CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 690/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. G. Marone giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino n. 658/2023, pubblicata il 28 settembre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
- aveva presentato domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA della Provincia di Latina valide per il triennio 2021 - 2023;
- in relazione al servizio militare di leva, prestato non in costanza di rapporto d'impiego, gli era stato attribuito soltanto il punteggio di 0.60, in applicazione del D.M n. 50/2021;
- tuttavia, tale determinazione ministeriale era illegittima per contrarietà alle disposizioni normative di rango primario che disciplinano la materia ed egli aveva perciò diritto a un punteggio superiore per il predetto titolo.
Pertanto, domandava:
“A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, per la provincia di Latina, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di Latina, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale
A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O
COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di
2 impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali»
(Allegato A, Avvertenze, Punto A);
B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di
Latina, per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare;
C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura”.
2. Nel contraddittorio con il , con la sentenza in oggetto il Tribunale Controparte_1 respingeva le domande. A fondamento, il Tribunale rilevava che il D.M n. 50/2021 aveva valorizzato anche il servizio di leva espletato non in costanza di rapporto d'impiego e riteneva legittima la previsione, ivi, di punteggi differenti tra tale ipotesi e l'ipotesi in cui il servizio di leva fosse stato espletato in costanza di rapporto d'impiego, in quanto coerente con la normativa primaria del settore ed esente da margini di irragionevolezza.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 21 marzo 2024,
chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 lamentava in sintesi:
“error in iudicando. Motivazione perplessa, irragionevole ed illogica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 569 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66. Violazione e falsa applicazione dell'art. 62 della l. 11 luglio 1980 n. 312. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 52 e 97 cost.
Violazione e falsa applicazione dei principi elaborati in subiecta materia dalla suprema Corte di cassazione”.
4. Il , ritualmente citato nel grado, non si costituiva e restava Controparte_1 contumace.
5. All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. Invero, la Suprema Corte si è pronuncia di recente sulla questione oggetto di causa con la sentenza n.
13705/2025 del 22 maggio 2025, osservando quanto segue:
“… 5. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione -diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere- in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di
3 disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass.
2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare -in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola- il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
6. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
«riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni -di portata comparativa delle diverse posizioni- sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: -il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
(All. A, punto A, primo inciso); -il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,
4 prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); -è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); -il servizio valutabile è in generale quello «effettivamente prestato» (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
8. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 -ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 -ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo- non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque
5 non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non
è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo -ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego- a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma
2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
6 10. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
11. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente. …”.
8. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, giacché affermati in esito a una puntuale disamina, costituzionalmente orientata, del quadro normativo di riferimento.
9. Recedono, quindi, le difese dell'appellante volte a sostenere l'opposta interpretazione della disciplina positiva della fattispecie attraverso il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 266/2003, che - in linea con precedenti conformi del Giudice amministrativo- ha annullato il D.M n. 55/2021.
10. D'altro canto, è lo stesso appellante a rilevare, correttamente, che la decisione in parola ha efficacia diretta soltanto nei confronti delle parti del giudizio esitato dalla predetta sentenza, il che esclude viepiù qualsiasi vincolo per questo Collegio di adeguarsi alla ratio decidendi che vi è sottesa.
11. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va respinto.
12. Nulla va disposto sulle spese del grado, stante la contumacia della parte appellata.
13. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Nulla sulle spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 25 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 690/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. G. Marone giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino n. 658/2023, pubblicata il 28 settembre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
- aveva presentato domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA della Provincia di Latina valide per il triennio 2021 - 2023;
- in relazione al servizio militare di leva, prestato non in costanza di rapporto d'impiego, gli era stato attribuito soltanto il punteggio di 0.60, in applicazione del D.M n. 50/2021;
- tuttavia, tale determinazione ministeriale era illegittima per contrarietà alle disposizioni normative di rango primario che disciplinano la materia ed egli aveva perciò diritto a un punteggio superiore per il predetto titolo.
Pertanto, domandava:
“A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, per la provincia di Latina, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di Latina, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale
A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O
COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di
2 impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali»
(Allegato A, Avvertenze, Punto A);
B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di
Latina, per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare;
C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura”.
2. Nel contraddittorio con il , con la sentenza in oggetto il Tribunale Controparte_1 respingeva le domande. A fondamento, il Tribunale rilevava che il D.M n. 50/2021 aveva valorizzato anche il servizio di leva espletato non in costanza di rapporto d'impiego e riteneva legittima la previsione, ivi, di punteggi differenti tra tale ipotesi e l'ipotesi in cui il servizio di leva fosse stato espletato in costanza di rapporto d'impiego, in quanto coerente con la normativa primaria del settore ed esente da margini di irragionevolezza.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 21 marzo 2024,
chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 lamentava in sintesi:
“error in iudicando. Motivazione perplessa, irragionevole ed illogica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 569 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66. Violazione e falsa applicazione dell'art. 62 della l. 11 luglio 1980 n. 312. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 52 e 97 cost.
Violazione e falsa applicazione dei principi elaborati in subiecta materia dalla suprema Corte di cassazione”.
4. Il , ritualmente citato nel grado, non si costituiva e restava Controparte_1 contumace.
5. All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. Invero, la Suprema Corte si è pronuncia di recente sulla questione oggetto di causa con la sentenza n.
13705/2025 del 22 maggio 2025, osservando quanto segue:
“… 5. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione -diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere- in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di
3 disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass.
2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare -in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola- il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
6. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
«riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni -di portata comparativa delle diverse posizioni- sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: -il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
(All. A, punto A, primo inciso); -il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,
4 prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); -è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); -il servizio valutabile è in generale quello «effettivamente prestato» (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
8. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 -ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 -ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo- non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque
5 non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non
è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo -ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego- a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma
2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
6 10. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
11. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente. …”.
8. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, giacché affermati in esito a una puntuale disamina, costituzionalmente orientata, del quadro normativo di riferimento.
9. Recedono, quindi, le difese dell'appellante volte a sostenere l'opposta interpretazione della disciplina positiva della fattispecie attraverso il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 266/2003, che - in linea con precedenti conformi del Giudice amministrativo- ha annullato il D.M n. 55/2021.
10. D'altro canto, è lo stesso appellante a rilevare, correttamente, che la decisione in parola ha efficacia diretta soltanto nei confronti delle parti del giudizio esitato dalla predetta sentenza, il che esclude viepiù qualsiasi vincolo per questo Collegio di adeguarsi alla ratio decidendi che vi è sottesa.
11. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va respinto.
12. Nulla va disposto sulle spese del grado, stante la contumacia della parte appellata.
13. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Nulla sulle spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 25 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
7