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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in materia di previdenza in grado di appello iscritta al N. 152 del Ruolo Generale
delle cause dell'anno 2021 discussa e decisa all'udienza del 12.2.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto alla Via Attica n. 9, presso e nello studio dell'avv. Ester Spada, dalla quale è
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Isabella Patrizia
Basile, Antonio Andriulli e Nilla Barusi, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto in Taranto, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto,
- APPELLATO -
Oggetto: Fondo di Garanzia per credito di trattamento fine rapporto
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione del
12.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 772/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' , quale Parte_1 CP_1
1 gestore del Fondo di Garanzia, volta al conseguimento del pagamento del TFR, pari a €.
205,99, maturato in virtù del rapporto di lavoro dal 3.10.2011 al 31.12.2013 alle dipendenze della dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 744 del Parte_2
5.10.2016.
Avverso tale decisione, proponeva appello la lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza CP_1
impugnata.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale - premesso che l'art. 2 legge 297/1982 subordina l'intervento del fondo di garanzia al previo assoggettamento del datore di lavoro ad una procedura concorsuale, oppure, ove non sia soggetto alle disposizioni del r.d. 16.3.1942 n. 267, all'infruttuoso esito dell'esecuzione forzata individuale, e rilevato che la procedura concorsuale nei confronti della società aperta con sentenza del Tribunale di Roma del 5.10.2016 e Parte_2
nella quale la ricorrente aveva presentato in data 3.2.2017 istanza tardiva di ammissione allo stato passivo, si era chiusa con decreto del 18-23.4.2018 dello stesso Tribunale di non farsi luogo all'accertamento del passivo, per assenza di prospettive di acquisire l'attivo da distribuire ai creditori, e che la documentazione prodotta dalla ricorrente non attestava nè la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo né la conseguente cancellazione della società fallita dal registro delle imprese - ha ritenuto il difetto della condizione necessaria per l'intervento del Fondo di Garanzia, ossia del titolo esecutivo nei confronti del proprio ex datore di lavoro, di cui la ricorrente era tenuta a munirsi, atteso che il suo credito non era stato accertato in sede concorsuale.
Si duole l'appellante dell'erroneità di tale decisione rappresentando sia l'impossibilità di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti della società fallita e cancellata - non potendo il suo credito accertarsi in seno alla procedura fallimentare ormai chiusa - sia l'idoneità della documentazione allegata - costituita dalla busta paga relativa al mese di dicembre 2013, dal
Modello Cud del 2014, e dall'istanza di ammissione al passivo – a provare compiutamente
2 l'an ed il quantum del TFR reclamato nell'ambito di una domanda di accesso al Fondo di
CP_ Garanzia
Sostiene, inoltre, l'appellante che il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della società fallita è dimostrato proprio dal decreto di chiusura della procedura concorsuale, senza l'accertamento del passivo per previsione di mancato realizzo di attivo, determinante
ex se l'esistenza di un bilancio finale di liquidazione pari a zero, come precisato anche nei
CP_ messaggi n. 4302/2015 e n. 1646/2017.
A conferma del proprio assunto l'appellante produce la visura camerale aggiornata della società da cui si evince la sua cancellazione dal registro delle imprese avvenuta Parte_2
in data 10.1.2019, senza condizione di continuità con conseguente impossibilità per la stessa di tornare in bonis e di essere soggetto di imputazioni giuridiche.
L'appello è infondato.
Il primo giudice ha ben motivato il rigetto della pretesa della lavoratrice con pertinenti riferimenti giurisprudenziali. Effettivamente in più occasioni la Suprema Corte ha ribadito la necessità, per l'affermazione del diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo di
Garanzia, della ricorrenza dei requisiti dell'insolvenza del datore di lavoro - accertata con la dichiarazione di fallimento o, in mancanza, con l'esperimento infruttuoso di un serio tentativo di esecuzione forzata, salva la risultanza di altri beni aggredibili con azione esecutiva (cfr. ex multis Cass., 1 luglio 2010, n. 15662; Cass., 20 novembre 2017, n. 27467)
- e dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero sulla base di un titolo esecutivo definitivo (Cass., 28 luglio 2011, n. 16617; Cass., 9 giugno 2014, n.
12971; Cass., 25 agosto 2020, n. 17643).
La Corte di legittimità, recentemente, ha pure specificato in casi esattamente conformi al presente - in cui il datore di lavoro, società a responsabilità limitata, era fallito ma non si era proceduto alla formazione dello stato passivo, in mancanza di attivo e dopo la chiusura del fallimento la società era stata cancellata dal registro delle imprese - la necessità del creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis, anche se trattavasi di una società a responsabilità limitata che poi è stata cancellata, dovendosi in tale caso agire nei confronti dei soci. Essa ha spiegato, con motivazione pienamente
3 condivisibile, che tale azione esecutiva non è inutile, sebbene già si supponga che risulterà
infruttuosa, perché serve a costituire un titolo giudiziale del credito che poi si domanderà al fondo di garanzia. Quest'ultimo, infatti, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e nessun accertamento in ordine alla spettanza e alla consistenza del credito può svolgersi innanzi
CP_ all' “il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacchè l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia,
essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro”
(così Cass., n. 1887/2020; n. 4061/2021; n. 39157/2021).
CP_ Insomma, davanti all' il lavoratore deve produrre una prova giudiziale del credito, o attraverso il verbale di insinuazione al passivo redatto dall'organo giudiziale del fallimento o un altro valido titolo esecutivo, che faccia piena prova del credito sotteso.
Questa è la ratio del pretendere un'azione esecutiva nei confronti del debitore, anche quando
CP_ è scontato che non si realizzerà alcunché, ossia non far gravare sull' un accertamento del credito che non gli spetta e non può eseguire.
È molto chiara la Cassazione nella sentenza n. 1866/2020, quasi integralmente richiamata nella sentenza impugnata, che la Corte condivide: ciò che rileva è il principio per cui, una volta esclusa l'assoggettabilità alle procedure concorsuali e la possibilità di accertare il credito in sede concorsuale, il lavoratore dovrà munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente;
circostanza, questa, che costituisce non «un onere inutile e inutilmente dispendioso» ma un presupposto necessario per l'intervento del Fondo, la cui prestazione previdenziale a carattere autonomo si modella, tuttavia, quanto all'importo, alla misura della retribuzione o del Tfr dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo, ovvero alla sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro.
4 Posto, allora, che nel caso di specie la lavoratrice si è limitata ad attestare che il fallimento si è chiuso senza formazione del passivo, ma non ha anche provato di avere esperito un'azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis ovvero dei soci, per munirsi di un titolo esecutivo, il credito vantato è rimasto sfornito di prova giudiziale. E non
CP_ può supplirsi cercando di provare il credito nei confronti dell Né può sostenersi che il
CP_ credito deve intendersi provato perché l non ha mosso contestazioni in ordine alla sua
CP_ quantificazione, rilevato che l' essendo terzo rispetto al rapporto di lavoro, non è in grado di argomentare in ordine alla sua quantificazione, dovendo l'accertamento svolgersi unicamente nei confronti del datore di lavoro.
L'appello deve, dunque, essere respinto.
Nulla per le spese nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale previsto dall'art. 152
disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto, 12.2.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in materia di previdenza in grado di appello iscritta al N. 152 del Ruolo Generale
delle cause dell'anno 2021 discussa e decisa all'udienza del 12.2.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto alla Via Attica n. 9, presso e nello studio dell'avv. Ester Spada, dalla quale è
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Isabella Patrizia
Basile, Antonio Andriulli e Nilla Barusi, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto in Taranto, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto,
- APPELLATO -
Oggetto: Fondo di Garanzia per credito di trattamento fine rapporto
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione del
12.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 772/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' , quale Parte_1 CP_1
1 gestore del Fondo di Garanzia, volta al conseguimento del pagamento del TFR, pari a €.
205,99, maturato in virtù del rapporto di lavoro dal 3.10.2011 al 31.12.2013 alle dipendenze della dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 744 del Parte_2
5.10.2016.
Avverso tale decisione, proponeva appello la lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza CP_1
impugnata.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale - premesso che l'art. 2 legge 297/1982 subordina l'intervento del fondo di garanzia al previo assoggettamento del datore di lavoro ad una procedura concorsuale, oppure, ove non sia soggetto alle disposizioni del r.d. 16.3.1942 n. 267, all'infruttuoso esito dell'esecuzione forzata individuale, e rilevato che la procedura concorsuale nei confronti della società aperta con sentenza del Tribunale di Roma del 5.10.2016 e Parte_2
nella quale la ricorrente aveva presentato in data 3.2.2017 istanza tardiva di ammissione allo stato passivo, si era chiusa con decreto del 18-23.4.2018 dello stesso Tribunale di non farsi luogo all'accertamento del passivo, per assenza di prospettive di acquisire l'attivo da distribuire ai creditori, e che la documentazione prodotta dalla ricorrente non attestava nè la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo né la conseguente cancellazione della società fallita dal registro delle imprese - ha ritenuto il difetto della condizione necessaria per l'intervento del Fondo di Garanzia, ossia del titolo esecutivo nei confronti del proprio ex datore di lavoro, di cui la ricorrente era tenuta a munirsi, atteso che il suo credito non era stato accertato in sede concorsuale.
Si duole l'appellante dell'erroneità di tale decisione rappresentando sia l'impossibilità di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti della società fallita e cancellata - non potendo il suo credito accertarsi in seno alla procedura fallimentare ormai chiusa - sia l'idoneità della documentazione allegata - costituita dalla busta paga relativa al mese di dicembre 2013, dal
Modello Cud del 2014, e dall'istanza di ammissione al passivo – a provare compiutamente
2 l'an ed il quantum del TFR reclamato nell'ambito di una domanda di accesso al Fondo di
CP_ Garanzia
Sostiene, inoltre, l'appellante che il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della società fallita è dimostrato proprio dal decreto di chiusura della procedura concorsuale, senza l'accertamento del passivo per previsione di mancato realizzo di attivo, determinante
ex se l'esistenza di un bilancio finale di liquidazione pari a zero, come precisato anche nei
CP_ messaggi n. 4302/2015 e n. 1646/2017.
A conferma del proprio assunto l'appellante produce la visura camerale aggiornata della società da cui si evince la sua cancellazione dal registro delle imprese avvenuta Parte_2
in data 10.1.2019, senza condizione di continuità con conseguente impossibilità per la stessa di tornare in bonis e di essere soggetto di imputazioni giuridiche.
L'appello è infondato.
Il primo giudice ha ben motivato il rigetto della pretesa della lavoratrice con pertinenti riferimenti giurisprudenziali. Effettivamente in più occasioni la Suprema Corte ha ribadito la necessità, per l'affermazione del diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo di
Garanzia, della ricorrenza dei requisiti dell'insolvenza del datore di lavoro - accertata con la dichiarazione di fallimento o, in mancanza, con l'esperimento infruttuoso di un serio tentativo di esecuzione forzata, salva la risultanza di altri beni aggredibili con azione esecutiva (cfr. ex multis Cass., 1 luglio 2010, n. 15662; Cass., 20 novembre 2017, n. 27467)
- e dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero sulla base di un titolo esecutivo definitivo (Cass., 28 luglio 2011, n. 16617; Cass., 9 giugno 2014, n.
12971; Cass., 25 agosto 2020, n. 17643).
La Corte di legittimità, recentemente, ha pure specificato in casi esattamente conformi al presente - in cui il datore di lavoro, società a responsabilità limitata, era fallito ma non si era proceduto alla formazione dello stato passivo, in mancanza di attivo e dopo la chiusura del fallimento la società era stata cancellata dal registro delle imprese - la necessità del creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis, anche se trattavasi di una società a responsabilità limitata che poi è stata cancellata, dovendosi in tale caso agire nei confronti dei soci. Essa ha spiegato, con motivazione pienamente
3 condivisibile, che tale azione esecutiva non è inutile, sebbene già si supponga che risulterà
infruttuosa, perché serve a costituire un titolo giudiziale del credito che poi si domanderà al fondo di garanzia. Quest'ultimo, infatti, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e nessun accertamento in ordine alla spettanza e alla consistenza del credito può svolgersi innanzi
CP_ all' “il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacchè l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia,
essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro”
(così Cass., n. 1887/2020; n. 4061/2021; n. 39157/2021).
CP_ Insomma, davanti all' il lavoratore deve produrre una prova giudiziale del credito, o attraverso il verbale di insinuazione al passivo redatto dall'organo giudiziale del fallimento o un altro valido titolo esecutivo, che faccia piena prova del credito sotteso.
Questa è la ratio del pretendere un'azione esecutiva nei confronti del debitore, anche quando
CP_ è scontato che non si realizzerà alcunché, ossia non far gravare sull' un accertamento del credito che non gli spetta e non può eseguire.
È molto chiara la Cassazione nella sentenza n. 1866/2020, quasi integralmente richiamata nella sentenza impugnata, che la Corte condivide: ciò che rileva è il principio per cui, una volta esclusa l'assoggettabilità alle procedure concorsuali e la possibilità di accertare il credito in sede concorsuale, il lavoratore dovrà munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente;
circostanza, questa, che costituisce non «un onere inutile e inutilmente dispendioso» ma un presupposto necessario per l'intervento del Fondo, la cui prestazione previdenziale a carattere autonomo si modella, tuttavia, quanto all'importo, alla misura della retribuzione o del Tfr dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo, ovvero alla sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro.
4 Posto, allora, che nel caso di specie la lavoratrice si è limitata ad attestare che il fallimento si è chiuso senza formazione del passivo, ma non ha anche provato di avere esperito un'azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis ovvero dei soci, per munirsi di un titolo esecutivo, il credito vantato è rimasto sfornito di prova giudiziale. E non
CP_ può supplirsi cercando di provare il credito nei confronti dell Né può sostenersi che il
CP_ credito deve intendersi provato perché l non ha mosso contestazioni in ordine alla sua
CP_ quantificazione, rilevato che l' essendo terzo rispetto al rapporto di lavoro, non è in grado di argomentare in ordine alla sua quantificazione, dovendo l'accertamento svolgersi unicamente nei confronti del datore di lavoro.
L'appello deve, dunque, essere respinto.
Nulla per le spese nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale previsto dall'art. 152
disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto, 12.2.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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