Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 12/06/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 02137/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01913/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2021, proposto da
AL AJ, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Maura Patruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di questa, in Milano, alla via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Varese del 6 luglio 2021, di respingimento alla frontiera ai sensi dell'art. 10, comma 1 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
di ogni atto connesso, conseguente o presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che AL AJ, cittadino albanese residente negli Stati Uniti, ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale di annullare il provvedimento con cui, in data 6 luglio 2021, è stato respinto alla frontiera di Milano – Malpensa, mentre era – secondo la sua tesi – in transito verso la Spagna, ove doveva recarsi per ragioni di turismo;
Osservato, nondimeno, che la giurisprudenza costante assegna al giudice ordinario la giurisdizione sui provvedimenti di respingimento;
Osservato, in particolare, che il provvedimento del Questore - diretto al respingimento oltre i confini dell'extracomunitario - incide su temi soggettivi aventi consistenza di diritto soggettivo, in ragione dell'inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte dell'amministrazione; in mancanza di norma derogatrice che assegni al giudice amministrativo la cognizione della impugnazione dei respingimenti, deve trovare applicazione il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della amministrazione, spetta al giudice ordinario; il provvedimento di respingimento alla frontiera, che rappresenta - per omogeneità contenutistica e funzionale - una species appartenente al genus provvedimento di espulsione, rientra, ex art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie aventi ad oggetto l'espulsione dello straniero (TAR Piemonte, Sez. I, 3 febbraio 2023, n. 134; ma cfr. anche TAR Lazio - Roma, sez. I- ter , 5 aprile 2024, n. 6667; Cons. Stato, Sez. III, 13 settembre 2013 n. 4543; TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 3 dicembre 2021 n. 1011; TAR Lazio - Roma, Sez. I- ter , 29 aprile 2020 n. 4359; TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 13 settembre 2019 n. 815; TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, 20 febbraio 2019 n. 269; Cass. Civ., Sez. Un., 10 giugno 2013, n. 14502);
Osservato che la questione, rilevata d’ufficio, è stata segnalata alla parte ricorrente nel corso dell’udienza straordinaria tenuta il 6 giugno 2025;
Ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, salva possibilità di riproposizione d’innanzi al competente giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69;
Ritenuto che il rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione possa giustificare l’integrale compensazione tra le parti di spese e competenze di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO