tanto che alla stessa data il saldo positivo che presentava il rapporto di conto corrente 2212.1 veniva bonificato sul conto corrente 10189, sempre intestato a Parte_1 dando continuità al rapporto con l'Istituto di credito, anche riguardo all'affidamento che inizialmente era di lire 15.000.0000. Aggiungeva che in data 12.10.2010 aveva stipulato con la banca il contratto di finanziamento n. 00131342 al fine di estinguere l'apparente esposizione debitoria che il rapporto di conto corrente n. 10189 presentava a quella data e che in data 19.01.2015, interrompeva i termini di prescrizione con una richiesta di rilascio di documentazione ai sensi e per gli effetti dell'art 119 tub, ma che tale richiesta non aveva sortito alcun effetto. A seguito di decreto ingiuntivo notificato in data 30.06.2015 la banca consegnava la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 documentazione richiesta, per cui con ctp veniva accertato che sul conto corrente n.
10189, già 2212.1, risultavano addebitate competenze illegittime per complessivi euro 11.718,21 per interessi ultralegali non previsti per iscritto, interessi anatocistici senza una valida clauosola, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto non dovute per nullità della clausola per indeterminatezza. Allegava che il contratto di prestito n. 00131342 risultava parzialmente nullo in quanto sottoscritto per estinguere l'apparente saldo negativo che il conto corrente n. 10189, già n. 2212.1, presentava alla data del 12.10.2010. Per tali motivi il ricorrente attore chiedeva al giudice di accertare e dichiarare le suddetta illegittimità e nullità e per l'effetto, condannare la convenuta banca alla immediata restituzione in favore di parte attrice dell'importo complessivo di euro 26.489,79 come risultante dalla consulenza tecnica di parte e, comunque, di tutte le somme indebitamente percepite dalla banca, oltre interessi e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva regolarmente in giudizio la banca convenuta, impugnando e contestando il contenuto del ricorso ed eccependo l'inammissibilità del rito sommario, trattandosi di causa complessa e non di facile istruzione. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e l'inammissibilità della azione di ripetizione dell'indebito per non aver prodotto il ricorrente tutti gli estratti conto dall'inizio dei rapporti fino alla fine. Eccepiva la prescrizione della domanda di restituzione relativa al primo rapporto di conto corrente n.
2212.1 estinto in data 17.01.2006 a cui era subentrato il nuovo rapporto n.10189, che non era la continuazione del precedente, in quanto regolato da un nuovo contratto a diverse condizioni. Deduceva che anche questo secondo rapporto di c/c era stato estinto in data 25.01.2017 e, rispetto ad esso, eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie antedecennali. Riguardo al finanziamento n. 00131342 del
12.10.2010 ed estinto in data 14.10.2016, allegava che esso era valido ed efficace, atteso che il correntista aveva scelto liberamente di destinare la somma mutuata alla parziale estinzione della debitoria presente sul conto corrente.
Considerato che
la banca aveva contabilizzato le poste attive e passive in conformità di quanto validamente previsto in contratto e nel rispetto delle norme inderogabili, chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, espletata ctu con il dott. , resa un'integrazione alla relazione di consulenza, Persona_1 precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova premettere che nei giudizi aventi ad oggetto l'azione di ripetizione dell'indebito bancario, l'onere della prova per il cliente della banca è adempiuto con la produzione della contabilità bancaria (estratti conto), dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 quale desumere la contabilizzazione di voci passive non previste da valide clausole contrattuali (interessi ultralegali, commissioni, spese, giorni valuta)
o contrarie a norme inderogabili di legge (a volte solo a decorrere da una certa data) come per gli interessi anatocistici, gli interessi usurari, le commissioni di massico scoperto. Gli estratti conto possono essere prodotti anche in parte, atteso che in tal caso gli importi addebitati illegittimamente saranno accertati limitatamente ai periodi per i quali sono stati prodotti. Non è onere del correntista produrre contratti scritti, segnatamente quanto allega di non averli mai sottoscritti o di non averli ottenuti dalla banca nonostante la richiesta ex art. 119 Tub, bastando l'allegazione dello svolgimento del rapporto bancario come risultante dagli estratti conto. E' onere della banca produrre i contratti per dimostrare la legittima contabilizzazione delle voci passive addebitate al cliente come risultanti dagli estratti conto. Inoltre, se la banca agisce in riconvenzionale per l'eventuale pagamento del saldo finale del rapporto di conto corrente, è onere della banca dimostrare il formarsi del saldo finale con la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla fine.
Ciò premesso, riguardo al conto corrente oggetto del presente giudizio, sulla base della documentazione prodotta, il ctu ha correttamente analizzato e ricostruito il rapporto di conto corrente, con motivazioni condivisibili in fatto e in diritto, che questo giudice qui richiama integralmente per quanto di ragione. In particolare questo giudice condivide quanto motivato dal ctu in ordine alla unitarietà dei rapporti di conto corrente, atteso che il rapporto n.
2212.1 ebbe ad assumere in continuità e dal 17.01.2006 la numerazione
10189, con giroconto del saldo positivo che dal vecchio conto fu girocontato sul conto corrente n. 10189, sempre intestato a e sempre Parte_1 affidato come il primo. E' evidente che il dato solo formale dell'assegnazione di un nuovo numero al conto non dà luogo ad un nuovo e diverso rapporto di c/c, attesa la sostanziale continuità ed unitarietà del rapporto con l'Istituto di credito, anche riguardo all'affidamento.
Ciò posto va condivisa l'ipotesi esposta dal ctu in ordine alla individuazione delle rimesse solutorie antedecennali prescritte, dovendosi ritenere corretta quella che tenga conto dell'unitarietà e continuità dei due rapporti di c/c e quella in cui la individuazione delle rimesse solutorie sia stata fatta sul rapporto di conto corrente ricostruito, vale a dire depurato dagli effetti delle varie nullità o mancanza di clausole dedotte dall'attore e accertate dal ctu. In particolare il ctu ha correttamente applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 tub per i periodi in cui non vi era una clausola scritta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 determinata che indicasse il tasso convenzionale applicato al rapporto;
correttamente ha ritenuto la clausola anatocistica nulla in quanto non avente il contenuto indicato dalla Delibera Cicr del 2.9.2000 (pari periodicità, indicazione di tan e tae debitorio e creditorio, approvazione specifica con sottoscrizione ex art. 1341 c.c.); correttamente ha escluso l'applicazione della CMS, in quanto non indicante il criterio di applicazione, ma solo l'aliquota in percentuale.
Analizzando in particolare l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca riguardo all'azione di ripetizione dell'indebito, secondo la banca, le rimesse antedecennali affluite sul conto oggetto di causa, in assenza di produzione di un contratto scritto di apertura di credito, vanno qualificate solutorie. Invero detta tesi non tiene conto che la mancata produzione di contratti scritti di apertura di credito, non esclude che nella specie vi sia stato un rapporto di apertura di credito tra le parti, vale a dire il c.d. fido di fatto, ovvero l'autorizzazione ad uno sconfinamento concesso alla correntista, analogo ad un'apertura di credito non regolata, ma costantemente tollerata, pur in assenza di un documento contrattuale. Invero l'attore ha correttamente dedotto che il conto è stato costantemente affidato dall'inizio e per tutta la durata del rapporto, con la banca che ha consentito alla correntista un saldo passivo entro soglie di fido variabili nel tempo, come desunte dal ctu dall'analisi degli estratti conto. Durante detto rapporto di apertura di credito di fatto, la banca non ha mai intimato il rientro né ha assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi Interbancria (doverosa soprattutto in assenza di fido), applicando le commissione di massimo scoperto e differenziando la misura degli interessi passivi tra quelli infrafido ed extrafido, senza mai avanzare richieste di garanzie ulteriori per l'aumentare dello scoperto bancario consentito. Il quadro probatorio documentale consente, pertanto, di ritenere accertata la stipula per facta concludentia di contratti di apertura di credito. D'altra parte la mancanza di un contratto di apertura di credito in forma scritta non può ricadere a vantaggio della banca, atteso che le norme sulla forma dei contratti bancari sono norme a protezione della parte debole del rapporto contrattuale, vale a dire del cliente della banca e quindi la violazione delle stesse non può risolversi in un vantaggio per la convenuta
(art. 127 comma 2 tub). Non a caso si parla di c.d. nullità relative di protezione (cfr. Cass. S.U. 26242/2014). La tesi difensiva della banca, inoltre, non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha statuito che con riferimento al correntista che agisce per far dichiarare la nullità della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 clausola che prevede la corresponsione di interessi e commissioni non dovute, il termine di prescrizione decennale cui l'azione di ripetizione è soggetta, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto sul quale gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti solo alla chiusura del conto corrente il dare/avere tra le parti diviene esigibile, per cui da detta data decorre la prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito ( Cass. SS.UU. n. 24418/2010). Riguardo all'usurarietà del rapporto di conto corrente, il ctu non ha accertato alcun superamento del tasso soglia.
Alle luce di quanto sopra motivato la ipotesi conclusiva da accogliere tra quelle esposte dal ctu è l'ipotesi n. 8 effettuata considerando unitari i rapporti di c/c, per cui l'attore ha diritto alla restituzione di euro 20.073,13.
A tale importo da restituire da parte della banca, vanno aggiunti gli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, atteso che non è configurabile la male fede della banca (art. 2033
c.c.), in quanto durante il rapporto bancario il correntista non ha mai contestato gli estratti conto, né segnalato somme non dovute o clausole nulle.
Relativamente al rapporto di finanziamento, nulla deve essere restituito all'attore, atteso che esso si è svolto regolarmente sulla base di un contratto valido, avendo una causa tipica legale, ed essendo un post factum irrilevante la circostanza che la somma mutuata sia stata destinata dal correntista a coprire in tutto o in parte della debitoria che aveva sul rapporto di conto corrente.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della banca soccombente, con liquidazione che tiene conto del valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 20.073,13 oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo 1) Condanna la convenuta al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 29.05.2025
Il Giudice- dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6